Testo dell'articoloVigente
Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto prima dell’inizio del lavoro. La durata massima è fissata dal CCNL applicato (varia per inquadramento e settore). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di indicare un motivo; se il rapporto continua oltre la scadenza, il lavoratore si intende confermato.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Forma | Obbligatoriamente scritta nel contratto individuale |
| Durata | Fissata dal CCNL; varia per settore e livello di inquadramento |
| Recesso durante la prova | Libero per entrambe le parti, senza preavviso e senza obbligo di motivazione |
| Retribuzione durante la prova | Pari a quella prevista dal CCNL per il livello assegnato |
| Conferma automatica | Se il rapporto prosegue oltre la scadenza, il dipendente è considerato assunto a tempo indeterminato |
| Computo dell’anzianità | Il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio se il rapporto è confermato |
Forma scritta obbligatoria
Il patto di prova è valido solo se risulta per iscritto nel contratto individuale o in un documento separato consegnato prima dell’inizio del lavoro. Un patto di prova orale non è opponibile al lavoratore: in sua assenza il rapporto si intende instaurato senza prova fin dall’origine. Il documento deve indicare la mansione assegnata e la durata della prova.
Durata: varia per CCNL e inquadramento
La legge non fissa una durata massima unica: la fissa il contratto collettivo applicato, modulandola per categoria e livello di inquadramento. In linea generale i CCNL prevedono periodi più brevi per i livelli operativi (spesso 1-3 mesi) e più lunghi per quadri e dirigenti (fino a 6 mesi). Alcune leggi speciali introducono limiti specifici per determinate categorie. Verificare sempre il CCNL del proprio settore.
Recesso libero durante la prova
Sia il datore sia il lavoratore possono recedere in qualsiasi momento durante la prova, senza obbligo di preavviso (salvo diversa previsione del CCNL) e senza dover addurre un motivo. Il recesso del datore durante la prova non dà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ma il lavoratore matura comunque il TFR e le competenze di fine rapporto proporzionali al periodo lavorato.
Conferma e computo dell'anzianità
Se, alla scadenza del periodo di prova, il rapporto non viene interrotto, il lavoratore si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio (ai fini del TFR, dello scatto di anzianità, del preavviso futuro).
Casi pratici
Tizio inizia a lavorare senza alcun documento firmato: il datore sostiene che fossero d’accordo oralmente per tre mesi di prova. Il patto non è valido: Tizio è assunto a tempo indeterminato senza prova dall’inizio, e il datore non può recedere liberamente.
Il contratto di Caia prevede due mesi di prova in linea con il CCNL. Il datore la licenzia alla quarta settimana senza motivazione: è legittimo, perché il recesso durante la prova è libero. Caia ha però diritto al TFR maturato e alla retribuzione dei giorni lavorati.
La prova di Sempronio scade il 30 settembre; il datore non comunica nulla e lui continua a lavorare fino a dicembre. Dal 1° ottobre Sempronio è automaticamente confermato a tempo indeterminato: il datore non può più invocare il recesso in prova.
Domande frequenti
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, il patto di prova è valido solo se stipulato per iscritto prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Senza forma scritta non è opponibile al lavoratore.
Quanto dura il periodo di prova?
La durata è stabilita dal CCNL applicato e varia in base al settore e al livello di inquadramento. Non esiste una durata unica di legge per il settore privato.
Il datore può licenziare senza motivo durante la prova?
Sì. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso, salvo diversa previsione del CCNL. Il recesso non deve però essere discriminatorio o ritorsivo.
Si matura il TFR durante la prova?
Sì. La retribuzione e il TFR maturano per ogni giorno lavorato, anche durante il periodo di prova. In caso di recesso si liquidano le competenze proporzionali.
Il periodo di prova conta per l'anzianità?
Sì, se il rapporto viene confermato alla scadenza della prova, il periodo è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, il patto di prova è valido solo se stipulato per iscritto prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Senza forma scritta non è opponibile al lavoratore.
Quanto dura il periodo di prova?
La durata è stabilita dal CCNL applicato e varia in base al settore e al livello di inquadramento. Non esiste una durata unica di legge per il settore privato.
Il datore può licenziare senza motivo durante la prova?
Sì. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso, salvo diversa previsione del CCNL. Il recesso non deve però essere discriminatorio o ritorsivo.
Si matura il TFR durante la prova?
Sì. La retribuzione e il TFR maturano per ogni giorno lavorato, anche durante il periodo di prova. In caso di recesso si liquidano le competenze proporzionali.
Il periodo di prova conta per l'anzianità?
Sì, se il rapporto viene confermato alla scadenza della prova, il periodo è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
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