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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 367 CCII – Modalita’ di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. Nei procedimenti di cui all’articolo 42, comma 1, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell’Anagrafe tributaria e dell’Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto le- gislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

3. L’Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l’elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d’intesa con il direttore generale dell’Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.

4. L’Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d’intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.

5. Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell’amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di cui al presente articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

6. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.

7. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità del collegamento telematico, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 367 CCII disciplina le modalita di accesso telematico alle informazioni sui debiti del debitore tratte dalle banche dati pubbliche.
  • Nei procedimenti unitari ex art. 42 CCII, Registro imprese, Anagrafe tributaria e INPS trasmettono direttamente alla cancelleria dati e documenti rilevanti.
  • Il Registro imprese fornisce bilanci triennali, visura storica e atti relativi a operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasferimenti).
  • L’Agenzia delle Entrate trasmette dichiarazioni dei redditi, atti registrati e debiti fiscali con interessi, sanzioni e annualita.
  • L’INPS trasmette le informazioni sui debiti contributivi del debitore.
  • In assenza di interoperabilita applicativa si procede tramite convenzioni gratuite, sentito il Garante privacy.
  • Efficacia subordinata al provvedimento DGSIA che attesta la piena funzionalita del collegamento telematico.
Inquadramento e finalita della norma

L’art. 367 CCII, inserito nel Capo III del Titolo X, ha natura strumentale e processuale: detta le regole tecnico-amministrative per l’acquisizione automatizzata, da parte della cancelleria del tribunale, dei dati e documenti rilevanti ai fini dei procedimenti di apertura degli strumenti di regolazione della crisi e di liquidazione giudiziale di cui all’art. 42 CCII. La ratio e duplice: da un lato accelerare l’istruttoria prefallimentare riducendo gli oneri documentali a carico delle parti; dall’altro garantire al giudice una rappresentazione patrimoniale, fiscale e contributiva attendibile, indispensabile per valutare lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2 CCII e per orientare la composizione negoziata o l’apertura della procedura concorsuale. La disposizione si coordina con il Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) e con i principi generali di interoperabilita delle pubbliche amministrazioni.

Soggetti tenuti alla trasmissione e tipologia di dati

Il comma 1 individua tre snodi informativi essenziali. Il Registro delle imprese (comma 2) trasmette i bilanci degli ultimi tre esercizi, la visura storica e gli atti relativi a operazioni straordinarie quali aumenti e riduzioni di capitale, fusioni, scissioni e trasferimenti d'azienda o di rami: un patrimonio documentale che consente di ricostruire l’evoluzione societaria della Alfa s.p.a. negli anni precedenti la crisi e di valutare eventuali condotte distrattive. L’Agenzia delle Entrate (comma 3) fornisce le dichiarazioni dei redditi del triennio, l’elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, con dettaglio analitico di interessi, sanzioni e annualita di formazione: dato fondamentale per la formazione dello stato passivo e per la quantificazione del debito tributario assistito da privilegio ex art. 2752 c.c. L’INPS (comma 4) trasmette le informazioni sui debiti contributivi, anch'essi rilevanti ai fini della prededucibilita o del privilegio.

Strumenti tecnici di interoperabilita

La norma privilegia il sistema di cooperazione applicativa previsto dal CAD (D.Lgs. 82/2005), che consente lo scambio diretto e automatizzato dei dati tra sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni senza intermediazione umana. Tuttavia il comma 5 introduce una clausola di salvaguardia: in attesa che AgID definisca gli standard di comunicazione e le regole tecniche ex art. 71 CAD, o quando l’amministrazione titolare della banca dati non disponga dei sistemi necessari, l’acquisizione avviene tramite convenzioni gratuite, da stipulare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tale meccanismo bilancia esigenze di tutela del debitore e dei terzi (privacy, riservatezza dei dati fiscali e contributivi) con la necessita di una rapida circolazione informativa endoprocedimentale.

Estensione ad altre banche dati e clausola di apertura

Il comma 6 amplia il perimetro applicativo: con decreto del Ministero della giustizia possono essere individuate ulteriori pubbliche amministrazioni titolari di informazioni rilevanti per l’accertamento dei requisiti dimensionali eccedenti quelli di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII (ossia le soglie che distinguono l’imprenditore minore). Si pensi a banche dati doganali, camerali specifiche, o dei registri immobiliari. Anche per queste si applicano le modalita di interoperabilita o le convenzioni di cui al comma 5. La norma e dunque pensata per evolvere nel tempo, integrando progressivamente nuove fonti informative man mano che la digitalizzazione della PA progredisce.

Efficacia condizionata e disciplina transitoria

Il comma 7 subordina l’efficacia dell’intero articolo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA), che attesta la piena funzionalita del collegamento telematico. Le disposizioni acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione di tale provvedimento, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del Codice. Si tratta di una clausola di efficacia differita che riflette la complessita realizzativa dell’infrastruttura: nell’attuale fase operativa l’acquisizione documentale avviene spesso attraverso le convenzioni di cui al comma 5 ovvero, in via residuale, mediante richieste tradizionali. Il professionista che assiste il debitore o il creditore istante nella fase prefallimentare deve dunque verificare lo stato di operativita del collegamento e, in mancanza, predisporre la documentazione in modo tradizionale, anticipando bilanci, visure, estratti di ruolo e DURC necessari all’istruttoria del tribunale.

Domande frequenti

Quali pubbliche amministrazioni devono trasmettere dati alla cancelleria nei procedimenti ex art. 42 CCII?

Sono tenuti il Registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Possono essere individuate ulteriori amministrazioni con decreto del Ministero della giustizia, in relazione a dati rilevanti per i requisiti dimensionali del debitore.

Quali documenti trasmette l’Agenzia delle Entrate nei procedimenti unitari?

L’Agenzia trasmette le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre esercizi, l’elenco degli atti soggetti a imposta di registro e i debiti fiscali, con dettaglio di interessi, sanzioni e anno di formazione del debito.

Cosa succede se il sistema di cooperazione applicativa non e ancora operativo?

Il comma 5 prevede che l’acquisizione avvenga tramite convenzioni gratuite tra Ministero della giustizia e amministrazione titolare, senza oneri per la finanza pubblica e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Quando entrano in vigore le disposizioni dell’art. 367 CCII?

L’efficacia decorre dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del provvedimento DGSIA che attesta la piena funzionalita del collegamento telematico, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del CCII.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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