- Il SerD/servizio pubblico per le dipendenze e le strutture private autorizzate ex art. 116 definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato, previa anamnesi e colloquio con l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia.
- Il programma può includere metodologie di disassuefazione, trattamenti psico-sociali e farmacologici, nonché iniziative di inserimento sociale, orientamento professionale e attività di pubblica utilità, in collaborazione con comunità ex art. 114 e associazioni ex art. 115.
- Il rispetto della dignità della persona e la considerazione delle esigenze lavorative, di studio e familiari sono requisiti inderogabili nella formulazione del programma.
- Il programma può essere attuato presso strutture pubbliche, strutture private autorizzate o con l'assistenza del medico di fiducia; in caso di strutture private per la diagnosi, l'interessato può scegliere liberamente tra quelle disponibili sul territorio nazionale.
- Quando il soggetto è segnalato ex art. 121 o destinatario di provvedimento ex art. 75 co. 9, il SerD deve definire il programma entro dieci giorni dalla ricezione.
- Il servizio pubblico è tenuto a verificare l'efficacia del trattamento e la risposta del paziente nel corso del programma.
Testo dell'articoloVigente
Art. 122 T.U. Stupefacenti — Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Il servizio pubblico per le dipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta' sociale e delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attivita' di pubblica utilita' o di solidarieta' sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonche' trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio pubblico per le dipendenze verifica l'efficacia del trattamento e la risposta del paziente al programma.
2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignita' della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.
3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo' cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento di cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o dei provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo. Torna al sommario
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Commento
Ratio e funzione della norma
L'articolo 122 del D.P.R. 309/1990 costituisce il fulcro procedurale del sistema di presa in carico del tossicodipendente da parte dei servizi sanitari. La disposizione riflette la scelta del legislatore — già espressa nell'architettura complessiva del Titolo X del testo unico — di trattare la tossicodipendenza primariamente come condizione di disagio socio-sanitario che richiede una risposta integrata e personalizzata, piuttosto che come mero problema di ordine pubblico. Il programma terapeutico e socio-riabilitativo non è dunque un atto dovuto burocratico, ma lo strumento cardine attorno al quale ruota l'intero sistema delle misure alternative e sospensive previste dagli artt. 90 e 94 del medesimo testo unico.
Soggetti competenti e procedura di definizione
La competenza a definire il programma spetta al servizio pubblico per le dipendenze (SerD, già SerT) o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116. La procedura richiede due adempimenti preliminari: il compimento dei necessari accertamenti diagnostici (clinici, tossicologici, psicologici) e il colloquio con l'interessato. Quest'ultimo gode della facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia, il quale è autorizzato a presenziare anche alla fase degli accertamenti, con una garanzia che rafforza il contraddittorio informato anche in sede sanitaria. L'istituto ricorda, in chiave parallela, il diritto al difensore di fiducia in sede penale, trasponendo il principio del contraddittorio nel procedimento di definizione del piano di cura.
Contenuto del programma
Il programma è strutturalmente bifronte: ha una componente terapeutica (metodologie di disassuefazione, trattamenti farmacologici e psico-sociali) e una componente riabilitativa (orientamento professionale, formazione, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale). Le due componenti non sono alternative ma si integrano, con la precisazione che le iniziative di reinserimento sociale presuppongono che le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano. La collaborazione con i centri ex art. 114 (centri di solidarietà) e con le cooperative e associazioni ex art. 115 radica il programma in una rete territoriale che va ben oltre l'intervento clinico stretto.
Quanto ai trattamenti farmacologici, la norma li prevede espressamente nell'ambito dei programmi che li contemplino, richiamando implicitamente le terapie con agonisti oppioidi (metadone, buprenorfina) disciplinate in modo più specifico dagli artt. 43 e seguenti del testo unico e dai decreti ministeriali attuativi. Il riferimento alla valutazione dell'efficacia del trattamento e della risposta del paziente anticipa il meccanismo di verifica periodica che costituisce presupposto per il mantenimento delle misure premiali in sede penale.
Personalizzazione e dignità della persona
Il co. 2 introduce due principi fondamentali: il rispetto della dignità della persona e la considerazione delle esigenze concrete di vita (lavoro, studio, famiglia). Queste previsioni non sono meramente programmatiche: incidono sulla legittimità del programma stesso e sulla sua concreta attuabilità. Un programma che non tenga conto degli orari di lavoro del soggetto o delle sue responsabilità familiari rischia di essere di fatto inattuabile e dunque inidoneo ai fini dell'art. 94. La giurisprudenza di merito ha talvolta valorizzato proprio l'adeguatezza concreta del programma per valutare la sospendibilità dell'esecuzione.
Luogo di attuazione e libertà di scelta
Il co. 3 individua tre sedi alternative di attuazione: strutture del servizio pubblico, strutture private autorizzate ex art. 116, medico di fiducia. Il co. 4 aggiunge che, ove il soggetto scelga una struttura privata autorizzata specificamente per l'attività diagnostica, può optare per qualsiasi struttura disponibile sul territorio nazionale disposta ad accoglierlo, con una apertura alla mobilità sanitaria inter-regionale che risponde a esigenze di riservatezza o di maggiore specializzazione.
Termine di definizione del programma in caso di segnalazione
Il co. 5 introduce un termine procedimentale perentorio: il SerD che riceva una segnalazione ex art. 121 (proveniente, ad esempio, dall'autorità di pubblica sicurezza o da altri soggetti istituzionali) ovvero un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 75 co. 9 (invito a seguire un programma da parte del prefetto) deve definire il programma terapeutico entro dieci giorni. Il rispetto di questo termine è rilevante anche sul piano amministrativo perché condiziona la piena operatività del meccanismo sanzionatorio-premiale dell'art. 75: ove il SerD non rispetti la scadenza, il soggetto che abbia manifestato la volontà di accedere al programma non può essere gravato delle conseguenze previste per il mancato avvio.
