Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Energia e Petrolio: TFR e fine rapporto

    CCNL Energia e Petrolio

    TFR e fine rapporto nel CCNL Energia e Petrolio

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile per tutti i lavoratori dipendenti; il CCNL Energia e Petrolio non modifica la formula di calcolo ma interagisce con la destinazione del TFR attraverso il fondo pensione Fondenergia. Comprendere come funziona il TFR è essenziale per pianificare la propria pensione integrativa.

    In sintesi

    Il TFR si calcola ex art. 2120 c.c.: retribuzione lorda annua (con tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. Può essere destinato a Fondenergia o mantenuto in azienda/Fondo INPS. Le anticipazioni sono ammesse dopo 8 anni per acquisto casa, spese mediche o congedi parentali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Fondo previdenza complementare
    Fondenergia (iscritto Albo Covip n. 2)
    Riferimento di legge
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005

    Tabella riepilogativa

    Schema del TFR — CCNL Energia e Petrolio
    Aspetto Disciplina
    Formula di calcolo quota annua Retribuzione lorda annua ÷ 13,5
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT FOI
    Tassazione alla liquidazione Tassazione separata ex art. 17 TUIR (aliquota media degli ultimi 5 anni)
    Destinazione possibile Fondenergia / Fondo di Tesoreria INPS (aziende >50 dip.) / azienda (<50 dip.)
    Anticipazione Dopo 8 anni; max 70%; causali: prima casa, spese mediche, congedi parentali
    Liquidazione In tutte le ipotesi di cessazione del rapporto entro 30-45 giorni

    Come si calcola il TFR

    La disciplina del TFR è interamente fissata dall’art. 2120 c.c. (norma di legge imperativa, non modificabile in peius dal contratto). La quota annua si calcola così:

    1. Si somma tutta la retribuzione lorda dell’anno: TEM, EDR, scatti di anzianità, indennità fisse, tredicesima e quattordicesima (nel CCNL Energia e Petrolio, che prevede 14 mensilità, entrambe concorrono alla base di calcolo), indennità di funzione quadri.
    2. Il totale si divide per 13,5.
    3. La quota accantonata si rivaluta al 31 dicembre di ogni anno dell’1,5% fisso più il 75% dell’indice FOI ISTAT.

    La rivalutazione è tassata separatamente (imposta sostitutiva dell’11% sugli incrementi annui), a carico del datore di lavoro che la anticipa e la compensa con le ritenute IRPEF successive.

    Fondenergia: la previdenza complementare del settore

    Fondenergia è il fondo pensione complementare dei lavoratori dei settori energia e petrolio, istituito nel 1996 e iscritto all’Albo COVIP con il n. 2. Aderire a Fondenergia consente al lavoratore di:

    • destinare il TFR futuro al fondo, ottenendo rendimenti potenzialmente superiori alla rivalutazione legale (a seconda del comparto di investimento scelto);
    • versare contributi volontari aggiuntivi con deducibilità fiscale fino a 5.164,57 €/anno;
    • beneficiare del contributo del datore di lavoro (secondo le misure definite dall’accordo contrattuale), che si aggiunge ai versamenti del lavoratore e del TFR;
    • costruire una rendita pensionistica integrativa alla pensione INPS.

    Il fondo opera a capitalizzazione individuale con sistema a contribuzione definita: la prestazione finale dipende dai contributi versati e dai rendimenti dei mercati finanziari nel periodo di accumulo. Per dettagli su comparti, rendimenti storici e misure di contribuzione si rimanda al sito ufficiale di Fondenergia (fondenergia.it).

    Anticipazione del TFR: quando e come

    Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato, fino al 70% del montante accantonato. Le causali ammesse dalla legge (art. 2120, comma 6-7, c.c.) sono:

    • acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli;
    • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche;
    • congedo parentale (D.Lgs. 151/2001) e congedo per formazione (L. 53/2000).

    L’anticipazione può essere richiesta una sola volta. L’azienda può limitare il numero di anticipazioni concedibili in un anno al 10% degli aventi diritto. L’importo anticipato viene detratto dal TFR finale alla cessazione del rapporto e tassato con tassazione separata.

    Liquidazione alla cessazione del rapporto

    Alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, morte), il TFR deve essere liquidato entro termini ragionevoli (prassi: 30-45 giorni dall’ultimo giorno di lavoro; per i contratti a tempo determinato, alla scadenza). Il TFR è soggetto a tassazione separata ex art. 17 TUIR: il fisco applica l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni di lavoro, che tendenzialmente è inferiore all’aliquota marginale corrente, rendendo il TFR fiscalmente conveniente rispetto ad altri redditi.

    Casi pratici

    Tizio — 10 anni in raffineria, scelta Fondenergia
    Tizio ha lavorato 10 anni in raffineria con una RGM media di 2.900 €/mese (14 mensilità = 40.600 €/anno lordi). La quota annua TFR è 40.600 ÷ 13,5 = 3.007 €. In 10 anni ha accumulato circa 32.000 € (rivalutazioni incluse). Avendo aderito a Fondenergia dal primo giorno, il TFR è confluito nel fondo e si è rivalutato con i rendimenti del comparto bilanciato scelto. Alla cessazione del rapporto (o alla pensione) riceverà una rendita aggiuntiva all’INPS.
    Caia — Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia lavora come ingegnera di processo da 9 anni. Il TFR accantonato è di circa 38.000 €. Vuole comprare la prima casa e richiede l’anticipazione del 70%: 38.000 × 0,70 = 26.600 €. Deve documentare l’acquisto con il preliminare firmato. L’anticipazione è tassata con tassazione separata. Il TFR residuo (11.400 €) continuerà a maturare e a rivalutarsi fino alla cessazione del rapporto. Caia non potrà richiedere una seconda anticipazione.
    Sempronio — Dimissioni dopo 5 anni, TFR in azienda >50 dipendenti
    Sempronio si dimette dopo 5 anni. La sua azienda ha più di 50 dipendenti: il TFR non destinato a Fondenergia è al Fondo di Tesoreria INPS. La liquidazione avviene dall’INPS direttamente, previa richiesta del datore. Sempronio riceve il TFR entro 45 giorni dall’ultimo giorno lavorativo. Con RGM media di 2.300 € (14 men.=32.200 €/anno), in 5 anni ha accumulato circa 12.500 € (rivalutazioni incluse).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Energia e Petrolio?
    Ai sensi dell’art. 2120 c.c.: retribuzione lorda annua (tredicesima e quattordicesima incluse) divisa per 13,5. La quota si rivaluta dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT FOI.
    Dove viene depositato il TFR nel settore energia e petrolio?
    Il lavoratore sceglie: Fondenergia (previdenza complementare) o Fondo di Tesoreria INPS (per aziende con più di 50 dipendenti) o in azienda (per aziende con meno di 50 dipendenti).
    Si può richiedere l’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, per causali tassative (prima casa, spese mediche, congedi parentali). Il massimo è il 70% del montante accantonato; è concedibile una sola volta.
    Il TFR viene pagato anche in caso di dimissioni?
    Sì, il TFR spetta in tutte le causali di cessazione del rapporto: licenziamento, dimissioni, pensionamento, morte.
    Cosa succede al TFR con Fondenergia?
    Il TFR futuro confluisce nel fondo e si investe nei comparti disponibili. Al pensionamento (o alla cessazione) il lavoratore riceve una rendita aggiuntiva all’INPS.
    Come influisce il ciclo continuo sul calcolo del TFR?
    Le indennità di turno continuative e le voci fisse (TEM, EDR, scatti, indennità quadri) concorrono alla base di calcolo. Gli straordinari occasionali non entrano nel TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dal D.Lgs. 252/2005. Per la scelta tra Fondenergia e mantenimento in azienda, e per il calcolo dell’anticipazione, è consigliabile consultare un consulente del lavoro o il CAF/patronato di Filctem-Cgil, Femca-Cisl o Uiltec-Uil.

