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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 365 CCII – Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

In sintesi

In sintesi

  • L’art. 365 CCII disciplina l’acquisizione officiosa delle informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
  • L’obbligo si attiva a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo.
  • La cancelleria del tribunale acquisisce d'ufficio idonea certificazione dagli uffici competenti.
  • La norma opera fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dagli artt. 363 e 364 CCII.
  • Si tratta di una disposizione transitoria volta a garantire continuità informativa al tribunale concorsuale.
  • Coordina il quadro con il fascicolo del debitore ex art. 39 CCII e con l’esame del tribunale ex artt. 41 e 47 CCII.
Inquadramento sistematico e funzione di raccordo

L’art. 365 CCII chiude la sequenza degli artt. 363 e 364, dedicati alla certificazione di debiti contributivi/assicurativi e di debiti tributari, e svolge una funzione di raccordo essenziale tra apparato giurisdizionale concorsuale e amministrazioni pubbliche creditrici. La disposizione, collocata nel Capo III del Titolo X della Parte I, ha natura prevalentemente transitoria: opera «fino alla emanazione dei provvedimenti» attuativi previsti dagli artt. 363 e 364 CCII, garantendo che, anche in attesa della piena operatività dei modelli unici di certificazione, il tribunale disponga comunque di un quadro affidabile dei debiti pubblici del soggetto che accede a una procedura concorsuale. La ratio è di evitare vuoti informativi nella delicata fase di apertura, in cui il giudice deve valutare presupposti, ammissibilità e fattibilità.

Presupposto attivante: la domanda di apertura

L’obbligo di acquisizione officiosa scatta «a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo». Il riferimento testuale è duplice e va interpretato in senso ampio secondo l’orientamento prevalente: la liquidazione giudiziale comprende sia i casi di iniziativa del debitore sia quelli su istanza di creditori o del pubblico ministero ex artt. 37 e ss. CCII; il concordato preventivo abbraccia tanto la domanda «piena» ex artt. 84 e ss. CCII quanto la domanda «con riserva» ex art. 44 CCII (concordato in bianco), in cui il bisogno informativo è anzi più acuto, attesa la tempistica per il deposito del piano. Tizio, debitore che presenti ricorso ex art. 44 CCII, beneficia immediatamente dell’attivazione della cancelleria, che può colmare lacune del fascicolo allegato ai sensi dell’art. 39 CCII.

Soggetti coinvolti e modalità operative

Soggetto attivo dell’obbligo è la cancelleria del tribunale concorsuale competente ex art. 27 CCII. La cancelleria si rivolge agli «uffici competenti», categoria ampia che ricomprende, sul fronte fiscale, l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’Agenzia delle dogane e i tributi locali; sul fronte contributivo e assicurativo, INPS e INAIL, oltre ad eventuali casse di previdenza dei liberi professionisti per i debiti di natura assimilabile. La «idonea certificazione» è formula elastica: in mancanza di un modello unificato, sono ammessi estratti di ruolo, comunicazioni di irregolarità, carichi pendenti e ogni documento ricognitivo dotato di sufficiente attendibilità. Caio, cancelliere del tribunale, opera mediante richieste formali in via telematica o cartacea, secondo le prassi territoriali, raccogliendo la documentazione nel fascicolo procedimentale.

Rapporto con gli adempimenti del debitore e con il fascicolo

L’acquisizione officiosa non sostituisce gli oneri documentali del debitore, ma li integra. L’art. 39 CCII impone al debitore di allegare al ricorso introduttivo, tra l’altro, l’elenco analitico di crediti e debiti, comprese le posizioni verso la pubblica amministrazione. L’attivazione della cancelleria opera in funzione di completamento e verifica, consentendo al tribunale di confrontare il dato dichiarato dal debitore con quello ufficiale dell’ente. Eventuali discrasie significative possono assumere rilievo ai fini della valutazione di ammissibilità, della meritevolezza nelle procedure di sovraindebitamento (per analogia interpretativa) o, nei casi più gravi, della sussistenza di profili di abusività del ricorso. Sempronio, attestatore ex art. 87 CCII, deve dare evidenza di tale verifica nella propria relazione, segnalando eventuali divergenze tra contabilità del debitore e certificazioni acquisite.

Natura transitoria, coordinamento e profili applicativi

La clausola «fino alla emanazione dei provvedimenti» degli artt. 363 e 364 ha natura transitoria, ma di durata indeterminata: in mancanza di adozione tempestiva dei provvedimenti attuativi, l’art. 365 continua a costituire la base operativa per l’acquisizione delle certificazioni. L’orientamento prevalente reputa che, anche dopo l’adozione dei provvedimenti, l’art. 365 conservi una funzione residuale di copertura per casi di malfunzionamento dei sistemi o di mancata risposta degli enti. Sul piano sistematico, la norma si coordina con gli artt. 41 e 47 CCII, che disciplinano l’esame del tribunale sulla domanda di concordato e sulla liquidazione giudiziale, fornendo elementi per la valutazione dei presupposti soggettivi e oggettivi. Si coordina inoltre con l’art. 88 CCII in tema di transazione fiscale, fornendo il quadro informativo necessario alla classazione e al trattamento dei crediti pubblici. Resta ferma la possibilità per gli enti pubblici di insinuarsi al passivo nei termini ordinari ex art. 201 CCII e di proporre osservazioni e contestazioni ai dati certificati.

Domande frequenti

Quando si attiva l’obbligo di acquisizione officiosa delle certificazioni ex art. 365 CCII?

Si attiva a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, anche con riserva ex art. 44 CCII, e opera fino all’emanazione dei provvedimenti attuativi degli artt. 363 e 364 CCII.

Quale ufficio è tenuto ad acquisire le certificazioni dai debiti pubblici?

L’obbligo grava sulla cancelleria del tribunale concorsuale competente ex art. 27 CCII, che si rivolge agli uffici fiscali (Agenzia entrate, Riscossione, Dogane), agli enti locali e a INPS e INAIL.

L’acquisizione officiosa esonera il debitore dall’allegare i propri debiti pubblici al ricorso?

No, restano fermi gli oneri ex art. 39 CCII di indicare crediti e debiti analiticamente. L’attivazione della cancelleria integra e verifica, non sostituisce, la documentazione del debitore, valorizzando eventuali discrasie.

Cosa accade se gli uffici pubblici non rispondono tempestivamente alla richiesta della cancelleria?

Secondo l’orientamento prevalente, il tribunale può sollecitare l’ente e tenere conto del dato disponibile nel fascicolo, fermo l’obbligo di insinuazione al passivo ex art. 201 CCII e la possibilità di successive rettifiche dei crediti.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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