Art. 368 Codice della Navigazione – Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali . Disposizioni varie
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In sintesi
Le disposizioni del capo sul rimpatrio (artt. 362-367) si applicano integralmente anche agli stranieri arruolati su navi nazionali.
Il principio di equiparazione garantisce che la nazionalità dell'arruolato non incida sul livello di tutela riconosciuto dal codice.
La norma esprime il principio della lex navalis: la legge della bandiera (italiana) governa i rapporti di lavoro a bordo indipendentemente dalla nazionalità dell'equipaggio.
L'applicazione delle norme di rimpatrio allo straniero include anche l'indennità giornaliera, le spese mediche e le regole sul luogo di rimpatrio.
Indice dei contenuti
Ratio e principio di equiparazione
L'articolo 368 del Codice della navigazione è una norma di rinvio e di estensione soggettiva: estende l'applicazione delle disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III (artt. 362-367, dedicati al rimpatrio dell'arruolato) agli stranieri arruolati su navi battenti bandiera italiana. La ratio è chiara: il legislatore del 1942 ha voluto affermare che il diritto al rimpatrio, in quanto tutela minima del lavoratore marittimo, non può dipendere dalla nazionalità del lavoratore. Un marinaio straniero imbarcato su una nave italiana è soggetto alla stessa disciplina di un marittimo italiano: gode delle stesse protezioni e può pretendere dall'armatore il medesimo trattamento.
Il principio della lex navalis
La norma esprime, in modo particolarmente netto, il principio della lex navalis o lex banderae: la legge dello Stato di bandiera governa i rapporti giuridici a bordo della nave, inclusi i rapporti di lavoro tra armatore e arruolati, indipendentemente dalla nazionalità di questi ultimi. Questo principio è riconosciuto universalmente nel diritto internazionale privato della navigazione e trova conferma nella Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare (UNCLOS, 1982), che all'art. 94 attribuisce allo Stato di bandiera la piena giurisdizione e il controllo sulle questioni amministrative, tecniche e sociali che riguardano la nave. L'art. 368 è dunque coerente con il quadro internazionale e non pone problemi di conflitto con le norme degli Stati di provenienza degli arruolati stranieri, almeno per quanto riguarda i rapporti tra armatore e lavoratore durante l'imbarco su nave italiana.
Contenuto dell'estensione
L'estensione operata dall'art. 368 è integrale: tutte le disposizioni del capo si applicano agli stranieri, senza distinzioni o limitazioni. Ciò significa che l'arruolato straniero ha diritto: (a) all'obbligo di rimpatrio nelle ipotesi previste dall'art. 362; (b) alla copertura delle spese di viaggio, alloggio e mantenimento ex art. 364; (c) alle tutele specifiche per malattia e lesioni ex art. 365; (d) alla scelta del luogo di rimpatrio ex art. 366; (e) alla possibilità di rimpatrio tramite imbarco su altra nave ex art. 367, con le relative garanzie di integrazione retributiva. La norma non pone restrizioni legate alla nazionalità né alla residenza dello straniero: il «luogo di rimpatrio» per l'arruolato straniero sarà determinato secondo i criteri dell'art. 366, che potrebbe portare a rimpatri anche al di fuori del territorio italiano.
Coordinamento con il diritto internazionale del lavoro marittimo
L'art. 368 va letto in connessione con la Convenzione MLC 2006, che all'art. 2.5 garantisce il diritto al rimpatrio a tutti i marittimi, indipendentemente dalla nazionalità, che si trovino in difficoltà su una nave registrata in uno Stato aderente alla Convenzione. L'Italia ha ratificato la MLC 2006, rendendo ulteriormente rafforzato il quadro di tutela degli arruolati stranieri. In caso di conflitto tra la normativa interna e la MLC, si applicano le disposizioni più favorevoli al lavoratore. Sotto il profilo previdenziale e assicurativo, la situazione degli arruolati stranieri su navi italiane è disciplinata anche da accordi bilaterali di sicurezza sociale, che possono prevedere tutele ulteriori o coordinamento con i sistemi previdenziali degli Stati di provenienza.
Profili pratici
L'applicazione dell'art. 368 ha rilevanza pratica crescente, in ragione della composizione sempre più internazionale degli equipaggi delle navi mercantili italiane. Un armatore italiano che imbarca marittimi filippini, indonesiani o ucraini è tenuto a garantire loro le stesse tutele di rimpatrio previste per i marittimi italiani, senza possibilità di deroghe contrattualmente stabilite in senso peggiorativo. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino il diritto al rimpatrio degli arruolati stranieri sarebbero nulle per contrasto con una norma imperativa.
