Autore: Andrea Marton

  • Art. 46 L. 689/1981 – Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

    Art. 46 L. 689/1981 – Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.

    685. – (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). – Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila".

  • Art. 133 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora

    Art. 133 Reg. (UE) 2023/1114 – Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ABE comunica al pubblico ogni sanzione amministrativa pecuniaria o penalità di mora imposta ai sensi degli articoli 131 e 132, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio la stabilità finanziaria o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali.

    2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora imposte a norma degli articoli 131 e 132 sono di natura amministrativa.

    3. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le penalità di mora imposte a norma degli articoli 131 e 132 costituiscono titolo esecutivo conformemente alle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio le sanzioni amministrative pecuniarie o le penalità di mora si applicano.

    4. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle penalità di mora sono allocati al bilancio generale dell’Unione.

    5. Qualora, in deroga agli articoli 131 e 132, l’ABE decida di non imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.

  • Art. 1166 Codice della Navigazione – Getto di materiali e interrimento dei fondali

    Art. 1166 Codice della Navigazione – Getto di materiali e interrimento dei fondali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con l'ammenda fino a lire mille.

  • Art. 136 decies CPI – (Procedimento di correzione)

    Art. 136 Decies CPI – (Procedimento di correzione)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione può procedere d’ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.

    2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell’ordinanza che l’ha disposta.

  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Le causali e i casi di stagionalità sono integrati dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo nel qualificare una lavorazione come stagionale.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro i termini previsti. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 17 D.Lgs. 42/2004 – Catalogazione

    Art. 17 D.Lgs. 42/2004 – Catalogazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

    2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

    3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

    4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

    5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione .

    6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

  • Art. 1165 Codice della Navigazione – Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

    Art. 1165 Codice della Navigazione – Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È punito con l'ammenda fino a lire cinquemila: 1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57 , senza il permesso dell'autorità competente e il pagamento del relativo canone; 2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle cose depositate.

  • Art. 363 DPR 495/1992 – Accertamento della massa dei veicoli

    Art. 363 DPR 495/1992 – Accertamento della massa dei veicoli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche di legge.

  • Art. 113 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 113 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 113 L. Fall. – Ripartizioni parziali

    Ripartizioni parziali

  • Art. 58 D.Lgs. 150/2022 – Valutazione dell’esito del programma di giustizia riparativa

    Art. 58 D.Lgs. 150/2022 – Valutazione dell’esito del programma di giustizia riparativa

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. L’autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all’ articolo 133 del codice penale , l’eventuale esito riparativo.

    2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l’interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell’offesa. Note all’art. 58: – Si riporta il testo dell’ articolo 133 del codice penale : “Art. 133 (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena). – Nell’esercizio del potere discrezionale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

    1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;

    2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

    3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

    1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

    2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

    3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

    4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.”.

  • Art. 11 D.Lgs. 42/2004 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

    Art. 11 D.Lgs. 42/2004 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. 1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52; d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4; e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37; f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2; h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

    1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.

  • Art. 121 DPR 230/2000 – Organi della Cassa delle ammende

    Art. 121 DPR 230/2000 – Organi della Cassa delle ammende

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. 1. Sono organi della Cassa delle ammende: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il segretario.

    2. I componenti degli organi di cui al comma 1 prestano la loro opera gratuitamente. 5