← Torna a Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il pedaggio è dovuto solidalmente da conducente e proprietario del veicolo; per il recupero si applicano le norme del R.D. n. 639/1910 sul procedimento ingiunzionale.
  • Sono esenti dal pedaggio i veicoli di Polizia di Stato, Carabinieri, CRI, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria e Forze Armate nelle condizioni specificate.
  • I trasporti eccezionali sulle autostrade in concessione devono pagare i pedaggi della rispettiva classe di appartenenza, oltre agli indennizzi per usura eccezionale.
  • Il conducente è tenuto a conservare integro il titolo di transito per tutta la permanenza sull'autostrada, evitando di piegarlo o danneggiarlo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 373 DPR 495/1992 — Pedaggi

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio: a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e dell'A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi; b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri; c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici; d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano; e) i veicoli con targa G.d.F.; f) i veicoli con targa C.F.S.; g) i veicoli con targa POLIZIA PEN; h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne; i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità; l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.

3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza.

4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.

Commento

Inquadramento normativo e funzione dell'art. 373

L'art. 373 del DPR 495/1992 regolamenta gli aspetti operativi del pedaggio autostradale, integrandosi con l'art. 10 del Codice della Strada (autostrade e strade a carreggiata separata) e con la normativa sulla concessione delle infrastrutture autostradali. La norma disciplina tre profili distinti: la soggettività passiva dell'obbligazione pedaliera, le esenzioni per categorie di veicoli istituzionali, e il trattamento dei trasporti eccezionali.

La disciplina dei pedaggi autostradali è tradizionalmente affidata alle convenzioni di concessione stipulate tra il Ministero delle Infrastrutture e i concessionari, ma il Regolamento CdS fissa i principi generali applicabili a tutti i rapporti di utenza autostradale, costituendo la cornice normativa all'interno della quale operano le specifiche convenzioni e i provvedimenti tariffari.

La solidarietà tra conducente e proprietario

Il comma 1 introduce una regola di responsabilità solidale tra conducente e proprietario per il pagamento del pedaggio e degli oneri di accertamento. Questa scelta normativa riflette la struttura tipica del traffico commerciale, dove il conducente è spesso un dipendente o un vettore che opera per conto del proprietario del mezzo: il gestore autostradale ha la facoltà di richiedere il pagamento del debito a entrambi indistintamente, senza dover dimostrare chi dei due sia il debitore principale.

Per il recupero coattivo degli importi non corrisposti, la norma rinvia al Testo Unico approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639, che disciplina il procedimento per ingiunzione di pagamento in favore di enti pubblici. Questo rimando consente ai gestori autostradali (che operano in regime concessorio con poteri pubblicistici) di avvalersi di una procedura di recupero semplificata rispetto all'ordinaria azione civile, con formazione di titolo esecutivo senza necessità di procedimento giudiziario ordinario.

Le esenzioni: veicoli istituzionali e di soccorso

Il comma 2 elenca le categorie di veicoli esenti dal pedaggio. L'elenco è tassativo e non suscettibile di applicazione analogica. Le esenzioni riguardano:

  • Polizia di Stato (targati «Polizia») e veicoli ANAS con segni contraddistintivi;
  • Carabinieri con targa E.I. e libretto di circolazione del Ministero della Difesa con annotazione di carico all'Arma;
  • Croce Rossa Italiana (targa CRI) e associazioni di volontariato per il soccorso, con apposito contrassegno ministeriale, nell'espletamento del servizio;
  • Vigili del fuoco (targa VF) e Corpo permanente delle province autonome di Trento e Bolzano;
  • Guardia di Finanza (targa GdF);
  • Corpo Forestale dello Stato (targa CFS);
  • Polizia Penitenziaria (targa POLIZIA PEN);
  • Forze Armate per autoambulanze e veicoli di soccorso nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne, negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità.

Sono inoltre esenti i veicoli civili — con targa italiana o estera — che nell'ambito di enti formalmente riconosciuti effettuano trasporti di beni di prima necessità in soccorso di popolazioni colpite da calamità naturali o eventi bellici, purché muniti di attestazione delle autorità competenti.

L'esenzione per i funzionari del Ministero dell'Interno, ANAS, MCTC, Ispettorato generale per la circolazione stradale e Ministero dei Lavori Pubblici è condizionata all'autorizzazione al servizio di polizia stradale: non è un'esenzione personale ma funzionale al ruolo nell'esercizio di quel servizio.

Trasporti eccezionali: pedaggi e oneri aggiuntivi

Il comma 3 chiarisce che i veicoli e i trasporti eccezionali che percorrono autostrade in concessione devono corrispondere i pedaggi della tariffa della classe di appartenenza, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura stradale e alle spese di cui all'art. 10, comma 10, del Codice della Strada.

La presenza di questa previsione riflette la necessità di garantire che i trasporti eccezionali — che gravano in modo sproporzionato sull'infrastruttura per dimensioni e massa — contribuiscano al costo di manutenzione e ripristino delle pavimentazioni. La combinazione tra pedaggio ordinario e indennizzo per usura eccezionale costituisce il meccanismo di internalizzazione dei costi esterni generati da questi trasporti.

L'obbligo di conservazione del titolo di transito

Il comma 4 impone al conducente di conservare accuratamente il titolo di transito (biglietto o ticket autostradale) «evitando nel modo più assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo». Questa previsione, apparentemente minuziosa, aveva una ratio precisa al momento dell'emanazione del Regolamento, quando i titoli di transito erano tessere magnetiche la cui leggibilità dipendeva dall'integrità della banda magnetica.

Oggi, con la diffusione del telepedaggio (Telepass e sistemi analoghi), questa norma ha perso parte della sua rilevanza pratica per la grande maggioranza degli utenti. Rimane tuttavia applicabile per chi utilizza il transito con biglietto fisico o carta prepagata: un titolo danneggiato che non consenta la lettura al casello di uscita crea problemi operativi e può esporre il conducente alla contestazione dell'uscita senza pagamento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi è obbligato a pagare il pedaggio autostradale?

Il conducente e il proprietario del veicolo sono coobbligati solidalmente. Il gestore autostradale può richiedere il pagamento a entrambi indistintamente, senza dover indicare chi sia il debitore principale. Per il recupero coattivo si applica la procedura del R.D. n. 639/1910.

Tutti i veicoli delle forze dell'ordine sono esenti dal pedaggio?

No. L'esenzione riguarda categorie specifiche (Polizia di Stato con targa Polizia, Carabinieri con targa EI e annotazione di carico, Vigili del Fuoco, GdF, CFS, Polizia Penitenziaria) e in taluni casi solo nell'espletamento del servizio. L'elenco del comma 2 è tassativo.

I trasporti eccezionali pagano il pedaggio autostradale?

Sì. Il comma 3 prevede che i trasporti eccezionali sulle autostrade in concessione paghino il pedaggio della loro classe tariffaria, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura della pavimentazione e alle spese di cui all'art. 10, comma 10, del Codice della Strada.

Cosa succede se al casello di uscita il biglietto è illeggibile?

Il conducente è tenuto a conservare integro il titolo di transito (comma 4): se il biglietto è danneggiato e non leggibile, il casello non può calcolare il pedaggio dal punto di ingresso. Il conducente deve fermarsi alla cassa e fornire documentazione alternativa, assumendosi la responsabilità del disservizio.

Come avviene il recupero del pedaggio non pagato?

Tramite il procedimento ingiunzionale del R.D. 14 aprile 1910, n. 639. I gestori autostradali, operando in regime concessorio, possono avvalersi di questa procedura semplificata per ottenere titolo esecutivo senza ordinario processo civile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.