Autore: Andrea Marton

  • Art. 155 TUEL – Articolo 155

    Art. 155 TUEL – Articolo 155

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. 1. La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell’interno, già denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti: a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell’articolo 243; b) parere da rendere al Ministro dell’interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività, ai sensi dell’articolo 256, comma 7; c) proposta al Ministro dell’interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 256, comma 12; d) parere da rendere in merito all’assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da parte dell’ente locale, ai sensi dell’articolo 255, comma 5; e) parere da rendere al Ministro dell’interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’articolo 261; f) proposta al Ministro dell’interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell’ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell’ente, ai sensi dell’articolo 268; g) parere da rendere al Ministro dell’interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell’organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell’articolo 254, comma 8; h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell’ente locale dissestato, ai sensi dell’articolo 259, comma 7.

    2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .

  • Art. 221 RD 12/1941

    Art. 221 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 1169 Codice della Navigazione – Uso d’armi e accensioni di fuochi

    Art. 1169 Codice della Navigazione – Uso d’armi e accensioni di fuochi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 80 è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire duecento a duemila. 59 ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Nell'articolo 1169 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni."."

  • Art. 60 D.Lgs. 150/2022 – Requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti

    Art. 60 D.Lgs. 150/2022 – Requisiti per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Oltre alla qualifica di cui all’articolo 59, comma 9, per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è necessario l’inserimento nell’elenco di cui al comma

    2. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l’elenco dei mediatori esperti. L’elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l’indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell’ammissione allo svolgimento dell’attività di formazione, nonché i criteri per l’iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall’elenco, le modalità di revisione dell’elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui all’articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l’eventuale contributo per l’iscrizione nell’elenco.

    3. L’istituzione e la tenuta dell’elenco di cui al comma 2 avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  • Art. 59 D.Lgs. 150/2022 – Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

    Art. 59 D.Lgs. 150/2022 – Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. La formazione dei mediatori esperti assicura l’acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.

    2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.

    3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all’articolo

    63. 4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all’aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.

    5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.

    6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.

    7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 60 i quali abbiano un’esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.

    8. L’accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.

    9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.

    10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e

    9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.

  • Art. 39 Imp. Reg. – atti soggetti a registrazione in caso d’uso

    Art. 39 Imp. Reg. – atti soggetti a registrazione in caso d’uso

    Art. 39 Imp. Reg. – Atti soggetti a registrazione in caso d’uso

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso l’imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione.

  • Articolo 192 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 192 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 192 CCII – Clausola arbitrale

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.

  • Verifica fiscale in azienda e PVC: esempi pratici sull’art. 12 Statuto del contribuente

    Verifica fiscale in azienda e PVC: esempi pratici sull’art. 12 Statuto del contribuente

    In sintesi

    • L’art. 12 della L. 212/2000 fissa i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali nella sua sede.
    • La permanenza dei verificatori non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili di altri 30 nei casi di particolare complessità; per contabilità semplificata e autonomi il limite è di 15 giorni in un trimestre.
    • Al termine della verifica viene rilasciato il processo verbale di constatazione (PVC).
    • Attenzione: il vecchio comma 7 (osservazioni entro 60 giorni dal PVC) è stato abrogato dal D.Lgs. 219/2023: la garanzia è ora assorbita nel contraddittorio preventivo generalizzato (art. 6-bis, dal 2024).

    La norma (art. 12, comma 5, L. 212/2000)

    «La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. […] Per le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi il periodo non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre.»

    Garanzia Contenuto
    Informazione iniziale Ragioni e oggetto della verifica, diritto a farsi assistere
    Permanenza (regola) 30 giorni lavorativi + 30 di proroga motivata
    Permanenza (semplificata/autonomi) 15 giorni lavorativi in un trimestre
    PVC Rilasciato a chiusura delle operazioni
    Osservazioni 60 gg (ex comma 7) Abrogato 2023 – ora contraddittorio art. 6-bis

    Tre casi pratici

    Verifica che supera i 30 giorni

    I verificatori restano in azienda oltre il limite senza proroga motivata.

    Cosa fare: Annotare le date di effettiva permanenza e contestare il superamento del termine: è una violazione delle garanzie da far valere nel contraddittorio e in giudizio.

    Avviso emesso senza contraddittorio

    Dopo la verifica l’ufficio emette l’avviso senza attivare il confronto preventivo.

    Cosa fare: Per gli atti non automatizzati eccepire la violazione dell’art. 6-bis: dal 30 aprile 2024 l’atto deve essere preceduto dallo schema d’atto e da 60 giorni per le osservazioni, a pena di annullabilità.

    Accesso senza indicazione delle ragioni

    All’inizio della verifica non vengono comunicati oggetto e motivi.

    Cosa fare: Richiedere a verbale l’indicazione delle ragioni e dei diritti: l’informativa iniziale è una garanzia espressa dell’art. 12.

    Spunti pratici

    • Le osservazioni del contribuente confluiscono ora nel contraddittorio preventivo: l’atto finale deve motivare il rigetto di quelle non accolte.
    • Il contribuente può chiedere che la verifica prosegua negli uffici dei verificatori o presso il professionista.
    • Conservare il PVC e ogni verbale: sono la base per impostare la difesa.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12
    • L. 212/2000, art. 6-bis (contraddittorio preventivo, dal 2024)
    • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (abrogazione del comma 7)

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  • Articolo 197 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 197 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 197 CCII – Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l’inventario, fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 196, comma 2.

