Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Edilizia Cooperative: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: TFR e trattamento di fine rapporto

    Nel settore edile il TFR ha una particolarità fondamentale: la base di calcolo comprende anche le quote accantonate alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia, rendendo il TFR degli operai edili strutturalmente più consistente di quanto appaia dai cedolini mensili.

    In sintesi

    Nel CCNL Edilizia Cooperative il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua (incluse le quote Cassa Edile) divisa per 13,5. Il fondo di previdenza complementare del settore è Prevedi. Il TFR può essere anticipato dopo 8 anni di servizio. Alla cessazione vengono liquidati TFR, ferie residue, ratei aggiuntive e preavviso eventuale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028
    Riferimento legale
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

    Tabella riepilogativa

    TFR e fine rapporto – CCNL Edilizia Cooperative
    Elemento Regola Note specifiche settore edile
    Base di calcolo TFR Retribuzione annua ÷ 13,5 Include quote Cassa Edile (ferie + 13°)
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT Al 31 dicembre di ogni anno (legge)
    Anticipo TFR Dopo 8 anni, max 70% Cause: prima casa, spese mediche (legge)
    Fondo previdenza complementare Prevedi (o Cooperlavoro) Contributo datore + lavoratore + TFR
    Termini liquidazione TFR Entro 30 gg dalla cessazione Le quote Cassa Edile si richiedono separatamente
    Cosa si liquida alla cessazione TFR + ferie + ratei 13°/14° + preavviso Operai: anche quote residue Cassa Edile

    Il calcolo del TFR: la base retributiva edile

    Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 del codice civile: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Il risultato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

    Nel settore edile la retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le voci continuative della retribuzione, incluse quelle gestite attraverso la Cassa Edile:

    • Paga base + contingenza + EDR + ITS (le voci in busta paga);
    • Quote ferie e gratifica natalizia accantonate alla Cassa Edile (18,50% lordo della retribuzione): queste rientrano nella retribuzione utile al TFR anche se non compaiono nel cedolino mensile;
    • EVR (nella quota mensile erogata in busta paga);
    • APE erogata annualmente dal FNAPE.

    Questo significa che per un operaio edile la base di calcolo del TFR è significativamente superiore a quanto appare dai cedolini mensili, perché include il 18,50% accantonato alla Cassa.

    La previdenza complementare: Prevedi

    Prevedi è il fondo pensione negoziale (previdenza complementare) del settore edile, istituito dalle stesse parti che firmano il CCNL. È un fondo a contribuzione definita: le somme versate vengono gestite e investite per creare un montante che, al pensionamento, può essere erogato come rendita o (parzialmente) come capitale.

    Il lavoratore che aderisce a Prevedi deve destinare al fondo:

    • Il TFR futuro (quello maturato dal momento dell’adesione in poi, non quello pregresso);
    • Un contributo del lavoratore: di norma una percentuale della retribuzione (verificare le aliquote aggiornate nel testo del CCNL e nei documenti Prevedi);
    • Un contributo del datore: versato dalla cooperativa a titolo di incentivo all’adesione al fondo.

    Le cooperative riconducibili al sistema Legacoop possono indirizzare i lavoratori anche verso Cooperlavoro, il fondo pensione delle cooperative, in alternativa o in aggiunta a Prevedi. Il CCNL chiarisce quale fondo è il riferimento principale per il settore.

    L’anticipo del TFR

    La legge (art. 2120 c.c.) consente al lavoratore di richiedere un anticipo del TFR maturato, fino al 70% dell’importo, previa sussistenza di determinate condizioni:

    • Anzianità: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro;
    • Causa documentata: acquisto della prima casa di abitazione (per sé o per i figli), spese sanitarie straordinarie per malattie gravi del lavoratore o dei familiari;
    • Limite aziendale: in un anno il datore non può soddisfare le richieste di anticipo che superino il 10% degli aventi diritto (o 4% del totale dipendenti).

    Nelle cooperative edili il regolamento interno della cooperativa (L. 142/2001) potrebbe prevedere condizioni aggiuntive di accesso o utilizzo del TFR, nel rispetto del minimo legale.

    Il saldo finale alla cessazione del rapporto

    Quando il rapporto di lavoro cessa (per licenziamento, dimissioni, scadenza a termine o quiescenza), la cooperativa è tenuta a liquidare entro 30 giorni (salvo accordo diverso):

    • TFR maturato al netto di eventuali anticipi già erogati (o il montante Prevedi se il lavoratore ha aderito al fondo);
    • Ferie residue non godute (monetizzabili solo alla cessazione);
    • Rateo di tredicesima (e di quattordicesima per gli impiegati) maturato nell’anno;
    • ROL residui non fruiti;
    • Indennità sostitutiva del preavviso se il preavviso non è stato rispettato dalla cooperativa.

    Per gli operai è necessario richiedere anche alla Cassa Edile la liquidazione delle quote di ferie e gratifica natalizia non ancora erogate nei conguagli semestrali: queste somme sono custodite dalla Cassa e non vengono automaticamente trasferite con il saldo finale dell’azienda.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con 5 anni di anzianità, cessazione per licenziamento
    Tizio (operaio qualificato) viene licenziato dopo 5 anni di servizio. La cooperativa liquida: TFR maturato in 5 anni (retribuzione oraria complessiva annua ÷ 13,5 per 5 anni, più rivalutazioni), più ferie residue, più rateo tredicesima e più indennità sostitutiva del preavviso (10 giorni). Tizio deve anche contattare la Cassa Edile per riscuotere le quote accumulate non ancora liquidate nei semestri.
    Caia – Impiegata con 10 anni, anticipo TFR per acquisto casa
    Caia ha 10 anni di anzianità come impiegata di IV livello. Vuole acquistare la prima casa e chiede l’anticipo del 70% del TFR. Avendo i requisiti (8 anni+, causa documentata), la cooperativa è obbligata ad accettare la richiesta, salvo il vincolo del 10% degli aventi diritto aziendale. L’importo anticipato viene poi detratto dal TFR finale alla cessazione.
    Sempronio – Aderente a Prevedi, pensionamento
    Sempronio ha aderito a Prevedi al momento dell’assunzione 20 anni fa. Al pensionamento riceve: il montante Prevedi accumulato (TFR + contributi datore e lavoratore + rendimenti di investimento); il TFR pregresso maturato prima dell’adesione, liquidato direttamente dalla cooperativa; le quote della Cassa Edile non ancora liquidate. Può scegliere di convertire il montante Prevedi in rendita o di incassarne fino al 50% in capitale.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per un operaio edile?
    Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua utile (comprensiva delle quote Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia) divisa per 13,5. Questa quota annua viene rivalutata al 31 dicembre con un tasso fisso dell’1,5% + 75% dell’inflazione ISTAT.
    Il TFR include le quote della Cassa Edile?
    Sì. Le somme accantonate alla Cassa Edile per ferie (8,50%) e gratifica natalizia (10%) fanno parte della retribuzione utile al calcolo del TFR, anche se non compaiono nel cedolino mensile.
    Posso anticipare il TFR?
    Sì, dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, puoi richiedere fino al 70% del TFR maturato per acquisto prima casa o spese mediche straordinarie, nei limiti del 10% degli aventi diritto nell’azienda.
    Cos’è Prevedi e come funziona per gli edili?
    Prevedi è il fondo pensione negoziale del settore edile. Chi aderisce destina a Prevedi il TFR futuro, più un contributo proprio e uno del datore. Al pensionamento riceve il montante accumulato come rendita o (in parte) come capitale.
    Cosa si liquida alla cessazione del rapporto?
    TFR maturato, ferie residue, rateo di tredicesima (e quattordicesima per gli impiegati), ROL residui e indennità sostitutiva del preavviso se dovuta. Per gli operai è necessario richiedere anche alla Cassa Edile la liquidazione delle quote residue di ferie e gratifica natalizia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e la previdenza complementare dal D.Lgs. 252/2005; il CCNL Edilizia Cooperative del 21 febbraio 2025 integra queste norme con le specificità di settore. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, la Cassa Edile competente o il fondo Prevedi (www.prevedi.it).

