- Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, definisce con decreto le disposizioni per la rilevazione e l'analisi degli incidenti che coinvolgono veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.
- Il decreto può prevedere accertamenti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, al fine di approfondire le cause e le modalità degli incidenti e migliorare la sicurezza.
- Per gli accertamenti possono essere coinvolti enti e organismi qualificati esterni all'amministrazione, al fine di acquisire competenze tecniche specialistiche.
- Le risultanze dell'analisi degli incidenti alimentano il sistema di conoscenza utile per l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni in materia di sicurezza dei trasporti di merci pericolose.
Testo dell'articoloVigente
Art. 370 DPR 495/1992 — Incidenti in cui siano coinvolti veicoli che trasportano merci pericolose
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, emana con decreto le disposizioni per la rilevazione e l'analisi degli incidenti in cui risultano coinvolti veicoli e recipienti utilizzati per il trasporto di merci pericolose. Con il medesimo decreto viene prevista la possibilità di disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ai fini della sicurezza, per l'approfondimento delle indagini sulle cause e modalità degli incidenti stessi, avvalendosi anche della collaborazione di enti qualificati, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'esame e l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni.
Stesso numero, altri codici
- Art. 370 Codice Civile: Amministrazione prima dell’inventario
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- Articolo 370 Codice di Procedura Penale: Atti diretti e atti delegati
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Commento
Il trasporto di merci pericolose e la specificità degli incidenti che lo coinvolgono
L'articolo 370 del DPR 495/1992 affronta un tema di rilievo per la sicurezza stradale e la protezione della incolumità pubblica: la rilevazione e l'analisi degli incidenti che coinvolgono veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Si tratta di una norma di carattere essenzialmente organizzativo e metodologico: non disciplina direttamente la sicurezza del trasporto — compito affidato a normative specialistiche — ma stabilisce la struttura istituzionale per la raccolta e l'analisi dei dati sugli incidenti, con l'obiettivo di migliorare continuamente la sicurezza del settore.
Gli incidenti che coinvolgono veicoli che trasportano merci pericolose — sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, corrosive, radioattive o comunque pericolose per la salute umana e per l'ambiente — sono qualitativamente diversi dagli incidenti ordinari. Le conseguenze possono estendersi ben oltre i veicoli direttamente coinvolti, coinvolgendo la popolazione residente nelle vicinanze, l'ambiente naturale, le infrastrutture e i servizi di emergenza. Per questa ragione, la loro analisi richiede competenze specialistiche e una metodologia di indagine più articolata rispetto a quella ordinaria.
Il decreto interministeriale: strumento di regolazione flessibile
La norma affida la definizione delle disposizioni operative a un decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno. La scelta dello strumento del decreto ministeriale — anziché di una norma regolamentare di rango più elevato — risponde a un'esigenza di flessibilità: le procedure di rilevazione e analisi degli incidenti devono poter essere aggiornate in tempi relativamente rapidi al mutare delle conoscenze tecniche, delle tipologie di merci pericolose trasportate e degli strumenti di analisi disponibili. Un regolamento governativo avrebbe un iter di approvazione più lungo e rigido.
Il coinvolgimento del Ministro dell'interno nella concertazione riflette la natura duale del problema: da un lato vi è una componente di regolazione del traffico e dei trasporti (competenza del Ministro dei trasporti), dall'altro vi è una componente di ordine pubblico e di gestione delle emergenze (competenza del Ministro dell'interno, che sovrintende ai Vigili del Fuoco e alla Polizia di Stato). Le attività di rilevazione degli incidenti con merci pericolose richiedono il concorso di entrambe le amministrazioni e dei loro apparati territoriali.
La rilevazione degli incidenti: oltre il verbale di accertamento ordinario
La norma prevede che il decreto possa stabilire la possibilità di disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari per l'approfondimento delle indagini sulle cause e modalità degli incidenti, «ai fini della sicurezza». Questa formula ampia consente al decreto di prevedere accertamenti aggiuntivi rispetto a quelli ordinari previsti dalle norme sulla viabilità.
In un incidente ordinario, la rilevazione è affidata agli organi di polizia stradale che redigono il verbale di accertamento e misurano la scena dell'incidente. In un incidente con merci pericolose, la rilevazione deve invece approfondire aspetti tecnici specialistici: la natura chimica o fisica della sostanza coinvolta, le modalità di spargimento o rilascio, le cause del cedimento dell'imballaggio o del serbatoio, le condizioni di caricamento e fissaggio del carico, la compatibilità tra le caratteristiche del veicolo e la merce trasportata. Queste indagini richiedono competenze che vanno al di là di quelle ordinariamente disponibili negli organi di polizia stradale.
