Art. 218 RD 12/1941
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. L’associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’associante.
2. L’associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.
3. L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’articolo 260.
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. Il Presidente della Commissione esamina preliminarmente il ricorso e, quando è manifestamente inammissibile, lo dichiara con decreto.
2. Il Presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e l’estinzione del processo.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla Commissione. Il reclamo si propone con ricorso ed è notificato alle altre parti nelle forme di cui all’articolo 136, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto da parte della segreteria.
4. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notificazione, deposita il ricorso notificato presso la segreteria della Commissione dei ricorsi.
5. Nei quindici giorni successivi alla notifica del reclamo, le altre parti possono presentare memorie.
6. Scaduti i termini, la Commissione decide immediatamente il reclamo in Camera di consiglio.
7. La Commissione pronuncia sentenza se dichiara l’inammissibilità del ricorso o l’estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.
8. In qualunque momento il Presidente della Commissione, d’ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei membri della Commissione, dispone con decreto la riunione dei ricorsi che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
9. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza, disporne la separazione.
10. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il Presidente fissa l’udienza per la trattazione della controversia e nomina il relatore. Nel caso in cui la controversia richieda la trattazione di questioni di natura tecnica, può nominare uno o più tecnici aggregati, ai sensi dell’articolo 135, comma
4.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Oltre a quanto è disposto dall'articolo precedente, l'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio, ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico.
Nessun locale può essere adibito ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.
Non può neppure essere adibito a tale uso un locale che per la sua speciale ubicazione e particolarmente perché vicino ad edifizi destinati all'istruzione, o all'educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione può offrire, a giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza, occasione a scandalo.
Quando un locale, già dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle condizioni suddette, ne è ordinata la chiusura.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
I rimborsi spese a piè di lista non concorrono al reddito se documentati e relativi all’attività lavorativa. Il rimborso forfettario è invece tassato per la parte eccedente le franchigie previste dall’art. 51 TUIR. Il regime misto combina le due modalità con soglie dedicate.
| Tipo rimborso | Condizioni di esenzione | Parte imponibile |
|---|---|---|
| Piè di lista (analitico) | Spese documentate e inerenti all’attività | Nulla se giustificata |
| Forfettario – trasferta Italia | Entro la franchigia giornaliera di legge | Importo eccedente la franchigia |
| Forfettario – trasferta estero | Franchigia giornaliera maggiorata prevista dal TUIR | Importo eccedente la franchigia |
| Regime misto (forfett. + rimb. analitico vitto o alloggio) | Franchigie ridotte previste dal TUIR | Importo eccedente la franchigia ridotta |
| Uso auto privata (rimborso chilometrico) | Entro le tabelle ACI vigenti per anno e modello | Eccedenza rispetto alle tabelle ACI |
Il rimborso a piè di lista (analitico) copre le singole spese sostenute dal lavoratore – vitto, alloggio, trasporti, pedaggi – documentate con ricevute o fatture. L’art. 51 TUIR lo esclude dal reddito imponibile a condizione che le spese siano inerenti all’attività lavorativa e adeguatamente documentate. Il datore deve conservare la documentazione a supporto per eventuali controlli fiscali.
Con il sistema forfettario il datore corrisponde un importo giornaliero fisso, senza richiedere le singole ricevute. L’art. 51 TUIR stabilisce soglie di esenzione differenziate per trasferte in Italia e all’estero: la parte che eccede la franchigia è reddito imponibile IRPEF e contributivo. I CCNL possono prevedere rimborsi forfettari superiori alle soglie fiscali, ma l’eccedenza entra in busta paga come compenso ordinario.
Quando il lavoratore usa il proprio veicolo, il datore rimborsa in base alle tabelle ACI aggiornate annualmente per tipo di alimentazione e classe di cilindrata. L’importo entro le tabelle ACI non è imponibile; la parte eccedente concorre al reddito. Il rimborso chilometrico non si confonde con il fringe benefit per auto aziendale, che segue regole distinte.