  • Art. 1324 Codice della Navigazione – Istanza di vendita di aeromobile

    Art. 1324 Codice della Navigazione – Istanza di vendita di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice è stata già proposta istanza per l’autorizzazione alla vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: TFR e trattamento di fine rapporto

    Il trattamento di fine rapporto è una forma di retribuzione differita che si accumula anno per anno e viene liquidata alla cessazione. La sua disciplina è fissata dalla legge (art. 2120 c.c.) con alcune specificità legate alla scelta della destinazione.

    In sintesi

    Il TFR si accumula dividendo la retribuzione annua lorda per 13,5. Si rivaluta dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore può destinare il TFR a Fondartigianato (o altra forma pensionistica); se non sceglie, nelle aziende artigiane il TFR può essere mantenuto in azienda (meno di 50 dipendenti) o trasferito automaticamente al fondo di settore.

    Dati normativi e contrattuali

    Fonte legge
    Art. 2120 c.c. e D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Formula di calcolo annuo
    Retribuzione lorda annua ÷ 13,5
    Rivalutazione annua
    1,5% + 75% variazione ISTAT prezzi al consumo
    Fondo pensione di settore
    Fondartigianato (fondo interprofessionale artigianato)
    Termine scelta destinazione TFR
    6 mesi dall’assunzione (silenzio = conferimento automatico)

    Tabella riepilogativa

    Simulazione TFR annuo per livello – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato (tabelle ottobre 2025)
    Livello Retribuzione mensile base Retribuzione annua lorda (×13 men.) TFR annuo accantonato (÷13,5)
    1.473,01 € 19.149,13 € ≈ 1.418 €
    1.649,46 € 21.442,98 € ≈ 1.588 €
    1.747,55 € 22.718,15 € ≈ 1.683 €
    1.843,02 € 23.959,26 € ≈ 1.775 €
    2.048,42 € 26.629,46 € ≈ 1.973 €
    2.244,61 € 29.179,93 € ≈ 2.161 €

    Nota: i valori sono indicativi e si basano sul solo minimo tabellare × 13 mensilità. La retribuzione utile ai fini del TFR include anche scatti di anzianità, superminimo continuativo e gratifica estiva (per il settore ceramica). La rivalutazione annua non è inclusa nella simulazione.

    Come si calcola il TFR: la formula

    Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 c.c., che si applica a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi quelli delle imprese artigiane. La quota di TFR che matura ogni anno è:

    Quota annua TFR = Retribuzione annua lorda ÷ 13,5

    La retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le voci continuative: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo non assorbito, tredicesima, gratifica estiva (nel settore ceramica), indennità continuative. Non rientrano: rimborsi spese, somme occasionali, voci non retributive.

    Il TFR accumulato in azienda viene rivalutato ogni anno al 31 dicembre nella misura dell’1,5% in misura fissa più il 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

    Destinazione del TFR: azienda o previdenza complementare

    Entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore deve scegliere dove destinare il TFR di futura maturazione:

    • Mantenere il TFR in azienda: possibile solo nelle aziende con meno di 50 dipendenti (come la grande maggioranza delle imprese artigiane). In questo caso il TFR rimane accantonato in azienda e viene liquidato alla cessazione.
    • Conferire il TFR a una forma pensionistica complementare: il fondo di categoria per l’artigianato è Fondartigianato (fondo pensione per i dipendenti di imprese artigiane e delle piccole e medie imprese). In alternativa, il lavoratore può scegliere un fondo aperto o un PIP (Piano Individuale Pensionistico).

    In caso di silenzio (mancata scelta entro 6 mesi), il meccanismo del silenzio-assenso trasferisce automaticamente il TFR a Fondartigianato, se l’azienda applica questo contratto collettivo.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore può chiedere un’anticipazione del TFR (fino al 70% del maturato) dopo almeno 8 anni di anzianità continuativa presso lo stesso datore, solo per:

    • Acquisto o recupero straordinario della prima casa di abitazione (propria o dei figli);
    • Spese sanitarie per malattie gravi del lavoratore, del coniuge o dei figli.

    L’anticipazione è concessa nel limite del 4% dei dipendenti aventi diritto (10% in totale cumulate), su richiesta scritta documentata. Non è ripetibile salvo nuova maturazione. Sull’anticipazione sono dovute imposte ordinarie IRPEF.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio al 3° livello, 10 anni di servizio: stima del TFR maturato
    Tizio è al 3° livello da 10 anni con retribuzione annua lorda (minimo + 2 scatti + tredicesima) di circa 22.200 €. Quota TFR annua media: 22.200 ÷ 13,5 ≈ 1.644 €. In 10 anni, con rivalutazione media annua dell’1,5%, il TFR lordo accumulato è orientativamente 17.000-18.000 €. L’imposta sostitutiva alla liquidazione è generalmente favorevole rispetto all’IRPEF ordinaria.
    Caia – Nuova assunta che sceglie Fondartigianato
    Caia viene assunta il 1° aprile 2026. Entro il 30 settembre 2026 (6 mesi) deve comunicare la scelta sulla destinazione del TFR. Decide di aderire a Fondartigianato: il TFR futuro confluisce nel fondo pensione, che investe le somme in appositi comparti. Caia riceverà la pensione complementare al momento del pensionamento, cumulando quanto versato su TFR più l’eventuale contributo volontario datore/lavoratore.
    Sempronio – Anticipo TFR per acquisto prima casa
    Sempronio lavora da 9 anni in un’azienda ceramica artigiana. Ha maturato circa 16.000 € di TFR in azienda. Vuole acquistare la prima casa. Presenta richiesta scritta con documentazione (compromesso di acquisto). Il datore può concedere il 70% del maturato: 16.000 € × 70% = 11.200 € lordi. Sull’anticipo si applica la tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
    Ai sensi dell’art. 2120 c.c., ogni anno si accantona la retribuzione annua lorda divisa per 13,5. La base di calcolo include minimo, scatti, tredicesima e voci continuative. Si rivaluta dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Quando si può chiedere l’anticipazione del TFR?
    Dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, per acquisto o ristrutturazione della prima casa propria o dei figli, o per spese sanitarie per malattie gravi. L’importo massimo è il 70% del TFR maturato.
    Il TFR va destinato alla previdenza complementare?
    Non è obbligatorio, ma entro 6 mesi dall’assunzione si deve scegliere. Il silenzio-assenso trasferisce automaticamente il TFR a Fondartigianato. Chi è in azienda con meno di 50 dipendenti può mantenere il TFR in azienda.
    Il TFR si perde se vengo licenziato per giusta causa?
    No. Il TFR è un diritto indipendente dalla causa di cessazione: si matura per ogni giorno di servizio e viene sempre liquidato alla cessazione, qualunque ne sia il motivo.
    Cosa ricevo alla fine del rapporto di lavoro?
    Il datore deve corrispondere: TFR maturato al netto delle anticipazioni, ferie residue non godute, quota pro-rata di tredicesima (e gratifica estiva nel settore ceramica) dell’ultimo anno, ed eventuale indennità sostitutiva del preavviso se non prestato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Le regole sul TFR si basano sull’art. 2120 c.c. e sul D.Lgs. 252/2005 (fonti di legge, non contrattuali). Per le specificità legate al CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato fare riferimento al testo aggiornato al 16 luglio 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, Fondartigianato, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 54 T.U. Espropriazione – Opposizioni alla stima

    Art. 54 T.U. Espropriazione – Opposizioni alla stima

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

    2.

    3.

    4.

    5. Trascorso il termine per la proposizione dell’opposizione alla stima, l’indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia.

