Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 81 L. 354/1975 – Attribuzioni degli assistenti sociali

    Art. 81 L. 354/1975 – Attribuzioni degli assistenti sociali

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell’ambito dei centri di servizio sociale previsti dall’articolo 72 della presente legge.

    Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell’articolo 72 della presente legge nell’ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi.

  • Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    In un settore dove la prestazione si svolge in larga parte fuori dalla sede — cantieri, montaggi, manutenzioni e lavorazioni in esterno — la linea di confine tra trasferta occasionale e trasfertismo abituale pesa direttamente in busta paga, perché cambia il trattamento fiscale delle somme. Capire la differenza evita sia errori del datore sia rivendicazioni tardive.

    In sintesi

    Nei settori a forte mobilità la distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo è decisiva: la prima gode dell’esenzione piena entro le soglie dell’art. 51 TUIR, il trasfertismo — indennità fissa e continuativa per chi lavora abitualmente fuori sede — concorre al reddito al 50%. Trasferta, rimborsi e reperibilità completano il quadro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Trasferta e trasfertismo · Rimborsi spese · Indennità di reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta occasionale o trasfertismo: la distinzione che pesa

    Nei settori a forte mobilità la domanda decisiva è una sola: il lavoratore è in trasferta occasionale o è un trasfertista? La risposta cambia la tassazione delle somme.

    La trasferta occasionale

    Ricorre quando l’invio fuori sede è temporaneo e non sistematico: una commessa, un cantiere a termine, un montaggio. In questo caso l’indennità gode dell’esenzione piena entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia) e i rimborsi documentati non sono imponibili.

    Il trasfertismo

    Ricorre quando, per la natura stessa della mansione, il lavoratore opera abitualmente fuori dalla sede e percepisce somme fisse e continuative non legate alla singola missione. È la condizione tipica di chi gira da un cantiere all’altro o lavora stabilmente in esterno. Qui non vale l’esenzione piena: le indennità e le maggiorazioni di trasfertismo concorrono al reddito imponibile nella misura del 50% (art. 51, comma 6, TUIR).

    La qualificazione non dipende dal nome dato in busta paga ma dalle concrete modalità del rapporto, ed è tra le fonti più frequenti di contenzioso e di accertamento contributivo. In presenza dei tre indici tipici del trasfertismo (mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto, svolgimento continuativo dell’attività in luoghi sempre variabili, corresponsione di un’indennità fissa) si applica il regime ridotto.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — dal cantiere A al cantiere B per tutto l’anno
    Tizio lavora stabilmente in cantieri sempre diversi e percepisce un’indennità fissa mensile, uguale ogni mese a prescindere dalle missioni. Il suo contratto non indica una sede fissa. Ricorrono gli indici del trasfertismo: quell’indennità non gode dell’esenzione piena ma concorre al reddito al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). Riqualificarla come trasferta occasionale esporrebbe l’azienda a recupero contributivo.
    Caia — missione di una settimana fuori Comune
    Caia, normalmente in sede, è inviata per una settimana in un cantiere a 150 km. È una trasferta occasionale: l’azienda rimborsa albergo e pasti a piè di lista (non imponibili) e riconosce una piccola indennità. Poiché vitto e alloggio sono rimborsati analiticamente, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Come si distingue il trasfertista dal lavoratore in trasferta occasionale?
    Il trasfertista lavora abitualmente fuori sede con un’indennità fissa e continuativa, spesso senza sede indicata in contratto: le sue somme sono imponibili al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). La trasferta occasionale è temporanea e gode dell’esenzione piena entro le soglie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • CCNL Cooperative Agricole: TFR e fine rapporto

    CCNL Cooperative Agricole

    TFR e liquidazione di fine rapporto nel CCNL Cooperative Agricole

    Il Trattamento di Fine Rapporto è la principale voce della liquidazione che il lavoratore riceve alla cessazione del rapporto. Per gli operai e gli impiegati delle cooperative agricole le regole di calcolo, rivalutazione e destinazione seguono la disciplina dell'art. 2120 c.c., con possibili integrazioni contrattuali: capire come funziona permette di pianificare meglio il proprio futuro previdenziale.

