Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Calzaturiero Industria: TFR e fine rapporto 2024

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: TFR e fine rapporto 2024

    Il trattamento di fine rapporto (TFR) spetta a ogni lavoratore alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa. Nel settore calzaturiero industria si segue la disciplina generale dell’art. 2120 c.c. e si integra con l’opzione di versamento a Previmoda, il fondo pensione complementare del settore.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Calzaturiero Industria segue le regole dell’art. 2120 c.c.: si accumula annualmente dividendo la retribuzione lorda per 13,5 e rivalutando l’importo dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione. I lavoratori possono destinarlo a Previmoda (fondo pensione del settore moda e calzaturiero) o mantenerlo in azienda/INPS.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Fondo pensione settore
    Previmoda
    Riferimento legge TFR
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005

    Tabella riepilogativa: TFR annuo per livello

    Quota TFR annua indicativa per livello – base minimi agosto 2025 (13 mensilità)
    Livello Retribuzione lorda annua (13 mens.) Quota TFR annua (÷ 13,5)
    19.890,00 € ~1.473,33 €
    22.768,20 € ~1.686,53 €
    23.971,35 € ~1.775,66 €
    25.096,50 € ~1.859,00 €
    26.038,09 € ~1.928,75 €
    27.420,77 € ~2.031,17 €
    29.844,10 € ~2.210,67 €
    32.356,22 € ~2.396,76 €

    Importi calcolati su base minimo tabellare × 13 mensilità senza scatti di anzianità né superminimi. La retribuzione utile TFR include ogni compenso con carattere di continuità (minimo, scatti, superminimi). Non rientrano rimborsi spese, premi straordinari una tantum, somme occasionali.

    Come si calcola il TFR: la formula di legge

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile. La quota annua si calcola con la seguente formula:

    Quota TFR annua = Retribuzione lorda annua ÷ 13,5

    La «retribuzione lorda annua» ai fini del TFR comprende tutte le somme erogate con carattere di continuità: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimi, tredicesima, indennità fisse. Sono escluse le somme occasionali (straordinari eccezionali, rimborsi spese, premi una tantum non continuativi).

    Le quote già accantonate vengono rivalutate ogni anno (31 dicembre) nella misura dell’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT (FOI senza tabacco). Sulla rivalutazione si applica l’imposta sostitutiva dell’11%.

    Previmoda: il fondo pensione del settore calzaturiero

    Previmoda è il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori dell’industria tessile, dell’abbigliamento, della moda e del settore calzaturiero (tutti i comparti afferenti all’area contrattuale Sistemi Moda). È un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione individuale, negoziale, istituito ai sensi del D.Lgs. 252/2005.

    Il rinnovo del 17 luglio 2024 ha previsto, a decorrere dal 1° aprile 2025, un incremento della contribuzione aziendale alla copertura assicurativa (premorienza e invalidità permanente) dello 0,04%, portando il tasso complessivo dallo 0,20% allo 0,24%.

    L’adesione a Previmoda consente al lavoratore di destinare il TFR futuro al fondo invece che mantenerlo in azienda/INPS, con la prospettiva di una rendita complementare alla pensione pubblica. La scelta di destinazione del TFR è irrevocabile (salvo uscita dal fondo per perdita dei requisiti).

    Destinazione del TFR: azienda, INPS o Previmoda

    Ogni lavoratore all’assunzione deve scegliere dove destinare il TFR futuro:

    • In azienda (solo per aziende con meno di 50 dipendenti): il datore lo conserva e lo liquida alla cessazione del rapporto, rivalutandolo annualmente;
    • Al Fondo di Tesoreria INPS (obbligatorio per aziende con 50+ dipendenti che non aderiscono a fondo pensione): il datore versa mensilmente all’INPS il TFR maturato; alla cessazione l’INPS eroga la liquidazione;
    • A Previmoda (o altro fondo pensione): il TFR viene investito sui mercati finanziari con l’obiettivo di costruire una pensione complementare; alla cessazione il lavoratore può richiedere la liquidazione in forma di capitale o rendita.

    Anticipazione del TFR in costanza di rapporto

    L’art. 2120 c.c. consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR, fino al 70% di quanto maturato, al verificarsi di specifiche esigenze:

    1. Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
    2. Spese sanitarie straordinarie per sé o per il coniuge o figli;
    3. Congedi formativi (D.Lgs. 61/2000).