  • TFR e fine rapporto nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    TFR e fine rapporto nel CCNL UNEBA: calcolo, anticipazione e previdenza complementare

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nei settori UNEBA segue l'art. 2120 c.c. con alcune specificità contrattuali. Il CCNL prevede la possibilità di anticipazione e fa riferimento al fondo pensione complementare PREVIFONDER per la destinazione del TFR futuro.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL UNEBA si calcola secondo l'art. 2120 c.c.: 1/13,5 della retribuzione annua, rivalutato annualmente. Il contratto prevede la possibilità di anticipazione e rinvia alle norme di legge. Il fondo pensione complementare di riferimento per il settore è PREVIFONDER, con contributo datore dell'1% e lavoratore dell'1%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Fondo pensione complementare
    PREVIFONDER (Fondo Nazionale Previdenza Complementare enti religiosi e terzo settore)
    Contributo datore/lavoratore
    1% + 1% (salvo variazioni da accordi)
    Riferimento legge TFR
    Art. 2120 c.c., d.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

    Tabella riepilogativa

    TFR annuo stimato per livello nel CCNL UNEBA (base: retribuzione su 14 mensilità dal marzo 2026)
    Livello Retrib. annua (14 mens.) TFR annuo accantonato (1/13,5)
    19.028,80 € ~1.409,50 €
    4S (OSS) 21.600,04 € ~1.600,00 €
    3S (Educatore qual.) 23.656,92 € ~1.752,40 €
    2° (Ass. sociale) 25.542,86 € ~1.891,70 €
    Q (Responsabile) 30.200,10 € ~2.237,00 €

    Il TFR annuo è calcolato dividendo la retribuzione annua lorda (14 mensilità: 12 ordinarie + tredicesima + quattordicesima) per 13,5. Non include gli scatti di anzianità, che aumentano la base. Il TFR si rivaluta ogni anno del 31 dicembre (tasso 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT).

    Come si calcola il TFR: la norma di legge e la base contrattuale

    Il TFR è disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile, norma di legge inderogabile. La formula di calcolo annuale è:

    TFR annuo = retribuzione annua (comprensiva di tutte le voci continuative) ÷ 13,5

    La retribuzione base per il calcolo include tutto ciò che ha carattere di continuità e ricorrenza:

    • Minimo tabellare;
    • Scatti di anzianità;
    • Indennità fisse (coordinamento, funzione);
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità;
    • Indennità di turno o notturno se erogate in modo continuativo.

    Non rientrano nella base: rimborsi spese, indennità occasionali, premi di risultato variabili.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità ha diritto, una volta nella vita lavorativa presso lo stesso datore, a un'anticipazione del TFR maturato fino al 70% del totale accantonato. Le causali ammesse dalla legge (art. 2120 c.c.) sono:

    • Spese sanitarie per patologie gravi (proprie o familiari a carico);
    • Acquisto della prima casa di abitazione;
    • Congedi parentali e formativi (ex L. 53/2000).

    Il CCNL UNEBA non estende ulteriori causali rispetto alla legge, salvo che accordi aziendali o di struttura non prevedano condizioni più favorevoli. La richiesta di anticipazione deve essere documentata e il datore può rifiutarla nei limiti di legge (massimo 4% dei dipendenti aventi diritto all'anno).

    Destinazione del TFR: azienda, INPS o fondo pensione

    Dal 2007, il lavoratore può scegliere la destinazione del TFR futuro:

    1. Fondo pensione complementare (es. PREVIFONDER): il TFR viene versato al fondo, insieme ai contributi datore (1%) e lavoratore (1%). Il fondo investe il capitale e a pensionamento eroga una rendita o capitale aggiuntivo alla pensione INPS.
    2. Fondo di Tesoreria INPS: per i datori con più di 49 dipendenti che non destinano il TFR a un fondo pensione, il TFR confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS. L'ente paga comunque al lavoratore alla cessazione.
    3. In azienda: per i datori con 49 o meno dipendenti, il TFR rimane fisicamente in azienda.

    Il fondo di riferimento per il settore UNEBA è PREVIFONDER (Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori operanti negli Enti Religiosi e nel Terzo Settore), istituito da AGIDAE e UNEBA con le organizzazioni sindacali firmatarie.

    Casi pratici

    Tizio — OSS, TFR maturato in 10 anni e anticipazione
    Tizio lavora come OSS (livello 4S) da 10 anni. La sua retribuzione annua lorda (14 mensilità) è circa 21.600 €. TFR annuo: 21.600 ÷ 13,5 = 1.600 €. In 10 anni ha accantonato circa 16.000 € (più rivalutazioni). Avendo più di 8 anni di anzianità, può chiedere un'anticipazione fino al 70%: circa 11.200 €. Presenta la richiesta con la documentazione sull'acquisto della prima casa.
    Caia — Educatrice, scelta del fondo PREVIFONDER
    Caia è stata assunta a luglio 2025. Al momento dell'assunzione ha scelto di destinare il TFR futuro al fondo PREVIFONDER. Il datore versa ogni mese l'1% della retribuzione come contributo datoriale, Caia versa l'1% come quota lavoratore. Il TFR accantonato mensilmente (1.689,78 ÷ 13,5 ÷ 12 = circa 131 €/mese) confluisce nel fondo, generando un montante previdenziale complementare per la pensione futura.
    Sempronio — Cessazione rapporto, liquidazione TFR
    Sempronio cessa il rapporto dopo 5 anni. Il TFR maturato è di circa 8.500 € (5 anni × 1.600 € rivalutati). Poiché non ha aderito a fondi pensione e il datore ha meno di 50 dipendenti, il TFR era rimasto in azienda. Alla cessazione riceve il TFR liquidato nel cedolino finale, tassato con tassazione separata (aliquota media IRPEF dei 5 anni precedenti).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL UNEBA?
    Il TFR si calcola secondo l'art. 2120 c.c.: 1/13,5 della retribuzione annua comprensiva di tredicesima e quattordicesima. Il fondo si rivaluta ogni anno al 31 dicembre con tasso 1,5% fisso + 75% dell'inflazione ISTAT.
    Posso chiedere un'anticipazione del TFR nel CCNL UNEBA?
    Sì. Con almeno 8 anni di anzianità, il lavoratore può chiedere un'anticipazione fino al 70% del TFR maturato, per spese sanitarie, prima casa o congedi. Il CCNL non estende ulteriori causali rispetto alla legge.
    Il TFR va al datore o all'INPS?
    Per gli enti con più di 49 dipendenti il TFR non destinato a fondi pensione confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS. Per gli enti con 49 o meno dipendenti, il TFR rimane in azienda. In entrambi i casi, alla cessazione il lavoratore riceve l'importo maturato.
    Il fondo PREVIFONDER è obbligatorio per i dipendenti UNEBA?
    L'adesione non è obbligatoria. Per usufruire del contributo datoriale (1%) occorre iscriversi a PREVIFONDER e versare la quota lavoratore (1%). Il datore versa la sua quota indipendentemente dall'adesione del lavoratore.
    Il TFR include la quattordicesima?
    Sì. La retribuzione annua per il calcolo del TFR comprende tutte le voci continuative, incluse tredicesima e quattordicesima, aumentando la base rispetto ai contratti che non prevedono la quattordicesima.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 103 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013

    Art. 103 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    All'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n, 167/2013 è aggiunto il comma seguente:

    «Nell'adottare atti delegati a norma del primo comma per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

  • CCNL Cooperative di Consumo: TFR e fine rapporto

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: TFR e fine rapporto

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è uno degli istituti più importanti del rapporto di lavoro: si accumula per tutta la vita lavorativa e viene liquidato alla cessazione del contratto per qualunque causa. Nel CCNL Distribuzione Cooperativa il TFR segue la disciplina dell’art. 2120 c.c., con la particolarità che tredicesima e quattordicesima entrano nella base di calcolo. Questa guida spiega come si calcola, quando si anticipa e come si destina alla previdenza complementare.

    In sintesi

    Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua (incluse 13° e 14°) per 13,5, con rivalutazione annua. L’anticipazione è possibile (70% del maturato dopo 8 anni) per acquisto prima casa, spese mediche o congedi. Il fondo pensione di riferimento per il settore cooperativo è Cooperfond. Alla cessazione il TFR si tassa con aliquota separata.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Riferimento normativo
    Art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

    Come si calcola il TFR: la formula legale

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c., che fissa una formula di legge valida per tutti i contratti di lavoro subordinato. Nel CCNL Distribuzione Cooperativa la formula si applica così:

    1. Retribuzione annua ai fini TFR: comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto che hanno carattere continuativo. In particolare, nel CCNL Distribuzione Cooperativa rientrano: paga base, contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, indennità part-time (se di carattere fisso), eventuali superminimi fissi. Non rientrano le voci strettamente variabili (straordinari, premi di produttività variabili, rimborsi spese);
    2. Quota annua TFR = Retribuzione annua ai fini TFR ÷ 13,5;
    3. Rivalutazione: il montante accumulato al 31 dicembre di ogni anno viene rivalutato con un tasso composto da una quota fissa dell’1,5% e una variabile pari al 75% dell’incremento ISTAT del costo della vita. La rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%.

