Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 32 DPR 487/1994 – Modalità di assunzione

    Art. 32 DPR 487/1994 – Modalità di assunzione

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla centro per l’impiego competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste sono rese pubbliche mediante le modalità di cui all’articolo 4, comma 7, del presente regolamento.

    2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell’ articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni, secondo l’ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.

    3. Le prove selettive devono essere espletate, dall’amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla centro per l’impiego entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.

    4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione.

    5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la centro per l’impiego, d’intesa con l’amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.

    6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la centro per l’impiego concorda con l’ente interessato l’avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.

    7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all’ articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, deve essere richiesta direttamente dall’amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all’assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla centro per l’impiego a cura dell’ente che ha richiesto l’accertamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1994 Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 9. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 194 D.Lgs. 259/2003 – Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto

    Art. 194 D.Lgs. 259/2003 – Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160.

    2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto e l’esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l’espletamento del servizio.

    3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all’armatore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 57 D.Lgs. 79/2011 – Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) – Agenzia nazionale del turismo

    Art. 57 D.Lgs. 79/2011 – Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) – Agenzia nazionale del turismo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni.

    2. L’Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all’estero dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali.

    3. L’Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 192 D.Lgs. 259/2003 – Disposizioni applicabili

    Art. 192 D.Lgs. 259/2003 – Disposizioni applicabili

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 84 Reg. (UE) 2022/2065 – Segreto d’ufficio

    Art. 84 Reg. (UE) 2022/2065 – Segreto d’ufficio

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni di cui al presente capo, la Commissione, il comitato, le autorità competenti degli Stati membri e i loro rispettivi funzionari e agenti e le altre persone che lavorano sotto la loro supervisione, come pure le altre persone fisiche o giuridiche eventualmente coinvolte, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, si astengono dal divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che per loro natura sono protette dal segreto professionale.

  • Art. 193 D.Lgs. 259/2003 – Navi da diporto: norme tecniche radionavali

    Art. 193 D.Lgs. 259/2003 – Navi da diporto: norme tecniche radionavali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.

    2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.

  • Art. 103 D.Lgs. 141/2024 – Altre violazioni

    Art. 103 D.Lgs. 141/2024 – Altre violazioni

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000: a) l’inosservanza di un provvedimento relativo all’applicazione della normativa doganale; b) la fornitura all’Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi; c) la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all’espletamento delle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali; d) la manomissione e l’alterazione dei sigilli doganali.

  • Art. 16 D.Lgs. 22/2015

    Art. 16 D.Lgs. 22/2015

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    Articolo abrogato.

  • Art. 122 DPR 230/2000 – Presidente

    Art. 122 DPR 230/2000 – Presidente

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, assume le funzioni di presidente della Cassa delle ammende e ne ha la rappresentanza legale.

    2. 2. Il presidente della Cassa delle ammende: a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 123; b) emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e vigila sul loro esatto adempimento; c) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione del consiglio stesso; d) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle comunitarie in quanto direttamente applicabili; e) ordina il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformità alle delibere consiliari; f) esercita i poteri di vigilanza sull'andamento amministrativo e contabile della Cassa; g) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale della Cassa. 5

  • Art. 1185 Codice della Navigazione

    Art. 1185 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 1177 Codice della Navigazione

    Art. 1177 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 216 D.Lgs. 174/2016 – Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario

    Art. 216 D.Lgs. 174/2016 – Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel caso in cui l’amministrazione o l’ente titolare del credito erariale proceda al recupero mediante l’esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile, svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell’esecuzione, nell’ambito dell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’articolo 214, comma 6, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 214, comma 7, a richiesta dell’amministrazione o ente esecutante può fornire istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al giudice dell’esecuzione.

    2. L’amministrazione o ente che esercita l’azione tiene informato il pubblico ministero dell’andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.

    3. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell’ articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell’ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.