  • Art. 124 DPR 230/2000 – Segretario

    Art. 124 DPR 230/2000 – Segretario

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il segretario della Cassa delle ammende è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalità in considerazione delle sue attribuzioni.

    2. 2. Il segretario: a) dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola; b) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni; c) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con facoltà di esprimere parere sulle questioni poste all'ordine del giorno; d) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione; e) esegue le direttive impartite dal presidente; f) cura la tenuta della contabilità della Cassa, dei libri e delle scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservando gli atti ed i documenti; g) redige annualmente il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione; h) è consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa; i) cura l'organizzazione e la gestione delle attività operative della Cassa e di esse risponde al presidente; j) coordina e controlla le gestioni contabili della Cassa nonché quelle inerenti l'impiego dei fondi erogati ai sensi dell'articolo 129. Per l'espletamento di tale ultima attività potrà avvalersi degli organi istituiti ai sensi dell'articolo 123, comma 3, lettera g); k) adempie a tutte le attività amministrative e contabili, necessarie per la stipula dei contratti; l) provvede direttamente alla riscossione delle entrate della Cassa e al pagamento delle spese delegategli dal presidente; m) sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. 5

  • CCNL Animazione Turistica: TFR e fine rapporto 2024

    CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica: TFR e fine rapporto

    Il TFR è uno dei diritti fondamentali di ogni lavoratore dipendente. Ma come funziona per chi lavora solo qualche mese all’anno come animatore? Come si calcola, dove si destina, quando si riscuote? Questa guida risponde in base all’art. 2120 c.c. (legge) e alle previsioni del CCNL Turismo.

    In sintesi

    Il TFR matura per ogni anno (o frazione) di servizio: 1/13,5 della retribuzione annua comprensiva di vitto e alloggio. Per un animatore con 1.700 euro mensili lordi, il TFR mensile è circa 125 euro. Si destina a Fon.Te (fondo pensione di categoria del terziario-turismo) oppure rimane in azienda. Viene liquidato entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto.

    Dati contrattuali e normativi

    Parti firmatarie (lato datoriale)
    Federalberghi · Faita
    Parti firmatarie (lato sindacale)
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Norma di riferimento (legge)
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Fondo pensione di categoria
    Fon.Te (terziario, commercio, turismo)
    Ultimo rinnovo CCNL
    5 luglio 2024

    Cos’è il TFR e come si calcola: la regola di legge

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, che è norma di legge inderogabile: spetta a ogni lavoratore dipendente, indipendentemente dal CCNL applicato. Il CCNL Turismo non modifica il meccanismo di calcolo del TFR, ma influisce sulla sua base di computo attraverso la definizione della retribuzione di riferimento.

    La formula legale è:

    • TFR annuo = retribuzione annua utile ÷ 13,5
    • TFR mensile (rateo) = retribuzione mensile utile ÷ 13,5

    Il risultato è che ogni anno di lavoro accumula circa il 7,41% della retribuzione utile come TFR (1 ÷ 13,5 = 0,0741).

    La base di calcolo: vitto e alloggio inclusi

    La retribuzione utile per il TFR include tutte le voci retributive continuative, inclusi:

    • minimo tabellare;
    • scatti di anzianità;
    • superminimi;
    • valore convenzionale di vitto e alloggio (questa è la particolarità rilevante per gli animatori);
    • tredicesima e quattordicesima (anche i ratei di tali mensilità entrano nella retribuzione annua utile).

    Esclude invece le voci occasionali: ore straordinarie non sistematiche, rimborsi spese, premi una tantum.

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR mensile — esempi indicativi per livello (retribuzione globale di fatto)
    Livello Retrib. globale mensile indicativa TFR mensile (1/13,5) TFR su stagione 4 mesi
    5° livello (animatore junior) ~1.550 € lordi ~115 € ~460 €
    4° livello (animatore polivalente) ~1.700 € lordi ~126 € ~504 €
    3° livello (capo animatore) ~1.900 € lordi ~141 € ~563 €
    2° livello (capo villaggio) ~2.200 € lordi ~163 € ~652 €

    Nota: i valori di retribuzione globale indicati sono puramente esemplificativi e basati sulle stime degli aumenti contrattuali CCNL Turismo 2024-2027. Il TFR effettivo dipende dalla retribuzione individuale e dall’eventuale inclusione/esclusione di componenti specifiche. Verificare sempre il cedolino e la scheda TFR annuale rilasciata dal datore.

    Destinazione del TFR: Fon.Te o azienda

    Dal 2007 (L. 296/2006, legge delega sulla previdenza complementare), ogni lavoratore dipendente deve scegliere la destinazione del TFR maturato:

    1. Fon.Te: il fondo pensione negoziale del settore terziario, commercio e turismo, istituito da Confcommercio, Federdistribuzione, Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs-Uil. È il fondo di categoria previsto dal CCNL Turismo;
    2. Altro fondo pensione: il lavoratore può optare per qualsiasi fondo pensione autorizzato;
    3. Lasciare in azienda: il TFR rimane accantonato presso il datore di lavoro, che paga annualmente la rivalutazione (1,5% fisso + 0,75% dell’inflazione ISTAT).

    Per le aziende con più di 50 addetti, il TFR lasciato in azienda viene versato all’INPS (Fondo di Tesoreria) anziché trattenuto dal datore.

    Se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro 6 mesi dall’assunzione, il TFR viene destinato automaticamente a Fon.Te (silenzio-assenso ex art. 8, D.Lgs. 252/2005).

    TFR nei contratti stagionali che si ripetono

    Molti animatori lavorano ogni anno per lo stesso villaggio con contratti stagionali ripetuti. In questo caso:

    • se i contratti si susseguono senza interruzioni superiori a 60 giorni (o al limite previsto dalla legge per la conversione), il rapporto può essere considerato sostanzialmente continuativo e il TFR cumula stagione per stagione;
    • se invece ogni stagione è un rapporto autonomo con cessazione e nuova assunzione, il TFR viene liquidato ogni volta al termine della stagione;
    • la scelta sulla destinazione del TFR (Fon.Te o azienda) deve essere espressa ad ogni nuova assunzione se il rapporto è formalmente nuovo.