    Alla cessazione del rapporto il TFR maturato (somma delle quote annuali rivalutate, al netto dell’eventuale anticipazione già ricevuta) viene liquidato al lavoratore. Nelle imprese con più di 50 dipendenti, le quote di TFR non destinate a fondi pensione sono versate al Fondo di Tesoreria INPS: alla cessazione il lavoratore riceve il TFR direttamente dall’INPS.

    Tassazione del TFR alla cessazione

    Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 19 TUIR): l’Agenzia delle Entrate determina l’aliquota media IRPEF applicando la retribuzione media degli ultimi 5 anni. Questa tassazione è generalmente più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria, perché il TFR si accumula su più anni. Il datore trattiene provvisoriamente l’imposta al momento del pagamento; l’importo definitivo è determinato dall’Agenzia delle Entrate nei mesi successivi, con eventuale rimborso o conguaglio.

    Anticipazione del TFR: condizioni e limiti

    Il lavoratore può richiedere l’anticipazione del TFR (art. 2120 c.c.) alle seguenti condizioni:

    • Anzianità: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore;
    • Importo massimo: il 70% del TFR maturato al momento della richiesta;
    • Causali ammesse: (a) acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione del lavoratore o di un figlio; (b) spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi urgenti riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; (c) fruizione dei congedi parentali o formativi (l. 53/2000);
    • Numero di richieste: una sola anticipazione per l’intera durata del rapporto (la legge consente la reiterazione in casi specifici; il CCNL può prevedere condizioni migliori);
    • Percentuale massima di beneficiari: la legge limita le anticipazioni al 10% degli aventi diritto e al 4% del totale dei dipendenti; in pratica il datore può rifiutare se la soglia è raggiunta.

    Tabella riepilogativa

    TFR nella distribuzione cooperativa – schema riepilogativo
    Aspetto Regola Fonte
    Formula di calcolo quota annua Retribuzione annua ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
    Voci incluse nella base TFR (CCNL) Paga base, contingenza, terzo elemento, scatti, 13°, 14° CCNL Distribuzione Cooperativa
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT Art. 2120 c.c.
    Anticipazione massima 70% del maturato dopo 8 anni di servizio Art. 2120 c.c.
    Tassazione alla cessazione Tassazione separata (aliquota media IRPEF 5 anni) Art. 19 TUIR
    Fondo pensione di settore Cooperfond (fondo pensione cooperativo) Contrattazione di settore
    TFR in aziende sopra 50 dip. Versamento al Fondo di Tesoreria INPS L. 296/2006

    La previdenza complementare: Cooperfond

    Il d.lgs. 252/2005 ha riformato la previdenza complementare introducendo il silenzio-assenso: il lavoratore assunto dopo il 1° gennaio 2007 che non esprime alcuna scelta entro 6 mesi vede il TFR futuro automaticamente destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo.

    Per i lavoratori della distribuzione cooperativa il fondo pensione di riferimento indicato dalla contrattazione di settore è Cooperfond, il fondo pensione complementare dei lavoratori delle cooperative. I versamenti si compongono di:

    • quota del TFR futuro destinato al fondo;
    • contributo del lavoratore (percentuale della retribuzione, stabilita dal CCNL);
    • contributo del datore di lavoro (percentuale di retribuzione a carico cooperativa, stabilita dal CCNL).

    Il lavoratore che opta per Cooperfond beneficia del contributo datoriale, che non spetterebbe se mantenesse il TFR in azienda. All’età pensionabile la posizione individuale di Cooperfond viene convertita in rendita o, parzialmente, liquidata in capitale. Può essere riscattata anticipatamente in caso di disoccupazione prolungata o invalidità.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere, 10 anni di anzianità, anticipa il TFR per comprare casa
    Tizio ha 10 anni di servizio nella stessa cooperativa. Ha accumulato un TFR lordo di circa 18.000 euro. Vuole comprare la prima casa: può chiedere fino al 70% del TFR maturato, cioè 12.600 euro. La richiesta deve essere documentata (compromesso o rogito di acquisto). Il datore può rifiutare solo se la quota massima di beneficiari contemporanei è già raggiunta. L’anticipazione è tassata come reddito di lavoro dipendente nell’anno di erogazione.
    Caia – Addetta vendita, silenzio-assenso e Cooperfond
    Caia viene assunta nel 2025 e non esprime alcuna scelta sul TFR entro 6 mesi. Per effetto del silenzio-assenso, il TFR futuro viene automaticamente destinato a Cooperfond. La cooperativa versa anche il proprio contributo al fondo. Caia, pur non avendo scelto attivamente, beneficia del contributo datoriale: un vantaggio che perderebbe se avesse espressamente optato per lasciare il TFR in azienda.
    Sempronio – Caporeparto, cessazione e calcolo TFR finale
    Sempronio si dimette dopo 15 anni di servizio al 2° livello. Ha sempre lasciato il TFR in azienda (cooperativa con 80 dipendenti: TFR al Fondo di Tesoreria INPS). Alla cessazione riceve il TFR dall’INPS, non dalla cooperativa. L’importo è pari alla somma delle quote annuali rivalutate, al lordo dell’imposta separata. L’Agenzia delle Entrate determinerà l’aliquota definitiva nei mesi successivi sulla base della media IRPEF degli ultimi 5 anni: se l’aliquota definitiva è inferiore a quella applicata provvisoriamente, Sempronio riceve un rimborso.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    La formula di legge (art. 2120 c.c.) prevede: retribuzione annua ai fini TFR (incluse 13° e 14°) divisa per 13,5. Il risultato è la quota annua accantonata, che viene rivalutata ogni anno con 1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Posso anticipare il TFR mentre lavoro?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità continua con lo stesso datore, puoi richiedere fino al 70% del TFR maturato. Le causali sono: acquisto o ristrutturazione prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali o formativi. Una sola anticipazione è ammessa per l’intera durata del rapporto.
    Qual è il fondo pensione del settore cooperativo?
    Il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori della distribuzione cooperativa è Cooperfond. Destinandovi il TFR futuro si ottiene anche il contributo del datore, che non spetta se il TFR resta in azienda.
    Come viene tassato il TFR alla cessazione?
    Il TFR è soggetto a tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota media IRPEF applicata sulla retribuzione media degli ultimi 5 anni. Questo sistema è in genere più favorevole della tassazione ordinaria su redditi da lavoro.
    Se l’azienda ha più di 50 dipendenti, dove va il mio TFR?
    Nelle aziende con più di 50 addetti, il TFR non destinato a fondi pensione confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS. Alla cessazione l’INPS eroga direttamente il TFR al lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027) e alla normativa vigente (art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005). Per il calcolo esatto del TFR e le condizioni di Cooperfond consultare il testo contrattuale disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil oppure un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: TFR e fine rapporto

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: TFR e fine rapporto

    Come si calcola il Trattamento di Fine Rapporto nel settore ortofrutticolo e agrumario, quali voci entrano nella base di computo, quando viene liquidato e come si gestisce l’anticipazione o la destinazione a previdenza complementare.

    In sintesi

    Il TFR matura per ogni anno di lavoro nella misura di 1/13,5 della retribuzione annua utile (art. 2120 c.c.) e viene rivalutato ogni 31 dicembre. Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (rinnovo 19 luglio 2024) definisce le voci retributive utili al calcolo, incluse tredicesima e quattordicesima. I lavoratori stagionali maturano il TFR pro rata per ogni campagna. L’anticipazione è possibile dopo 8 anni di anzianità, nei casi tassativi di legge. Il TFR futuro può essere destinato a un fondo di previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. 252/2005.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di riferimento
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Rivalutazione TFR
    1,5% fisso + 75% variazione indice ISTAT (31 dicembre di ogni anno)

    Il TFR: cos'è e come funziona per legge

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una forma di retribuzione differita, disciplinata dall'art. 2120 del Codice Civile, che spetta a ogni lavoratore subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa. Non è un istituto contrattuale: è la legge che ne fissa la struttura di base. Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari interviene per precisare quali voci retributive concorrono alla base di computo e per regolare l'anticipazione.

