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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 368 CCII – Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. All’articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonchè di violazione delle procedure di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza».

2. All’articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonchè di violazione delle procedure di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza».

3. All’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono introdotte le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza.»; b) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza.»; c) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «procedure richiamate dall’articolo 4, comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «nonchè di violazione delle procedure di cui all’articolo 189, comma 6, del co- dice della crisi e dell’insolvenza.».

4. All’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell’azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell’imprenditore; in tale ipotesi l’efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell’azienda ai terzi offerenti o proponenti.». b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende: a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all’apertura del concordato stesso; b) per le quali vi sia stata l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio; c) per le quali è stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, contratti collettivi ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all’articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma del codice civile.»; d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell’azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell’articolo 84, comma 5, del codice della crisi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo. 5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’articolo 2112 del codice civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell’alienante.»; e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che» è aggiunta la seguente: «comunque»; f) all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole «dell’articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 368 CCII coordina la disciplina concorsuale con il diritto del lavoro, modificando L. 223/1991, D.Lgs. 23/2015 e L. 428/1990 (art. 47).
  • Estende le sanzioni per violazione delle procedure di licenziamento collettivo ai casi di violazione dell’art. 189, comma 6, CCII.
  • Riscrive l’art. 47 L. 428/1990 sulla cessione d'azienda nelle procedure concorsuali, distinguendo tra continuita e liquidazione.
  • Nel concordato in continuita indiretta e negli accordi non liquidatori, l’art. 2112 c.c. si applica con possibili deroghe pattizie.
  • Nella liquidazione giudiziale e nel concordato liquidatorio, deroghe ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 2112 c.c. sono possibili tramite contratti collettivi.
  • TFR immediatamente esigibile dal cedente; intervento del Fondo di garanzia anche per i lavoratori che proseguono con il cessionario.
Inquadramento sistematico e finalita

L’art. 368 CCII apre il Capo IV del Titolo X, dedicato al raccordo tra procedure concorsuali e diritto del lavoro. La norma interviene chirurgicamente su tre testi fondamentali: la legge 23 luglio 1991, n. 223 (licenziamenti collettivi e mobilita), il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (tutele crescenti) e l’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (trasferimenti d'azienda). L’obiettivo e duplice: da un lato adeguare i riferimenti normativi alla nuova architettura del Codice (sostituendo i rimandi alla legge fallimentare con quelli al CCII e in particolare all’art. 189 in tema di rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale); dall’altro modulare la tutela dei lavoratori in modo differenziato a seconda della funzione - di continuita o liquidatoria - dello strumento concorsuale prescelto. La materia e di estrema rilevanza pratica perche incide su cessioni d'azienda spesso decisive per la prosecuzione dell’attivita e il salvataggio dei livelli occupazionali.

Modifiche in tema di licenziamento collettivo (commi 1, 2 e 3)

I primi tre commi estendono il regime sanzionatorio gia previsto per la violazione delle procedure di licenziamento collettivo (art. 4, comma 12, L. 223/1991) anche alle violazioni dell’art. 189, comma 6, CCII, che disciplina la procedura semplificata di mobilita per le imprese in liquidazione giudiziale. Le modifiche operano su tre versanti: l’art. 5, comma 3, L. 223/1991 (sanzioni civili e indennita risarcitoria), l’art. 10 D.Lgs. 23/2015 (regime delle tutele crescenti per i licenziamenti collettivi viziati) e l’art. 24 L. 223/1991 (campo di applicazione della disciplina del licenziamento collettivo). In sostanza, se il curatore della Beta s.r.l. in liquidazione giudiziale procede al licenziamento collettivo dei dipendenti senza rispettare le scansioni procedurali dell’art. 189, comma 6, CCII (comunicazione preventiva, esame congiunto, criteri di scelta), il licenziamento e affetto dai medesimi vizi sanzionati per la violazione dell’art. 4, comma 12, L. 223/1991, con conseguenze risarcitorie a carico della procedura.

