Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

In sintesi

Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto prima dell’inizio del lavoro. La durata massima è di 6 mesi e il CCNL applicato fissa limiti più brevi per livello (varia per inquadramento e settore). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di indicare un motivo; se il rapporto continua oltre la scadenza, il lavoratore si intende confermato.

Riferimento normativo

Art. 2096 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Regole essenziali del periodo di prova (art. 2096 c.c.)
Aspetto Regola
Forma Obbligatoriamente scritta nel contratto individuale
Durata Massimo 6 mesi per legge (art. 10 L. 604/1966); i CCNL fissano limiti più brevi per livello
Recesso durante la prova Libero per entrambe le parti, senza preavviso e senza obbligo di motivazione
Retribuzione durante la prova Pari a quella prevista dal CCNL per il livello assegnato
Conferma automatica Se il rapporto prosegue oltre la scadenza, il dipendente è considerato assunto a tempo indeterminato
Computo dell’anzianità Il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio se il rapporto è confermato

Forma scritta obbligatoria

Il patto di prova è valido solo se risulta per iscritto nel contratto individuale o in un documento separato consegnato prima dell’inizio del lavoro. Un patto di prova orale non è opponibile al lavoratore: in sua assenza il rapporto si intende instaurato senza prova fin dall’origine. Il documento deve indicare la mansione assegnata e la durata della prova.

Durata: varia per CCNL e inquadramento

La legge pone un tetto di 6 mesi (art. 10 L. 604/1966); entro questo limite la durata la fissa il contratto collettivo applicato, modulandola per categoria e livello di inquadramento. Due esempi: nel CCNL Federdistribuzione la prova è di al massimo 6 mesi per Quadri e I livello, 60 giorni dal II al V livello e 45 giorni per VI e VII (art. 105); nel CCNL Pubblici Esercizi va da 180 giorni per i livelli A e B a 15 giorni per il 6° e il 7° livello (art. 110). Nel contratto individuale la durata non può superare quella del CCNL applicato.

Recesso libero durante la prova

Sia il datore sia il lavoratore possono recedere in qualsiasi momento durante la prova, senza obbligo di preavviso (salvo diversa previsione del CCNL) e senza dover addurre un motivo. Il recesso del datore durante la prova non dà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ma il lavoratore matura comunque il TFR e le competenze di fine rapporto proporzionali al periodo lavorato.

Conferma e computo dell'anzianità

Se, alla scadenza del periodo di prova, il rapporto non viene interrotto, il lavoratore si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio (ai fini del TFR, dello scatto di anzianità, del preavviso futuro).

Casi pratici

Tizio – patto di prova non scritto

Tizio inizia a lavorare senza alcun documento firmato: il datore sostiene che fossero d’accordo oralmente per tre mesi di prova. Il patto non è valido: Tizio è assunto a tempo indeterminato senza prova dall’inizio, e il datore non può recedere liberamente.

Caia – recesso del datore alla quarta settimana

Il contratto di Caia prevede due mesi di prova in linea con il CCNL. Il datore la licenzia alla quarta settimana senza motivazione: è legittimo, perché il recesso durante la prova è libero. Caia ha però diritto al TFR maturato e alla retribuzione dei giorni lavorati.

Sempronio – rapporto proseguito oltre la scadenza della prova

La prova di Sempronio scade il 30 settembre; il datore non comunica nulla e lui continua a lavorare fino a dicembre. Dal 1° ottobre Sempronio è automaticamente confermato a tempo indeterminato: il datore non può più invocare il recesso in prova.

Domande frequenti

Il periodo di prova deve essere scritto?

Sì, il patto di prova è valido solo se stipulato per iscritto prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Senza forma scritta non è opponibile al lavoratore.

Quanto dura il periodo di prova?

Al massimo 6 mesi per legge; entro questo tetto la durata è stabilita dal CCNL applicato e varia in base al settore e al livello di inquadramento. Esempi: CCNL Federdistribuzione 6 mesi per Quadri e I livello, 60 giorni dal II al V, 45 giorni per VI e VII; CCNL Pubblici Esercizi da 180 a 15 giorni secondo il livello.

Il datore può licenziare senza motivo durante la prova?

Sì. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso, salvo diversa previsione del CCNL. Il recesso non deve però essere discriminatorio o ritorsivo.

Si matura il TFR durante la prova?

Sì. La retribuzione e il TFR maturano per ogni giorno lavorato, anche durante il periodo di prova. In caso di recesso si liquidano le competenze proporzionali.

Il periodo di prova conta per l'anzianità?

Sì, se il rapporto viene confermato alla scadenza della prova, il periodo è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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