    In sintesi

    Il TFR matura ogni anno in ragione di una quota della retribuzione annua lorda (art. 2120 c.c.) e viene rivalutato con un coefficiente fisso più la variazione ISTAT. Il lavoratore può destinarlo a un fondo pensione complementare o tenerlo in azienda (cooperative fino a 49 addetti) o conferirlo al Fondo Tesoreria INPS (cooperative con 50 o più addetti). È liquidato integralmente alla cessazione del rapporto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La disciplina legale del TFR: art. 2120 c.c.

    Il Trattamento di Fine Rapporto è disciplinato dall'art. 2120 del codice civile, norma di ordine pubblico che si applica a tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal CCNL applicato. Il TFR è una parte della retribuzione che il datore accantons annualmente per conto del lavoratore: non si tratta di un regalo, ma di retribuzione differita.

    La quota di TFR che matura ogni anno è calcolata secondo la formula prevista dall'art. 2120 c.c.: la retribuzione annua lorda (comprensiva di tutti gli elementi fissi e continuativi, incluse tredicesima e quattordicesima) viene divisa per un coefficiente fisso stabilito dalla legge. Il risultato è la quota annua accantonata. La norma definisce in modo puntuale quali voci retributive concorrono alla base di calcolo e quali ne sono escluse.

    La rivalutazione annuale

    Il TFR accantonato non rimane statico: viene rivalutato ogni anno (al 31 dicembre di ogni anno solare) con un tasso che si compone di una quota fissa più una quota variabile legata all'inflazione ISTAT. Questo meccanismo garantisce che il potere d'acquisto del TFR non si eroda nel corso degli anni di servizio. La rivalutazione è tassata con un'imposta sostitutiva annuale: la cooperativa versa la quota di imposta sostitutiva in acconto e saldo secondo le scadenze previste dalla normativa fiscale.

    La rivalutazione è calcolata sulla quota di TFR accantonata al 31 dicembre dell'anno precedente (il cosiddetto «fondo TFR»). La quota dell'anno in corso non è ancora rivalutata.

    Dove «va» il TFR: azienda, Fondo Tesoreria INPS o fondo pensione

    Dal 2007 (d.lgs. 252/2005 e decreto attuativo) ogni lavoratore assunto può scegliere dove destinare il TFR che matura successivamente all'assunzione. Le opzioni sono tre:

    • Fondo pensione complementare: il TFR viene versato a un fondo pensione negoziale (quello del settore, eventualmente indicato nel CCNL), a un fondo pensione aperto o a un piano individuale pensionistico (PIP). In questo caso il TFR «esce» dall'azienda e contribuisce alla costruzione di una pensione integrativa.
    • In azienda (per le cooperative con meno di 50 addetti): se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro il termine di legge, il TFR rimane accantonato presso la cooperativa. Per le aziende con meno di cinquanta dipendenti, la scelta silente comporta il mantenimento del TFR in azienda.
    • Fondo Tesoreria INPS: per le cooperative con cinquanta o più addetti, in caso di scelta silente, il TFR non destinato a fondi pensione viene obbligatoriamente versato al Fondo Tesoreria INPS (che lo remunera con gli stessi criteri dell'art. 2120 c.c.).

    La scelta del fondo pensione è irreversibile per le quote future: una volta operata, il lavoratore non può tornare alla destinazione aziendale o INPS. La scelta deve essere comunicata alla cooperativa entro il termine di sei mesi dall'assunzione (o dalla data di prima applicazione della disciplina della previdenza complementare).

    Il TFR agricolo: specificità del settore

    Il settore agricolo presenta tradizionalmente alcune particolarità nella gestione del TFR rispetto agli altri comparti. Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), che rappresentano una quota significativa della forza lavoro nelle cooperative, maturano TFR in proporzione alle giornate effettivamente lavorate nel corso dell'anno.

    Per i lavoratori stagionali che si susseguono con più contratti a termine nell'arco dell'anno, il TFR viene tipicamente liquidato alla scadenza di ciascun contratto, salvo che la cooperativa e il lavoratore concordino di mantenere un rapporto continuativo con le somme accantonate. È opportuno verificare il trattamento specifico nel CCNL vigente e negli eventuali accordi integrativi.