    Casi pratici

    Tizio — Calcolo TFR su stagione di 4 mesi
    Tizio lavora da giugno a settembre 2026 (4 mesi) come animatore al 4° livello. La retribuzione globale di fatto mensile (denaro + vitto/alloggio convenzionale) è di 1.700 euro lordi. TFR mensile: 1.700 ÷ 13,5 = 125,93 euro. TFR su 4 mesi: 125,93 × 4 = 503,70 euro lordi, che vengono liquidati nella busta paga di fine stagione (settembre).
    Caia — Silenzio-assenso e destinazione a Fon.Te
    Caia viene assunta per la prima volta a maggio 2026. La struttura le consegna il modulo di scelta sulla destinazione del TFR. Caia non capisce bene e non lo consegna. Passati 6 mesi, senza aver espresso alcuna preferenza, il TFR viene automaticamente destinato a Fon.Te per silenzio-assenso. Caia scopre questo meccanismo in ottobre e decide di lasciare il TFR in Fon.Te: a lungo andare, la previdenza complementare può offrire rendimenti superiori alla rivalutazione legale in azienda.
    Sempronio — Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Sempronio lavora come capo villaggio a tempo indeterminato da 10 anni. Ha maturato circa 18.000 euro di TFR in azienda. Vuole comprare la sua prima casa e chiede l’anticipazione del 70% del TFR: circa 12.600 euro. La richiesta è accettabile: ha più di 8 anni di servizio, è la prima richiesta di anticipazione, e l’acquisto della prima casa è una delle causali previste dall’art. 2120 c.c. L’anticipazione è tassata con ritenuta separata secondo le aliquote TFR.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per un animatore stagionale?
    Il TFR si calcola come 1/13,5 della retribuzione mensile utile (incluso vitto e alloggio convenzionale). Per 1.700 euro mensili lordi, il TFR mensile è circa 126 euro. Su 4 mesi di stagione: circa 504 euro lordi.
    Il vitto e l’alloggio entrano nel calcolo del TFR?
    Sì. La base di calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive continuative, incluso il valore convenzionale di vitto e alloggio fornito dalla struttura.
    Dove va destinato il TFR nel settore turismo?
    Può essere destinato a Fon.Te (fondo pensione negoziale del terziario-turismo-commercio), a un altro fondo pensione a scelta, oppure lasciato in azienda (o versato al Fondo INPS Tesoreria nelle aziende con più di 50 addetti). In assenza di scelta entro 6 mesi, si applica il silenzio-assenso con destinazione a Fon.Te.
    Quando viene pagato il TFR?
    Il TFR viene erogato entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto. In caso di ritardo maturano interessi legali. Per i contratti stagionali ripetuti con lo stesso datore, il TFR può essere liquidato ogni stagione o cumulato.
    Posso chiedere l’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, una volta per anno, fino al 70% del TFR maturato. Le causali ammesse sono: acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedo per formazione (art. 2120 c.c.).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. (norma di legge) e dal D.Lgs. 252/2005 per la previdenza complementare. Le indicazioni sul fondo Fon.Te. riguardano il fondo pensione negoziale del terziario-turismo-commercio: verificare la sua effettiva applicabilità in base al CCNL del proprio contratto individuale. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 197 TULPS – Ispezione e sgombro dei locali di meretricio

    Art. 197 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.

    Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): TFR e fine rapporto

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    TFR e fine rapporto nel CCNL Somministrazione

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nella somministrazione segue la legge generale ma presenta specificità legate alla discontinuità delle missioni e alla possibilità di destinarlo al fondo pensione complementare Fon.Te. Ecco come funziona e cosa riceve il lavoratore alla fine di ogni missione.

    In sintesi

    Il TFR del lavoratore somministrato si calcola secondo l’art. 2120 c.c. sull’intera retribuzione annua diviso 13,5. Matura per ogni missione e viene liquidato alla fine di ciascun contratto o destinato a Fon.Te (fondo di previdenza complementare del settore). L’indennità di disponibilità per i lavoratori a tempo indeterminato comprende già la quota TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Fondo pensione complementare
    Fon.Te (fondo negoziale di riferimento per il settore)
    Base di calcolo TFR
    Art. 2120 c.c.: retrib. annua / 13,5

    Come si calcola il TFR nella somministrazione

    La base normativa è l’art. 2120 del Codice Civile, che si applica a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, compresa la somministrazione. La formula è:

    • TFR annuo = retribuzione utile annua / 13,5
    • La «retribuzione utile» comprende tutte le voci retributive continuative (minimo tabellare, superminimo, scatti, indennità continuative, tredicesima), esclusi i rimborsi spese, le somme a titolo risarcitorio e alcune indennità occasionali.
    • Il TFR mensile accantonato è quindi pari a circa il 7,41% della retribuzione utile mensile (100 / 13,5 = 7,41).

    Ogni anno il TFR accantonato viene rivalutato del 75% del tasso di inflazione ISTAT + 1,5% fisso (art. 2120, comma 4 c.c.). La rivalutazione avviene al 31 dicembre di ogni anno.

    Liquidazione del TFR a ogni fine missione

    Per i lavoratori somministrati a tempo determinato, il TFR maturato durante la missione viene liquidato al termine del contratto, insieme alle altre competenze di fine rapporto: ferie non godute, ratei di tredicesima/quattordicesima, eventuali straordinari non pagati. Il cedolino finale include quindi tutte queste voci.

    Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia, il TFR si accumula durante tutta la durata del rapporto (o viene destinato al fondo pensione) e viene liquidato definitivamente alla cessazione del rapporto con l’Agenzia.

    Destinazione del TFR a Fon.Te

    Fon.Te è il fondo pensione complementare negoziale a cui i lavoratori del settore somministrazione possono aderire. È un fondo collettivo istituito in base al d.lgs. 252/2005 e previsto dal CCNL. I lavoratori possono scegliere di destinare il TFR maturando a Fon.Te anziché lasciarlo accantonato presso l’Agenzia (o presso il Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con almeno 50 addetti).

    L’adesione a Fon.Te comporta:

    • Il versamento del TFR maturando al fondo, dove viene investito secondo il profilo scelto dal lavoratore.
    • Possibile contributo del datore di lavoro (Agenzia) aggiuntivo, se previsto dal CCNL o da accordi aziendali.
    • Benefici fiscali: i contributi sono deducibili dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro annui.
    • Prestazione finale: rendita pensionistica integrativa o (in parte) liquidazione in capitale.

    La scelta deve essere espressa entro 6 mesi dall’assunzione (silenzio-assenso: il TFR viene destinato a Fon.Te automaticamente se il lavoratore non effettua alcuna scelta). Per i lavoratori con missioni brevi e discontinue, la gestione della previdenza complementare va valutata con attenzione.

    Tabella riepilogativa

    TFR e competenze di fine rapporto nella somministrazione
    Voce Contratto a termine (missione) Contratto a tempo indeterminato
    TFR Liquidato a ogni fine missione (o versato a Fon.Te) Accumulato e liquidato a fine rapporto definitivo (o Fon.Te)
    Ferie non godute Indennità sostitutiva liquidata nel cedolino finale Indennità sostitutiva a fine rapporto
    Ratei tredicesima/quattordicesima Liquidati mensile o nel cedolino finale A dicembre o a fine rapporto
    Indennità di disponibilità (periodi senza missione) Non applicabile 1.000 €/mese (comprensivi di TFR)
    Rivalutazione TFR Applicata al 31/12 dell’anno (ridotta se liquidato infrannuale) Annuale al 31/12 + interessi legali

    Nota: l’indennità di disponibilità di 1.000 euro mensili per i lavoratori a tempo indeterminato è fissata dal CCNL del 21 luglio 2025 ed è comprensiva della quota TFR. Non matura quindi una quota TFR aggiuntiva separata durante i periodi di inattività.