    Il meccanismo legale di calcolo si articola in due fasi:

    • Accantonamento annuo: per ogni anno di lavoro (o frazione) si accantonano le retribuzioni erogate nell'anno divise per il coefficiente fisso 13,5. La «retribuzione utile» comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo quelle espressamente escluse.
    • Rivalutazione annuale: al 31 dicembre di ogni anno, lo stock di TFR già accantonato viene rivalutato applicando un tasso pari all'1,5% fisso più il 75% dell'aumento percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato nell'anno precedente. La rivalutazione è soggetta a un'imposta sostitutiva del 17%.

    Il TFR accantonato in aziende con più di 49 dipendenti deve essere obbligatoriamente versato al Fondo di Tesoreria INPS (art. 1, comma 755, L. 296/2006), che provvede alla liquidazione al momento della cessazione del rapporto.

    La retribuzione utile ai fini TFR nel CCNL Ortofrutticoli

    La corretta individuazione delle voci che rientrano nella base di computo è fondamentale per calcolare un TFR preciso. Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari stabilisce che la retribuzione utile ai fini TFR comprende:

    • Minimo tabellare del livello di inquadramento;
    • Scatti di anzianità maturati;
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità (in proporzione ai dodicesimi maturati nell'anno);
    • Superminimo individuale non assorbibile, ove presente;
    • Indennià di funzione per i Quadri (160 € mensili);
    • Indennià di disagio termico (freddo/caldo), nella misura in cui sia corrisposta con continuità e non abbia carattere meramente occasionale.

    Sono di norma escluse dalla base di computo TFR le voci a carattere variabile e non continuativo, come i compensi per straordinari, i rimborsi spese e i premi una tantum non consolidati.

    Tabella riepilogativa: stima del TFR annuo per livello

    Stima accantonamento TFR annuo – livelli selezionati, dal 01/06/2026 (valori lordi, senza rivalutazione)
    Livello Retrib. mensile (minimo) Retrib. annua utile (×14) TFR annuo (÷13,5)
    Quadro (Q + ind.) 2.557,00 € 35.798,00 € ~ 2.651 €
    1 2.287,15 € 32.020,10 € ~ 2.372 €
    2 2.021,00 € 28.294,00 € ~ 2.096 €
    3 1.932,55 € 27.055,70 € ~ 2.004 €
    4 1.750,40 € 24.505,60 € ~ 1.815 €
    5 1.674,95 € 23.449,30 € ~ 1.737 €
    6 1.599,95 € 22.399,30 € ~ 1.659 €
    7 1.538,55 € 21.539,70 € ~ 1.595 €

    La retribuzione annua utile è calcolata moltiplicando il minimo mensile per 14 (dodici mensilità ordinarie + tredicesima + quattordicesima), senza scatti di anzianità né superminimi. L'importo effettivo del TFR varia in funzione delle voci retributive individuali e dell'indice di rivalutazione annuo ISTAT. Valori orientativi.

    TFR dei lavoratori stagionali

    Il settore ortofrutticolo e agrumario è caratterizzato da un'ampia quota di lavoratori stagionali assunti con contratti a tempo determinato per le campagne di raccolta, lavorazione e condizionamento. Anche per questi lavoratori il TFR matura regolarmente:

    • Il TFR si calcola sulla retribuzione percepita durante il contratto stagionale, applicando la stessa formula (÷ 13,5).
    • Al termine di ogni campagna, il datore liquida il TFR maturato nell'ultimo cedolino, unitamente a tredicesima/quattordicesima pro rata e ferie non godute.
    • Se lo stesso lavoratore viene riassunto per più stagioni dallo stesso datore, il TFR maturato nelle stagioni precedenti è già stato liquidato: non si cumulano automaticamente gli anni di servizio stagionali ai fini del TFR complessivo, salvo che il rapporto sia qualificato come unico rapporto con interruzioni stagionali.
    • Il diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali (rinforzato dal rinnovo 2024) non crea automaticamente continuità del rapporto ai fini TFR: ogni contratto è autonomo.

    Anticipazione del TFR

    L'art. 2120, commi 6-8, c.c. consente al lavoratore di richiedere un'anticipazione del TFR in costanza di rapporto, alle seguenti condizioni:

    • Aver maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro;
    • Ricorrere uno dei casi previsti dalla legge:
      • spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
      • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
      • fruizione dei congedi parentali ex D.Lgs. 151/2001 o dei congedi formativi ex L. 53/2000.
    • L'anticipazione non può superare il 70% del TFR maturato;
    • Può essere concessa al massimo una volta sola nel corso del rapporto;
    • Il datore può soddisfare annualmente non più del 10% degli aventi diritto e comunque non più del 4% del totale dei dipendenti.

    In aziende con più di 49 dipendenti, dove il TFR è versato al Fondo di Tesoreria INPS, l'anticipazione è sempre possibile: il datore la corrisponde al lavoratore e recupera l'importo dall'INPS.

    Destinazione del TFR a previdenza complementare

    Il D.Lgs. 252/2005 (come modificato dalla L. 296/2006) ha introdotto il meccanismo del silenzio-assenso: il lavoratore neo-assunto ha 6 mesi di tempo dalla data di prima assunzione per scegliere dove destinare il TFR maturando. Se non effettua alcuna scelta, il TFR viene automaticamente versato al fondo pensione di categoria indicato dal CCNL applicato; in assenza di tale indicazione, al Fondo di Tesoreria INPS.

    La scelta di destinare il TFR a previdenza complementare comporta:

    • Rinuncia alla rivalutazione legale dell'1,5% + 75% ISTAT (sostituita dal rendimento del fondo pensione);
    • Deducibilità dei contributi versati al fondo pensione fino a 5.164,57 € annui (art. 8, D.Lgs. 252/2005);
    • Tassazione agevolata della prestazione pensionistica finale (aliquota del 9-15% in base agli anni di partecipazione);
    • Possibilità di anticipazioni e riscatto alle condizioni previste dal fondo pensione.

    Per informazioni sul fondo pensione di riferimento per il settore ortofrutticolo, è opportuno contattare le organizzazioni sindacali di categoria (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'ente bilaterale di settore.

    Tassazione del TFR

    Il TFR non rientra nel reddito da lavoro dipendente dell'anno di percezione ma è assoggettato a tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera a, TUIR). Il meccanismo di calcolo è il seguente:

    • Il datore applica una ritenuta a titolo di acconto al momento della liquidazione, calcolando l'aliquota media IRPEF dell'ultimo quinquennio del lavoratore;
    • L'Agenzia delle Entrate effettua il conguaglio definitivo entro quattro anni dalla dichiarazione in cui è indicato il TFR percepito, determinando l'eventuale rimborso o l'ulteriore imposta dovuta;
    • La tassazione separata è di norma più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria, perché evita l'effetto cumulo con il reddito dell'anno di cessazione.