    L’anticipazione è concessa una sola volta nel corso del rapporto e richiede almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Non può essere richiesta se il TFR è già stato destinato a Previmoda o ad altro fondo pensione.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR dopo 10 anni
    Tizio (4° livello, minimo 1.930,50 €, 2 scatti di anzianità = 8,47 € × 2 = 16,94 €, retribuzione mensile 1.947,44 €) ha lavorato 10 anni nello stesso calzaturificio. Retribuzione annua TFR: 1.947,44 × 13 = 25.316,72 €. Quota TFR annua: 25.316,72 / 13,5 = 1.875,31 €. Su 10 anni, senza rivalutazioni: circa 18.753 €. Con le rivalutazioni annuali (che dipendono dall’inflazione), il TFR effettivo sarà superiore.
    Caia – Anticipo TFR per prima casa
    Caia (6° livello, 9 anni di anzianità) ha accumulato circa 18.000 € di TFR in azienda e vuole acquistare la sua prima casa. Può richiedere fino al 70% = 12.600 €. Ha diritto all’anticipazione avendo oltre 8 anni di servizio. Presenta richiesta scritta allegando il compromesso di acquisto. Il datore deve erogare l’anticipo entro 60 giorni dalla richiesta. L’importo anticipato è soggetto a tassazione separata come il TFR normale.
    Sempronio – Scelta Previmoda all’assunzione
    Sempronio è assunto al 3° livello a 28 anni. Ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR futuro. Confrontando la rivalutazione legale del TFR (≈ 1,5% + 75% inflazione, storicante ~2-3%/anno) con il rendimento potenziale di Previmoda (linee bilanciata e azionaria con rendimenti storici variabili tra 3% e 7%/anno su orizzonti decennali), decide di aderire a Previmoda. Destina il 100% del TFR futuro al fondo e aggiunge la contribuzione minima prevista dal contratto.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Calzaturiero?
    Si divide la retribuzione lorda annua (comprensiva di tredicesima e voci continuative) per 13,5. Le quote accumulate si rivalutano annualmente dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Qual è il fondo pensione di settore per i calzaturieri?
    Il fondo pensione di riferimento è Previmoda, fondo complementare per i lavoratori dell’industria tessile, abbigliamento, moda e calzaturiero. Con il rinnovo 2024 la contribuzione aziendale alla copertura assicurativa è stata incrementata.
    Il lavoratore può richiedere l’anticipazione del TFR?
    Sì, fino al 70% del maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedi formativi. Richiede almeno 8 anni di servizio e viene concessa una sola volta.
    Dove viene accantonato il TFR se non aderisco a Previmoda?
    In azienda (per aziende sotto 50 dipendenti) oppure al Fondo di Tesoreria INPS (per aziende con 50+ dipendenti), ai sensi della L. 296/2006.
    Come vengono rivalutate le quote di TFR già accumulate?
    Con il tasso dell’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, applicato il 31 dicembre di ogni anno. Sulla rivalutazione si applica l’imposta sostitutiva dell’11%.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dal D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare). Per informazioni su Previmoda si rimanda al sito ufficiale del fondo (previmoda.it). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro o le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil).

  • CCNL Formazione Professionale: TFR e fine rapporto

    CCNL Formazione Professionale

    TFR e fine rapporto nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Come si calcola il trattamento di fine rapporto, quando si può anticipare, come funziona la destinazione al fondo Previfonder e cosa riceve il lavoratore alla cessazione del rapporto.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Formazione Professionale è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dalla l. 297/1982. Si accantona ogni anno una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5 (circa il 7,41%). È rivalutato annualmente (75% inflazione ISTAT + 1,5%). Può essere destinato al fondo Previfonder (contributo datoriale 2%). L’anticipazione è possibile dopo 8 anni di servizio per specifiche esigenze.

    Dati contrattuali e normativi

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Base normativa TFR
    Art. 2120 c.c., L. 297/1982
    Fondo previdenza complementare
    Previfonder (contributo datoriale 2%)

    Tabella riepilogativa

    TFR: maturazione indicativa per livello – CCNL Formazione Professionale (minimi settembre 2025)
    Livello Retribuzione annua lorda (×13) TFR annuo lordo (÷13,5) TFR dopo 10 anni (indicativo)
    I 21.268 € 1.575 € ~16.900 €
    III 23.850 € 1.767 € ~18.950 €
    V 26.749 € 1.981 € ~21.240 €
    VII 31.728 € 2.350 € ~25.200 €
    IX 41.896 € 3.103 € ~33.250 €

    Nota: i valori dopo 10 anni includono la rivalutazione annuale (75% ISTAT + 1,5%, su base storica media). Il TFR effettivo dipende dall’inflazione reale e dalla retribuzione effettiva percepita (che include anche tredicesima, straordinari ed eventuali superminimi). Importi lordi al lordo dell’imposta sostitutiva del 17%.