    Anticipazione del TFR: quando è possibile

    La legge (art. 2120 c.c.) riconosce il diritto all’anticipazione del TFR al lavoratore che abbia maturato almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Le causali ammesse sono tassativamente:

    • Acquisto della prima casa di abitazione (propria o dei figli).
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi (propri, del coniuge o dei figli).
    • Congedi parentali (d.lgs. 151/2001).
    • Corsi di formazione (introdotti nel tempo dalla contrattazione collettiva).

    Per i lavoratori somministrati a termine, la discontinuità dei rapporti rende di fatto quasi impossibile maturare gli 8 anni con la stessa Agenzia. Per i lavoratori a tempo indeterminato con rapporto lungo, il diritto è esercitabile.

    Casi pratici

    Tizio – Fine missione di 4 mesi, cedolino riepilogativo
    Tizio conclude una missione di 4 mesi (160 ore/mese, retribuzione oraria 12,00 €). La retribuzione lorda mensile è circa 1.920 € (esclusi straordinari). Il TFR accantonato per 4 mesi è: (1.920 × 4) / 13,5 × 4/12 = circa 569 €. Il cedolino finale include il TFR (569 €), le ferie non godute e i ratei tredicesima. Se Tizio ha aderito a Fon.Te, il TFR viene versato al fondo anziché liquidato in busta.
    Caia – Scelta silenzio-assenso Fon.Te
    Caia viene assunta dall’Agenzia (contratto a tempo indeterminato) e non effettua alcuna scelta entro 6 mesi sull’utilizzo del TFR. Per effetto del silenzio-assenso previsto dal d.lgs. 252/2005, il TFR maturando viene automaticamente destinato a Fon.Te. Caia può cambiare destinazione in futuro, ma le somme già versate restano nel fondo fino alla maturazione del diritto pensionistico.
    Sempronio – TFR incluso nell’indennità di disponibilità
    Sempronio è assunto a tempo indeterminato. Tra due missioni percepisce l’indennità di disponibilità di 1.000 € mensili lordi. Questa somma include già la quota TFR: non si accumula TFR aggiuntivo. Quando Sempronio inizia una nuova missione, riprende a maturare TFR sulla retribuzione della missione in modo ordinario.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nella somministrazione?
    Il TFR si calcola secondo la regola dell’art. 2120 c.c.: retribuzione annua utile diviso 13,5. Per una retribuzione mensile di 1.500 € lordi, il TFR mensile è circa 111 €. Matura per ogni periodo di missione ed è accantonato dall’Agenzia.
    Il TFR viene liquidato a ogni fine missione o si accumula?
    Di norma il TFR viene liquidato a ogni fine missione per i contratti a tempo determinato. Per i contratti a tempo indeterminato si accumula e viene liquidato alla cessazione definitiva del rapporto con l’Agenzia.
    I lavoratori somministrati possono destinare il TFR a Fon.Te?
    Sì. Fon.Te è il fondo pensione complementare indicato dal CCNL. I lavoratori possono destinare il TFR maturando a Fon.Te anziché tenerlo in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. La scelta va espressa entro 6 mesi; in caso di silenzio, il TFR confluisce a Fon.Te automaticamente.
    Il TFR è incluso nell’indennità di disponibilità?
    Sì. L’indennità di 1.000 euro mensili per i lavoratori a tempo indeterminato nei periodi senza missione è già comprensiva della quota TFR. Non matura una quota TFR separata durante i periodi di disponibilità.
    Posso chiedere l’anticipazione del TFR se sono somministrato?
    L’anticipazione richiede almeno 8 anni di servizio continuativo presso la stessa Agenzia. Per i lavoratori somministrati a termine, la discontinuità rende quasi impossibile raggiungere questo requisito. Per i lavoratori a tempo indeterminato con anzianità sufficiente, il diritto è esercitabile con le causali di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aziende Termali: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Aziende Termali

    TFR e trattamento di fine rapporto nel CCNL Aziende Termali

    Il Trattamento di Fine Rapporto è uno degli istituti economici più rilevanti per ogni lavoratore. Nel settore termale, con la presenza di molti contratti stagionali, la gestione del TFR ha specificità proprie che è utile conoscere.

    In sintesi

    Il TFR nel settore termale matura al 6,91% della retribuzione annua (art. 2120 c.c.) e si rivaluta dell’1,5% + 75% inflazione ISTAT. Si può destinare al fondo pensione complementare (silenzio-assenso dopo 6 mesi) o tenerlo in azienda/INPS. Anticipazioni ammesse dopo 8 anni per specifici motivi.

    Dati contrattuali

    Fonte normativa
    Art. 2120 c.c. (legge) — il CCNL richiama la disciplina di legge
    Quota annua TFR
    Retribuzione annua utile ÷ 13,5
    Rivalutazione
    1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT (imposta sostitutiva 17%)
    Destinazione
    Fondo pensione complementare o azienda/INPS

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR annuo per livello — esempio orientativo
    Livello Retribuzione annua lorda indicativa (14 mens.) Quota TFR annua indicativa
    1 Super A circa 29.568 € circa 2.190 €
    1 Super B circa 27.720 € circa 2.053 €
    2 circa 22.120 € circa 1.639 €
    3 circa 20.720 € circa 1.535 €
    4 circa 18.844 € circa 1.396 €
    5 circa 15.400 € circa 1.141 €
    6 circa 10.780 € circa 799 €

    I valori sono indicativi e si basano su retribuzioni tabellari orientative a regime (2026). La quota TFR effettiva dipende dalla retribuzione individuale effettivamente percepita (inclusi scatti, superminimi) e dai mesi di servizio. Divisore fisso per legge: 13,5.

    Come si calcola il TFR (art. 2120 c.c.)

    Il TFR è disciplinato esclusivamente dalla legge (art. 2120 del Codice Civile): il CCNL non modifica la formula di calcolo, ma concorre a determinare la base di calcolo stabilendo quali voci retributive sono «utili ai fini TFR».

    La formula è: TFR annuo = retribuzione annua utile / 13,5.

    La retribuzione annua utile comprende:

    • Paga base contrattuale (12 mensilità);
    • Contingenza e EDR;
    • Scatti di anzianità;
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità;
    • Eventuali superminimi non espressamente esclusi;
    • Indennità continuative (es. indennità di cassa, di turno).

    Non sono incluse nel calcolo: i rimborsi spese documentati, le indennità occasionali, i premi di produzione erogati una tantum, le indennità per missioni occasionali.

    Rivalutazione annuale del TFR accantonato

    Ogni 31 dicembre il TFR accantonato in azienda (o nel Fondo di Tesoreria INPS) si rivaluta applicando un tasso composto da:

    • Una quota fissa dell’1,5%;
    • Una quota variabile pari al 75% dell’inflazione ISTAT (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

    Sulla rivalutazione maturata viene applicata un’imposta sostitutiva del 17%, versata dal datore di lavoro.

    Destinazione del TFR: fondi pensione complementare

    Il lavoratore del settore termale che viene assunto per la prima volta ha 6 mesi di tempo per scegliere la destinazione del TFR. Le opzioni sono:

    1. Fondo pensione complementare: il TFR viene versato al fondo scelto, che lo investirà e lo renderà disponibile alla pensione (con trattamento fiscale agevolato in fase di erogazione).
    2. Mantenimento in azienda/INPS: il TFR rimane accantonato secondo le regole ordinarie dell’art. 2120 c.c.