    Il CCNL Cooperative Agricole può individuare un fondo pensione negoziale di settore (ad esempio, Fondo Agrifondo o altro fondo indicato nella contrattazione vigente) a cui i lavoratori sono invitati ad aderire. L'adesione al fondo di settore può portare benefici aggiuntivi rispetto alla sola destinazione del TFR, come il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal contratto collettivo.

    L'anticipo del TFR

    L'art. 2120 c.c. consente al lavoratore di richiedere un anticipo del TFR maturato in servizio, a condizione che ricorrano i seguenti requisiti cumulativi:

    • almeno otto anni di servizio continuativo presso la stessa cooperativa;
    • l'anticipo non può superare il 70% del TFR maturato alla data della richiesta;
    • le causali ammesse dalla legge: spese sanitarie per cure o interventi straordinari urgenti (documentate), acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione (propria o dei figli), fruizione dei congedi parentali (l. 53/2000) o dei congedi per formazione.

    L'anticipo può essere concesso una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Riduce definitivamente la somma di TFR che sarà liquidata alla fine del rapporto. Il CCNL o accordi aziendali possono prevedere condizioni di miglior favore (ad esempio, riduzione del requisito di anzianità da otto a un numero inferiore di anni).

    La liquidazione alla cessazione del rapporto

    Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento, decesso), la cooperativa è tenuta a liquidare l'intero TFR maturato al lavoratore (o, in caso di decesso, agli eredi). Il pagamento deve avvenire entro i termini previsti dal CCNL o, in mancanza, con ragionevole tempestività.

    La liquidazione finale comprende:

    • le quote di TFR maturate anno per anno;
    • la rivalutazione applicata fino alla data di cessazione;
    • dedotta l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione già versata dalla cooperativa;
    • al netto dell'anticipo già erogato durante il rapporto (se richiesto).

    La tassazione del TFR alla liquidazione avviene in regime di tassazione separata (artt. 17 e 19 TUIR): l'aliquota applicata è quella media dell'imposta IRPEF degli ultimi cinque anni di reddito imponibile del lavoratore, calcolata dall'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione definitiva.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio a tempo indeterminato, scelta silente del TFR
    Tizio è assunto a tempo indeterminato da una cooperativa di allevamento con 30 dipendenti. Non riceve alcuna comunicazione adeguata sulla scelta del TFR nei primi sei mesi. Trascorso tale periodo senza aver espresso alcuna scelta, il TFR rimane accantonato presso la cooperativa (che ha meno di 50 addetti) e continuerà a essere rivalutato annualmente secondo l'art. 2120 c.c. Tizio apprende successivamente che avrebbe potuto destinare il TFR al fondo pensione di settore, beneficiando anche del contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL: per le quote future non può più cambiare destinazione, ma può comunque aderire al fondo pensione versando contributi propri volontari.
    Caia — Impiegata, anticipo del TFR per acquisto prima casa
    Caia lavora come impiegata amministrativa da nove anni presso una cooperativa di trasformazione. Sta acquistando la prima casa di abitazione e intende richiedere l'anticipo del TFR. Verifica di avere maturato più di otto anni di servizio continuativo e presenta alla cooperativa richiesta scritta con allegato il compromesso di acquisto e la documentazione che attesta trattarsi di prima casa. La cooperativa è tenuta a risponderle entro un termine ragionevole (il CCNL può prevedere un termine specifico). L'importo massimo erogabile è il 70% del TFR maturato alla data della richiesta. Una volta ricevuto l'anticipo, Caia non potrà richiederne un altro nel corso del rapporto con la stessa cooperativa.

