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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Dirigenti Industria fissa il periodo di comporto (durata massima della conservazione del posto durante la malattia) in misura superiore agli standard degli altri contratti collettivi: normalmente 12 mesi nell'arco di un triennio. Durante la malattia la retribuzione e a carico aziendale, integrata dall'assistenza FASI/Assidai per le spese sanitarie. Superato il comporto, il datore puo recedere dal rapporto con diritto al preavviso e all'eventuale indennita supplementare.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Dirigenti Industria

In sintesi

Il CCNL Dirigenti Industria fissa il periodo di comporto (durata massima della conservazione del posto durante la malattia) in misura superiore agli standard degli altri contratti collettivi: normalmente 12 mesi nell’arco di un triennio. Durante la malattia la retribuzione e a carico aziendale, integrata dall’assistenza FASI/Assidai per le spese sanitarie. Superato il comporto, il datore puo recedere dal rapporto con diritto al preavviso e all’eventuale indennita supplementare.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confindustria · Federmanager
Ultimo rinnovo
24 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2027
Platea
~100.000 dirigenti industriali

Tabella riepilogativa

Comporto e retribuzione durante la malattia – Dirigente Industria
Evento Conservazione del posto Retribuzione
Malattia ordinaria 12 mesi in un triennio 100% RGA a carico azienda
Malattia grave/cronica (proroga) Possibile accordo individuale di proroga 100% RGA per periodo prorogato
Infortunio professionale Fino a guarigione (non superato comporto) 100% RGA + INAIL rendita/indennizzo
Infortunio extraprofessionale Come malattia ordinaria 100% RGA a carico azienda
Ricovero ospedaliero Incluso nel comporto 100% RGA; FASI rimborsa ospedaliero

Il periodo di comporto nel CCNL Dirigenti

Il periodo di comporto e il lasso di tempo massimo durante il quale il dirigente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il CCNL Dirigenti Industria fissa il comporto in 12 mesi nell’arco di un triennio: si sommano tutti i giorni di malattia nei 36 mesi precedenti; al raggiungimento dei 12 mesi cumulativi il datore puo recedere.

Questo comporto e piu lungo rispetto a molti altri CCNL (es. CCNL Metalmeccanici: 180 giorni per lavoratori con piu di 10 anni di anzianita). La maggiore durata riflette l’autonomia del dirigente e la difficolta di sostituzione immediata del ruolo.

Retribuzione a carico aziendale

Durante la malattia il dirigente conserva il diritto all’intera retribuzione fissa (TMCG e RGA) a carico del datore di lavoro. A differenza degli impiegati e operai, per i dirigenti non e prevista l’indennita di malattia INPS: l’obbligazione retributiva e interamente aziendale.

Le spese sanitarie (visite specialistiche, ricoveri, farmaci di fascia C) sono coperte dal fondo di assistenza sanitaria contrattuale FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Industria) o da Assidai, secondo il piano sanitario vigente.

Superamento del comporto e recesso

Al termine del periodo di comporto (12 mesi cumulativi nel triennio), il datore ha facolta di recedere dal rapporto. Il recesso per superamento del comporto non e un licenziamento disciplinare: e un recesso per impossibilita sopravvenuta della prestazione.

Il dirigente che supera il comporto ha diritto:

  • Al preavviso contrattuale (o alla relativa indennita sostitutiva)
  • Al TFR maturato
  • All’eventuale indennita supplementare, la cui spettanza in caso di recesso per comporto e oggetto di discussione giurisprudenziale (tendenza ad escluderla, salvo accordi aziendali)

Casi pratici

Tizio – Calcolo comporto su triennio
Tizio si ammala per 4 mesi nel 2024 e 3 mesi nel 2025. Nel 2026 si ammala di nuovo per 6 mesi. Calcolo: 4+3+6 = 13 mesi in 36 mesi. Superato il comporto di 12 mesi, l’azienda puo recedere al 12° mese cumulativo (luglio 2026). Tizio ha diritto a preavviso (8 mesi) e TFR. L’indennita supplementare dipende dall’accordo aziendale.
Caia – Malattia grave e proroga
Caia e affetta da patologia oncologica e supera il comporto ordinario di 12 mesi. L’azienda e Caia concordano per iscritto una proroga del comporto di ulteriori 6 mesi, durante i quali la retribuzione e mantenuta. La proroga e legittima e non modifica le condizioni del contratto individuale. Alla fine della proroga, se Caia non rientra, l’azienda puo recedere.
Sempronio – Infortunio professionale
Sempronio, direttore di stabilimento, subisce un infortunio in visita al reparto produzione. L’INAIL indennizza l’inabilita temporanea. La retribuzione aziendale (100% RGA) e corrisposta per l’intero periodo di assenza; l’indennizzo INAIL e cumulabile. Se l’invalidita e permanente, l’INAIL eroga una rendita. Il periodo di infortunio professionale non si computa nel comporto per malattia comune (orientamento prevalente).

Domande frequenti

Qual e il comporto del dirigente industriale?
12 mesi nell’arco di un triennio (36 mesi precedenti). Si sommano tutti i giorni di malattia: al raggiungimento dei 12 mesi cumulativi il datore puo recedere dal rapporto.
Chi paga la retribuzione durante la malattia del dirigente?
Il datore di lavoro, per l’intera RGA fissa, per tutta la durata del comporto. Non e prevista l’indennita INPS per malattia per i dirigenti. Le spese sanitarie sono rimborsate da FASI o Assidai.
L'infortunio professionale rientra nel comporto?
No secondo l’orientamento prevalente: il periodo di infortunio professionale (inabilita temporanea assoluta INAIL) non si cumula con la malattia comune ai fini del calcolo del comporto.
Il recesso per superamento del comporto da diritto all'indennita supplementare?
E’ questione dibattuta. La tendenza giurisprudenziale e a escludere l’indennita supplementare per recesso da comporto, in quanto non e un licenziamento ingiustificato. Accordi aziendali possono prevedere diversamente.
FASI e Assidai coprono le spese mediche durante la malattia?
Si: FASI (per i dirigenti industriali iscritti) e Assidai coprono visite specialistiche, ricoveri, esami diagnostici e cure secondo il piano sanitario contrattuale. La copertura opera anche durante la malattia e indipendentemente dall’attivita lavorativa.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Qual e il comporto del dirigente industriale?

12 mesi nell'arco di un triennio (36 mesi precedenti). Si sommano tutti i giorni di malattia: al raggiungimento dei 12 mesi cumulativi il datore puo recedere dal rapporto.

Chi paga la retribuzione durante la malattia del dirigente?

Il datore di lavoro, per l'intera RGA fissa, per tutta la durata del comporto. Non e prevista l'indennita INPS per malattia per i dirigenti. Le spese sanitarie sono rimborsate da FASI o Assidai.

L'infortunio professionale rientra nel comporto?

No secondo l'orientamento prevalente: il periodo di infortunio professionale (inabilita temporanea assoluta INAIL) non si cumula con la malattia comune ai fini del calcolo del comporto.

Il recesso per superamento del comporto da diritto all'indennita supplementare?

E' questione dibattuta. La tendenza giurisprudenziale e a escludere l'indennita supplementare per recesso da comporto, in quanto non e un licenziamento ingiustificato. Accordi aziendali possono prevedere diversamente.

FASI e Assidai coprono le spese mediche durante la malattia?

Si: FASI (per i dirigenti industriali iscritti) e Assidai coprono visite specialistiche, ricoveri, esami diagnostici e cure secondo il piano sanitario contrattuale. La copertura opera anche durante la malattia e indipendentemente dall'attivita lavorativa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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