    In caso di silenzio entro 6 mesi (silenzio-assenso), il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione complementare di riferimento del settore. Il CCNL Aziende Termali, nel quadro del sistema bilaterale (EBITERME), promuove l’adesione alla previdenza complementare. Per i fondi specifici del settore verificare quanto indicato nella voce dedicata al welfare e alla sanità integrativa.

    Anticipazione del TFR

    Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR pari a un massimo del 70% del TFR maturato, per le seguenti causali:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sé o per i figli);
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi per patologie gravi del lavoratore o dei familiari;
    • Fruizione del congè parentale o del congedo per formazione (L. 53/2000).

    L’anticipazione può essere richiesta una sola volta. L’importo anticipato si detrae dal TFR finale alla cessazione. L’anticipazione è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF (non all’aliquota separata prevista per il TFR definitivo).

    Casi pratici

    Tizio — 10 anni di servizio, richiesta anticipazione TFR
    Tizio (livello 4, 10 anni di anzianità) ha accumulato circa 13.960 euro di TFR. Vuole acquistare la prima casa. Può richiedere un’anticipazione fino al 70% = circa 9.772 euro. L’anticipazione ridurrà il TFR finale alla cessazione. Il datore ha 30 giorni per rispondere alla richiesta; in caso di rifiuto infondato Tizio può rivolgersi al sindacato.
    Caia — Stagionale, TFR liquidato ogni anno
    Caia lavora stagionalmente da 5 anni. Ogni anno, alla fine del contratto stagionale, riceve la liquidazione del TFR maturato nella stagione. Complessivamente ha percepito circa 5 quote annue. Non ha accumulato un TFR continuativo perché ogni anno viene liquidato. Se avesse mantenuto il TFR accantonato (contratto continuativo), avrebbe beneficiato della rivalutazione annuale.
    Sempronio — Silenzio-assenso, TFR al fondo pensione
    Sempronio viene assunto a tempo indeterminato e non risponde entro 6 mesi al modulo per la scelta della destinazione del TFR. Il silenzio-assenso fa sì che il suo TFR venga automaticamente versato al fondo pensione complementare di settore. Sempronio lo scopre al primo prospetto previdenziale: il fondo è regolarmente registrato e le prestazioni sono garantite alla pensione.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel settore termale?
    Retribuzione annua utile diviso 13,5. La base include paga base, contingenza, EDR, scatti, tredicesima e quattordicesima. Il CCNL richiama la disciplina dell’art. 2120 c.c.
    Dove va il TFR se non si sceglie il fondo pensione?
    Per aziende >49 dipendenti, nel Fondo di Tesoreria INPS. Per aziende ≤49 dipendenti, rimane in azienda. In entrambi i casi viene erogato alla cessazione.
    Si può anticipare il TFR durante il rapporto?
    Sì, dopo 8 anni di servizio continuativo, fino al 70% del maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie gravi o congedi. Una sola volta per tutta la durata del rapporto.
    Come si rivaluta il TFR ogni anno?
    1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT, con imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione.
    Il TFR dei lavoratori stagionali è calcolato diversamente?
    No, la formula è identica. Alla cessazione di ogni contratto stagionale il TFR maturato può essere liquidato o accantonato (se il contratto si rinnova presso lo stesso datore).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Guida a finalità divulgativa. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. (legge, non CCNL). I valori riportati sono orientativi. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 230 RD 12/1941

    Art. 230 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 123 T.U. Stupefacenti – Relazione SerD per misure alternative alla detenzione

    Art. 123 T.U. Stupefacenti – Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonche’ di affidamento in

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    prova in casi particolari.

    1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'azienda unita' sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, una relazione secondo modalita' definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alla tabella I e alla tabella dei medicinali, previste dall'articolo

    14. 1-bis. Deve, altresi', essere comunicata all'autorita' giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato. Torna al sommario

  • Art. 104 D.Lgs. 141/2024 – Rinvio all’impianto sanzionatorio tributario generale

    Art. 104 D.Lgs. 141/2024 – Rinvio all’impianto sanzionatorio tributario generale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Resta ferma l’applicabilità alle violazioni e sanzioni disciplinate dal presente capo delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibili.

  • CCNL Dirigenti Industria: patto di non concorrenza, patto di prova e clausole speciali

    CCNL Dirigenti Industria

    In sintesi

    Il patto di non concorrenza post-contrattuale e lo strumento con cui l’azienda limita l’attivita del dirigente dopo la cessazione del rapporto. Per essere valido (art. 2125 c.c.) deve essere in forma scritta, prevedere un corrispettivo adeguato, avere limiti di oggetto, tempo (max 5 anni per i dirigenti) e luogo. Il patto di prova per i dirigenti industriali e tipicamente di 6 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria · Federmanager
    Ultimo rinnovo
    24 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~100.000 dirigenti industriali

    Tabella riepilogativa

    Patto di non concorrenza – requisiti di validita (art. 2125 c.c.)
    Requisito Contenuto Conseguenza se assente
    Forma scritta Documento firmato da entrambe le parti Nullita del patto
    Corrispettivo Adeguato e proporzionato al vincolo Nullita del patto
    Oggetto determinato Attivita specifiche vietate Nullita per indeterminatezza
    Durata massima 5 anni per i dirigenti (3 per altri lavoratori) Riduzione giudiziale al massimo legale
    Ambito territoriale Definito (non mondiale salvo casi specifici) Possibile riduzione giudiziale

    Il patto di non concorrenza per i dirigenti

    Il patto di non concorrenza post-contrattuale (art. 2125 c.c.) vincola il dirigente a non svolgere attivita concorrenti con l’ex datore dopo la cessazione del rapporto. Per i dirigenti il limite massimo di durata e di 5 anni (rispetto ai 3 anni per gli altri lavoratori).

    Il corrispettivo deve essere adeguato: la giurisprudenza ritiene che un corrispettivo inferiore al 15-20% della retribuzione annua per ciascun anno di vincolo sia tendenzialmente inadeguato per un dirigente con reddito elevato. Il corrispettivo puo essere pagato durante il rapporto (a rate mensili) o in unica soluzione alla cessazione.

    Il periodo di prova del dirigente

    Il CCNL Dirigenti Industria prevede un periodo di prova di 6 mesi per i neo-assunti nella qualifica dirigenziale. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza obbligo di preavviso e senza diritto all’indennita supplementare (ma con diritto al TFR pro-rata e alle ferie maturate).

    Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto nel contratto individuale: in mancanza di forma scritta, la prova si intende non apposta e il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dall’origine. La prova non puo essere reiterata per lo stesso livello di mansioni.

