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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono in due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivo alla cessazione o risoluzione del contratto.
  • In caso di contratti plurimi regolati come contratto a tempo indeterminato (art. 326), il termine decorre dallo sbarco successivo alla cessazione dell'ultimo contratto.
  • La prescrizione dei diritti degli eredi dell'arruolato in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.
  • Il termine biennale è speciale rispetto alla prescrizione ordinaria decennale del codice civile e riflette le esigenze di certezza dei rapporti marittimi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 373 Codice della Navigazione — Prescrizione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. In caso di più contratti a tempo determinato o a viaggio, che a sensi dell'articolo 326 siano regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato, il termine decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione dell'ultimo contratto. La prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell'arruolato ed agli altri aventi diritto in caso di perdita della nave decorre dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.

Commento

Ratio e caratteri del termine prescrizionale

L'articolo 373 del Codice della navigazione stabilisce il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di arruolamento. La scelta del termine biennale — più breve della prescrizione ordinaria decennale del codice civile (art. 2946 c.c.) e anche più breve della prescrizione quinquennale per i crediti periodici (art. 2948 c.c.) — si giustifica con le esigenze di certezza dei rapporti di lavoro marittimo, che per la loro natura itinerante e internazionale richiedono una rapida definizione delle posizioni creditorie e debitorie tra armatori e arruolati. La norma è speciale rispetto al diritto comune e prevale su di esso per effetto del principio lex specialis derogat generali.

Il dies a quo: lo sbarco nel porto di arruolamento

Il termine biennale decorre dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto. L'indicazione è precisa e richiede tre elementi concorrenti: (a) deve essere avvenuto lo sbarco nel porto di arruolamento (non in un porto diverso); (b) lo sbarco deve essere avvenuto dopo la cessazione o la risoluzione del contratto; (c) la decorrenza inizia dal giorno di tale sbarco. La scelta del porto di arruolamento come riferimento spaziale è coerente con l'art. 366, che individua nel porto di arruolamento il luogo ordinario di rimpatrio. La decorrenza dal giorno dello sbarco, e non dalla data di cessazione o risoluzione del contratto, è una scelta favorevole all'arruolato: nelle situazioni in cui la cessazione del contratto avviene in un porto diverso da quello di arruolamento, il marittimo non sarebbe in condizione di esercitare immediatamente i propri diritti, e il termine decorre solo quando egli è tornato nel porto di arruolamento e può ragionevolmente attivarsi.

I contratti plurimi e l'ultimo contratto

Il secondo comma introduce una disciplina speciale per il caso di più contratti a tempo determinato o a viaggio che, ai sensi dell'art. 326, sono regolati dalle norme sul contratto a tempo indeterminato. In tale ipotesi, il termine di prescrizione non decorre separatamente per ciascun contratto, ma unitariamente: decorre dallo sbarco nel porto di arruolamento successivo alla cessazione o risoluzione dell'ultimo contratto della serie. Questa previsione è di estrema importanza pratica: nel settore marittimo, molti marittimi sono assunti con una successione di contratti a viaggio o a tempo determinato che si rinnovano continuamente. Se il termine prescrizionale decorresse da ogni singolo contratto, il marittimo si troverebbe a dover esercitare i propri diritti nel corso di una serie di contratti ancora in corso di svolgimento, il che sarebbe oggettivamente difficile. La norma risolve il problema considerando la serie contrattuale come un'unica entità ai fini della prescrizione.

La prescrizione in caso di perdita della nave

Il terzo comma introduce una disciplina speciale per la prescrizione dei diritti spettanti agli eredi dell'arruolato e agli altri aventi diritto nel caso di perdita della nave. In tale ipotesi, il termine biennale decorre dalla data di cancellazione della nave dal registro d'iscrizione. Questa previsione è perfettamente coerente con l'art. 371, che subordina l'esercizio di tali diritti alla stessa cancellazione: poiché gli aventi diritto non possono agire prima della cancellazione, non sarebbe equo che la prescrizione decorra prima di quel momento. La scelta del dies a quo nella data di cancellazione assicura che il termine biennale cominci a decorrere solo quando gli aventi diritto sono messi in condizione di esercitare concretamente i propri diritti.

Coordinamento con la disciplina generale della prescrizione

Il termine biennale dell'art. 373 è soggetto alle cause generali di sospensione e interruzione della prescrizione previste dagli artt. 2941 e ss. c.c. (sospensione tra coniugi, tra genitori e figli minori, ecc.) e dagli artt. 2943 e ss. c.c. (interruzione per atti del titolare del diritto o per riconoscimento del debitore). La norma del codice della navigazione non introduce deroghe a tale disciplina, che si applica integralmente anche alla prescrizione biennale dei diritti da contratto di arruolamento. In ambito europeo e internazionale, la MLC 2006 non fissa un termine prescrizionale specifico, lasciando agli ordinamenti nazionali la relativa disciplina.

Casi pratici

Caso 1: Prescrizione del credito retributivo di Tizio

Tizio sbarca nel porto di arruolamento il 15 marzo 2022 a fine contratto. Dal giorno successivo inizia a decorrere il termine biennale di prescrizione: Tizio deve far valere eventuali crediti retributivi verso l'armatore entro il 15 marzo 2024, altrimenti il diritto si prescrive e l'armatore può opporre la prescrizione in giudizio.

Caso 2: Serie di contratti a viaggio di Caio: il termine decorre dall'ultimo

Caio ha stipulato cinque contratti a viaggio successivi con lo stesso armatore, regolati come contratto a tempo indeterminato ex art. 326. Sbarca definitivamente nel porto di arruolamento il 10 giugno 2023 al termine dell'ultimo contratto: il termine biennale per tutti i diritti derivanti dall'intera serie contrattuale decorre da quella data, e Caio ha tempo fino al 10 giugno 2025 per agire.

Caso 3: Eredi di Sempronio: la prescrizione inizia dalla cancellazione della nave

La nave di Sempronio viene data per dispersa e cancellata dal registro d'iscrizione il 20 settembre 2023. Da tale data inizia a decorrere il termine biennale per i diritti degli eredi di Sempronio: questi devono far valere i loro diritti entro il 20 settembre 2025, non potendo computare decorrenze precedenti alla cancellazione.

Domande frequenti

In quanto tempo si prescrivono i diritti del marittimo verso l'armatore?

I diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono in due anni, decorrenti dal giorno dello sbarco nel porto di arruolamento successivo alla cessazione o risoluzione del contratto.

Se un marittimo ha avuto tanti contratti successivi, il termine prescrizionale decorre da ogni singolo contratto?

No: se i contratti plurimi sono regolati come contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 326, la prescrizione decorre unitariamente dallo sbarco successivo alla cessazione dell'ultimo contratto della serie.

Quando si prescrivono i diritti degli eredi di un marittimo su una nave perduta?

La prescrizione biennale decorre dalla data di cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, coerentemente con l'art. 371 che subordina l'esercizio dei diritti a tale cancellazione.

Il termine biennale di prescrizione può essere sospeso o interrotto?

Sì: si applicano le cause generali di sospensione e interruzione della prescrizione previste dal codice civile (artt. 2941 ss. e 2943 ss. c.c.), poiché l'art. 373 non deroga alla disciplina comune.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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