    Come si calcola il TFR: la formula di legge

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. La formula di accantonamento è la seguente:

    • Quota annua da accantonare = retribuzione annua utile ai fini TFR / 13,5;
    • La retribuzione utile comprende: tutte le voci della retribuzione in godimento, compresa la tredicesima mensilità, ma escluse le voci aventi carattere di rimborso spese;
    • Il divisore 13,5 è fisso per legge (non modificabile dal CCNL);
    • La quota annua si accanfona nel conto individuale TFR del lavoratore.

    A fine anno il TFR già accantonato viene rivalutato della misura pari al 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, più un tasso fisso dell’1,5% (art. 2120, comma 4, c.c.).

    Destinazione del TFR: azienda o Previfonder

    Dalla l. 296/2006 (legge Finanziaria 2007), i nuovi lavoratori assunti hanno 6 mesi di tempo dalla prima assunzione per scegliere se:

    • Mantenere il TFR in azienda: il datore lo accanfona internamente (o lo versa al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende sopra 49 dipendenti);
    • Destinarlo a un fondo di previdenza complementare: nel settore della formazione professionale il fondo di riferimento è Previfonder, costituito nel 2026 per i lavoratori a cui si applica il CCNL AGIDAE.

    Se il lavoratore non esprime la scelta entro 6 mesi (silenzio-assenso), il TFR viene destinato per default al fondo complementare di riferimento del settore. Il CCNL prevede che il datore di lavoro contribuisca a Previfonder con il 2% della retribuzione, indipendentemente dalla scelta del lavoratore sul TFR. La contribuzione datoriale al fondo è un beneficio aggiuntivo rispetto al TFR.

    L’anticipazione del TFR

    Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato nei seguenti casi (art. 2120 c.c.):

    • Acquisto o restauro della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche;
    • Per fruire dei congedi parentali o formativi previsti dalla legge;
    • Per far fronte ad altre cause previste dalla legge.

    La richiesta può essere presentata dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, una sola volta nell’arco del rapporto. L’anticipazione non può superare il 70% del TFR maturato. La domanda va presentata per iscritto con la documentazione giustificativa.

    Il TFR alla cessazione del rapporto

    Alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, il lavoratore ha diritto alla liquidazione del TFR maturato. Il TFR è assoggettato a tassazione separata (IRPEF con aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito, calcolata dall’Agenzia delle Entrate). L’aliquota applicata è solitamente inferiore a quella ordinaria, rendendo il TFR uno strumento di risparmio fiscalmente favorevole.

    Casi pratici

    Tizio – Formatore al livello V dopo 5 anni di servizio
    Tizio è formatore al livello V con 5 anni di anzianità. La sua retribuzione annua ai fini TFR è circa 26.749 € (minimo × 13). La quota annua di TFR è 26.749 / 13,5 = 1.981 €. Dopo 5 anni (con rivalutazione annua media del 2,5%) ha accumulato indicativamente 10.400 € lordi di TFR. Può presentare domanda di anticipazione solo dopo 8 anni (non ancora maturati).
    Caia – Coordinatrice al livello VII che aderisce a Previfonder
    Caia aderisce a Previfonder destinando il proprio TFR futuro al fondo. Il datore contribuisce automaticamente il 2% della retribuzione (circa 634 €/anno aggiuntivi). Caia sceglie di versare anche un contributo volontario pari al 2% (ulteriori 634 €/anno). La somma dei contributi (TFR + datore 2% + volontario 2%) si accumula nel fondo con rendimenti di mercato. Al pensionamento, Caia potrà scegliere tra rendita, capitale o combinazione dei due.
    Sempronio – Impiegato al livello III che acquista casa dopo 8 anni
    Sempronio ha 9 anni di servizio e ha maturato circa 16.000 € di TFR. Vuole acquistare la prima casa con un mutuo e richiede all’ente un’anticipazione del 70% del TFR maturato: 16.000 × 0,70 = 11.200 €. Presenta la documentazione del preliminare di compravendita. L’ente eroga l’anticipazione entro 60 giorni dalla richiesta. L’importo sarà detratto dal TFR finale alla cessazione del rapporto.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Formazione Professionale?
    Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua lorda (compresa la tredicesima) per 13,5. La quota annua è rivalutata ogni anno del 75% dell’inflazione ISTAT più 1,5% (art. 2120 c.c.).
    Quando si riceve il TFR nel CCNL Formazione Professionale?
    Il TFR è corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa. La liquidazione deve avvenire entro il giorno di cessazione o nel cedolino del mese successivo.
    È possibile anticipare il TFR nel CCNL Formazione Professionale?
    Sì, dopo almeno 8 anni di servizio, per acquisto prima casa, spese mediche straordinarie o congedo parentale/formativo. L’anticipazione non può superare il 70% del TFR maturato e è consentita una sola volta.
    Cosa è Previfonder e come funziona?
    Previfonder è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori del settore AGIDAE (inclusa la formazione professionale). Il datore contribuisce con il 2% della retribuzione. Il lavoratore può destinare il TFR futuro al fondo e aggiungere contributi volontari. È uno strumento per costruire una pensione complementare con vantaggi fiscali.
    Se lascio il lavoro dopo pochi mesi perdo il TFR?
    No. Il TFR matura dal primo giorno di rapporto e spetta sempre, indipendentemente dalla durata del servizio e dalla causa della cessazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dalla l. 297/1982 (istituti di legge). Previfonder è il fondo di previdenza complementare di settore (informazioni aggiornate a maggio 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: TFR e trattamento di fine rapporto