    Clausole di stabilita e golden parachute

    Il contratto individuale del dirigente puo contenere clausole aggiuntive non previste dal CCNL, negoziate individualmente:

    • Clausola di stabilita: impegno del datore a non licenziare per un periodo determinato (es. 3 anni), con penale in caso di inadempimento
    • Golden parachute: indennita aggiuntiva convenuta in caso di cambio di controllo societario o M&A, di norma 12-24 mensilita aggiuntive rispetto alle spettanze contrattuali
    • Stock option e restricted stock unit (RSU): piani di incentivazione azionaria, regolati dal piano aziendale e dal contratto individuale, non disciplinati dal CCNL

    Casi pratici

    Tizio – Patto di non concorrenza senza corrispettivo adeguato
    Tizio firma un patto di non concorrenza di 3 anni con corrispettivo di 500 € una tantum su una RGA di 95.000 €. Al licenziamento l’azienda vuole far valere il patto. Tizio lo impugna: il corrispettivo (0,5% della retribuzione annua) e manifestamente inadeguato. Il giudice dichiara il patto nullo per violazione dell’art. 2125 c.c. Tizio e libero di lavorare per un concorrente.
    Caia – Recesso in prova e spettanze
    Caia viene assunta come dirigente con prova di 6 mesi. Al 4° mese l’azienda recede durante la prova senza preavviso. Caia ha diritto a: TFR per i 4 mesi (RGA / 13,5 x 4/12), ferie maturate (4/12 del periodo annuale), tredicesima pro-rata. Non spettano preavviso ne indennita supplementare (recesso in prova legittimo).
    Sempronio – Golden parachute in caso di M&A
    Sempronio ha nel contratto individuale una clausola di golden parachute pari a 18 mensilita RGA in caso di cambio di controllo. La societa viene acquisita e Sempronio viene licenziato 6 mesi dopo. Il golden parachute scatta: Sempronio percepisce 18 mensilita aggiuntive (135.000 € su RGA 90.000 €) oltre a preavviso (10 mesi) e TFR.

    Domande frequenti

    Quanto puo durare il patto di non concorrenza per un dirigente?
    Al massimo 5 anni dalla cessazione del rapporto (art. 2125 c.c.). Per altri lavoratori il limite e 3 anni. Un patto con durata superiore non e nullo: e ridotto automaticamente al massimo legale.
    Qual e il corrispettivo minimo per un patto di non concorrenza valido?
    La legge non fissa un importo minimo, ma richiede che sia adeguato. La giurisprudenza orienta verso il 15-25% della retribuzione annua per ogni anno di vincolo. Un corrispettivo irrisorio rende il patto nullo.
    Il periodo di prova del dirigente puo superare i 6 mesi?
    No: il CCNL Dirigenti Industria fissa il massimo a 6 mesi. Un patto di prova piu lungo e parzialmente nullo (la durata eccedente si considera non apposta, ma la prova rimane valida per i 6 mesi previsti).
    Il patto di non concorrenza si applica anche in caso di licenziamento ingiustificato?
    Di regola si, salvo diversa previsione contrattuale. Tuttavia la giurisprudenza valuta la buona fede: se il licenziamento e immotivato e l’azienda vuole comunque far valere il patto, il giudice puo ridurre o escludere il vincolo per comportamento abusivo.
    Cosa sono le RSU e come vengono tassate?
    Le Restricted Stock Unit sono diritti a ricevere azioni della societa al maturare di condizioni (vesting). Alla maturazione sono tassate come reddito di lavoro dipendente (IRPEF ordinaria sulla differenza tra valore di mercato e prezzo pagato). Successivamente, il capital gain sulle azioni e soggetto a imposta sostitutiva del 26%.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: TFR e fine rapporto

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: TFR e fine rapporto

    Il trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli ha una caratteristica unica rispetto alla maggior parte delle altre categorie: è gestito dalla Fondazione ENPAIA, ente previdenziale dedicato esclusivamente al settore. Questa guida spiega come funziona l’accantonamento, come si calcola e come si ottiene alla cessazione del rapporto.

    In sintesi

    Il TFR degli impiegati agricoli a tempo indeterminato è gestito dalla Fondazione ENPAIA: il datore versa le quote mensili all’ENPAIA. Il calcolo segue l’art. 2120 c.c. (retribuzione annua ÷ 13,5) con rivalutazione ISTAT annua. L’anticipazione è possibile dopo 8 anni di anzianità per cause di legge. Alla cessazione, ENPAIA liquida il TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ente gestore TFR
    Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura) – www.enpaia.it
    Riferimento legale TFR
    Art. 2120 Codice civile

    Tabella riepilogativa: TFR degli impiegati agricoli

    Schema del TFR per gli impiegati agricoli – CCNL Agricoltura 2024-2027
    Aspetto Regola applicabile Particolarità impiegati agricoli
    Ente accantonante Art. 2120 c.c. Fondazione ENPAIA (non azienda né Fondo Tesoreria INPS)
    Quota annua accantonata Retribuzione annua ÷ 13,5 Include tutte le voci utili ex art. 2120; include tredicesima e quattordicesima
    Rivalutazione 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT annua Al 31 dicembre di ogni anno; applicata anche dall’ENPAIA
    Anticipazione Art. 2120, co. 6-8 c.c. Max 70%, dopo 8 anni, cause di legge; richiesta all’ENPAIA
    Liquidazione finale Alla cessazione per qualsiasi causa Liquidata direttamente dall’ENPAIA al lavoratore
    Tassazione Tassazione separata (art. 17 TUIR) Stessa regola di legge: aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni

    Nota: Gli impiegati agricoli a tempo determinato (contratti brevi) possono avere un regime di accantonamento diverso; verificare le norme specifiche ENPAIA. Per i lavoratori che aderiscono a fondi di previdenza complementare, le quote future di TFR possono essere destinate al fondo.

    La Fondazione ENPAIA e il suo ruolo centrale

    La Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura) è un istituto previdenziale privato con personalità giuridica, vigilato dal Ministero del Lavoro, istituito con decreto legislativo e operante da decenni come ente di riferimento per i lavoratori impiegati nel settore agricolo.

    L’iscrizione all’ENPAIA è obbligatoria per tutti gli impiegati e i tecnici del settore agricolo assunti con contratto a tempo indeterminato in aziende soggette al CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri. Il datore di lavoro è tenuto a:

    • Iscrivere il lavoratore all’ENPAIA al momento dell’assunzione;
    • Versare mensilmente le quote di accantonamento TFR all’ENPAIA (non trattenerle in azienda);
    • Versare i contributi previdenziali ENPAIA (aliquota datoriale del 9% + aliquota lavoratore del 2% sulla retribuzione imponibile).

    L’ENPAIA mantiene un conto individuale per ogni iscritto, aggiornato con le quote versate e la rivalutazione annua. Il lavoratore può verificare la propria posizione tramite il portale online dell’ente (www.enpaia.it).

    Il calcolo del TFR: formula e base retributiva

    Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile, che è una norma di legge applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, impiegati agricoli inclusi. La formula è:

    • Quota annua TFR = Retribuzione annua lorda ÷ 13,5

    La retribuzione utile ai fini TFR comprende tutte le somme, in denaro e in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, compresi:

    • Minimo tabellare mensile × 12;
    • Tredicesima mensilità;
    • Quattordicesima mensilità (peculiarità del settore agricolo impiegatizio);
    • Scatti di anzianità;
    • Indennità di funzione per i Quadri;
    • Superminimi fissi;
    • Eventuali indennità continuative (turni fissi, trasferte abituali).

    Non rientrano nella base TFR, salvo accordo diverso: i rimborsi spese documentati, le indennità occasionali, i compensi per straordinari variabili.

