Autore: Andrea Marton

  • Art. 149 TUEL – Articolo 149

    Art. 149 TUEL – Articolo 149

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

    2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell’ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

    3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell’ articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

    4. 4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.

    5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio- economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

    6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

    7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

    8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

    9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

    10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.

    11. L’ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.

    12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all’esercizio di funzioni trasferite o delegate.

    13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per, le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

  • Art. 34-bis Cont. Trib. – udienza a distanza

    Art. 34-bis Cont. Trib. – udienza a distanza

    Art. 34 Bis Cont. Trib. – Udienza a distanza

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

  • Art. 191 TULPS – Locale meretricio abusivo (abrogato)

    Art. 191 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

    Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore.

    Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

    Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila .

  • Art. 57 D.Lgs. 150/2022 – Relazione e comunicazioni all’autorità giudiziaria

    Art. 57 D.Lgs. 150/2022 – Relazione e comunicazioni all’autorità giudiziaria

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al termine del programma viene trasmessa all’autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell’esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.

    2. Il mediatore comunica all’autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 58.

  • Art. 111 quater L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 111 quater L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 111 Quater L. Fall. – Crediti assistiti da prelazione

    Crediti assistiti da prelazione

  • Articolo 181 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 181 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 181 CCII – Contratto di borsa a termine

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l’apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell’apertura della procedura.

    2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell’apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.

  • Art. 32 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale

    Art. 32 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di trasporto pubblico locale

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I e dal diritto dell’Unione europea, al settore del trasporto pubblico locale trovano diretta applicazione le disposizioni di cui al titolo III, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nonché gli articoli 29, 30 e 31.

    2. Ai fini della scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio, si tiene anche conto di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l’applicabilità dell’articolo 14, commi 2 e 3 e dell’articolo 17.

    3. Ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori di cui all’articolo 20 nonché dell’applicazione delle disposizioni di cui al titolo II e al titolo IV e V, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore.

    4. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’ articolo 7, paragrafo 1 regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all’articolo 30 del presente decreto con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

  • Art. 217 D.P.R. 115/2002

    Art. 217 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.

  • CCNL Logistica: sicurezza sul lavoro, DVR, RLS e infortuni

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il settore logistica e trasporto merci è ad alto rischio infortunio (manovre, carico-scarico, incidenti stradali). Il D.Lgs. 81/2008 impone DVR (Documento Valutazione Rischi), RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza), formazione obbligatoria per tutti, DPI specifici (scarpe antiinfortunistiche, gilet, casco, abito ad alta visibilità). Per ADR: certificazioni e formazione aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2021 (rinnovo economico 2025-2027)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Obblighi sicurezza CCNL Logistica
    Obbligo Destinatario Periodicità
    DVR (Doc. Valutazione Rischi) Datore Aggiornato ogni modifica significativa
    RLS (Rappresentante Lavoratori) Lavoratori (eletto) Mandato 3 anni
    Formazione generale Tutti i lavoratori 4h all’ingresso + aggiornamenti
    Formazione specifica rischio alto Magazzinieri, autisti 12h all’ingresso + 6h aggiornamento ogni 5 anni
    Visita medica Lavoratori All’assunzione + periodica
    DPI Forniti dal datore Sostituiti se usurati
    CQC (autisti) Autisti professionali Rinnovato ogni 5 anni (35h corso)
    ADR (trasporto pericoloso) Autisti ADR Rinnovato ogni 5 anni

    DVR e RLS: organizzazione della sicurezza

    Il datore di lavoro è obbligato a:

    • Redigere il DVR (Documento Valutazione Rischi): elenca i rischi specifici di ogni mansione e le misure di prevenzione. Aggiornato a ogni modifica significativa
    • Nominare il RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione): può essere interno o esterno
    • Designare gli addetti emergenza: antincendio, primo soccorso, evacuazione
    • Promuovere l’elezione del RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza): eletto dai lavoratori, mandato 3 anni, monitora la sicurezza

    Formazione obbligatoria

    La formazione è obbligatoria per tutti i lavoratori:

    • Formazione generale: 4 ore all’ingresso (concetti base sicurezza)
    • Formazione specifica per rischio alto (magazzino, guida): 12 ore all’ingresso + 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni
    • Addetto antincendio: corso 8 ore + aggiornamento ogni 3 anni
    • Primo soccorso: corso 12 ore + aggiornamento ogni 3 anni
    • Carrellisti: patentino (corso teorico + pratico) + aggiornamento ogni 5 anni

    I corsi sono finanziati dall’EBL (Ente Bilaterale Logistica) per i lavoratori del settore.

    DPI: equipaggiamento obbligatorio

    Il datore deve fornire gratuitamente i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale):

    • Scarpe antiinfortunistiche: con punta rinforzata e suola antiscivolo
    • Abiti ad alta visibilità: per autisti e operatori in piazzale
    • Guanti da lavoro: per manipolazione carichi
    • Casco: in aree con rischio di cadute oggetti
    • Cinture di sicurezza: sui muletti (obbligatorie)
    • Protezione respiratoria: in caso di polveri o sostanze chimiche

    I DPI vanno sostituiti se usurati o danneggiati. Il rifiuto di usarli può essere oggetto di sanzione disciplinare.