Casi pratici
Caso 1: Rimpatrio di Tizio, marittimo filippino su nave italiana
Tizio, cittadino filippino, è arruolato su una nave mercantile italiana e viene sbarcato a Rotterdam per fine contratto. L'armatore italiano deve applicargli integralmente le norme degli artt. 362-367: deve coprire le spese di viaggio, alloggio e mantenimento e corrispondergli l'indennità giornaliera fino al luogo di rimpatrio indicato nel contratto, che potrebbe essere Manila o un altro porto concordato.
Caso 2: Tutela di Caio, marittimo ucraino ammalato a bordo
Caio, cittadino ucraino arruolato su una petroliera italiana, si ammala gravemente durante una sosta a Valencia. Per effetto dell'art. 368, il comandante deve applicargli la stessa disciplina prevista dall'art. 365 per i marittimi italiani: deposito delle somme presso il consolato, copertura delle spese mediche e del rimpatrio verso la destinazione concordata nel contratto di arruolamento.
Caso 3: Clausola contrattuale limitativa per Sempronio, marittimo romeno: è nulla
Sempronio, marittimo romeno, ha firmato un contratto di arruolamento su una nave italiana contenente una clausola che esclude il diritto al rimpatrio per gli arruolati stranieri. La clausola è nulla perché contrasta con l'art. 368 cod. nav., norma imperativa che estende integralmente le tutele di rimpatrio a tutti gli arruolati su navi italiane indipendentemente dalla nazionalità.
Domande frequenti
Un marittimo straniero su una nave italiana ha diritto al rimpatrio come un marittimo italiano?
Sì: l'art. 368 cod. nav. estende integralmente le disposizioni sul rimpatrio (artt. 362-367) agli stranieri arruolati su navi battenti bandiera italiana, senza distinzioni basate sulla nazionalità.
Dove viene rimpatriato un marittimo straniero?
Il luogo di rimpatrio è determinato secondo i criteri dell'art. 366: di regola il porto di arruolamento, oppure un'altra destinazione concordata senza aumento di spesa, che potrebbe trovarsi anche all'estero.
Un armatore italiano può contrattualmente escludere le tutele di rimpatrio per i marittimi stranieri?
No: l'art. 368 è una norma imperativa. Qualsiasi clausola contrattuale che escluda o limiti il diritto al rimpatrio degli arruolati stranieri è nulla per contrasto con la legge.
Quale principio giuridico internazionale è alla base dell'art. 368?
Il principio della lex banderae: la legge dello Stato di bandiera (Italia) governa i rapporti di lavoro a bordo della nave, indipendentemente dalla nazionalità degli arruolati, in conformità con il diritto internazionale del mare.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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Ratio e principio di equiparazione
L'articolo 368 del Codice della navigazione è una norma di rinvio e di estensione soggettiva: estende l'applicazione delle disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III (artt. 362-367, dedicati al rimpatrio dell'arruolato) agli stranieri arruolati su navi battenti bandiera italiana. La ratio è chiara: il legislatore del 1942 ha voluto affermare che il diritto al rimpatrio, in quanto tutela minima del lavoratore marittimo, non può dipendere dalla nazionalità del lavoratore. Un marinaio straniero imbarcato su una nave italiana è soggetto alla stessa disciplina di un marittimo italiano: gode delle stesse protezioni e può pretendere dall'armatore il medesimo trattamento.
Il principio della lex navalis
La norma esprime, in modo particolarmente netto, il principio della lex navalis o lex banderae: la legge dello Stato di bandiera governa i rapporti giuridici a bordo della nave, inclusi i rapporti di lavoro tra armatore e arruolati, indipendentemente dalla nazionalità di questi ultimi. Questo principio è riconosciuto universalmente nel diritto internazionale privato della navigazione e trova conferma nella Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare (UNCLOS, 1982), che all'art. 94 attribuisce allo Stato di bandiera la piena giurisdizione e il controllo sulle questioni amministrative, tecniche e sociali che riguardano la nave. L'art. 368 è dunque coerente con il quadro internazionale e non pone problemi di conflitto con le norme degli Stati di provenienza degli arruolati stranieri, almeno per quanto riguarda i rapporti tra armatore e lavoratore durante l'imbarco su nave italiana.