    Il TFR è la liquidazione che ogni lavoratore dipendente accumula nel corso del rapporto di lavoro. Per il personale CRI, la disciplina fondamentale è quella dell’art. 2120 c.c., integrata dal CCNL che prevede la previdenza complementare come possibile destinazione del TFR maturando.

    In sintesi

    Il TFR matura in base all’art. 2120 c.c. (1/13,5 della retribuzione annua lorda). Si rivaluta annualmente con tasso del 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT. I dipendenti CRI possono destinarlo al fondo di previdenza complementare (art. 80 CCNL) o mantenerlo in azienda (o all’INPS per aziende >49 addetti). Anticipazione possibile dall’8° anno per prima casa o spese sanitarie gravi (max 70% del maturato).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articoli di riferimento
    Art. 68 CCNL; art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005

    Cos’è il TFR e come matura

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è la somma che il datore di lavoro accumula per il lavoratore nel corso del rapporto e che deve corrispondere al termine, a qualunque causa di cessazione. È disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, che è la fonte primaria applicabile anche al personale CRI.

    La formula di calcolo è:

    • Ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Per retribuzione annua lorda si intende tutto ciò che il lavoratore percepisce in modo continuativo, compresa la tredicesima, ma escluse le voci variabili non strutturali (es. rimborsi spese).
    • Al 31 dicembre di ogni anno la quota accantonata viene rivalutata applicando un tasso composto da: 1,5% fisso + 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

    Tabella riepilogativa: stima TFR annuo per livello Area A

    Stima della quota TFR annua per i livelli Area A (valori al 01/09/2022)
    Livello Lordo annuo (13 mesilità) Quota TFR annua (÷13,5)
    A1 €16.935,36 ~ €1.254,47
    A2 €17.443,27 ~ €1.292,09
    A3 €17.951,31 ~ €1.329,73
    A4 €18.798,13 ~ €1.392,45

    Stime basate sul solo minimo tabellare dell’Area A verificato al 01/09/2022. Non includono scatti di anzianità, superminimi o altre voci retributive continuative. Il TFR effettivo sarà proporzionalmente più alto in presenza di scatti e di livelli superiori.

    Destinazione del TFR: in azienda o al fondo complementare

    Il d.lgs. 252/2005 ha introdotto il sistema del silenzio-assenso per la destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare. Il lavoratore neoassunto ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR maturando:

    • Fondo di previdenza complementare: il TFR confluisce nel fondo, accrescendo la futura pensione complementare. Il CCNL CRI prevede all’art. 80 un fondo di previdenza complementare; per il nome esatto e le condizioni di adesione occorre consultare il testo integrale del CCNL e le comunicazioni dell’ente.
    • Mantenimento in azienda (o all’INPS per aziende con più di 49 dipendenti, tramite il Fondo di Tesoreria INPS): il TFR continua a maturare secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c.

    In mancanza di scelta esplicita, per i dipendenti di datori con più di 49 dipendenti il TFR confluisce automaticamente nel fondo collettivo designato (silenzio-assenso). Il lavoratore che sceglie il fondo complementare non può revocare la scelta, tranne in rari casi previsti dalla legge.

    Anticipazione del TFR

    L’art. 2120 c.c. (comma 6 e segg.) consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Le condizioni sono:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione propria o dei figli (non è ammessa per abitazioni secondarie o per investimento).
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi non coperti dal SSN in caso di malattie gravi o infortuni.
    • Congedi parentali e formativi (ai sensi del d.lgs. 151/2001 e della L. 53/2000).

    L’importo massimo anticipabile è il 70% del TFR accantonato fino alla data della richiesta. La stessa richiesta può essere effettuata una sola volta. L’anticipazione riduce il TFR finale che sarà corrisposto alla cessazione.