La riscrittura dell’art. 47 L. 428/1990 (comma 4): continuita aziendale

Il cuore innovativo della norma e nella riscrittura dell’art. 47 L. 428/1990 sulla cessione d'azienda nei contesti concorsuali. Il nuovo comma 4-bis disciplina i trasferimenti che avvengono nell’ambito di strumenti con finalita di continuita: concordato preventivo in continuita indiretta ex art. 84, comma 2, CCII (con trasferimento successivo all’apertura), accordi di ristrutturazione non liquidatori e amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attivita. In questi casi opera la regola generale dell’art. 2112 c.c. (trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario), ma le condizioni di lavoro possono essere modulate da accordi sindacali raggiunti nelle consultazioni, anche tramite contratti collettivi ex art. 51 D.Lgs. 81/2015. Si pensi al caso in cui la Gamma s.p.a., in concordato con continuita indiretta, ceda l’azienda alla Delta s.r.l.: i rapporti di lavoro proseguono automaticamente, ma l’accordo sindacale puo prevedere armonizzazioni retributive o organizzative purche finalizzate alla salvaguardia occupazionale.

La disciplina della cessione liquidatoria (commi 5 e 5-bis)

Il nuovo comma 5 disciplina invece i trasferimenti che avvengono nei contesti propriamente liquidatori: liquidazione giudiziale, concordato preventivo liquidatorio, liquidazione coatta amministrativa senza prosecuzione dell’attivita. La regola e che i rapporti di lavoro continuano con il cessionario, ma in deroga ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 2112 c.c. possono essere stipulati contratti collettivi ex art. 51 D.Lgs. 81/2015 con finalita di salvaguardia occupazionale, ovvero accordi individuali (anche di esodo incentivato) sottoscritti nelle sedi protette ex art. 2113, ultimo comma, c.c. Il comma 5-bis introduce una rilevante novita patrimoniale: il TFR matura come immediatamente esigibile nei confronti del cedente, e il Fondo di garanzia INPS interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuita al cessionario, con erogazione integrale del TFR e dei crediti ex art. 2 D.Lgs. 80/1992, indipendentemente dalla percentuale concordataria di soddisfazione.

Coordinamenti minori e impatto operativo

Il comma 5-ter estende un regime analogo all’amministrazione straordinaria senza prosecuzione, mentre la lettera e) ribadisce con la parola «comunque» l’applicazione della disciplina al lavoratore che venga riassunto. La lettera f), infine, aggiorna i riferimenti normativi dell’art. 11, comma 3, D.L. 145/2013 in tema di NASpI. Sul piano operativo l’impianto richiede al curatore o al commissario un’attenta gestione delle relazioni sindacali fin dalla fase di predisposizione del bando di vendita dell’azienda ex art. 214 CCII: la qualita dell’accordo sindacale incide direttamente sulle condizioni di trasferibilita dell’azienda e quindi sul valore di realizzo. Il professionista che assiste il debitore Sempronio in concordato con continuita indiretta dovra coordinare il piano industriale del cessionario con le consultazioni sindacali, valorizzando le possibilita di deroga consentite dall’art. 47 L. 428/1990 nel testo riformato. L’orientamento prevalente sottolinea come il bilanciamento tra tutela occupazionale e fattibilita del salvataggio passi necessariamente attraverso lo strumento sindacale, ormai centrale nella governance delle crisi.

Domande frequenti

Cosa cambia nel licenziamento collettivo per le imprese in liquidazione giudiziale dopo l’art. 368 CCII?

Si applicano le procedure semplificate dell’art. 189, comma 6, CCII; la loro violazione e equiparata, sul piano sanzionatorio, alla violazione delle procedure ex art. 4, comma 12, L. 223/1991, con tutele indennitarie per i lavoratori.

L’art. 2112 c.c. si applica nella cessione d'azienda in concordato preventivo?

Dipende. Nel concordato in continuita indiretta si applica con possibili deroghe sulle condizioni di lavoro pattuite in sede sindacale. Nel concordato liquidatorio sono ammesse deroghe ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 2112 c.c.

Il TFR maturato nella liquidazione giudiziale e esigibile subito dal cedente?

Si. Il comma 5-bis dell’art. 47 L. 428/1990, nel nuovo testo, prevede l’immediata esigibilita del TFR verso il cedente e l’intervento integrale del Fondo di garanzia INPS anche per chi prosegue con il cessionario.

Quale ruolo hanno i contratti collettivi nelle cessioni d'azienda concorsuali?

Centrale: i contratti collettivi ex art. 51 D.Lgs. 81/2015 possono modulare le condizioni di lavoro nella continuita e introdurre deroghe all’art. 2112 c.c. nelle ipotesi liquidatorie, con finalita di salvaguardia occupazionale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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