    Domande frequenti

    Il TFR matura anche durante il periodo di prova?
    Sì. Il TFR matura dall'inizio del rapporto di lavoro, compreso il periodo di prova. Se il rapporto cessa durante la prova (per recesso di una delle parti), il TFR maturato viene liquidato all'atto della cessazione.
    Cosa succede al TFR se la cooperativa fallisce?
    In caso di insolvenza del datore di lavoro, il TFR non pagato è garantito dal Fondo di Garanzia INPS (art. 2 l. 297/1982). Il lavoratore può presentare domanda all'INPS per ottenere il pagamento delle quote di TFR rimaste insolute, nei limiti stabiliti dalla legge.
    Posso chiedere un anticipo del TFR durante il rapporto di lavoro?
    Sì, ma in presenza di condizioni specifiche. L'art. 2120 c.c. consente l'anticipo dopo almeno otto anni di servizio continuativo, in misura non superiore al 70% del TFR maturato e per cause tassative: spese sanitarie, acquisto della prima casa, congedi parentali o formativi. L'anticipo è concedibile una sola volta.
    Se scelgo di destinare il TFR a un fondo pensione, posso tornare indietro?
    No. La scelta di destinare il TFR a un fondo pensione complementare è irreversibile per le quote maturate successivamente alla scelta. Le quote già accumulate in azienda o al Fondo Tesoreria INPS rimangono in quella sede.
    Il TFR viene tassato come reddito ordinario?
    No. Il TFR è soggetto a tassazione separata con aliquota media degli ultimi cinque anni di reddito imponibile IRPEF (artt. 17 e 19 TUIR), con un meccanismo che di norma è più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria. L'Agenzia delle Entrate liquida l'imposta definitiva dopo alcuni anni dalla cessazione del rapporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sull'art. 2120 c.c., sul d.lgs. 252/2005 e sul CCNL Cooperative Agricole nella versione depositata presso il CNEL. Per calcoli specifici e scelte previdenziali è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, a un patronato o a un consulente del lavoro.

  • Art. 1191 Codice della Navigazione – Abusiva realizzazione o ampliamento di aeroporti

    Art. 1191 Codice della Navigazione – Abusiva realizzazione o ampliamento di aeroporti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque realizza o amplia aeroporti o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.

  • Art. 373 DPR 495/1992 – Pedaggi

    Art. 373 DPR 495/1992 – Pedaggi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio: a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi; b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri; c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici; d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano; e) i veicoli con targa G.d.F.; f) i veicoli con targa C.F.S.; g) i veicoli con targa POLIZIA PEN; h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne; i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità; l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.

    3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza.

    4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato): causali e durata

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 105 D.Lgs. 141/2024 – Accertamento delle violazioni

    Art. 105 D.Lgs. 141/2024 – Accertamento delle violazioni

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le violazioni delle norme contenute nel presente allegato sono accertate mediante processo verbale.

    2. La stessa disposizione si applica anche per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge, nei casi in cui l’applicazione di essa è demandata all’Agenzia.

  • Art. 85 Reg. (UE) 2022/2065 – Sistema di condivisione delle informazioni

    Art. 85 Reg. (UE) 2022/2065 – Sistema di condivisione delle informazioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione istituisce e mantiene un sistema affidabile e sicuro di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato. Ad altre autorità competenti può essere concesso l'accesso a tale sistema ove necessario per svolgere i compiti loro conferiti in conformità del presente regolamento.

    2. I coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato utilizzano il sistema di condivisione delle informazioni per tutte le comunicazioni a norma del presente regolamento.

    3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento del sistema di condivisione delle informazioni e la sua interoperabilità con altri sistemi rilevanti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): TFR e fine rapporto

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    TFR e fine rapporto nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Il trattamento di fine rapporto (TFR) è uno dei diritti più rilevanti del lavoratore dipendente: si accumula per tutta la durata del rapporto e viene liquidato alla cessazione, qualunque ne sia la causa. Nella GDO, dove il lavoro part-time è diffuso e si alternano assunzioni a termine e a tempo indeterminato, conoscere il meccanismo del TFR è fondamentale.

    In sintesi

    Il TFR nella GDO si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: un dodicesimo della retribuzione annua (incluse tredicesima e quattordicesima), rivalutato ogni anno del 75% dell’inflazione + 1,5%. Il lavoratore può scegliere di destinarlo al fondo pensione complementare o lasciarlo in azienda (o all’INPS se azienda oltre 50 dipendenti).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Norma di riferimento
    Art. 2120 c.c. – TFR
    Previdenza complementare
    Da definire con il fondo previsto dal CCNL

