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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 133 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    Articolo 133 Codice di Procedura Civile: Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    Art. 133 c.p.c. – Pubblicazione e comunicazione della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata.

    Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325. [1]

    [abrogato] L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l’avviso. [2]

    [1] Comma così modificato dall’art. 45, comma 1b, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

    [2] Comma abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

  • Articolo 132 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Articolo 132 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza

    Art. 132 c.p.c. – Contenuto della sentenza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica italiana.

    Essa deve contenere:

    l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;

    l’indicazione delle parti e dei loro difensori;

    le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

    la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; [1]

    il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.

    La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento [2].

    [1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69.

    [2] Comma così sostituito dalla L. 8 agosto 1977, n. 532.

  • Articolo 131 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti in generale

    Articolo 131 Codice di Procedura Civile: Forma dei provvedimenti in generale

    Art. 131 c.p.c. – Forma dei provvedimenti in generale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

    In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

    Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio [1].

    [1] Comma aggiunto dall’art. 16, L. 13 aprile 1988, n. 117.

    La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18, ha dichiarato l’illegittimità del predetto art. 16 nella parte cui dispone che “è compilato sommario processo verbale” anziché “può, se uno dei componenti l’organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale”.

  • Articolo 130 Codice di Procedura Civile: Redazione del processo verbale

    Articolo 130 Codice di Procedura Civile: Redazione del processo verbale

    Art. 130 c.p.c. – Redazione del processo verbale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.

    Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

  • Articolo 129 Codice di Procedura Civile: Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

    Articolo 129 Codice di Procedura Civile: Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

    Art. 129 c.p.c. – Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

    È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

  • Articolo 128 Codice di Procedura Civile: Udienza pubblica

    Articolo 128 Codice di Procedura Civile: Udienza pubblica

    Art. 128 c.p.c. – Udienza pubblica

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

    Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

  • Articolo 127 Codice di Procedura Civile: Direzione dell’udienza

    Articolo 127 Codice di Procedura Civile: Direzione dell’udienza

    Art. 127 c.p.c. – Direzione dell’udienza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

    Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

  • Articolo 126 Codice di Procedura Civile: Contenuto del processo verbale

    Articolo 126 Codice di Procedura Civile: Contenuto del processo verbale

    Art. 126 c.p.c. – Contenuto del processo verbale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.

    Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale [1].

    [1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 1a, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

  • Articolo 125 Codice di Procedura Civile: Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Articolo 125 Codice di Procedura Civile: Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    Art. 125 c.p.c. – Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax. [1]

    La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

    La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.

    Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

    [1] Comma così modificato dall’art. 45-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

  • Articolo 124 Codice di Procedura Civile: Interrogazione del sordo e del muto

    Articolo 124 Codice di Procedura Civile: Interrogazione del sordo e del muto

    Art. 124 c.p.c. – Interrogazione del sordo e del muto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

    Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 122 ultimo comma.