Autore: Andrea Marton

  • Art. 136 quinquies CPI – Fase preliminare all’udienza di trattazione

    Art. 136 Quinquies CPI – Fase preliminare all’udienza di trattazione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data dell’udienza di trattazione almeno trenta giorni liberi prima della stessa.

    2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal Presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti.

    3. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a venti giorni liberi prima della data dell’udienza di trattazione.

    4. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 3 ciascuna delle parti può depositare memorie di replica.

  • Art. 67 L. 633/1941 – Riproduzione per uso giudiziario

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 1163 Codice della Navigazione – Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

    Art. 1163 Codice della Navigazione – Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'articolo 52 e nel primo comma dell'articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493. ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto: – (con l'art. 10, comma 2, lettera a che "nel primo comma le parole "è punito con l'arresto fino a due mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"." – (con l'art. 10, comma 2, lettera b che "nel secondo comma le parole "è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"." ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dall'avviso di rettifica (in G.U. 10/12/2005, n. 287), ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione le parole: "nel secondo comma dell'art. 52 e nel terzo comma dell'articolo 59" sono soppresse."

  • Art. 111 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 111 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 111 L. Fall. – Ordine di distribuzione delle somme

    Ordine di distribuzione delle somme

  • Art. 117 T.U. Stupefacenti – Accreditamento istituzionale

    Art. 117 T.U. Stupefacenti – Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attivita' di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

    2. L'esercizio delle attivita' di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e' subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Torna al sommario

  • Denuncia al tribunale per gravi irregolarità: esempi pratici sul

    Denuncia al tribunale per gravi irregolarità: esempi pratici sul

    In sintesi

    • L’art. 2409 consente di denunciare al tribunale gravi irregolarità degli amministratori.
    • Serve un fondato sospetto di irregolarità che possono arrecare danno alla società.
    • Legittimati: soci col 10% del capitale (5% nelle società aperte).
    • Il tribunale può disporre l’ispezione e adottare provvedimenti.
    • Nei casi gravi: revoca degli amministratori e amministratore giudiziario.

    Cosa dice l’art. 2409, comma 1 c.c.

    «Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.»

    I presupposti della denuncia

    Requisito Contenuto
    Fondato sospetto Elementi concreti, non meri timori
    Gravi irregolarità Violazione dei doveri gestori degli amministratori
    Potenzialità del danno Le irregolarità possono arrecare danno alla società o a controllate
    Legittimazione Soci col 10% (5% nelle società aperte)

    Non occorre che il danno si sia già verificato: basta che le irregolarità possano arrecarlo. Il ricorso va notificato anche alla società.

    I provvedimenti del tribunale

    Ricevuta la denuncia, il tribunale può disporre l’ispezione dell’amministrazione a spese dei soci richiedenti. Se le irregolarità sono accertate e gravi, può adottare i provvedimenti cautelari e correttivi opportuni, fino alla revoca degli amministratori (ed eventualmente dei sindaci) e alla nomina di un amministratore giudiziario con poteri e durata determinati. È uno strumento di reazione alle scorrettezze gestorie senza dover attendere il danno.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Operazioni in conflitto d’interessi

    Scenario. Gli amministratori compiono operazioni a vantaggio proprio.

    Inquadramento. Possono integrare gravi irregolarità potenzialmente dannose: i soci col 10% possono ricorrere ex art. 2409.

    Cosa raccogliere

    • documenti delle operazioni;
    • elementi del conflitto;
    • quota di capitale dei ricorrenti;
    • prova del fondato sospetto.

    Caso 2 – Bilanci opachi e gestione non trasparente

    Scenario. Mancano informazioni e controlli interni.

    Inquadramento. Indizi di gravi irregolarità: la denuncia può portare all’ispezione e ai provvedimenti del tribunale.

    Cosa valutare

    • carenze informative;
    • relazioni dell’organo di controllo;
    • potenziale danno;
    • misure richieste.

    Caso 3 – Inerzia che aggrava la situazione

    Scenario. Gli amministratori non intervengono su criticità note.

    Inquadramento. L’inerzia gestoria, se grave e dannosa, rientra nell’ambito dell’art. 2409: il tribunale può sostituire la gestione con un amministratore giudiziario.

    Cosa documentare

    • criticità segnalate e ignorate;
    • cronologia dei fatti;
    • danno potenziale;
    • urgenza dei provvedimenti.

    Spunti pratici

    • Servono fatti concreti: il sospetto deve essere fondato, non generico.
    • Verifica la quota: 10% (5% nelle società aperte) per la legittimazione.
    • Punta sulla potenzialità del danno: non serve che si sia già verificato.
    • Coinvolgi l’organo di controllo: le sue relazioni sono prova preziosa.
    • Valuta i tempi: i provvedimenti del tribunale possono essere urgenti.

    Per valutare una denuncia ex art. 2409 puoi far verificare presupposti, legittimazione e strategia.