Contenuto dell'estensione
L'estensione operata dall'art. 368 è integrale: tutte le disposizioni del capo si applicano agli stranieri, senza distinzioni o limitazioni. Ciò significa che l'arruolato straniero ha diritto: (a) all'obbligo di rimpatrio nelle ipotesi previste dall'art. 362; (b) alla copertura delle spese di viaggio, alloggio e mantenimento ex art. 364; (c) alle tutele specifiche per malattia e lesioni ex art. 365; (d) alla scelta del luogo di rimpatrio ex art. 366; (e) alla possibilità di rimpatrio tramite imbarco su altra nave ex art. 367, con le relative garanzie di integrazione retributiva. La norma non pone restrizioni legate alla nazionalità né alla residenza dello straniero: il «luogo di rimpatrio» per l'arruolato straniero sarà determinato secondo i criteri dell'art. 366, che potrebbe portare a rimpatri anche al di fuori del territorio italiano.
Coordinamento con il diritto internazionale del lavoro marittimo
L'art. 368 va letto in connessione con la Convenzione MLC 2006, che all'art. 2.5 garantisce il diritto al rimpatrio a tutti i marittimi, indipendentemente dalla nazionalità, che si trovino in difficoltà su una nave registrata in uno Stato aderente alla Convenzione. L'Italia ha ratificato la MLC 2006, rendendo ulteriormente rafforzato il quadro di tutela degli arruolati stranieri. In caso di conflitto tra la normativa interna e la MLC, si applicano le disposizioni più favorevoli al lavoratore. Sotto il profilo previdenziale e assicurativo, la situazione degli arruolati stranieri su navi italiane è disciplinata anche da accordi bilaterali di sicurezza sociale, che possono prevedere tutele ulteriori o coordinamento con i sistemi previdenziali degli Stati di provenienza.
Profili pratici
L'applicazione dell'art. 368 ha rilevanza pratica crescente, in ragione della composizione sempre più internazionale degli equipaggi delle navi mercantili italiane. Un armatore italiano che imbarca marittimi filippini, indonesiani o ucraini è tenuto a garantire loro le stesse tutele di rimpatrio previste per i marittimi italiani, senza possibilità di deroghe contrattualmente stabilite in senso peggiorativo. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino il diritto al rimpatrio degli arruolati stranieri sarebbero nulle per contrasto con una norma imperativa.
Casi pratici
Caso 1: Rimpatrio di Tizio, marittimo filippino su nave italiana
Tizio, cittadino filippino, è arruolato su una nave mercantile italiana e viene sbarcato a Rotterdam per fine contratto. L'armatore italiano deve applicargli integralmente le norme degli artt. 362-367: deve coprire le spese di viaggio, alloggio e mantenimento e corrispondergli l'indennità giornaliera fino al luogo di rimpatrio indicato nel contratto, che potrebbe essere Manila o un altro porto concordato.
Caso 2: Tutela di Caio, marittimo ucraino ammalato a bordo
Caio, cittadino ucraino arruolato su una petroliera italiana, si ammala gravemente durante una sosta a Valencia. Per effetto dell'art. 368, il comandante deve applicargli la stessa disciplina prevista dall'art. 365 per i marittimi italiani: deposito delle somme presso il consolato, copertura delle spese mediche e del rimpatrio verso la destinazione concordata nel contratto di arruolamento.
Caso 3: Clausola contrattuale limitativa per Sempronio, marittimo romeno: è nulla
Sempronio, marittimo romeno, ha firmato un contratto di arruolamento su una nave italiana contenente una clausola che esclude il diritto al rimpatrio per gli arruolati stranieri. La clausola è nulla perché contrasta con l'art. 368 cod. nav., norma imperativa che estende integralmente le tutele di rimpatrio a tutti gli arruolati su navi italiane indipendentemente dalla nazionalità.
Domande frequenti
Un marittimo straniero su una nave italiana ha diritto al rimpatrio come un marittimo italiano?
Sì: l'art. 368 cod. nav. estende integralmente le disposizioni sul rimpatrio (artt. 362-367) agli stranieri arruolati su navi battenti bandiera italiana, senza distinzioni basate sulla nazionalità.
Dove viene rimpatriato un marittimo straniero?
Il luogo di rimpatrio è determinato secondo i criteri dell'art. 366: di regola il porto di arruolamento, oppure un'altra destinazione concordata senza aumento di spesa, che potrebbe trovarsi anche all'estero.
Un armatore italiano può contrattualmente escludere le tutele di rimpatrio per i marittimi stranieri?
No: l'art. 368 è una norma imperativa. Qualsiasi clausola contrattuale che escluda o limiti il diritto al rimpatrio degli arruolati stranieri è nulla per contrasto con la legge.
Quale principio giuridico internazionale è alla base dell'art. 368?
Il principio della lex banderae: la legge dello Stato di bandiera (Italia) governa i rapporti di lavoro a bordo della nave, indipendentemente dalla nazionalità degli arruolati, in conformità con il diritto internazionale del mare.