    Trasporto pericoloso ADR

    Per il trasporto di merci pericolose si applica l’accordo internazionale ADR:

    • Certificato ADR per l’autista (corso 28h + esame, rinnovo ogni 5 anni)
    • Veicolo certificato ADR: con scheda di sicurezza, etichette, kit emergenza
    • Consigliere sicurezza ADR: nominato dall’azienda (consulente esterno o interno)
    • Piano di emergenza: per ogni viaggio con merce pericolosa

    Sanzioni per violazioni ADR: €1.500-€10.000+ per il datore, €500-€2.000 per l’autista (se responsabile direttamente).

    Casi pratici

    Tizio – Autista ADR per cisterne chimiche
    Tizio è autista ADR per trasporto acido cloridrico. Certificato ADR aggiornato, veicolo etichettato, scheda sicurezza a bordo. Indennità ADR: €120/mese. Formazione aggiornata ogni 5 anni (corso 28h + esame).
    Caia – RLS in magazzino e-commerce
    Caia è 4° eletta come RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza). Mandato 3 anni. Riceve formazione gratuita (32h + 4h annue). Diritto a partecipare a riunioni periodiche con RSPP e datore. Tutela rafforzata: no licenziamento se non per giusta causa.
    Sempronio – Infortunio per mancato uso DPI
    Sempronio si ferisce alla mano per mancato uso dei guanti. L’infortunio è coperto INAIL ma sanzione disciplinare per violazione obbligo DPI (richiamo scritto). In recidiva: sospensione.

    Domande frequenti

    Cos'è il DVR?
    Documento Valutazione Rischi obbligatorio per ogni azienda. Elenca i rischi specifici di ogni mansione (es. caduta, taglio, urto, posture) e le misure di prevenzione. Aggiornato a ogni modifica significativa.
    Chi è il RLS?
    Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, eletto dai lavoratori. Monitora la sicurezza, partecipa a riunioni periodiche, può ispezionare gli ambienti. Mandato 3 anni. Riceve formazione gratuita.
    La formazione sicurezza è gratuita?
    Sì, è obbligatoria e a carico del datore. Per il settore logistica: 4h generale + 12h specifica all’ingresso. Aggiornamenti ogni 5 anni (6h). Per il CQC autisti: 35h ogni 5 anni. EBL finanzia i corsi.
    Devo usare i DPI anche se mi danno fastidio?
    Sì, è obbligatorio per legge (D.Lgs. 81/2008). Il rifiuto di usare DPI è violazione disciplinare (richiamo scritto, sospensione, licenziamento per giusta causa in recidiva). Per problemi specifici (es. allergia): rivolgersi al medico competente.
    Cos'è il certificato ADR?
    Patente speciale per il trasporto di merci pericolose. Corso teorico (28h) + esame. Rinnovo ogni 5 anni con corso di aggiornamento. Indennità ADR per autisti: €80-120/mese.
    Cosa succede in caso di incidente sul lavoro?
    Pratica INAIL aperta automaticamente dal Pronto Soccorso. Indennità giornaliera dal 4° giorno (60%, 75% dopo 90gg). Azienda integra al 100% per i primi 3 giorni e durante tutto il periodo. Diritto a cure mediche, rieducazione, eventuale rendita per invalidità permanente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Sanità Privata 2026: tabelle retributive AIOP/ARIS

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Il CCNL Sanità Privata è in ultrattività (CCNL 2016-2018), in attesa di rinnovo. Gli accordi ponte 2023-2025 hanno introdotto aumenti progressivi. Per il 2026 i minimi vanno da ~€1.250 (livello A, ausiliari) a ~€2.200 (DS, coordinatori). Un infermiere D guadagna ~€1.700/mese base, un OSS CS ~€1.400/mese. 13 mensilità + indennità turno e notturno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Nursind · NurSing-Up
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018 (ultrattività), accordi ponte 2023-2025
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    ~150.000 (infermieri, OSS, ausiliari, amministrativi in case di cura, RSA, cliniche)

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Sanità Privata AIOP-ARIS, personale non medico (13 mensilità)
    Livello Minimo mensile lordo
    E2 3.554,39 €
    E1 2.936,33 €
    E 2.410,22 €
    DS4 2.418,05 €
    DS3 2.345,38 €
    DS2 2.261,56 €
    DS1 2.180,26 €
    DS 2.101,08 €
    D4 2.209,98 €
    D3 2.147,12 €
    D2 2.084,77 €
    D1 2.022,94 €
    D 1.953,87 €
    C4 2.076,38 €
    C3 1.984,10 €
    C2 1.921,25 €
    C1 1.857,14 €
    C 1.803,61 €
    B4 1.733,54 €
    B3 1.697,76 €
    B2 1.669,36 €
    B1 1.624,54 €
    B 1.579,86 €
    A4 1.592,19 €
    A3 1.566,67 €
    A2 1.544,35 €
    A1 1.506,44 €
    A 1.467,45 €

    Minimi del CCNL Case di cura AIOP-ARIS (personale non medico), su 13 mensilità. Questi valori derivano dall’ultimo rinnovo economico e restano i minimi vigenti in attesa del nuovo rinnovo; in caso di mancato rinnovo entro 12 mesi può applicarsi l’adeguamento automatico legato all’inflazione (30% IPCA) introdotto dal Decreto Lavoro 2026. Esclusi scatti di anzianità e indennità accessorie; per i valori puntuali fa fede la tabella ufficiale del CCNL.

