In sintesi
- Ambito applicativo: la norma sanziona chiunque richieda o riscuota compensi superiori a quelli stabiliti nelle tariffe approvate dall'autorità competente.
- Condotta tipica: la fattispecie si articola in due momenti alternativi — la semplice richiesta di mercede eccessiva e la sua effettiva riscossione.
- Sanzione: ammenda fino a lire duemila (importo storico, convertito in euro per effetto del D.Lgs. 507/1999 e successive disposizioni).
- Presupposto tariffario: la punibilità presuppone l'esistenza di tariffe formalmente approvate dall'autorità competente; in assenza di tariffe vigenti, la norma non è applicabile.
- Coordinamento: l'art. 1175 prevede come sanzione accessoria la sospensione dai titoli o dalla professione in caso di violazione del presente articolo.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1173 Codice della Navigazione — Inosservanza di tariffe
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall'autorità competente è punito con l'ammenda fino a lire duemila.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e contesto sistematico
L'articolo 1173 del Codice della navigazione si inserisce nel sistema sanzionatorio della parte finale del codice, dedicato alle violazioni in materia di navigazione marittima e aerea. La norma persegue una finalità di tutela degli utenti dei servizi di navigazione, impedendo che operatori del settore — siano essi vettori, piloti di porto, agenti o altre figure tariffate — possano praticare prezzi superiori a quelli ufficialmente fissati dall'autorità pubblica. Il legislatore del 1942 riconobbe che il trasporto via mare e via aria si svolgeva in un contesto di potenziale asimmetria informativa e di posizione dominante degli operatori, rendendo necessaria una calmierazione autoritativa delle mercedi.
Struttura della fattispecie
La condotta vietata si compone di due elementi alternativi: la richiesta e la riscossione di mercedi superiori alle tariffe approvate. La dizione «richiede e riscuote» va intesa in senso disgiuntivo nella prassi applicativa: è sufficiente che l'agente richieda una somma eccedente per integrare la violazione, senza che occorra l'effettivo pagamento da parte dell'utente. Questo amplia l'area di tipicità e rafforza la tutela preventiva. Il termine «mercedi» ha un significato tecnico ampio nel diritto della navigazione: comprende compensi per servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio, nonché tariffe per trasporto di persone e merci ove soggette a disciplina tariffaria pubblica.
Il requisito dell'approvazione dell'autorità competente
L'elemento normativo centrale è costituito dall'esistenza di tariffe approvate dall'autorità competente. Storicamente, tale autorità variava a seconda dell'ambito: la Capitaneria di porto per i servizi portuali, il Ministero dei trasporti per le tariffe di navigazione di linea, l'ENAC (oggi) per l'aviazione civile. In assenza di tariffe formalmente adottate, la norma non trova applicazione per difetto dell'elemento normativo; il comportamento potrà eventualmente rilevare sotto altri profili (concorrenza sleale, pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del consumo). Con la progressiva liberalizzazione dei trasporti — accelerata dagli anni '90 e dai regolamenti comunitari, in particolare il Regolamento CE 1008/2008 per l'aviazione — l'ambito di applicazione pratica dell'art. 1173 si è notevolmente ridotto, sopravvivendo principalmente per i servizi portuali tecnico-nautici (pilotaggio, rimorchio, ormeggio) che mantengono un regime tariffario pubblicistico.
Profilo sanzionatorio e aggiornamenti
La sanzione originaria era l'ammenda fino a lire duemila, importo che nella moneta del 1942 aveva un peso ben diverso dall'equivalente nominale attuale. Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha depenalizzato numerose violazioni del codice della navigazione, trasformando molte contravvenzioni in illeciti amministrativi; tuttavia, occorre verificare puntualmente per ciascuna norma se la depenalizzazione abbia riguardato anche l'art. 1173, tenendo conto del coordinamento con l'art. 1175 che prevede ancora la sanzione accessoria della sospensione dai titoli. La circostanza che l'art. 1175 richiami espressamente l'art. 1173 tra le violazioni che importano tale sanzione accessoria conferma la permanente rilevanza della disposizione.
Coordinamento e profili pratici
L'art. 1175 del medesimo codice stabilisce che la violazione dell'art. 1173, insieme a quelle degli artt. 1170 e 1174, comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione. Questa previsione è particolarmente incisiva per i professionisti della navigazione (piloti di porto, ufficiali di coperta, tecnici abilitati) per i quali la sospensione temporanea dall'esercizio dell'attività rappresenta una conseguenza assai più gravosa dell'ammenda pecuniaria. Sul piano pratico, l'accertamento della violazione richiede che le autorità competenti dispongano di un sistema aggiornato di tariffe vigenti e che i verificatori possano raffrontare le mercedi richieste con i tetti tariffari in vigore al momento della condotta.
Casi pratici
Caso 1: Pilota di porto chiede compenso in eccesso
Tizio, pilota di porto abilitato, presta assistenza all'ingresso di un mercantile estero e richiede all'armatore Caio una mercede del 30% superiore alla tariffa approvata dalla Capitaneria. La condotta integra la violazione dell'art. 1173 già al momento della richiesta, indipendentemente dal fatto che Caio paghi o contesti la somma.
Caso 2: Operatore di rimorchio e tariffa portuale
Sempronio gestisce un'impresa di rimorchio in porto e, approfittando di condizioni meteorologiche avverse, riscuote da un armatore in difficoltà una tariffa doppia rispetto a quella ufficialmente approvata. L'effettiva riscossione della somma eccedente costituisce la condotta tipizzata dall'art. 1173, con possibile applicazione della sospensione accessoria ai sensi dell'art. 1175.
Caso 3: Vettore aereo in regime di tariffe regolamentate
Caio, comandante di un aeromobile adibito a rotte soggette a tariffe pubbliche, emette biglietti a prezzo superiore a quello massimo approvato dall'autorità aeronautica competente. Anche in questo caso, la richiesta della tariffa eccedente integra la fattispecie dell'art. 1173, fermo restando che nelle rotte liberalizzate la norma non trova applicazione per difetto dell'elemento normativo.
Domande frequenti
Quando si applica l'art. 1173 del Codice della navigazione?
Si applica ogni volta che un operatore del settore navale o aeronautico richiede o riscuote compensi superiori alle tariffe ufficialmente approvate dall'autorità competente. Presuppone l'esistenza di un regime tariffario pubblicistico in vigore.
La semplice richiesta di un compenso eccessivo è sufficiente o serve anche la riscossione?
È sufficiente la sola richiesta: la norma punisce alternativamente chi 'richiede' o 'riscuote' mercedi eccessive. Non è necessario che l'utente abbia effettivamente pagato la somma richiesta.
Quali sono le sanzioni previste per la violazione dell'art. 1173?
La sanzione principale è l'ammenda. In aggiunta, l'art. 1175 prevede la sanzione accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione, che può essere particolarmente grave per chi esercita attività professionali nel settore della navigazione.
L'art. 1173 si applica anche alle compagnie aeree?
Solo per le rotte soggette a tariffe approvate dall'autorità pubblica. Con la liberalizzazione del trasporto aereo (Regolamento CE 1008/2008), la maggior parte delle tariffe è libera e la norma non trova applicazione pratica per il trasporto aereo commerciale ordinario.
Cosa si intende per 'autorità competente' che approva le tariffe?
Dipende dall'ambito: per i servizi portuali tecnico-nautici la Capitaneria di porto, per il trasporto di linea il Ministero delle infrastrutture e trasporti, per l'aviazione civile l'ENAC o le autorità dell'Unione europea, a seconda della natura della rotta.
Vedi anche