    2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perchè sia trascritto nei pubblici registri.

  • Articolo 194 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 194 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 194 CCII – Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Devono essere consegnati al curatore: a) il denaro contante; b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.

    2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.

    3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.

  • Art. 120 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 120 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 120 L. Fall. – Effetti della chiusura

    Effetti della chiusura

  • CCNL Sanità Privata: preavviso, dimissioni e licenziamento

    CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS)

    In sintesi

    Il CCNL Sanità Privata prevede preavviso da 15 giorni a 3 mesi in base a livello e anzianità. Per ausiliari: 15 giorni-1 mese. Per OSS: 1-2 mesi. Per infermieri D: 1,5-2,5 mesi. Per coordinatori DS: 2-3 mesi. Le dimissioni vanno presentate telematicamente all’INPS. Indennità sostitutiva per mancato preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AIOP · ARIS · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Nursind · NurSing-Up
    Ultimo rinnovo
    CCNL 2016-2018 (ultrattività), accordi ponte 2023-2025
    Vigenza
    Ultrattivo in attesa rinnovo
    Platea
    ~150.000 (infermieri, OSS, ausiliari, amministrativi in case di cura, RSA, cliniche)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CCNL Sanità Privata per livello e anzianità
    Livello Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    A, B 15 giorni 20 giorni 1 mese
    BS, C 20 giorni 1 mese 1,5 mesi
    CS (OSS) 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    D (infermieri) 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
    DS (coordinatori) 2 mesi 2,5 mesi 3 mesi

    Preavviso variabile per livello e anzianità

    Il preavviso nel CCNL Sanità Privata si modula su livello e anzianità di servizio. Esempi tipici:

    • Ausiliario A con 3 anni: 15 giorni
    • OSS CS con 6 anni: 1,5 mesi
    • Infermiere D con 8 anni: 2 mesi
    • Coordinatore DS con 15 anni: 3 mesi

    I giorni sono di calendario (sabato, domenica e festivi inclusi), decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione.

    Modalità di comunicazione

    Le comunicazioni devono essere:

    • Scritte: raccomandata A/R, PEC, consegna a mano con firma
    • Per il licenziamento: motivate
    • Per le dimissioni: presentate telematicamente all’INPS (modulo telematico o tramite patronato)

    Le dimissioni non telematiche sono nulle (eccezione: lavoratori domestici, dirigenti, marittimi).

    Indennità sostitutiva

    Chi recede senza rispettare il preavviso deve l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del preavviso.

    Esempio: infermiere D (€1.700/mese) con 8 anni di anzianità. Preavviso dovuto: 2 mesi. Se l’azienda licenzia con effetto immediato: €1.700 × 2 = €3.400 di indennità sostitutiva.

    NASpI e tutele

    La NASpI spetta in caso di disoccupazione involontaria: licenziamento per giustificato motivo, fine contratto, dimissioni per giusta causa. Durata: max 24 mesi. Importo: ~75% retribuzione media decrescente.

    Per gli operatori sanitari: la NASpI è spesso ponte verso il pubblico (concorsi SSN frequenti). Per un infermiere D (€1.700 lordi): NASpI ~€1.250/mese.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento infermiere con 7 anni
    Tizio è D con 7 anni. Datore licenzia con preavviso di 2 mesi. Stipendio €1.700. Tizio lavora 2 mesi, poi cessa. NASpI ~€1.250/mese × 24 mesi = ~€30.000 di sostegno disoccupazione.
    Caia – Dimissioni OSS per concorso SSN
    Caia è OSS CS da 4 anni, vince concorso SSN. Si dimette con preavviso di 1 mese (anzianità 5 anni). Dimissioni telematiche INPS. Cessa, passa al pubblico con stipendio più alto.
    Sempronio – Licenziamento giusta causa
    Sempronio è A in clinica, sorpreso a rubare farmaci. Licenziamento per giusta causa senza preavviso, senza indennità. Solo TFR, ferie, 13ª maturate. No NASpI (causa imputabile).

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto?
    Dipende dal livello e anzianità: 1 mese per OSS con 5 anni, 2 mesi per infermiere con 8 anni, 3 mesi per coordinatore con 10+ anni. Stesso preavviso del licenziamento (no dimezzato).
    Posso dimettermi via PEC?
    No, serve la procedura telematica INPS (sito o patronato). Eccezione: dirigenti e marittimi. Senza procedura telematica le dimissioni sono nulle.
    Cos'è la NASpI?
    Indennità di disoccupazione INPS per disoccupazione involontaria. Durata max 24 mesi, importo decrescente ~75% retribuzione media. Per infermiere D (€1.700): ~€1.250/mese.
    Cosa è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
    Licenziamento per ragioni economiche, organizzative (no per fatti del lavoratore). Es. chiusura reparto, riorganizzazione, soppressione mansioni. Spetta preavviso e NASpI.
    Posso dimettermi per giusta causa?
    Sì, se ci sono fatti imputabili al datore (mancato pagamento per più mesi, demansionamento illegittimo, molestie). Le dimissioni per giusta causa sono equiparate al licenziamento: spetta NASpI.
    La giusta causa esclude la NASpI?
    Sì, se imputabile al lavoratore (furto, violenza, gravi inadempienze). Per giusta causa imputabile al datore: NASpI spetta come per dimissioni per giusta causa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive AIOP/ARIS, ferie, festività e permessi, maternità, paternità e tutele, tredicesima e premi, malattia, infortunio e comporto e periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Sanità Privata (AIOP, ARIS). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.