    Tabella riepilogativa

    Meccanismo del TFR – schema sintetico
    Aspetto Regola Fonte
    Formula di calcolo annuo Retribuzione annua lorda (incluse 13ª e 14ª) ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
    Rivalutazione annua 75% della variazione ISTAT + 1,5% fisso (tasso sul saldo al 31/12) Art. 2120 c.c.
    Imposta sostitutiva sulla rivalutazione 17% annuo sulla rivalutazione maturata Art. 11 d.lgs. 47/2000
    Destinazione TFR (aziende oltre 50 dip.) Fondo pensione complementare oppure Fondo di Tesoreria INPS D.lgs. 252/2005
    Destinazione TFR (aziende fino a 50 dip.) Fondo pensione complementare oppure in azienda D.lgs. 252/2005
    Anticipo Fino al 70% del maturato, dopo 8 anni, per causali di legge Art. 2120 c.c.
    Tassazione alla liquidazione Tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni Art. 19 TUIR

    Nota: il calcolo del TFR è disciplinato dalla legge (art. 2120 c.c.) ed è uniforme per tutti i lavoratori dipendenti. Il CCNL influisce sulla base di calcolo attraverso la struttura retributiva (presenza di tredicesima, quattordicesima, scatti) e il fondo pensione di riferimento.

    Come si calcola il TFR: la formula

    Ogni anno di rapporto il lavoratore accumula una quota di TFR pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Nella base di calcolo rientrano tutte le somme erogate in dipendenza del rapporto con carattere di continuità, comprese:

    • il minimo tabellare mensile;
    • gli scatti di anzianità;
    • la tredicesima mensilità;
    • la quattordicesima mensilità (prevista dal CCNL DMO);
    • le indennità continuative (es. indennità di funzione, di cassa);
    • in caso di licenziamento senza preavviso: l’indennità sostitutiva del preavviso.

    Non entrano nel TFR le voci variabili e occasionali, come: rimborsi spese, indennità di trasferta, straordinari (salvo che non siano stabilmente percepiti), premi una tantum.

    Rivalutazione annua e imposta

    Il TFR accantonato in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS viene rivalutato ogni anno di un tasso pari al 75% dell’inflazione ISTAT dell’anno precedente, più 1,5 punti percentuali fissi. La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17%, che viene anticipata dal datore di lavoro con periodicità annuale.

    Se il TFR è versato a un fondo pensione complementare, la rivalutazione non si applica: il rendimento dipende dal fondo prescelto e dalle performance dei comparti di investimento. In questo caso la tassazione alla liquidazione (pensione o riscatto) segue le regole della previdenza complementare.

    Scelta del lavoratore: fondo pensione o TFR in azienda/INPS

    I lavoratori neo-assunti (o che non abbiano ancora espresso la scelta) hanno 6 mesi dall’assunzione per decidere la destinazione del TFR:

    1. Versamento a un fondo pensione complementare: il TFR maturando viene versato al fondo; possono aggiungersi contributi volontari del lavoratore e un contributo datoriale, se previsto dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    2. Mantenimento in azienda / INPS: per le aziende con più di 50 dipendenti (la quasi totalità delle grandi catene GDO), il TFR va obbligatoriamente al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende più piccole, resta in azienda.

    Il CCNL DMO prevede, grazie al rinnovo 2024, un contributo del datore di lavoro alla previdenza complementare pari all’1,05% della retribuzione (contribuzione datoriale compresa l’eventuale quota associativa). Questo contributo è aggiuntivo alla destinazione del TFR e rende la previdenza complementare economicamente conveniente per il lavoratore.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo può richiedere un’anticipazione fino al 70% del TFR maturato. Le causali ammesse dalla legge (art. 2120 c.c.) sono:

    • acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
    • spese sanitarie straordinarie per patologie gravi del lavoratore o dei familiari a carico;
    • fruizione di congedi parentali o di formazione (ex L. 53/2000).