Tizio partecipa a una fiera per tre giorni: anticipa 420 € di hotel e pasti, conserva le ricevute e le consegna all’ufficio amministrativo. L’intero importo gli è rimborsato in busta paga senza alcuna trattenuta fiscale o contributiva, perché il rimborso è analitico e documentato.
Il CCNL di Caia prevede un rimborso giornaliero forfettario che supera la franchigia prevista dall’art. 51 TUIR per le trasferte in Italia. La parte eccedente la franchigia sarà evidenziata in busta paga come voce imponibile, con calcolo di IRPEF e contributi previdenziali.
Sempronio usa la propria berlina 1.600 cc benzina per clienti. Il datore rimborsa 0,50 €/km, ma le tabelle ACI per quella vettura indicano 0,42 €/km: i 0,08 €/km di differenza sono reddito imponibile e dovranno comparire come voce tassabile in busta paga.
Sì, appare in busta paga, ma se è a piè di lista e documentato non è soggetto a IRPEF né a contributi previdenziali. Se invece supera le franchigie di legge, la parte eccedente è imponibile.
Senza documentazione il rimborso a piè di lista non può beneficiare dell’esenzione fiscale. In mancanza di scontrini/fatture si applicano le regole del regime forfettario, con le relative franchigie.
Solo entro i limiti delle tabelle ACI vigenti per l’anno di utilizzo, il modello e la classe di alimentazione del veicolo. L’eccedenza è reddito imponibile.
Sì, i CCNL possono stabilire importi superiori, ma la parte eccedente le franchigie dell’art. 51 TUIR entra nel reddito imponibile come normale retribuzione.
No, se rispetta le condizioni di esenzione fiscale. La quota eventualmente imponibile IRPEF è anche soggetta a contribuzione previdenziale.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio
((
1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.
))

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato
1. Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato.
2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77 all’ufficio che ha eseguito la registrazione.
Il TFR dei lavoratori della logistica si calcola accantonando 1/13,5 della retribuzione annua imponibile. Dal 2007 il lavoratore deve scegliere entro 6 mesi se lasciare il TFR in azienda o destinarlo a un fondo di previdenza complementare. Previlog è il fondo di settore. La scelta è irrevocabile.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Quota TFR annua | Retribuzione annua / 13,5 |
| Esempio (3° Super) | €20.995 / 13,5 = €1.555/anno |
| Rivalutazione | 1,5% + 75% indice ISTAT |
| Anticipo max | 70% TFR maturato (dopo 8 anni) |
| Destinazione Previlog | Tutto TFR (100%) |
Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua imponibile per 13,5. Include minimo + EDR + scatti + indennità fisse + 13ª. Sono esclusi rimborsi spese e indennità trasferta non documentate.
Esempio: autista 3° Super con stipendio annuo €20.995 → TFR annuo: €20.995 / 13,5 = €1.555.
Previlog è il Fondo Pensione Complementare del settore logistica e trasporti. Contribuzione:
Per stipendio €20.995: contributo azienda 1,2% = €252/anno + TFR €1.555 + lavoratore €115 = €1.922/anno in Previlog.
Il lavoratore può chiedere anticipo del TFR dopo 8 anni di servizio, una sola volta, per:
Importo max: 70% del TFR maturato. Da richiedere per iscritto con documentazione (compromesso, fatture).
Alla cessazione del rapporto (per qualsiasi causa) il datore versa al lavoratore l’intero TFR accantonato + rivalutazioni – eventuali anticipi.
Per il TFR in Previlog: il lavoratore può:
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie e festività di autisti e magazzinieri, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi annuali e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Articolo abrogato
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Quando la Corte di cassazione dichiara la giurisdizione della Corte dei conti, ciascuna delle parti può riassumere la causa non oltre tre mesi dalla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione effettuata, ai sensi dell’ articolo 133 del codice di procedura civile, ovvero, per il pubblico ministero, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
2. Il giudice si uniforma a quanto statuito dalla Corte di cassazione sulla giurisdizione.
3. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio, l’intero processo si estingue; la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.