    Tassazione del TFR

    Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR), con un’aliquota media che si calcola in base ai redditi degli ultimi anni. La tassazione separata è di norma più favorevole rispetto all’aliquota marginale IRPEF ordinaria. L’Agenzia delle Entrate liquida in modo definitivo l’imposta dopo che ha ricevuto la comunicazione del datore di lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — Neoassunto e scelta del TFR
    Tizio è assunto in Area A2 il 1° giugno 2026. Entro il 30 novembre 2026 deve scegliere dove destinare il TFR maturando: al fondo di previdenza complementare previsto dall’art. 80 del CCNL o in azienda. Tizio chiede chiarimenti alla CISL FP del suo comitato per capire le condizioni del fondo e confrontarle con il regime ordinario prima di decidere.
    Caia — Anticipazione per acquisto prima casa
    Caia (Area D, 9 anni di anzianità) vuole acquistare la prima casa. Ha diritto all’anticipazione del TFR per un massimo del 70% del maturato. La sua retribuzione annua lorda è di circa €24.000; il TFR annuo matura a circa €1.777. In 9 anni ha accumulato (senza rivalutazione) circa €16.000 di TFR; l’anticipazione massima è di circa €11.200.
    Sempronio — Dimissioni dopo 5 anni
    Sempronio (Area B, 5 anni di servizio) si dimette. Il TFR (tutto in azienda, non ha aderito al fondo) gli viene liquidato al termine del rapporto. L’azienda ha 30 dipendenti, quindi il TFR non è versato al Fondo di Tesoreria INPS ma accantonato direttamente dall’ente. Sempronio riceve il TFR contestualmente al saldo finale del rapporto.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per il personale CRI?
    Si applica l’art. 2120 c.c.: retribuzione annua lorda divisa per 13,5, accantonata ogni anno e rivalutata al 31 dicembre con il tasso 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT.
    Posso destinare il TFR alla previdenza complementare?
    Sì. Il CCNL CRI prevede un fondo di previdenza complementare (art. 80). La scelta va effettuata entro 6 mesi dall’assunzione. In assenza di scelta, per le aziende con più di 49 dipendenti il TFR confluisce automaticamente nel fondo designato.
    Quando posso richiedere l’anticipazione del TFR?
    Dall’8° anno di servizio continuativo, per acquisto/ristrutturazione prima casa, spese sanitarie gravi o congedi. Massimo 70% del TFR accantonato; un’unica anticipazione possibile.
    Il TFR matura anche durante la malattia?
    Sì. I periodi di malattia entro il comporto, infortunio sul lavoro e congedo obbligatorio di maternità sono computati integralmente ai fini del TFR.
    I volontari CRI hanno diritto al TFR?
    No. Il TFR spetta solo ai lavoratori subordinati. I volontari del Corpo Ausiliario CRI non sono lavoratori dipendenti e non hanno diritto al TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 68) e all’art. 2120 c.c. Per il nome esatto del fondo di previdenza complementare e le condizioni di adesione consultare il testo integrale del CCNL e le comunicazioni ufficiali CRI. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): TFR e fine rapporto

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: TFR e fine rapporto

    Il trattamento di fine rapporto è il principale accantonamento economico per i lavoratori delle emittenti locali: il CCNL Aeranti-Corallo specifica le voci retributive incluse e indica i fondi pensione di settore.

    In sintesi

    Il TFR nelle emittenti locali si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata annualmente. Il CCNL include nel TFR le maggiorazioni per turni avvicendati. I fondi pensione di riferimento del settore sono Byblos e Mediafond.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriale)
    Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
    Parti firmatarie (sindacali)
    CISAL Terziario con assistenza CISAL
    Vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 2120 c.c. (TFR); L. 297/1982; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Fondi pensione di settore
    Byblos · Mediafond

    Tabella riepilogativa

    Voci retributive incluse nel calcolo del TFR – CCNL settore radiotelevisivo
    Voce retributiva Inclusa nel TFR Note
    Minimo tabellare Base contrattuale per livello
    Contingenza (indennità di contingenza) Voce storica del contratto
    Scatti di anzianità Aumenti biennali maturati
    Maggiorazione per turni avvicendati Specificità del settore radiotelevisivo
    Tredicesima mensilità Sì (in quota annuale) 1/13,5 include la tredicesima nella base di calcolo
    Indennità di funzione quadri Se percepita con continuità
    Maggiorazioni straordinario No (in genere) Voce variabile, generalmente esclusa salvo accordo
    Rimborsi spese No Non sono retribuzione

    Il calcolo del TFR: la formula dell’art. 2120 c.c.