    L’anticipazione è tassata con aliquota del 23% (o a tassazione ordinaria in alcuni casi). Riduce il TFR residuo e non può essere richiesta più di una volta per la stessa causale.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR annuo: IV livello con tredicesima e quattordicesima
    Tizio è inquadrato al IV livello con un minimo tabellare mensile di circa 1.400 euro (valore indicativo post-tranche 2025). La sua retribuzione annua include 12 mensilità + 1 tredicesima + 1 quattordicesima = 14 mensilità ≈ 19.600 euro. TFR maturato nell’anno: 19.600 ÷ 13,5 ≈ 1.452 euro. Dopo 10 anni di lavoro avrà accumulato circa 14.500-15.000 euro di TFR (al netto della rivalutazione annua).
    Caia – Scelta del fondo pensione: vantaggi del contributo datoriale
    Caia, neo-assunta al III livello, ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR maturando. Se versa al fondo pensione complementare indicato dal CCNL, ottiene: il TFR maturando + un contributo del 1,05% a carico del datore. Caia calcola che il contributo datoriale aggiuntivo vale indicativamente 150-200 euro l’anno: un incentivo a scegliere il fondo complementare rispetto all’INPS, dove il contributo datoriale non si accumula.
    Sempronio – Anticipazione TFR per acquisto casa
    Sempronio lavora in un ipermercato da 9 anni. Vuole comprare la prima casa e chiede l’anticipazione del TFR. Ha maturato 18.000 euro: può richiedere fino al 70% = 12.600 euro. Presenta al datore la domanda con i documenti del preliminare di acquisto. L’anticipazione viene erogata e tassata al 23%. Il TFR residuo in azienda/INPS si riduce a circa 5.400 euro, che continuerà a rivalutarsi fino alla cessazione del rapporto.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nella grande distribuzione?
    Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua (incluse tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. Ogni anno la quota accantonata si rivaluta del 75% dell’inflazione ISTAT più 1,5 punti fissi.
    Dove va il TFR se non viene destinato al fondo pensione?
    Per le aziende con più di 50 dipendenti (tipico nella GDO), il TFR non destinato al fondo pensione viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende più piccole, rimane in azienda.
    Si può chiedere l’anticipo del TFR?
    Sì, dopo almeno 8 anni di servizio. L’anticipo massimo è del 70% del TFR maturato. Le causali ammesse sono: acquisto o ristrutturazione della prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali o formativi.
    Il TFR viene pagato anche in caso di dimissioni?
    Sì. Il TFR è dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto: licenziamento, dimissioni, scadenza contratto a termine, pensionamento o decesso.
    Tredicesima e quattordicesima entrano nel calcolo del TFR?
    Sì. Nella base di calcolo del TFR rientrano tutte le voci retributive continuative, comprese tredicesima e quattordicesima.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1187 Codice della Navigazione – Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna

    Art. 1187 Codice della Navigazione – Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna è punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila. Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

  • Art. 231 RD 12/1941

    Art. 231 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Dirigenti Industria: TFR, calcolo e destinazione a Previndai

    CCNL Dirigenti Industria

    In sintesi

    Il TFR del dirigente industriale si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: retribuzione annua utile / 13,5. La base di calcolo comprende tutte le voci retributive di natura continuativa, incluso il TMCG e i superminimi consolidati; l’inclusione dell’MBO dipende dalla ricorrenza. Il TFR puo essere destinato (in tutto o in parte) a Previndai, il fondo pensione complementare contrattuale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria · Federmanager
    Ultimo rinnovo
    24 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~100.000 dirigenti industriali

    Tabella riepilogativa

    TFR dirigente industriale – schema di calcolo
    Voce Inclusa nella base TFR? Note
    Stipendio fisso mensile Si Tutte le 13 mensilita
    Tredicesima mensilita Si Parte della retribuzione annua utile
    Superminimo consolidato Si Voce continuativa
    Indennita fisse di funzione Si Se continuative
    MBO / variabile ricorrente Tendenzialmente si (giurisprudenza) Se erogato con regolarita pluriennale
    Auto aziendale (benefit) Si (per la quota uso privato) Fringe benefit tassabile IRPEF
    Rimborsi spese No Non sono retribuzione
    Una-tantum non ricorrenti No Erogazioni straordinarie non continuative

    Formula di calcolo ex art. 2120 c.c.

    Il TFR si calcola con la formula:

    TFR annuo = Retribuzione annua utile / 13,5

    La retribuzione annua utile comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, esclusi i rimborsi spese. Sul TFR accantonato si applica una rivalutazione annua pari all’1,5% fisso + 0,75% dell’indice ISTAT (art. 2120, comma 4 c.c.).

    Per un dirigente con RGA fissa di 80.000 € annui: TFR annuo = 80.000 / 13,5 = circa 5.926 € per anno di servizio. Dopo 10 anni: circa 59.260 € lordi (soggetti a tassazione separata).