    Casi pratici

    Tizio – Stagionale di livello 6, campagna di 5 mesi
    Tizio viene assunto a ottobre per la campagna agrumi fino a febbraio (5 mesi). Retribuzione mensile: 1.599,95 €. La retribuzione utile ai fini TFR comprende i 5 mesi ordinari più la quota di tredicesima e quattordicesima maturata (5/12 di ciascuna). Retribuzione utile annua proporzionata: circa 9.333 €. TFR maturato nella campagna: 9.333 ÷ 13,5 = circa 691 € lordi, liquidati nell'ultimo cedolino di febbraio.
    Caia – A tempo indeterminato, livello 4, richiede anticipazione per prima casa
    Caia è assunta da 10 anni al livello 4 da un'azienda di commercio ortofrutticolo con 30 dipendenti (TFR in azienda). Ha accantonato circa 18.000 € di TFR. Vuole acquistare la prima casa. Può richiedere un'anticipazione massima del 70%: circa 12.600 €. Presenta domanda scritta al datore allegando il compromesso di acquisto. Il datore la soddisfa nei tempi previsti dal CCNL. Questa è l'unica anticipazione che Caia potrà mai richiedere.
    Sempronio – Quadro, licenziamento per GMO, azienda con 60 dipendenti
    Sempronio è Quadro in un'azienda con 60 dipendenti da 15 anni. Viene licenziato per giustificato motivo oggettivo. Il TFR è stato versato al Fondo di Tesoreria INPS. L'INPS liquida il TFR direttamente a Sempronio entro 30 giorni dalla comunicazione del datore. L'importo complessivo è soggetto a tassazione separata: il datore applica la ritenuta provvisoria e l'Agenzia delle Entrate effettuerà il conguaglio definitivo entro i 4 anni successivi.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari?
    Si divide la retribuzione annua utile (minimo tabellare + scatti + tredicesima + quattordicesima + eventuali voci fisse) per il coefficiente 13,5 (art. 2120 c.c.). Lo stock maturato è rivalutato ogni 31 dicembre.
    Quando viene liquidato il TFR?
    Alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa. Per i lavoratori stagionali, il TFR maturato nella campagna viene liquidato con l'ultimo cedolino del contratto a tempo determinato.
    Un lavoratore stagionale matura il TFR?
    Sì. Il TFR matura per ogni periodo di lavoro subordinato, inclusi i contratti stagionali. Viene liquidato alla fine di ogni campagna.
    Posso chiedere l'anticipazione del TFR durante il rapporto?
    Sì, dopo almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, nei casi tassativi di legge (spese sanitarie straordinarie, prima casa, congedi parentali o formativi). L'anticipazione non supera il 70% del TFR maturato ed è concessa una sola volta.
    Cosa succede al TFR se aderisco a un fondo pensione?
    Il TFR futuro viene versato al fondo pensione invece che restare in azienda o andare al Fondo di Tesoreria INPS. Il TFR già maturato prima dell'adesione rimane dove era. I contributi al fondo sono deducibili fino a 5.164,57 € annui.
    Il TFR viene tassato come la normale busta paga?
    No. Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR), con aliquota media determinata sul reddito dell'ultimo quinquennio, di norma più favorevole rispetto all'aliquota marginale IRPEF ordinaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. La disciplina del TFR è stabilita dalla legge (art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005); il CCNL integra le disposizioni di legge. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 195 D.Lgs. 259/2003 – Contributi

    Art. 195 D.Lgs. 259/2003 – Contributi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. I soggetti di cui all’articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui all’articolo 185. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Occhialeria: TFR e fine rapporto 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: TFR e fine rapporto 2026

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è il principale accantonamento che il datore effettua per ogni lavoratore durante tutta la vita del rapporto di lavoro. Nel settore occhialeria il TFR può essere destinato a Previmoda, il fondo di previdenza complementare del settore moda.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Occhialeria si calcola secondo l’art. 2120 c.c. (retribuzione annua lorda / 13,5) e viene rivalutato annualmente. Il lavoratore può destinarlo interamente a Previmoda (fondo di previdenza complementare di settore) oppure mantenerlo in azienda. L’anticipazione è possibile con 8 anni di anzianità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Norma di legge
    Art. 2120 c.c. (TFR); D.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Fondo previdenza complementare
    Previmoda

    Tabella riepilogativa

    TFR: calcolo, destinazione e contribuzione Previmoda nel CCNL Occhialeria
    Aspetto Regola applicabile Fonte
    Formula di calcolo annuale Retribuzione utile annua lorda ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
    Rivalutazione annua (31 dicembre) 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT prezzi consumo Art. 2120 c.c.
    Imposta rivalutazione 11% (a carico del datore) D.lgs. 47/2000
    Contributo datore a Previmoda 2,00% dell’ERN (dal 1° ottobre 2019; sale a 2,20% dal 1° gennaio 2028) CCNL + rinnovo 2026
    Contributo lavoratore a Previmoda 1,70% dell’ERN CCNL
    Contributo premorienza/invalidità permanente 0,24% ERN a carico datore (dal 1° gennaio 2026) CCNL rinnovo 2026
    TFR per assunti post 28/04/1993 100% va a fondo pensione scelto (o Tesoreria INPS se silenzio-assenso) D.lgs. 252/2005
    Anticipazione TFR Fino al 70% con almeno 8 anni di anzianità Art. 2120 c.c.

    Nota: ERN = Elemento Retributivo Nazionale (corrisponde indicativamente al minimo tabellare di riferimento). La quota del 2,20% di contribuzione datoriale a Previmoda entra in vigore dal 1° gennaio 2028 in base al rinnovo del 30 gennaio 2026.

    Come si calcola il TFR annuale

    Il TFR matura ogni anno di servizio. La formula di legge (art. 2120 c.c.) è:

    TFR annuo = retribuzione utile annua lorda ÷ 13,5

    La «retribuzione utile» ai fini TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale: minimo tabellare, scatti di anzianità, tredicesima, PPVA, indennità fisse continuative, eventuali superminimi. Sono escluse le somme occasionali (straordinari sporadici, rimborsi spese, erogazioni una tantum).

    Esempio pratico: un lavoratore al livello 4 (minimo 2.042,96 €) con 1 scatto di anzianità (8,26 €) e tredicesima ha una retribuzione utile annua di circa: (2.042,96 + 8,26) × 13 = 26.666,94 €. Il TFR annuale maturato è 26.666,94 ÷ 13,5 = 1.975,33 €.

    Destinazione del TFR: Previmoda o azienda

    Dalla riforma della previdenza complementare (D.lgs. 252/2005) il lavoratore deve scegliere dove destinare il TFR maturando:

    • A Previmoda: il fondo di previdenza complementare del settore moda e occhialeria. In questo caso il datore contribuisce per il 2,00% dell’ERN (elevato al 2,20% dal 1° gennaio 2028 per il rinnovo 2026) e il lavoratore per l’1,70%. Il TFR annuo è versato interamente al fondo. La pensione integrativa maturata sarà liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro o al pensionamento.
    • In azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con più di 49 dipendenti): il TFR rimane accantonato e viene rivalutato annualmente, liquidato alla cessazione del rapporto.

    Per i lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 il TFR maturando deve essere integralmente destinato alla forma pensionistica prescelta. Il silenzio-assenso (mancata risposta entro 6 mesi dall’assunzione) comporta il conferimento a Previmoda.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore può richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato nei seguenti casi tassativi:

    • spese sanitarie gravi e urgenti documentate da strutture pubbliche o convenzionate;
    • acquisto della prima casa per sé o per i figli (documentazione notarile);
    • congedo parentale o formativo.

    La richiesta di anticipazione può essere presentata una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L’azienda può limitare le anticipazioni al 4% degli aventi diritto ogni anno e all’1% per le spese sanitarie. L’anticipazione è soggetta a tassazione separata (aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni).

