← Torna a Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 370 CCII – Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 238, le parole «non si applica il titolo III della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell’insolvenza»; b) all’articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell’insolvenza»; c) all’articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «dove l’impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell’articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza»; 2) al comma 2, le parole «in cui l’impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell’articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza»; 3) al comma 3, le parole «nell’articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell’insolvenza»; 4) al comma 4, le parole «nell’art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza»; d) all’articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole «del luogo dove l’impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali»; 2) al comma 2, le parole «titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall’articolo 66 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza e dall’articolo 165 del medesimo codice»; e) all’articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole «del luogo dove ha sede legale l’impresa» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali»; 2) al comma 8, le parole «del luogo ove l’impresa ha sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali»; f) all’articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell’insolvenza»; g) all’articolo 255, le parole «dalla legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice della crisi e dell’insolvenza»; h) all’articolo 256, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell’insolvenza»; i) all’articolo 257, comma 1, le parole «dall’articolo 35 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 132 del codice della crisi e dell’insolvenza» e le parole «a quanto disposto dall’articolo 206, secondo comma, della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto disposto dall’articolo 307, comma 2, del medesimo codice»; l) all’articolo 258, comma 6, le parole «all’articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza»; m) all’articolo 260, al comma 1, primo periodo, le parole «dall’articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza» e, al comma 1, secondo periodo, le parole «nell’articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza»; n) all’articolo 262, comma 1, le parole «dell’art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza» e le parole «del luogo dove l’impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l’impresa ha il centro degli interessi principali»; o) all’articolo 263, comma 3, le parole «Si applica l’articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell’insolvenza»; p) all’articolo 265, comma 3, le parole «all’articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 313 del codice della crisi e dell’insolvenza»; q) all’articolo 270, comma 1, le parole «dall’articolo 56 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 155 del codice della crisi e dell’insolvenza»; r) all’articolo 276, comma 5, prima parte, le parole «67 della legge fallimentare», sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell’insolvenza» e le parole «per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell’articolo 67della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori» sono sostituite dalle seguenti: «per gli atti indicati all’articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell’insolvenza che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all’articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell’insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»; s) all’articolo 281, comma 1, le parole «tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 370 CCII coordina la disciplina concorsuale con il Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005).
  • Aggiorna i rinvii dalla legge fallimentare al CCII negli articoli del CAP dedicati alla liquidazione coatta delle imprese assicurative.
  • Sostituisce il criterio della «sede legale» con il «centro degli interessi principali» (COMI) ex art. 27 CCII.
  • Adegua i riferimenti agli articoli 297 (competenza), 221 (prededuzione), 166 (revocatoria) e 132 (continuazione attivita) CCII.
  • Estende l’azione revocatoria della capogruppo assicurativa (art. 276 CAP) ai termini quinquennale e triennale dell’art. 166 CCII.
  • Norma strumentale che garantisce continuita applicativa al settore assicurativo, applicabile alle procedure aperte dopo il CCII.
Inquadramento e funzione di coordinamento

L’art. 370 CCII chiude il Capo V del Titolo X dedicato al coordinamento in materia di liquidazione coatta amministrativa. La norma interviene sul Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, di seguito CAP), che disciplina la crisi e l’insolvenza delle imprese di assicurazione e dei gruppi assicurativi sotto la vigilanza dell’IVASS. La logica e identica a quella dell’art. 369 CCII per il settore bancario: non si introducono regole sostanziali nuove, ma si aggiornano i rinvii contenuti nel CAP sostituendo i riferimenti alla legge fallimentare (R.D. 267/1942) con i corrispondenti riferimenti al Codice della crisi. Si tratta di un’operazione di manutenzione normativa indispensabile, che preserva la coerenza dell’ordinamento e garantisce la continuita applicativa di una disciplina settoriale particolarmente sofisticata.