    La quota mensile accantonata all’ENPAIA è quindi: (Retribuzione annua ÷ 13,5) ÷ 12.

    La rivalutazione annua del TFR

    Il TFR accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con il tasso previsto dall’art. 2120 c.c.: 1,5% fisso + il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI). In anni di alta inflazione la rivalutazione è significativa; in anni di bassa inflazione il tasso si avvicina al minimo dell’1,5%.

    La rivalutazione è operata dalla Fondazione ENPAIA sui conti individuali degli iscritti. Nel caso di cessazione del rapporto in corso d’anno, la rivalutazione viene calcolata pro-rata sui mesi intercorsi dal 1° gennaio alla data di cessazione.

    L’anticipazione del TFR: quando e come chiederla

    L’art. 2120, commi 6-8, del Codice civile consente al lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di richiedere un’anticipazione del TFR maturato, nel limite del 70% del totale accantonato, per le seguenti cause tassative:

    • Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli (documentazione notarile richiesta);
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti dalle strutture sanitarie pubbliche;
    • Fruizione di congedi per formazione continua e per l’assistenza ai figli (L. 53/2000).

    La richiesta va presentata alla Fondazione ENPAIA attraverso il datore di lavoro. Non è ammessa più di una richiesta ogni tre anni, e non più del 4% del totale dei lavoratori iscritti per azienda può richiedere nello stesso anno l’anticipazione. L’ENPAIA, verificata la sussistenza dei requisiti, autorizza e paga l’anticipazione direttamente al lavoratore.

    Tassazione del TFR: il regime separato

    Il TFR è soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). L’aliquota applicata non è quella marginale IRPEF dell’anno di percezione, ma una aliquota «di equilibrio» calcolata in base alla media dell’IRPEF degli ultimi 5 anni di lavoro. Questo regime è favorevole per i lavoratori con redditi elevati, in quanto evita di sommare il TFR al reddito dell’anno di cessazione (che darebbe una tassazione molto alta).

    Il sostituto d’imposta (la Fondazione ENPAIA in questo caso) opera la ritenuta alla fonte a titolo provvisorio; l’Agenzia delle Entrate effettua poi la liquidazione definitiva entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il TFR è stato percepito.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR annuo per un impiegato di 1ª categoria
    Tizio, impiegato di 1ª categoria con minimo 2025 di circa €1.718 e 2 scatti di anzianità (€33,05 × 2 = €66,10), ha una retribuzione mensile di €1.784,10. La sua retribuzione annua utile ai fini TFR comprende 12 mensilità ordinarie + tredicesima + quattordicesima = 14 mensilità: €1.784,10 × 14 = €24.977,40. La quota TFR annua è: €24.977,40 ÷ 13,5 = circa €1.850,92. All’ENPAIA vengono versati €1.850,92 ÷ 12 = circa €154,24 al mese.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia lavora come tecnica di 2ª categoria da 9 anni. Ha accantonato all’ENPAIA un TFR totale di circa €15.000. Intende acquistare la prima casa insieme al marito. Può richiedere un’anticipazione massima del 70%: €15.000 × 70% = €10.500. Presenta la richiesta tramite l’azienda, allegando il compromesso di acquisto. L’ENPAIA verifica i requisiti e, se tutto è in ordine, eroga €10.500 direttamente a Caia. L’importo è soggetto a tassazione separata come il TFR ordinario.
    Sempronio – Liquidazione TFR a fine rapporto per pensionamento
    Sempronio va in pensione dopo 30 anni di impiego agricolo. All’ENPAIA ha accantonato un TFR rivalutato di circa €70.000. L’ENPAIA liquida l’intero importo applicando la ritenuta provvisoria in base alla media IRPEF degli ultimi 5 anni. L’Agenzia delle Entrate procederà poi alla liquidazione definitiva entro 4 anni. Sempronio riceve l’importo netto; l’eventuale differenza di imposta (a favore del fisco o del lavoratore) sarà regolata con il conguaglio finale.

    Domande frequenti

    Chi gestisce il TFR degli impiegati agricoli?
    La Fondazione ENPAIA (www.enpaia.it) gestisce il TFR degli impiegati e tecnici agricoli a tempo indeterminato. Il datore versa le quote mensili all’ENPAIA, che le accantona in un conto individuale per ogni iscritto.
    Come si calcola il TFR per un impiegato agricolo?
    La quota annua si calcola dividendo la retribuzione annua lorda (incluse tredicesima e quattordicesima) per 13,5, ai sensi dell’art. 2120 c.c. La quota mensile è 1/12 di quella annua. Il totale maturato viene rivalutato ogni anno al 31 dicembre.
    Si può chiedere un’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, per cause tassative (prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi). Il massimo è il 70% del TFR maturato; non più di una richiesta ogni 3 anni. La richiesta va presentata all’ENPAIA tramite il datore.
    Cosa succede al TFR se il lavoratore aderisce a un fondo pensione?
    Il lavoratore può destinare le quote future di TFR a un fondo di previdenza complementare. Il TFR già accumulato all’ENPAIA resta disponibile alla cessazione. Per le aziende con meno di 50 dipendenti, il TFR non conferito al fondo rimane all’ENPAIA (non al Fondo Tesoreria INPS).
    Quando viene liquidato il TFR alla cessazione del rapporto?
    L’ENPAIA liquida il TFR alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa. I tempi sono stabiliti dalla regolamentazione dell’ente. In caso di ritardo il lavoratore ha diritto agli interessi legali. La tassazione è separata (art. 17 TUIR); l’Agenzia delle Entrate effettua il conguaglio definitivo entro 4 anni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e gestito dalla Fondazione ENPAIA. Per informazioni sulla propria posizione ENPAIA è possibile consultare il portale www.enpaia.it. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: TFR e fine rapporto

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: TFR e fine rapporto

    Il Trattamento di Fine Rapporto è spesso la voce più consistente della liquidazione di un lavoratore. Per chi lavora nelle cave di marmo o negli stabilimenti di lavorazione lapidea, conoscere le regole di calcolo, le possibilità di anticipo e la destinazione al fondo Arco è fondamentale per pianificare la fine del rapporto.

    In sintesi

    Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua utile (inclusa la tredicesima) divisa per 13,5, rivalutata al 31 dicembre con 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori lapidei possono destinare il TFR al fondo pensione complementare Arco. L’anticipazione è ammessa fino al 70% dopo 8 anni di servizio.

    Dati contrattuali e normativi

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza CCNL
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Riferimento legge TFR
    Art. 2120 Codice Civile
    Fondo pensione complementare
    Arco — fondo negoziale edilizia/lapideo (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL)

    La formula del TFR: come si calcola la quota annua

    Il TFR è disciplinato integralmente dalla legge (art. 2120 c.c.); il CCNL non può peggiorarne le condizioni. La quota annua di accantonamento si calcola con la formula:

    Quota TFR annua = Retribuzione utile annua ÷ 13,5

    La retribuzione utile comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, con carattere di continuità:

    • Paga base tabellare;
    • Indennità di contingenza;
    • EDR;
    • Scatti biennali di anzianità;
    • Tredicesima mensilità;
    • Superminimi contrattuali e individuali;
    • Indennità di turno, notturno, disagio (se corrisposte con carattere di continuità);
    • Premi di risultato fissi (se non variabili da anno ad anno in modo sostanziale).

