Autore: Andrea Marton

  • Art. 200 Cod. Amb. – organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

    Art. 200 Cod. Amb. – organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all’articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO; d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinchè i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

    2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell’ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

    3. Le regioni interessate, d’intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

    4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

    5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma

    1. 6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all’assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

    7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell’articolo 195.

  • Art. 15 D.Lgs. 42/2004 – Notifica della dichiarazione

    Art. 15 D.Lgs. 42/2004 – Notifica della dichiarazione

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

    2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

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    2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.

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  • Art. 151 TUEL – Articolo 151

    Art. 151 TUEL – Articolo 151

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

    2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

    3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

    4. 4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, attraverso l’adozione: a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria; b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

    5. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

    6. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall’ art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .

    7. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.

    8. Entro il 31 ottobre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .

    8-bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le ‘Previsioni definitive di competenzà gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio gestito nel corso dell’esercizio ai sensi dell’articolo 163, comma 1. Ferma restando la procedura prevista dall’articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall’articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 , l’approvazione del rendiconto determina il venir meno dell’obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.

  • Art. 113 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 113 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 113 Bis L. Fall. – Scioglimento delle ammissioni con riserva

    Scioglimento delle ammissioni con riserva

  • Art. 136 undecies CPI – (Provvedimenti cautelari)

    Art. 136 Undecies CPI – (Provvedimenti cautelari)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Se il ricorrente, allegando con istanza motivata un pregiudizio grave ed irreparabile, chiede l’emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione si pronuncia sull’istanza con ordinanza emessa in Camera di consiglio.

    2. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l’istanza cautelare è sottoposta nella prima Camera di consiglio utile.

    3. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e, dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito.

    4. L’ordinanza cautelare non è soggetta a reclamo. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

  • Art. 115 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 115 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 115 L. Fall. – Pagamento ai creditori

    Pagamento ai creditori

  • Art. 63 T.U.B.: Partecipazioni

    Art. 63 T.U.B.: Partecipazioni

    Art. 63 T.U.B. – Partecipazioni. (N.D.R.: Modifiche apportate dall’art. 9.20 D.L.G. 17 gennaio 2003, n. 6 introdotto dall’art. 2 D.L.G. 6 febbraio 2004, n. 37.)

    In vigore dal 16/04/2014 al 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 04/03/2014 n. 53 Articolo 2

    Soppresso dal 30/11/2021 da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Alle societa’ finanziarie e alle societa’ di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV salvo quanto previsto dall’articolo 67-bis.

    2. Nei confronti delle altre societa’ appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa’ sono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri previsti dall’articolo 21 .”

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  • Art. 66 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 66 T.U.B.: Vigilanza informativa

    Art. 66 T.U.B. – Vigilanza informativa.

    In vigore dal 30/11/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 182 Articolo 1

    “1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d’Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell’articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche’ ogni altra informazione utile. La Banca d’Italia puo’ altresi’ richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell’articolo 65 le informazioni utili all’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    2. La Banca d’Italia determina modalita’ e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

    3. La Banca d’Italia puo’ disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere a), b), c), i-bis) e i-ter) del comma 1 dell’articolo 65 l’applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

    4. Le societa’ indicate nell’art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    5. Le societa’ con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorita’ di vigilanza degli altri Stati dell’Unione europea forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l’esercizio della vigilanza su base consolidata.

    5-bis. La Banca d’Italia puo’ chiedere informazioni al personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati. 5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali e al loro personale.”

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  • Art. 197 Cod. Amb. – competenze delle province

    Art. 197 Cod. Amb. – competenze delle province

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. In attuazione dell’ articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare: a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti; b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto; c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216; d) l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’ articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d e l) , nonché sentiti l’Autorità d’ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

    2. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate.

    3. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all’obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

    4. Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni di cui all’ articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , istitutiva del Ministero dell’ambiente.

    5. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei rifiuti.

    5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell’ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

    6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

  • Art. 153 TUEL – Articolo 153

    Art. 153 TUEL – Articolo 153

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono disciplinati l’organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l’importanza economico-finanziaria dell’ente. Al servizio è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria.

    2. È consentito stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.

    3. Il responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.

    4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

    5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle, proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile dei servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

    6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell’ente, al consiglio dell’ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all’organo di revisione , nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell’articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.

    7. Lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un servizio di economato. cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

  • Art. 364 DPR 495/1992 – Disposizioni applicabili

    Art. 364 DPR 495/1992 – Disposizioni applicabili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, commi 2 e 4 del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579.

  • Articolo 196 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 196 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 196 CCII – Inventario di altri beni

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell’inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.

    2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.