Art. 196 D.Lgs. 259/2003 — Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante: a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica; b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti all’autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio, dall’armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.
4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all’andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.
5. Le spese sostenute per l’effettuazione dei collaudi e delle ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario di tali attività. articolo precedente articolo successivo
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