    Casi pratici

    Tizio – Scelta del TFR a Previmoda all’assunzione
    Tizio viene assunto il 1° marzo 2026. Entro 6 mesi deve scegliere dove destinare il TFR. Valuta le due opzioni: destinando il TFR a Previmoda riceverà anche il contributo datoriale del 2,00% dell’ERN, che non avrebbe altrimenti. Decide di aderire a Previmoda con contribuzione del 1,70% del suo ERN, beneficiando del contributo datoriale aggiuntivo e della deduzione fiscale dei contributi versati al fondo pensione (fino a 5.164,57 € annui).
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia ha 10 anni di anzianità (assunta nel 2016). Il TFR accantonato in azienda (non iscritta a Previmoda) è di circa 25.000 €. Vuole comprare casa: richiede l’anticipazione del 70% = 17.500 €. Presenta al datore il compromesso notarile. L’azienda, nei limiti del 4% degli aventi diritto, eroga l’anticipazione soggetta a tassazione separata. Caia potrà chiedere un’altra anticipazione solo se cambia datore di lavoro.
    Sempronio – TFR alla cessazione per dimissioni
    Sempronio si dimette dopo 7 anni. Il suo TFR accantonato (non destinato a Previmoda) ammonta a circa 14.500 € lordi. Il datore lo liquida entro il termine contrattuale (di norma entro il mese successivo alla cessazione o nel primo giorno utile di paga). L’importo è soggetto a tassazione separata: l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni di Sempronio è del 25%, quindi riceverà circa 10.875 € netti.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Occhialeria?
    Ogni anno si accantona la retribuzione utile annua lorda divisa per 13,5. Nella base di calcolo rientrano minimo tabellare, scatti, tredicesima e indennità fisse continuative. Il TFR viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno (1,5% + 75% ISTAT).
    Cosa significa destinare il TFR a Previmoda?
    Previmoda è il fondo di previdenza complementare del settore moda/occhialeria. Destinando il TFR a Previmoda si riceve anche il contributo del datore (2,00% dell’ERN, che salirà al 2,20% dal gennaio 2028). La pensione integrativa viene liquidata alla cessazione o al pensionamento.
    Posso chiedere un’anticipazione del TFR?
    Sì, con almeno 8 anni di anzianità, fino al 70% del maturato, per spese sanitarie gravi, acquisto prima casa o congedo parentale. La richiesta è ammessa una sola volta nel rapporto con lo stesso datore.
    Il TFR viene rivalutato ogni anno?
    Sì, al 31 dicembre di ogni anno con il tasso 1,5% fisso + 75% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo. La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11% a carico del datore.
    Quando viene liquidato il TFR?
    Alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa (dimissioni, licenziamento, scadenza termine, pensionamento). Per le aziende con più di 49 dipendenti il TFR non destinato a fondi pensione è trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. I dati su Previmoda (contributo datoriale 2,00% ERN, elevato al 2,20% dal gennaio 2028; premorienza 0,24%) sono verificati dalle comunicazioni ufficiali delle parti e dal sito previmoda.it. Il calcolo del TFR segue l’art. 2120 c.c. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: TFR e fine rapporto del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    TFR e fine rapporto nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il TFR del socio lavoratore di cooperativa si calcola con le stesse regole dell’art.2120 c.c. applicabili a qualsiasi lavoratore dipendente. La peculiarità cooperativistica è il doppio effetto della cessazione: ai diritti lavorativi si aggiunge il rimborso della quota associativa.

    In sintesi

    Il TFR matura dal primo giorno del rapporto e va liquidato alla cessazione in tutti i casi (dimissioni, licenziamento, esclusione). Si calcola come la retribuzione annua divisa per 13,5 (art.2120 c.c.). Il ristorno cooperativo non concorre alla base di calcolo. Alla cessazione il socio riceve anche il rimborso della quota sociale nei termini dello statuto.

    Dati contrattuali

    Norma di legge
    Art. 2120 codice civile
    Formula di calcolo
    Retribuzione annua lorda / 13,5
    Rivalutazione annua
    1,5% fisso + 75% variazione ISTAT
    Anticipazione
    Ammessa (art.2120, co.6 c.c.): 70%, dopo 8 anni, per prima casa o spese sanitarie gravi
    Destinazione TFR
    Accantonato presso la cooperativa (se <50 dip.) o INPS/fondo di tesoreria (se ≥50 dip.); o fondo pensione complementare (Previdenza Cooperativa)

    Il TFR spetta al socio lavoratore: la conferma della Cassazione

    Per molti anni è stato discusso se il TFR spettasse anche ai soci lavoratori di cooperativa. La Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che non vi è incompatibilità tra la disciplina del trattamento di fine rapporto (art.2120 c.c.) e la posizione di socio lavoratore con rapporto subordinato. Il TFR è quindi un diritto del socio lavoratore, matura dal primo giorno di lavoro e deve essere liquidato alla cessazione del rapporto, in qualsiasi modo essa avvenga.

    Come si calcola il TFR del socio lavoratore

    La formula è quella ordinaria dell’art.2120 c.c.:

    • Si somma la retribuzione utile ai fini del TFR percepita in ciascun anno (o frazione d’anno);
    • Si divide per 13,5 (coefficiente legale);
    • Il TFR accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno dell’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

    La retribuzione utile ai fini del TFR include il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, la tredicesima, eventuali superminimi, ma esclude il rimborso spese, le trasferte occasionali e, di regola, il ristorno cooperativo in quanto di natura mutualistica non retributiva.

    Destinazione del TFR: azienda, INPS o fondo pensione

    Il socio lavoratore può scegliere come destinare il proprio TFR:

    1. Accantonamento presso la cooperativa (se ha meno di 50 dipendenti): il TFR rimane nella disponibilità della cooperativa fino alla cessazione del rapporto.
    2. Fondo di tesoreria INPS (per cooperative con almeno 50 dipendenti): il TFR viene versato mensilmente all’INPS in un conto di tesoreria.
    3. Fondo di previdenza complementare: il socio lavoratore può aderire al Fondo Pensione Previdenza Cooperativa (fondato da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL; COVIP n.170), devolvendo il TFR al fondo pensione e beneficiando di un contributo datoriale ove previsto dal CCNL di settore.

    Anticipazione del TFR

    Il socio lavoratore con almeno 8 anni di anzianità può richiedere un’anticipazione del TFR (fino al 70%) nei seguenti casi (art.2120, co.6 c.c.):

    • acquisto della prima casa di abitazione;
    • spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    • altri casi previsti dai contratti collettivi.

    L’anticipazione è consentita una sola volta nel corso del rapporto e riduce proporzionalmente il TFR residuo.

    Tabella riepilogativa

    TFR del socio lavoratore: elementi inclusi ed esclusi nella base di calcolo
    Voce retributiva Inclusa nel TFR? Note
    Minimo tabellare Base principale
    Scatti di anzianità Elemento stabile della retribuzione
    Tredicesima Mensilità aggiuntiva contrattuale
    Superminimo individuale Sì (se stabile) No se occasionale
    Straordinario No (di regola) Salvo diversa previsione CCNL
    Ristorno cooperativo No Natura mutualistica, non retributiva
    Rimborsi spese No Non retributivi

    Le voci incluse/escluse dipendono dal CCNL di settore e dalle singole previsioni aziendali. Verificare con un consulente del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – TFR alla cessazione per dimissioni
    Tizio ha lavorato 9 anni come socio in una cooperativa edile con retribuzione tabellare annua di 28.000 euro lordi (includendo tredicesima). Il TFR maturato è indicativamente pari a 28.000 / 13,5 = circa 2.074 euro/anno, rivalutato annualmente. Dopo 9 anni accumula un TFR lordo di circa 18.000-19.000 euro (al netto della rivalutazione). Alla cessazione riceve anche il rimborso della quota associativa (es. 2.000 euro) nei termini dello statuto.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia ha 10 anni di anzianità in una cooperativa logistica e vuole acquistare la prima casa. Il TFR accantonato è di 22.000 euro. Può richiedere un’anticipazione fino al 70% = 15.400 euro. La cooperativa eroga l’anticipazione; il TFR residuo si riduce a 6.600 euro e matura sulla retribuzione futura.
    Sempronio – TFR e fondo pensione Previdenza Cooperativa
    Sempronio aderisce al Fondo Pensione Previdenza Cooperativa al momento dell’assunzione. Il suo TFR viene devoluto al fondo anziçhé accantonato in azienda. La cooperativa versa un contributo aggiuntivo ove previsto dal CCNL di settore. Al momento della cessazione Sempronio non riceve il TFR direttamente: è la posizione individuale nel fondo pensione che matura nel tempo.