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile (come modificato dalla Legge 297/1982). La formula di calcolo è:

    • Per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5.
    • La quota accantonata viene rivalutata ogni anno del 31 dicembre dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT (indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati).
    • Per le frazioni di anno, si calcola 1/12 per mese lavorato (le frazioni superiori a 15 giorni valgono come mese intero).

    Il CCNL Aeranti-Corallo specifica che concorrono al calcolo del TFR, oltre al minimo tabellare e alla contingenza, anche gli scatti di anzianità, la maggiorazione per i turni avvicendati e la tredicesima mensilità. La somma di queste voci costituisce la «retribuzione utile ai fini TFR» e si divide per 13,5 per ottenere la quota annua.

    Destinazione del TFR: in azienda o al fondo pensione

    Ogni lavoratore può scegliere dove destinare il TFR che matura annualmente:

    • TFR in azienda: rimane accantonato presso il datore di lavoro (o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, presso il Fondo di tesoreria INPS). Viene liquidato interamente alla cessazione del rapporto, con tassazione separata agevolata.
    • TFR al fondo pensione complementare: viene versato ogni anno al fondo scelto dal lavoratore. I fondi di riferimento per il settore radiotelevisivo sono Byblos e Mediafond. Il conferimento al fondo pensione attiva il contributo aggiuntivo del datore di lavoro (+0,20% della paga base, introdotto dal rinnovo del CCNL del settore).

    Per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007, il silenzio-assenso entro 6 mesi dall’assunzione comporta il conferimento automatico del TFR al fondo pensione di settore. Chi preferisce mantenere il TFR in azienda deve manifestarlo esplicitamente entro tale termine.

    Anticipazione del TFR

    Ai sensi dell’art. 2120, comma 6, c.c., il lavoratore con almeno 8 anni di servizio ha diritto a richiedere un’anticipazione del TFR pari al massimo al 70% di quanto maturato, per le seguenti causali:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sé o per i figli).
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie o interventi riconosciuti dalle strutture pubbliche.
    • Congedi per formazione o per assistenza a familiari (L. 53/2000).

    L’anticipazione è ammessa una sola volta nel corso del rapporto e non può essere richiesta da più del 4% dei dipendenti in servizio ogni anno (ovvero da non più del 10% del totale dei dipendenti aventi diritto). Il CCNL può allargare questa possibilità con accordo integrativo.

    TFR e previdenza complementare: i fondi Byblos e Mediafond

    Il settore radiotelevisivo privato ha due fondi pensione contrattuali di riferimento:

    • Byblos: fondo pensione negoziale rivolto ai lavoratori dei settori dell’editoria, della carta e della comunicazione (incluse le emittenti radiotelevisive). Gestisce il TFR conferito e i contributi aggiuntivi del datore e del lavoratore in un regime di capitalizzazione individuale.
    • Mediafond: fondo pensione negoziale per i lavoratori dei settori audiovisivo, cinematografico e radiotelevisivo. Offre prestazioni previdenziali complementari all’INPS.

    Con il rinnovo del CCNL del settore (2022-2024, Confindustria RadioTV), il contributo aziendale aggiuntivo per chi aderisce a un fondo pensione è stato aumentato di 0,20 punti percentuali della paga base. Questo incentivo economico rende la scelta del fondo pensione vantaggiosa rispetto al mantenimento del TFR in azienda per molti lavoratori.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico che sceglie il fondo pensione Byblos
    Tizio, assunto a febbraio 2026 al 3° livello (radio), non esprime entro 6 mesi la volontà di mantenere il TFR in azienda. Per il silenzio-assenso il suo TFR viene conferito automaticamente a Byblos. Da quel momento il datore versa anche la quota aggiuntiva dello 0,20% della paga base. Tizio riceverà il capitale accumulato al momento della pensione, con vantaggi fiscali sulla tassazione dei rendimenti.
    Caia – Speaker con 10 anni di servizio che chiede l’anticipazione TFR
    Caia, speaker al 4° livello, ha 10 anni di servizio e ha maturato un TFR di circa 18.000 euro (lordo). Vuole acquistare casa e richiede un’anticipazione del 70%: circa 12.600 euro lordi. Il datore è tenuto a concederla (i requisiti sono soddisfatti) entro 90 giorni dalla richiesta. L’anticipazione riduce il TFR residuo che le verrà liquidato alla cessazione del rapporto.
    Sempronio – Quadro B che va in pensione
    Sempronio ha lavorato 20 anni come Quadro B in una TV locale con TFR sempre mantenuto in azienda. Al pensionamento il datore liquida il TFR maturato (circa 45-50.000 euro lordi, con rivalutazioni annue). La tassazione è quella separata: l’Agenzia delle Entrate applica l’aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito, generalmente inferiore all’aliquota marginale IRPEF.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel settore radiotelevisivo?
    Per ogni anno si accantona la retribuzione annua divisa per 13,5. Il CCNL include nel calcolo minimo, contingenza, scatti, maggiorazione turni e tredicesima. La quota è rivalutata annualmente dell’1,5% + 75% inflazione ISTAT.
    Si può chiedere l’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo almeno 8 anni di servizio si può richiedere un’anticipazione fino al 70% del TFR maturato per acquisto prima casa, spese mediche straordinarie o congedi formativi. È ammessa una sola volta.
    Cosa sono Byblos e Mediafond?
    Sono i fondi pensione negoziali di riferimento per il settore radiotelevisivo. Vi si può destinare il TFR maturando. Chi aderisce ottiene anche il contributo aggiuntivo del datore (+0,20% paga base).
    Cosa succede al TFR se l’emittente va in crisi?
    Il Fondo di Garanzia INPS eroga il TFR non pagato dall’azienda insolvente (entro i limiti di legge), previa istanza del lavoratore.
    Il TFR viene versato al fondo pensione automaticamente?
    Per chi è assunto dopo il 1° gennaio 2007, il silenzio entro 6 mesi comporta il conferimento automatico al fondo pensione di settore. Chi preferisce mantenerlo in azienda deve dichiararlo esplicitamente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 39 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni generali

