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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 366 CCII – Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. L’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente: «Art. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). – 1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l’apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.».

2. Le disposizioni dell’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell’articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 366 CCII sostituisce l’art. 147 del D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) in tema di recupero spese in caso di revoca della liquidazione giudiziale.
  • Le spese della procedura e il compenso del curatore sono poste a carico del creditore istante che ha agito con colpa nel chiedere l’apertura.
  • Sono invece a carico del debitore persona fisica quando con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura.
  • La corte d'appello, in sede di revoca, accerta espressamente l’imputabilita della procedura al creditore o al debitore.
  • La nuova disciplina si applica anche alle revoche dei fallimenti dichiarati ex art. 18 R.D. 267/1942 (legge fallimentare).
  • Norma di chiusura che presidia il rischio di abuso dello strumento concorsuale e tutela il debitore ingiustamente colpito.
Inquadramento e ratio della norma

L’art. 366 CCII appartiene al Capo III del Titolo X, dedicato alle norme di coordinamento processuale, e interviene direttamente sul Testo unico delle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) sostituendo integralmente l’art. 147. La disposizione disciplina il regime delle spese della procedura e del compenso del curatore quando la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale viene revocata in sede di reclamo ex art. 51 CCII. La ratio e duplice: da un lato si vuole evitare che il costo di una procedura ingiustamente attivata gravi sull’erario; dall’altro si introduce un meccanismo di responsabilizzazione del creditore istante e dello stesso debitore, secondo un criterio di imputazione causale fondato sulla colpa o sul comportamento determinante. La norma si pone in linea di continuita con il previgente art. 147 D.P.R. 115/2002 ma adegua la terminologia al nuovo lessico del Codice della crisi (liquidazione giudiziale in luogo di fallimento) e ne ribadisce l’applicabilita anche alle revoche di fallimenti pronunciati ai sensi della legge fallimentare.

Imputazione delle spese al creditore istante

Il primo criterio di imputazione riguarda il creditore che ha promosso il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ex art. 37 CCII. La norma richiede la dimostrazione di una «colpa» del creditore nell’aver chiesto l’apertura della procedura: si pensi al caso in cui Tizio, creditore di una somma gia pagata o di un credito manifestamente inesistente, abbia ugualmente proposto ricorso per liquidazione giudiziale nei confronti della Beta s.r.l., causandone l’ingiusta sottoposizione alla procedura. Secondo l’orientamento prevalente la colpa va valutata con parametri di ordinaria diligenza professionale, tenendo conto della documentazione disponibile al creditore e della natura del credito azionato. Non basta la mera infondatezza del ricorso: occorre un quid pluris di negligenza o leggerezza nel valutare i presupposti dell’azione concorsuale, anche alla luce dei principi generali in tema di abuso del processo (art. 96 c.p.c.) e di responsabilita aggravata.

Imputazione al debitore persona fisica

Il secondo criterio attiene al debitore, ma e limitato alla sola persona fisica. La scelta legislativa esclude dunque le societa, in coerenza con il principio per cui la responsabilita per le spese della procedura non puo essere imputata all’ente collettivo gia destinatario degli effetti patrimoniali della liquidazione. Il debitore persona fisica risponde quando «con il suo comportamento ha dato causa» all’apertura: si pensi a Caio imprenditore individuale che, pur essendo solvibile, abbia volontariamente nascosto liquidita o falsificato la rappresentazione contabile inducendo il tribunale a ritenere sussistente lo stato di insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. b), CCII. In questi casi l’apertura e formalmente revocata, ma sostanzialmente provocata dalla condotta del debitore stesso, che non puo dunque pretendere che il costo della procedura ricada sulla collettivita.

Ruolo accertativo della corte d'appello

La norma attribuisce alla corte d'appello, competente per il reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza dichiarativa, il compito di accertare in concreto a chi sia imputabile l’apertura della procedura. Si tratta di un accertamento incidentale ma necessario, che integra il contenuto tipico della pronuncia di revoca e che produce effetti vincolanti in punto di liquidazione delle spese e del compenso del curatore. Il giudice del reclamo dovra dunque esaminare le circostanze fattuali con attenzione, motivando specificamente sul profilo della colpa del creditore o del comportamento causativo del debitore. In assenza di una di queste due imputazioni le spese resteranno a carico dell’erario, secondo la regola generale.

Disciplina transitoria e coordinamento

Il comma 2 estende espressamente la nuova disciplina alle revoche dei fallimenti dichiarati ai sensi dell’art. 18 R.D. 267/1942, garantendo cosi un trattamento uniforme delle situazioni pendenti. La norma si coordina con l’art. 51 CCII (reclamo contro la sentenza di apertura), con l’art. 137 CCII (compenso del curatore) e con l’art. 96 c.p.c. in tema di responsabilita processuale aggravata. Sul piano operativo, Sempronio creditore istante che voglia minimizzare il rischio dovra documentare con cura la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del ricorso, evitando azioni avventate o strumentali. Specularmente il debitore che subisca un’apertura ingiusta potra chiedere, in sede di reclamo, l’accertamento espresso dell’imputabilita al creditore, ottenendo cosi la condanna alle spese e tutelando la propria posizione anche ai fini di un’eventuale azione risarcitoria autonoma.

Domande frequenti

A chi sono imputate le spese della liquidazione giudiziale in caso di revoca della sentenza di apertura?

Le spese della procedura e il compenso del curatore sono poste a carico del creditore istante che ha agito con colpa, oppure del debitore persona fisica che con il suo comportamento ha dato causa all’apertura della liquidazione giudiziale.

Quando si configura la «colpa» del creditore istante ai fini dell’art. 366 CCII?

Secondo l’orientamento prevalente la colpa sussiste quando il creditore, con ordinaria diligenza, avrebbe potuto verificare l’inesistenza o l’infondatezza del credito o l’assenza dei presupposti dello stato di insolvenza ex art. 2 CCII.

La norma si applica anche alle societa o solo alle persone fisiche?

L’imputazione al debitore e limitata alla persona fisica. Per le societa la condanna alle spese puo intervenire solo a carico del creditore istante in colpa; diversamente le spese restano a carico dell’erario.

La nuova disciplina si applica anche ai fallimenti dichiarati prima del CCII?

Si. Il comma 2 dell’art. 366 CCII estende espressamente l’applicazione alle revoche dei fallimenti pronunciati ex art. 18 R.D. 267/1942, garantendo continuita di tutela tra vecchio e nuovo regime concorsuale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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