Adeguamenti terminologici e procedurali al CAP

Il comma 1 reca un lungo elenco di lettere (da a a s) che intervengono su un’ampia gamma di articoli del CAP. La lettera a) modifica l’art. 238 CAP precisando che alle imprese assicurative non si applicano i capi I e III del titolo IV CCII, in continuita con la previgente esclusione del titolo III della legge fallimentare. Le lettere c) e d) intervengono sugli articoli 248 e 249 CAP, dedicati alla competenza territoriale e alla disciplina della liquidazione coatta, sostituendo i rinvii agli articoli 195, 196 e 203 l.f. con i corrispondenti articoli 297 e 299 CCII. Le lettere f), g), h) aggiornano i riferimenti alla disciplina dei rapporti pendenti, della verifica del passivo (artt. 206 e 207 CCII) e dei creditori. La lettera i) richiama l’art. 132 CCII per la continuazione dell’esercizio dell’impresa, mentre le lettere l), m) ed n) aggiornano i riferimenti alla prededuzione (art. 221 CCII) e alla nomina del commissario (art. 265, comma 2, CCII). La lettera o) sostituisce il rinvio all’art. 215 l.f. con il rinvio agli articoli 250 e 251 CCII in tema di chiusura della procedura, e la lettera q) aggiorna il rinvio all’art. 56 l.f. (compensazione nelle procedure concorsuali) con il nuovo art. 155 CCII.

COMI e revocatoria di gruppo nel settore assicurativo

Anche nel settore assicurativo si afferma la sostituzione sistematica del criterio della «sede legale» con quello del «centro degli interessi principali» (COMI), in coerenza con l’art. 27 CCII e con il regolamento UE 2015/848 sull’insolvenza transfrontaliera. La modifica e di rilievo applicativo: la competenza per la liquidazione coatta della Compagnia Alfa s.p.a. assicurativa si radica nel tribunale del luogo in cui essa svolge effettivamente l’attivita di amministrazione e dove e riconoscibile dai terzi, indipendentemente dalla sede statutaria. Secondo l’orientamento prevalente il COMI rappresenta un criterio sostanziale e antielusivo, idoneo a contrastare i fenomeni di forum shopping. La lettera r) modifica l’art. 276 CAP in tema di azione revocatoria di gruppo: i commissari della capogruppo assicurativa possono esperire l’azione ex art. 166 CCII nei confronti delle societa controllate per gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 compiuti nei cinque anni precedenti, e per gli atti residui compiuti nei tre anni anteriori. Si tratta della medesima estensione temporale prevista per il settore bancario, giustificata dalla complessita degli intrecci infragruppo. Il comma 2 detta la disciplina transitoria: le modifiche si applicano alle liquidazioni coatte disposte sulla base di domande depositate o iniziative esercitate successivamente all’entrata in vigore del decreto. Il professionista chiamato a operare nella crisi assicurativa - si pensi al consulente Sempronio incaricato di assistere un creditore della Compagnia Beta s.p.a. in liquidazione coatta - dovra dunque verificare anzitutto la data di apertura della procedura per individuare il regime applicabile, e coordinare le proprie istanze con il nuovo lessico CCII (insinuazione al passivo ex art. 206, ammissione del credito, eventuale opposizione ex art. 207).

Domande frequenti

Qual e la funzione dell’art. 370 CCII rispetto al Codice delle assicurazioni private?

Coordinare il Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005) con il nuovo Codice della crisi, sostituendo i rinvii alla legge fallimentare con quelli agli articoli corrispondenti del CCII per la liquidazione coatta delle imprese assicurative.

Cosa cambia per la competenza territoriale della liquidazione coatta delle imprese assicurative?

Il criterio della «sede legale» e sostituito dal «centro degli interessi principali» (COMI) ex art. 27 CCII, coerente con il regolamento UE 2015/848 e idoneo a contrastare il forum shopping infragruppo.

Quali termini si applicano alla revocatoria di gruppo nelle assicurazioni?

Cinque anni per gli atti gratuiti o sproporzionati ex art. 166, comma 1, lett. a), b) e c) CCII; tre anni per i restanti atti, in coerenza con il regime di favore per le revocatorie infragruppo nei settori vigilati.

Le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni coatte gia in corso?

No. Il comma 2 limita l’applicazione alle liquidazioni coatte amministrative disposte sulla base di domande depositate o iniziative esercitate dopo l’entrata in vigore del decreto, con salvaguardia delle procedure pendenti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.