Art. 133 c.p.c. – Pubblicazione e comunicazione della sentenza
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata.
Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325. [1]
[abrogato] L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l’avviso. [2]
[1] Comma così modificato dall’art. 45, comma 1b, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
[2] Comma abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