    Minimo tabellare + EDR. Esclude indennità turno, notturno, festivo, mansione, scatti.

    Ultrattività e accordi ponte

    Il CCNL Sanità Privata è il CCNL 2016-2018 in regime di ultrattività: continua ad applicarsi anche dopo la scadenza, in attesa del rinnovo. Negli ultimi anni gli accordi ponte hanno introdotto:

    • 2023: aumento di €105 sul livello D (infermieri)
    • 2024: aumento di €70 sul livello D
    • 2025: aumento di €60 sul livello D

    Il rinnovo definitivo è oggetto di trattativa, ostacolato dalla necessità di allineare stipendi con quelli del SSN (ancora distanti).

    Differenze rispetto al SSN

    Comparazione con il CCNL Sanità Pubblica (SSN):

    La differenza media è di ~€300-400/mese a favore del SSN. Il privato compensa con: flessibilità di orari, ambienti meno burocratici, opportunità di carriera più rapide.

    Indennità e maggiorazioni

    Le indennità si sommano al minimo:

    • Indennità di turno: €50-150/mese per turnisti (M/P/N)
    • Indennità notturna: +25-30% sulle ore notturne (22-6)
    • Indennità festivo: +50% sulle ore festive lavorate
    • Indennità di lavoro disagiato: per personale RSA (anziani non autosufficienti) €30-80/mese
    • Indennità di mansione: per ruoli particolari (caposala, formatore)

    Stima netto per livello

    Per un single senza altre detrazioni:

    Per turnisti con notturno frequente: +€200-400/mese netti (indennità detassate parziali).

    Casi pratici

    Tizio – Infermiere D turnista M/P/N
    Tizio è D in clinica, turnista (M/P/N). Stipendio base €1.700 + indennità turno €100 + 6 turni notturni/mese × 8h × 25% maggiorazione = €1.700 + €100 + €200 = €2.000 lordi. Netto: ~€1.500.
    Caia – OSS CS in RSA con lavoro disagiato
    Caia è OSS CS in RSA. Stipendio base €1.400 + indennità lavoro disagiato €70 + 4 turni notte/mese × €60 = €1.400 + €70 + €240 = €1.710 lordi/mese. Su 13 mens: €22.230 lordi annui.
    Sempronio – Ausiliario A con scatti
    Sempronio è A con 12 anni in clinica. 4 scatti anzianità maturati (€15 cad). Minimo €1.250 + scatti €60 = €1.310 lordi. Su 13 mens: €17.030 lordi annui. Netto: ~€14.250.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un infermiere in clinica privata?
    Livello D base: ~€1.700 lordi mensili (~€1.350 netti). Con indennità turno + notturno: ~€2.000 lordi (~€1.500 netti). Annuo: ~€18.000-19.000 netti.
    Differenza tra Sanità Privata e SSN?
    Lo stipendio nel privato è in media €300-400/mese inferiore al SSN. Il privato compensa con maggiore flessibilità di orari, ambiente meno burocratico e talvolta turni più convenienti. La differenza si riduce nella RSA.
    Quando ci sarà il rinnovo del CCNL?
    La trattativa è in corso da anni, con accordi ponte annuali (2023-2025). Il rinnovo definitivo richiede un riallineamento con il SSN. È previsto entro fine 2026 ma le tempistiche sono incerte.
    Le indennità sono detassate?
    Le indennità di turno e notturno sono soggette a IRPEF ordinaria. Parte può essere convertita in welfare aziendale (no tasse) o detassata al 5% se prevista come premio risultato (raro nel settore).
    Gli scatti di anzianità sono previsti?
    Sì, ogni 3 anni di servizio continuativo, importo variabile per livello (€10-25/scatto). Massimo 5-7 scatti. Si computano in 13ª e TFR.
    Come si calcola il netto?
    Lordo – contributi (~9%) – IRPEF (~22-28%) = netto. Per livello D (€1.700 lordi): contributi €153 + IRPEF ~€200 = netto ~€1.350. Variazioni per regione, comune e detrazioni.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 42 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 42 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'articolo 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 , la legge 24 dicembre 1975, n. 706 , nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge

  • Art. 55 D.Lgs. 79/2011 – Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

    Art. 55 D.Lgs. 79/2011 – Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è la struttura di supporto delle politiche del Governo nell’area funzionale relativa al settore turismo.

    2. Il Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività si avvale degli altri organismi costituiti e delle società partecipate. articolo precedente articolo successivo