    Art. 39 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni generali

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 28 si applica l’articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e 28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all’articolo 28 si applica inoltre l’articolo 1, commi 2 e 3. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l’articolo 3, comma 9. articolo precedente articolo successivo

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Le causali e i casi di stagionalità sono integrati dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo nel qualificare una lavorazione come stagionale.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro i termini previsti. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 101 D.Lgs. 141/2024 – Inosservanza di adempimenti per opere in prossimità della linea di vigilanza doganale

    Art. 101 D.Lgs. 141/2024 – Inosservanza di adempimenti per opere in prossimità della linea di vigilanza doganale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. La violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 7 è punita con la sanzione amministrativa da un decimo all’intero valore del manufatto, determinato con le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia.

    2. L’Agenzia, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone la demolizione del manufatto in danno e a spese del trasgressore.

  • Art. 120 T.U. Stupefacenti – Terapia volontaria, programmi terapeutici e diritto all’anonimato

    Art. 120 T.U. Stupefacenti – Terapia volontaria e anonimato

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. 1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope puo' chiedere al servizio pubblico per le dipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

    2. Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' parentale o la tutela.

    3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unita' sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

    4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'art.

    116. 5. (Comma abrogato).

    6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga la generalita' ne' altri dati che valgano alla loro identificazione.

    7. Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116 non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'art. 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

    8. Ogni regione o provincia autonoma provvedera' ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.

    9. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio. Torna al sommario

  • Cumulo di più rapporti di lavoro part-time: regole e limiti

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Il lavoratore può avere più rapporti di lavoro part-time con datori diversi, salvo clausole di esclusiva nel contratto o obbligo di fedeltà che impediscano attività in concorrenza. I redditi si sommano ai fini IRPEF e possono avere effetti sull’aliquota marginale e sulle detrazioni. Sul piano previdenziale, i contributi si versano separatamente per ciascun rapporto.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2015, art. 8; Codice Civile, art. 2105

    Tabella riepilogativa

    Cumulo di part-time – aspetti chiave
    Aspetto Regola Note pratiche
    Ammissibilità In linea di principio consentita Salvo clausola di esclusiva o attività in concorrenza
    Obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) Vieta attività in concorrenza con il datore Non vieta ogni secondo lavoro, solo quello concorrenziale
    Clausola di esclusiva Il datore può inserirla nel contratto Valida se non abusiva; può essere remunerata
    IRPEF I redditi si sommano; tassazione progressiva Il sostituto principale applica le detrazioni; il secondo non applica detrazioni per lavoro
    Contributi INPS Versati separatamente per ciascun rapporto Due posizioni INPS distinte; non si sommano per il tetto massimale
    Orario totale Non esistono limiti legali di ore complessive Limite pratico: rispetto dei riposi minimi (11 ore tra turni)

    Quando è possibile avere due rapporti part-time

    Il D.Lgs. 81/2015 prevede che i datori possano inserire nel contratto di lavoro a tempo parziale una clausola di esclusiva, che impedisce al lavoratore di assumere altri impieghi. In assenza di clausola, il lavoratore è libero di sottoscrivere più rapporti part-time con datori diversi, purché rispetti l’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., che vieta di svolgere attività in concorrenza con il datore o di divulgare informazioni riservate.