    Norme collegate

    Codice civile: art. 2409 (denunzia al tribunale), art. 2476 (responsabilità e controllo nella SRL), art. 2392 (responsabilità amministratori SpA). Vedi anche organo di controllo e revisore.

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Cos’è la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.?

    È lo strumento con cui i soci segnalano al tribunale il fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a controllate.

    Chi può presentare la denuncia?

    I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il 5%; il ricorso va notificato anche alla società.

    Quali sono i presupposti?

    Un fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, compiute in violazione dei doveri degli amministratori, che possono arrecare danno alla società o a controllate.

    Cosa può fare il tribunale?

    Può disporre l’ispezione dell’amministrazione e, se le irregolarità sono accertate, adottare provvedimenti fino alla revoca degli amministratori e alla nomina di un amministratore giudiziario.

    Vale anche per le SRL?

    Lo strumento è dettato per le SpA; per le SRL il socio dispone comunque di ampi poteri di controllo e azione ex art. 2476, oltre alle ipotesi di applicazione previste dalla disciplina.

  • Art. 182 Cod. Amb. – smaltimento dei rifiuti

    Art. 182 Cod. Amb. – smaltimento dei rifiuti

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all’articolo

    181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.

    2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell’ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

    3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. 3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225

    4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 , la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico.

    5. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , di attuazione della direttiva 1999/31/CE .

    6. Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall’articolo 107, comma

    3. 6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)

    7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 .

    8. IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4 , COME MODIFICATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2008, N. 172 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2008, N. 210 HA CONFERMATO L’ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

  • Art. 184 Cod. Amb. – classificazione

    Art. 184 Cod. Amb. – classificazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

    2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter).

    3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 2135 del codice civile , e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter); i) i veicoli fuori uso.

    4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto.

    5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L’inclusione di una sostanza o di un oggetto nell’elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all’articolo

    183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all’ articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

    5-bis. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell’Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l’autorizzazione e i nulla osta all’esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d’arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività: a) l’arma o il sistema d’arma utilizzati; b) il munizionamento utilizzato; c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili. 5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell’ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza. 5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010 .

    5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

    5-quater. L’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all’articolo 193 e l’obbligo di tenuta dei registri di cui all’art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un’impresa che abbiano ottenuto l’autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e

    216. 218

  • Articolo 69.1 del T.U.B.

    Articolo 69.1 del T.U.B.

    Art. 69.1 T.U.B. – Autorizzazione delle societa’ di partecipazione finanziaria e delle societa’ di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo.

    In vigore dal 09/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

    “1. Le società di partecipazionefinanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista diverse dalle capogruppo presentano istanza di autorizzazione ai sensi del presente articolo quando ricorra una delle seguenti condizioni:

    a) abbiano sede legale in Italia, non siano aloro volta controllate da una banca italiana o da un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, e nell’insieme delle società da esse controllate vi siano solo banche italiane oppure il totale dell’attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate aventi sede legale in Stati dell’Unione europea diversi dall’Italia oppure quando Banca d’Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata;

    b) abbiano sede legale in Italia o in un altroStato dell’Unione europea e siano tenute al rispetto su base sub-consolidata del regolamento (UE) n. 575/2013 e delledisposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE.

    2. L’autorizzazione prevista al comma 1 èrilasciata dalla Banca d’Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l’autorità competente dello Stato dell’Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall’Italia.

    3. Si applicano gli articoli 60-bis,60-ter, 61-bis, 65, 66, 67, 67-bis, 67-ter, 68, 69.”

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  • CCNL Logistica: Sanilog, Previlog e welfare di settore

    CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

    In sintesi

    Il CCNL Logistica prevede 3 enti di welfare: Sanilog (Cassa Sanitaria), Previlog (Fondo Pensione Complementare), EBL (Ente Bilaterale Logistica). Sanilog eroga rimborsi sanitari ai lavoratori e familiari; Previlog accumula il TFR + contributi per la pensione complementare; EBL gestisce formazione e mediazione conflitti. Iscrizione obbligatoria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confetra · Confcommercio · Confindustria · Filt-CGIL · Fit-CISL · Uiltrasporti
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2021 (rinnovo economico 2025-2027)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~900.000 (autisti, magazzinieri, impiegati spedizione)

    Tabella riepilogativa

    Enti welfare CCNL Logistica
    Ente Funzione Contributo
    Sanilog Assistenza sanitaria integrativa €8-12/mese (a carico azienda)
    Previlog Previdenza complementare TFR + 0,55% dip + 1,2% az
    EBL Formazione, mediazione, ammortizzatori €2-4/mese (azienda)

    Sanilog: sanità integrativa

    Sanilog è la Cassa di Assistenza Sanitaria del settore Logistica. Eroga rimborsi per:

    • Visite specialistiche: 70-80% rimborso fino a soglia annua
    • Esami diagnostici: laboratori, RX, ecografie, risonanze
    • Ricoveri ospedalieri: ticket SSN al 100% + rimborso forfettario per intervento in struttura privata convenzionata
    • Cure odontoiatriche: pulizie, otturazioni, protesi (con franchigia)
    • Indennità giornaliera €25/giorno per ricoveri ospedalieri
    • Prestazioni di prevenzione: check-up annuali, visite specialistiche di prevenzione

    Coperti anche i familiari fiscalmente a carico. Iscrizione automatica all’assunzione.