    Destinazione a Previndai

    Dal 2007 (riforma TFR, D.Lgs. 252/2005) il TFR dei nuovi assunti e destinato automaticamente a Previndai salvo diversa scelta del lavoratore. Per i dirigenti assunti prima del 2007 che non hanno espresso scelta, il TFR puo essere rimasto in azienda.

    Previndai (Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti di Aziende Industriali) e il fondo contrattuale di riferimento. Il CCNL prevede contribuzione aggiuntiva del datore (variabile, tipicamente 4-6% della RGA) oltre al TFR versato al fondo. La contribuzione a Previndai offre deducibilita IRPEF fino a 5.164,57 € annui.

    Anticipazione del TFR in azienda

    Il dirigente con almeno 8 anni di servizio puo chiedere l’anticipazione del TFR in azienda (fino al 70% del maturato) per:

    • Acquisto o ristrutturazione prima casa (per se o per i figli)
    • Spese sanitarie per se o per familiari
    • Congedi parentali (L. 53/2000)

    Se il TFR e destinato a Previndai, l’anticipazione segue le regole del fondo pensione complementare (piu restrittive nelle prime fasi di adesione). L’anticipazione riduce il capitale accumulato e comporta una tassazione separata.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR con MBO ricorrente
    Tizio percepisce da 7 anni uno stipendio fisso di 75.000 € + MBO medio di 12.000 € (sempre erogato). Al licenziamento l’azienda calcola il TFR solo sul fisso: 75.000 / 13,5 = 5.556 € per anno x 7 = 38.889 €. Tizio contesta l’esclusione dell’MBO strutturale. Il giudice include l’MBO: base 87.000 / 13,5 = 6.444 € x 7 = 45.111 €. Differenza: circa 6.222 € lordi.
    Caia – TFR e destinazione Previndai
    Caia e dirigente da 5 anni con TFR versato a Previndai. L’azienda versa anche il contributo aggiuntivo del 5% sulla RGA (4.000 € annui su 80.000 €). Dopo 5 anni Caia ha accumulato in Previndai: TFR ~29.630 € + contributo azienda ~20.000 € + rivalutazione = circa 52.000 € lordi. La posizione previdenziale e significativamente superiore al TFR puro in azienda.
    Sempronio – Anticipazione prima casa
    Sempronio ha 10 anni di anzianita e 58.000 € di TFR maturato in azienda. Chiede un’anticipazione del 70% (40.600 €) per acquisto prima casa. L’azienda e tenuta a concedere l’anticipazione (ha 8+ anni di servizio). La somma e soggetta a tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni). Il TFR residuo in azienda si riduce a ~17.400 €.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR del dirigente industriale?
    Con la formula dell’art. 2120 c.c.: retribuzione annua utile / 13,5. La retribuzione utile include tutte le voci continuative (fisso, tredicesima, superminimi, indennita fisse) e tendenzialmente l’MBO se strutturale e ricorrente.
    Il TFR e destinato automaticamente a Previndai?
    Per i dirigenti assunti dopo il 1° gennaio 2007, il TFR e destinato a Previndai salvo diversa scelta espressa entro 6 mesi dall’assunzione. Per chi era gia in servizio, la scelta poteva essere fatta entro giugno 2007.
    Qual e la contribuzione aziendale a Previndai?
    Il CCNL Dirigenti Industria prevede una contribuzione aggiuntiva del datore a Previndai (variabile secondo l’accordo di rinnovo, tipicamente 4-6% della RGA). Il dirigente puo versare contributi volontari aggiuntivi con deducibilita IRPEF fino a 5.164,57 € annui.
    Il TFR del dirigente e soggetto a tassazione?
    Si: il TFR e soggetto a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni (sistema TFR). Se versato a Previndai, la prestazione al pensionamento sconta una tassazione agevolata (15% con abbattimento per anzianita di iscrizione al fondo).
    Quando si puo chiedere l'anticipazione del TFR?
    Dopo 8 anni di anzianita, per acquisto/ristrutturazione prima casa, spese sanitarie o congedi parentali. L’anticipazione e fino al 70% del TFR maturato.

    Stesso CCNL: consulta anche TMCG, tabelle retributive e struttura RGA, preavviso, licenziamento e indennita supplementare, ferie, permessi e assenze retribuite, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e orario di lavoro, reperibilita e assenza di limiti legali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.