    Domande frequenti

    Il socio lavoratore ha diritto al TFR?
    Sì. La Cassazione ha confermato che non vi è incompatibilità tra TFR e qualità di socio lavoratore di cooperativa. Il TFR matura dal primo giorno e va liquidato alla cessazione.
    Come si calcola il TFR del socio lavoratore?
    Formula ordinaria art.2120 c.c.: retribuzione annua lorda (esclusi elementi non retributivi come rimborsi e ristorno) divisa per 13,5, rivalutata annualmente.
    Il ristorno concorre alla base di calcolo del TFR?
    In linea generale no: il ristorno ha natura mutualistica e non rientra nella base di calcolo del TFR. Possibile eccezione per ristorni con caratteristiche retributive riconosciuti dalla giurisprudenza.
    Il socio può anticipare il TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità, fino al 70%, per prima casa, spese sanitarie gravi o altri casi previsti dal CCNL.
    Alla cessazione del rapporto cosa riceve il socio lavoratore?
    TFR maturato, ferie e permessi non goduti, tredicesima pro quota, indennità sostitutiva del preavviso (se dovuta) e rimborso della quota associativa nei termini dello statuto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è l’art.2120 del codice civile e la Legge 142/2001. Per il calcolo preciso del TFR è consigliabile consultare il proprio cedolino paga o un consulente del lavoro. Per situazioni specifiche rivolgersi alle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Misericordie ANPAS: TFR e fine rapporto 2024

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Misericordie ANPAS: TFR e fine rapporto 2024

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è uno dei diritti fondamentali del lavoratore dipendente. Per i dipendenti di Misericordie e ANPAS, la disciplina è quella dell’art. 2120 c.c., con le specificazioni del CCNL sulla retribuzione utile e le eventuali destinazioni a fondi di previdenza complementare del settore.

    In sintesi

    Il TFR matura il 6,91% della retribuzione annua utile ai fini TFR (art. 2120 c.c.), rivalutato ogni anno dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Il CCNL ANPAS-Misericordie non modifica il meccanismo legale ma individua le voci utili ai fini TFR. Anticipazioni possibili dopo 8 anni di servizio (fino al 70%).

    Dati contrattuali

    CCNL
    Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
    Data firma
    2 febbraio 2024
    Norma principale
    Art. 2120 c.c. (TFR); D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

    Tabella riepilogativa

    TFR – Principali parametri di calcolo (CCNL ANPAS-Misericordie + legge)
    Parametro Valore / Regola
    Quota annua accantonabile 6,91% della retribuzione utile ai fini TFR
    Rivalutazione annua (31 dicembre) 1,5% fisso + 75% indice ISTAT (prezzi consumo)
    Contributo Fondo adeguamento TFR (a carico lavoratore) 0,50% della retribuzione (detratto dalla quota 6,91%)
    Anticipazione TFR Possibile dopo 8 anni; fino al 70% del maturato; motivazione richiesta
    Frequenza massima anticipazioni Una sola anticipazione per lavoratore per la stessa motivazione
    Tassazione TFR alla cessazione Tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni) o tassazione ordinaria se conviene
    Previdenza complementare Il CCNL rimanda alla scelta del fondo complementare di settore

    Legge vs CCNL: il TFR è interamente disciplinato dall’art. 2120 c.c. Il CCNL ANPAS-Misericordie integra questa norma definendo le voci retributive che rientrano nella base di calcolo del TFR e rinviando alla scelta del fondo pensionistico complementare per il settore.

    Come si calcola il TFR: la formula

    La formula di legge (art. 2120 c.c.) è:

    Quota annua TFR = Retribuzione annua utile ai fini TFR ÷ 13,5

    Il divisore 13,5 corrisponde a un coefficiente che produce una quota pari al 6,91% (al lordo del contributo dello 0,50% al Fondo adeguamento TFR, che riduce la quota effettiva al 6,41%). La retribuzione utile ai fini TFR nel CCNL ANPAS-Misericordie comprende:

    • Minimo tabellare annuo (12 mensilità ordinarie + tredicesima = 13 mensilità).
    • Superminimi consolidati (se previsti nel contratto individuale come voce fissa).
    • Indennità fisse e continuative (es. indennità turno fissa, se percepita con regolarità).
    • Indennità notturna e festiva: la loro inclusione o esclusione può dipendere dalla loro effettiva regolarità e continuatività. In caso di turni stabili e ripetitivi, la giurisprudenza tende a includerle.

    Non rientrano nella base TFR: le voci straordinarie variabili, i rimborsi spese, l’EGR, le una-tantum.

    Rivalutazione e interessi

    Il TFR accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con il tasso di interesse composto al tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Questo meccanismo protegge il potere d’acquisto del TFR dall’inflazione. La rivalutazione è tassata con un’imposta sostitutiva dell’11%.

    Destinazione: azienda o fondo pensione

    Dal 2007 (D.Lgs. 252/2005) il lavoratore neoassunto deve scegliere entro 6 mesi dall’assunzione cosa fare del proprio TFR in futuro:

    • Lasciarlo in azienda: per le organizzazioni con meno di 50 dipendenti, il TFR resta presso l’ente. Per quelle con 50 o più dipendenti, viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.
    • Destinarlo a un fondo di previdenza complementare: il lavoratore ottiene vantaggi fiscali (deducibilità dei contributi) e una pensione integrativa. Il CCNL ANPAS-Misericordie, al momento della redazione, rimandava alla contrattazione per l’individuazione di un fondo di settore specifico; in assenza di indicazione contrattuale, il lavoratore può scegliere liberamente tra i fondi pensione aperti o negoziali disponibili.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo può richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato per le seguenti finalità:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli.
    • Spese sanitarie straordinarie per gravi malattie del lavoratore o dei familiari.
    • Congedo parentale (L. 53/2000): per congedi per formazione o cura dei figli.

    L’anticipazione è concessa nel limite del 10% degli aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti. Il datore di lavoro può legittimamente rifiutare se i limiti percentuali sono già stati raggiunti. L’anticipazione si tassa con tassazione separata.

    Casi pratici

    Tizio – Autista soccorritore con 10 anni di servizio, calcolo TFR
    Tizio (categoria B3, minimo 1.511,15 € mensili) ha lavorato 10 anni. La sua retribuzione utile annua TFR è circa 1.511,15 € × 13 mensilità = 19.644,95 €. Quota annua TFR = 19.644,95 / 13,5 = circa 1.455 €. In 10 anni, con rivalutazione media, il TFR lordo ammonta indicativamente a 15.000-17.000 € (variabile in base all’inflazione e alle rivalutazioni effettive).
    Caia – OSS che richiede anticipazione per prima casa
    Caia ha 9 anni di anzianità e il TFR maturato ammonta a 11.000 € lordi. Può richiedere un’anticipazione fino al 70% = 7.700 €. La domanda è accettata se l’ente non ha già superato il limite del 10% degli aventi diritto. L’importo viene erogato netto dopo tassazione separata.
    Sempronio – Infermiere che sceglie il fondo pensione
    Sempronio viene assunto come infermiere D1. Entro 6 mesi deve scegliere: lasciare il TFR futuro in azienda o destinarlo a un fondo pensione. Sceglie il fondo per i vantaggi fiscali: i contributi versati al fondo sono deducibili dall’IRPEF fino a 5.164,57 €/anno. In futuro, alla pensione, percepirà una rendita o un capitale aggiuntivo alla pensione INPS.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per un dipendente ANPAS-Misericordie?
    Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua utile per 13,5 (= 6,91% annuo). La quota maturata viene rivalutata ogni 31 dicembre con 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT.
    Cosa include la retribuzione utile ai fini TFR nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    Include: minimo tabellare, tredicesima, superminimi fissi, indennità fisse e continuative. Esclude lo straordinario variabile, i rimborsi spese e le voci non continuative.
    Si può richiedere l’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di servizio, fino al 70% del maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedo parentale. Il datore può rifiutare se supera i limiti percentuali di legge.
    Il TFR va lasciato in azienda o versato a un fondo pensione?
    Il lavoratore sceglie entro 6 mesi dall’assunzione. Lasciare il TFR in azienda è più semplice; destinarlo a un fondo pensione offre vantaggi fiscali (deducibilità contributi) e una pensione integrativa.
    Il TFR viene pagato anche in caso di dimissioni?
    Sì. Il TFR spetta in tutti i casi di cessazione del rapporto: licenziamento, dimissioni, scadenza contratto a termine, pensionamento, decesso. Non è mai perdibile per colpa del lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. La disciplina del TFR si fonda sull’art. 2120 c.c. e sul D.Lgs. 252/2005. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.