    Previlog: previdenza complementare

    Previlog è il Fondo Pensione Complementare del settore Logistica e Trasporti. Caratteristiche:

    • Contributi: TFR (100%) + 0,55% dipendente (minimo per attivare contributo azienda) + 1,2-1,5% azienda
    • Comparti: garantito, bilanciato, dinamico
    • Rendimenti: ~2,5-3,5% medi annui
    • Anticipi: casa, salute, formazione, congedo

    L’adesione va scelta entro 6 mesi dall’assunzione. Senza scelta: adesione tacita per aziende >50 dipendenti.

    EBL: Ente Bilaterale Logistica

    L’EBL (Ente Bilaterale Logistica) gestisce:

    • Formazione professionale: corsi gratuiti per CQC, ADR, primo soccorso, antincendio, sicurezza
    • Ammortizzatori sociali: integrazione NASpI, sostegno in caso di crisi aziendale
    • Mediazione conflitti: tra datore e lavoratore senza ricorso al tribunale
    • Sportello informativo: assistenza su contratto, busta paga, contributi

    I corsi EBL sono fondamentali per CQC (obbligatorio per autisti) e ADR (trasporto pericoloso). Sono gratuiti per i lavoratori del settore.

    Contributi e iscrizione

    I contributi a Sanilog, Previlog (se aderito) ed EBL sono obbligatori:

    • Sanilog: €8-12/mese a carico esclusivo dell’azienda
    • Previlog: TFR + 0,55% dip + 1,2-1,5% azienda
    • EBL: €2-4/mese a carico azienda

    L’iscrizione è automatica all’assunzione (per Sanilog ed EBL); per Previlog il lavoratore sceglie entro 6 mesi.

    Casi pratici

    Tizio – Sanilog per visita ortopedica
    Tizio è autista 3° iscritto a Sanilog. Visita ortopedica privata €120. Sanilog rimborsa 80% = €96. Tizio paga €24 di sua tasca. Rimborso entro 30-45 giorni dalla domanda con fattura.
    Caia – Corso CQC EBL gratuito
    Caia è autista, deve rinnovare il CQC (obbligatorio ogni 5 anni). Si iscrive a corso EBL gratuito di 35 ore. Risparmio rispetto al privato: ~€400. Corso al sabato per non perdere giorni di lavoro.
    Sempronio – Previlog con anticipo casa
    Sempronio è 3° con 9 anni in Previlog. Patrimonio: €18.500. Chiede anticipo 75% per acquisto prima casa = €13.875. Previlog paga entro 60 giorni dalla domanda documentata.

    Domande frequenti

    Cosa è Sanilog?
    È la cassa di assistenza sanitaria integrativa del settore logistica e trasporti. Eroga rimborsi per visite, esami, ricoveri, cure odontoiatriche e prevenzione. Copre anche i familiari fiscalmente a carico. Iscrizione obbligatoria a carico azienda.
    Come accedo alle prestazioni Sanilog?
    Tipicamente serve essere iscritto da almeno 3-6 mesi. Si presenta domanda online o via patronato con fattura. Sanilog rimborsa entro 30-45 giorni.
    Cos'è Previlog?
    Il Fondo Pensione Complementare del settore. Il TFR (100%) + contributi dipendente (0,55% min) + azienda (1,2-1,5%) confluiscono nel Fondo. Comparti di investimento e tassazione vantaggiosa.
    I corsi CQC sono gratuiti?
    Sì, attraverso EBL (Ente Bilaterale Logistica). Sono finanziati dai contributi del settore e offerti gratuitamente ai lavoratori. Anche corsi ADR per trasporto pericoloso, primo soccorso, antincendio.
    Sanilog copre i miei familiari?
    Sì, i familiari fiscalmente a carico (coniuge non lavoratore, figli) sono coperti automaticamente. Per familiari non a carico: estensione opzionale con contributo aggiuntivo.
    Posso usare i corsi EBL per nuove qualifiche?
    Sì, oltre a CQC e ADR, EBL offre corsi per: patentino carrellisti, primo soccorso, antincendio (squadra emergenza), sicurezza sul lavoro RLS. Permettono di accedere a livelli superiori o aumentare le tutele.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 185 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 185 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 185 CCII – Contratto di locazione di immobili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.

    2. Qualora, alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall’apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall’apertura della procedura.

    3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

  • Art. 218 D.P.R. 115/2002

    Art. 218 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo.

    2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l'intero o per il residuo.