    Sono escluse dalla base TFR: le maggiorazioni per straordinario non continuativo, le indennità occasionali, le spese di trasferta documentate e la componente welfare una tantum 2025 (1.000 € in 4 rate).

    La rivalutazione annuale del montante TFR

    Il montante TFR accantonato presso il datore (o il Fondo di Tesoreria INPS) viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un tasso composto da:

    • 1,5% annuo fisso;
    • 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI senza tabacchi) registrato nell’anno di riferimento.

    Esempio: se l’inflazione ISTAT è del 2%, la rivalutazione annua è 1,5% + (75% × 2%) = 1,5% + 1,5% = 3%. La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17% (d.lgs. 47/2000 e successive modifiche), a carico del datore che funge da sostituto d’imposta.

    Dove va il TFR: azienda, INPS o fondo Arco

    Alla prima assunzione (o al momento della scelta volontaria) il lavoratore deve decidere la destinazione del TFR:

    • In azienda: possibile solo per le imprese con meno di 50 dipendenti. Il TFR rimane nella disponibilità del datore e viene liquidato alla cessazione del rapporto.
    • Fondo di Tesoreria INPS: obbligatorio per le aziende con 50 o più dipendenti, a meno che il lavoratore non scelga la destinazione al fondo pensione complementare. L’INPS gestisce il TFR e lo liquida direttamente alla cessazione.
    • Fondo pensione complementare Arco: il fondo negoziale di settore per edilizia e lapideo, istituito da Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL con le associazioni datoriali. Destinare il TFR ad Arco consente di accedere anche al contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL, che aumenta il montante pensionistico.

    La scelta va espressa entro 6 mesi dalla prima assunzione (o dalla maturazione del diritto). Se il lavoratore non esprime alcuna scelta, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione contrattuale di riferimento (Arco per il settore lapideo), ai sensi del d.lgs. 252/2005.

    Le anticipazioni del TFR

    L’art. 2120, comma 6, c.c. consente al lavoratore con almeno 8 anni di anzianità continuativa presso lo stesso datore di richiedere un’anticipazione del TFR nel limite del 70% del montante maturato. Le causali ammesse sono tassative:

    • Spese sanitarie straordinarie per interventi urgenti per sé o per familiari;
    • Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (documentato con atto notarile);
    • Congedo parentale, formazione continua, permessi per assistenza a familiari disabili (l. 53/2000).

    L’anticipazione può essere concessa una sola volta, salvo diversa disposizione del regolamento aziendale. Il datore può rifiutare se il numero di richieste pendenti supera il 4% degli aventi diritto nell’anno. Se il TFR è destinato ad Arco, le anticipazioni si regolano secondo lo statuto e il regolamento del fondo.

    Tabella riepilogativa

    TFR nel CCNL Lapidei Industria: quadro di sintesi
    Aspetto Regola applicabile Fonte
    Quota annua Retrib. utile ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
    Rivalutazione 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT Art. 2120 c.c.
    Imposta sulla rivalutazione 17% (sostitutiva) D.Lgs. 47/2000
    Destinazione (aziende <50 dip.) In azienda o Arco (scelta lavoratore) D.Lgs. 252/2005
    Destinazione (aziende ≥50 dip.) INPS/Tesoreria o Arco D.Lgs. 252/2005
    Anticipazione massima 70% del maturato, dopo 8 anni, 1 volta Art. 2120, c. 6, c.c.
    Tassazione alla liquidazione Tassazione separata (aliquota media 5 anni) Art. 17 TUIR
    Fondo pensione di settore Arco (edilizia/lapideo) CCNL + D.Lgs. 252/2005

    L’una tantum welfare 2025 (1.000 € in 4 rate) è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Il periodo di apprendistato professionalizzante concorre alla maturazione del TFR per l’intera durata.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con 10 anni di servizio, calcolo liquidazione
    Tizio (livello C, retribuzione globale di fatto 2.155,44 €/mese inclusi 3 scatti) ha lavorato 10 anni. La sua retribuzione annua utile è: 2.155,44 × 12 + 2.155,44 (tredicesima) = 28.020,72 €. La quota TFR annua è 28.020,72 ÷ 13,5 = 2.075,61 €. In 10 anni, con rivalutazioni annue medie dell’ordine del 2-3%, il montante lordo maturato si colloca indicativamente attorno a 22.000-23.000 € (il valore esatto dipende dall’inflazione anno per anno). A questi si aggiungono: indennità sostitutiva preavviso, ferie e ROL residue, tredicesima proporzionale.
    Caia – Richiesta di anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia (livello B, 9 anni di anzianità) vuole acquistare la prima casa. Il suo TFR maturato lordo stimato è 25.000 €. Può richiedere un’anticipazione fino al 70% = 17.500 €. Presenta al datore la richiesta scritta con allegato il compromesso notarile. Il datore ha 30 giorni per rispondere. L’anticipazione viene tassata con tassazione separata (IRPEF aliquota media degli ultimi 5 anni) ma non con l’aliquota piena. L’importo è scalato dal montante finale: alla cessazione del rapporto Caia riceverà il residuo (al netto di quanto già anticipato, rivalutato).
    Sempronio – Scelta del fondo pensione Arco alla nuova assunzione
    Sempronio viene assunto in uno stabilimento di granito (livello A) il 1° settembre 2025. Entro il 28 febbraio 2026 (6 mesi) deve esprimere la scelta sulla destinazione del TFR. Sceglie il fondo Arco, sottoscrivendo il modulo di adesione. Il datore versa il TFR mensile ad Arco, insieme al contributo datoriale previsto dal CCNL. Sempronio versa anche la quota a proprio carico. Il montante accumulato in Arco beneficia della tassazione agevolata al momento della prestazione previdenziale (15% per i primi 15 anni di iscrizione, ridotta di 0,3 punti per ogni anno successivo fino al minimo del 9%).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Lapidei Industria?
    Si divide la retribuzione annua utile (paga base + contingenza + EDR + scatti + tredicesima) per 13,5. Il montante maturato viene rivalutato al 31 dicembre con 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT.
    Dove viene depositato il TFR nel settore lapideo?
    Il lavoratore può scegliere di lasciarlo in azienda (se ha meno di 50 dipendenti), conferirlo al Fondo di Tesoreria INPS (aziende con 50+ dipendenti) o destinarlo al fondo pensione complementare Arco, che offre anche il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL.
    Posso chiedere un’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, fino al 70% del maturato, una sola volta. Le causali sono: spese sanitarie straordinarie, acquisto prima casa, congedi parentali o formazione.
    Come viene tassato il TFR alla liquidazione?
    Con tassazione separata: l’aliquota è la media IRPEF degli ultimi 5 anni di reddito. Se il TFR è stato destinato ad Arco, la prestazione previdenziale è tassata al 15% (riducibile fino al 9% in funzione degli anni di iscrizione al fondo).
    L’una tantum welfare 2025 entra nel calcolo del TFR?
    No. Le 4 rate da 250 € dell’una tantum welfare 2025-2026 sono escluse dalla base di calcolo del TFR, in quanto non hanno carattere continuativo di retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (art. 2120 c.c., d.lgs. 252/2005, art. 17 TUIR). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.