Raccordo con il sistema penale delle misure alternative
Il programma definito ex art. 122 è il presupposto applicativo delle principali misure premiali previste dal T.U.: la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 90, l'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94, la riduzione della pena ex art. 98. In tutti questi casi, l'esistenza di un programma formalizzato — e la sua positiva valutazione da parte del SerD — costituisce il dato documentale essenziale che il tribunale di sorveglianza o il giudice di cognizione deve esaminare. L'art. 123 regola specificamente la trasmissione della relazione di verifica all'autorità giudiziaria in funzione di tali istituti.
Casi pratici
Caso 1: Definizione del programma a seguito di segnalazione prefettizia
Tizio, 28 anni, viene fermato dalla polizia in possesso di una modesta quantità di cocaina ritenuta per uso personale. Il prefetto, ricevuta la segnalazione, attiva la procedura ex art. 75 e invita Tizio a presentarsi al SerD per la valutazione e l'eventuale adesione a un programma terapeutico. Tizio si presenta entro i termini, portando con sé il proprio medico di fiducia che presenzia agli accertamenti diagnostici. Il SerD, verificata la dipendenza in fase iniziale, definisce entro dieci giorni un programma personalizzato che prevede colloqui psicologici bisettimanali, supporto farmacologico leggero e un percorso di orientamento lavorativo in collaborazione con una cooperativa sociale convenzionata ex art. 115. Tizio aderisce al programma; la regolare esecuzione consente al prefetto di archiviare il procedimento amministrativo e offre a Tizio un sostegno strutturato per il superamento della dipendenza.
Caso 2: Programma terapeutico come presupposto per l'affidamento in prova ex art. 94
Sempronio, condannato a tre anni di reclusione per reati connessi allo spaccio, è tossicodipendente accertato. Prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, il suo difensore presenta istanza al tribunale di sorveglianza per l'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94, allegando la documentazione attestante l'adesione di Sempronio a un programma terapeutico definito dal SerD territoriale ai sensi dell'art. 122. Il programma prevede trattamento farmacologico con metadone a scalare, psicoterapia individuale e graduale reinserimento lavorativo. Il tribunale di sorveglianza, esaminata la relazione del SerD sull'andamento iniziale, concede l'affidamento subordinandolo al rispetto integrale del programma e all'obbligo di comunicare al SerD ogni variazione rilevante. Sempronio viene monitorato periodicamente: la verifica positiva dell'efficacia del trattamento ex art. 122 co. 1 ultimo periodo alimenta le relazioni periodiche trasmesse all'autorità giudiziaria ex art. 123.
Caso 3: Scelta di struttura privata autorizzata su tutto il territorio nazionale
Caia, dipendente da oppioidi, risiede in una piccola città del Sud Italia ma preferisce affidarsi a una comunità terapeutica specializzata situata in Lombardia, ritenuta più adatta alle sue esigenze e più distante dall'ambiente in cui si è sviluppata la dipendenza. Il SerD di riferimento definisce il programma terapeutico indicando come sede di attuazione la struttura lombarda, che ha dichiarato la propria disponibilità ad accoglierla. Ai sensi dell'art. 122 co. 4, la scelta è legittima: l'attività diagnostica può essere svolta da qualsiasi struttura privata autorizzata ex art. 116 presente sul territorio nazionale. Caia si trasferisce temporaneamente in Lombardia, il programma viene coordinato tra il SerD di origine e la struttura ospitante, e le verifiche periodiche sono trasmesse sia alla struttura di avvio sia, ove pendano procedimenti penali, all'autorità giudiziaria competente.
Domande frequenti
Chi definisce il programma terapeutico del tossicodipendente?
Il programma è definito dal servizio pubblico per le dipendenze (SerD) o dalle strutture private autorizzate ai sensi dell'art. 116 T.U. 309/1990. Il SerD compie prima i necessari accertamenti e sente l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia.
Entro quanto tempo il SerD deve definire il programma dopo una segnalazione prefettizia?
Il co. 5 dell'art. 122 fissa un termine di dieci giorni dalla ricezione della segnalazione ex art. 121 o del provvedimento ex art. 75 co. 9. Il rispetto di questa scadenza è rilevante anche ai fini del procedimento amministrativo prefettizio.
Il tossicodipendente può scegliere di curarsi lontano dalla propria regione?
Sì. Quando l'interessato opta per una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116 per l'attività diagnostica, può scegliere qualsiasi struttura presente sul territorio nazionale disposta ad accoglierlo, indipendentemente dalla regione di residenza.
Il programma terapeutico è rilevante ai fini delle misure alternative alla detenzione?
È il presupposto applicativo fondamentale: l'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 e la sospensione dell'esecuzione ex art. 90 richiedono l'esistenza di un programma formalizzato dal SerD. La sua positiva valutazione è documentata nelle relazioni trasmesse all'autorità giudiziaria ex art. 123.
Il programma deve tenere conto delle esigenze lavorative del soggetto?
Sì, espressamente. Il co. 2 dell'art. 122 impone che il programma sia formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale. Un programma strutturato senza considerare questi elementi rischia di essere concretamente inattuabile.
Cosa si intende per verifica dell'efficacia del trattamento?
Il SerD è tenuto a monitorare nel corso del programma sia l'efficacia del trattamento (riduzione/cessazione dell'uso di sostanze, miglioramento dello stato psicofisico) sia la risposta del paziente (compliance, partecipazione). Questo monitoraggio è la base delle relazioni periodiche rilevanti ex art. 123 per i procedimenti penali e di sorveglianza.
Vedi anche