Il ruolo degli enti qualificati e la collaborazione tecnica esterna
La norma prevede espressamente che per l'approfondimento delle indagini possano essere coinvolti enti qualificati, in forza del principio della collaborazione tecnica esterna all'amministrazione. Questa previsione ha una logica chiara: le merci pericolose abbracciano una gamma vastissima di sostanze e prodotti — prodotti chimici industriali, esplosivi, gas liquefatti, rifiuti radioattivi, fitofarmaci — e nessuna singola amministrazione può vantare competenze enciclopediche su tutte queste categorie. La possibilità di avvalersi di istituti tecnici specializzati, laboratori, università o agenzie settoriali permette di acquisire le conoscenze necessarie caso per caso.
In Italia, la disciplina del trasporto di merci pericolose si fonda principalmente sugli accordi internazionali ADR (per la strada), RID (per ferrovia) e IMDG (per mare), recepiti nell'ordinamento nazionale, e sulle norme del Codice della Strada (in particolare gli artt. 168 e 168-bis) che regolano le prescrizioni operative. Gli enti qualificati che possono essere chiamati a collaborare nelle indagini includono l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), l'ISS (Istituto Superiore di Sanità) per i profili sanitari, e i laboratori chimici della Dogana per l'analisi delle sostanze.
La finalità sistemica: dall'analisi degli incidenti alle nuove disposizioni
L'ultimo periodo dell'articolo esplicita la finalità di tutto il sistema: acquisire «ogni elemento utile per l'esame e l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni». Questa formulazione rivela l'approccio sistemico della norma: la rilevazione degli incidenti non è fine a se stessa, ma alimenta un processo continuo di apprendimento istituzionale. I dati raccolti e le analisi condotte permettono di individuare le cause ricorrenti degli incidenti, i punti deboli della normativa tecnica e delle pratiche operative, e di adottare misure correttive.
Questo approccio — noto nel diritto della sicurezza come «learning from accidents» — è oggi riconosciuto come uno dei pilastri dei moderni sistemi di gestione della sicurezza nei settori ad alto rischio. L'art. 370, pur nella sua brevità, ne costituisce un'applicazione nel settore stradale: impone che gli incidenti con merci pericolose non siano gestiti solo nell'immediato come emergenze, ma siano analizzati in modo sistematico per prevenire eventi futuri analoghi.
Contesto normativo di riferimento: il sistema ADR e la normativa nazionale
L'art. 370 si inserisce in un sistema normativo molto più ampio che regola il trasporto di merci pericolose su strada. L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), recepito in Italia, costituisce la fonte tecnica fondamentale: stabilisce le classi di merci pericolose, le prescrizioni per gli imballaggi e i contenitori, i requisiti dei veicoli, la formazione dei conducenti e i documenti di accompagnamento. Il Codice della Strada e il suo regolamento di attuazione intervengono nei profili di circolazione stradale, raccordandosi con la disciplina ADR. La norma dell'art. 370 si colloca a valle di questo sistema: presuppone che gli incidenti avvengano nonostante le prescrizioni preventive, e crea il meccanismo per imparare da essi.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 370 del regolamento CdS in caso di incidente con merci pericolose?
Prevede che un decreto interministeriale (Trasporti + Interno) definisca le procedure per la rilevazione e l'analisi di questi incidenti, con la possibilità di disporre accertamenti tecnici aggiuntivi rispetto a quelli ordinari e di avvalersi della collaborazione di enti qualificati.
Chi svolge gli accertamenti tecnici in caso di incidente con un veicolo ADR?
Gli accertamenti ordinari spettano agli organi di polizia stradale. Per gli approfondimenti tecnici specialistici, il decreto attuativo può prevedere il coinvolgimento di enti qualificati: Vigili del Fuoco, ISPRA, ISS, laboratori chimici doganali, a seconda della natura della merce coinvolta.
L'art. 370 stabilisce sanzioni per i conducenti coinvolti in incidenti con merci pericolose?
No. L'art. 370 è una norma organizzativa che disciplina la rilevazione e l'analisi degli incidenti, non le sanzioni. Le sanzioni per le violazioni della normativa ADR e del Codice della Strada sono previste da altre norme, in particolare dagli artt. 168 e seguenti del Codice della Strada.
Perché la norma prevede il concerto tra Ministero dei trasporti e Ministero dell'interno?
Perché gli incidenti con merci pericolose richiedono il concorso di competenze diverse: la regolazione del traffico e dei trasporti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e la gestione delle emergenze e dell'ordine pubblico (Ministero dell'interno), che sovrintende ai Vigili del Fuoco e alla Polizia di Stato.
A cosa servono i dati raccolti sulla rilevazione degli incidenti con merci pericolose?
Alimentano un sistema di conoscenza istituzionale che consente di individuare le cause ricorrenti degli incidenti, i punti deboli della normativa e delle pratiche operative, e di adottare misure correttive sotto forma di nuove disposizioni normative o aggiornamenti delle linee guida per il settore.
Vedi anche