    Non esiste un limite legale al numero di rapporti di lavoro dipendente simultanei, ma occorre rispettare i riposi minimi previsti dal D.Lgs. 66/2003 (almeno 11 ore tra la fine di un turno e l’inizio del successivo, 24 ore di riposo settimanale).

    La clausola di esclusiva: validità e limiti

    La clausola di esclusiva è valida ma deve rispettare alcuni limiti: non può essere eccessivamente ampia da comprimere irragionevolmente la libertà del lavoratore. Se il contratto la prevede, il lavoratore che assume un secondo impiego viola il contratto e rischia sanzioni disciplinari fino al licenziamento, nonché il risarcimento del danno se il secondo datore è concorrente. In alcuni CCNL la clausola di esclusiva deve essere remunerata con una maggiorazione.

    IRPEF e busta paga con due datori

    I redditi di entrambi i rapporti si sommano ai fini IRPEF: se la somma supera la soglia del primo scaglione, parte del reddito è tassata ad aliquota più alta. Il lavoratore deve indicare al datore principale di applicare le detrazioni per lavoro dipendente; al secondo datore deve comunicare di non applicare le detrazioni per evitare duplicazioni. A fine anno, il secondo datore è di norma tenuto al conguaglio o il lavoratore deve presentare la dichiarazione dei redditi per regolarizzare la posizione.

    Casi pratici

    Tizio – part-time mattutino + part-time pomeridiano in settori diversi

    Tizio lavora per un’azienda di logistica (25 ore settimanali, mattina) e per un bar (16 ore, pomeriggio): settori non in concorrenza, nessuna clausola di esclusiva. Il cumulo è lecito. Tizio indica al secondo datore di non applicare detrazioni per lavoro: a fine anno presenterà la dichiarazione dei redditi per il conguaglio IRPEF.

    Caia – secondo lavoro da consulente nel settore del primo datore

    Caia lavora part-time per un’agenzia immobiliare e vorrebbe fare il secondo lavoro per un’altra agenzia immobiliare. Il contratto contiene una clausola di esclusiva per il settore: Caia non può farlo senza violare il contratto. Se non ci fosse la clausola, dovrebbe comunque valutare l’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. in quanto le due attività sono direttamente concorrenti.

    Sempronio – part-time e lavoro autonomo

    Sempronio ha un part-time da dipendente e svolge anche attività di consulenza in proprio (partita IVA). Il lavoro autonomo accessorio non è un secondo rapporto di lavoro subordinato: è lecito salvo clausola di esclusiva o concorrenza. I redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo si sommano in dichiarazione dei redditi; Sempronio versa anche i contributi alla gestione separata INPS come autonomo.

    Domande frequenti

    Posso avere due lavori dipendenti part-time allo stesso tempo?

    In linea di principio sì, salvo clausola di esclusiva nel contratto o attività concorrenti vietate dall’art. 2105 c.c. Non esiste un divieto legale al cumulo di più rapporti di lavoro subordinato.

    Come si calcola l'IRPEF con due datori?

    I redditi si sommano: il primo datore applica le detrazioni per lavoro dipendente; al secondo datore si comunica di non applicarle. A fine anno occorre quasi sempre fare la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi PF) per il conguaglio corretto.

    I contributi INPS si versano due volte?

    Sì. Ciascun datore versa separatamente la propria quota di contributi INPS; il lavoratore ha due posizioni previdenziali distinte. Questo può aumentare il montante contributivo utile per la pensione, ma comporta una maggiore contribuzione complessiva (che è comunque a carico del datore per la quota maggioritaria).

    Cosa rischio se non comunico al secondo datore di non applicare le detrazioni?

    Le detrazioni verranno applicate due volte durante l’anno, con il risultato di pagare meno IRPEF in anticipo. A conguaglio (o in dichiarazione) emergerà il debito IRPEF residuo, maggiorato da eventuali sanzioni per omessa comunicazione al sostituto d’imposta.

    La clausola di esclusiva può vietarmi qualsiasi secondo lavoro?

    No. La clausola di esclusiva vieta in genere i secondi lavori nello stesso settore o in concorrenza; una clausola che vieti qualsiasi attività extralavorativa potrebbe essere ritenuta eccessivamente limitativa della libertà del lavoratore e, in alcuni casi, nulla per violazione del principio di proporzionalità.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 122 T.U. Stupefacenti – Programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato

    Art. 122 T.U. Stupefacenti – Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il servizio pubblico per le dipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta' sociale e delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attivita' di pubblica utilita' o di solidarieta' sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio pubblico per le dipendenze verifica l'efficacia del trattamento e la risposta del paziente al programma.

    2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignita' della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

    3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.

    4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo' cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

    5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento di cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o dei provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo. Torna al sommario