Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Dirigenti Industria

In sintesi

Il CCNL Dirigenti Industria riconosce al dirigente un periodo di ferie annuali superiore al minimo legale: normalmente 4 settimane (28 giorni di calendario) o fino a 5-6 settimane nelle prassi aziendali. Il godimento delle ferie e tendenzialmente autonomo, concordato con l’azienda. Sono previsti permessi retribuiti per eventi familiari e formazione.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confindustria · Federmanager
Ultimo rinnovo
13 novembre 2024 (Confindustria-Federmanager, vigenza 2025-2027)
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Platea
Dirigenti di aziende industriali produttrici di beni e servizi

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi CCNL Dirigenti Industria – riepilogo
Istituto Durata/Quantita Note
Ferie annuali Minimo 4 settimane (28 gg cal.); prassi 5-6 sett. Almeno 2 settimane continuative; godimento concordato
Ferie maturate nel 1° anno Proporzionali ai mesi lavorati 1/12 per ogni mese o frazione > 15 gg
Matrimonio 15 giorni di calendario retribuiti Congedo matrimoniale ex CCNL
Lutto (coniuge/figli/genitori) 3 giorni lavorativi retribuiti Estensibile per accordo individuale
Donazione sangue 1 giorno retribuito per donazione L. 584/1967
Permessi sindacali (RSA) Ore proporzionali ai dipendenti Non applicabile al dirigente come beneficiario

Durata delle ferie e maturazione

Il CCNL Dirigenti Industria non fissa un numero rigido di giorni di ferie diverso dal minimo legale (4 settimane, D.Lgs. 66/2003), ma la prassi aziendale nel settore industriale riconosce spesso periodi superiori: 25-30 giorni lavorativi o 5-6 settimane di calendario, come parte del pacchetto retributivo complessivo negoziato individualmente.

Le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati nell’anno solare: 1/12 del periodo annuale per ogni mese intero o per frazioni superiori a 15 giorni. In caso di cessazione del rapporto, le ferie non godute sono monetizzate (indennita sostitutiva ferie).

Il vincolo delle 2 settimane continuative

Il D.Lgs. 66/2003, anche per i dirigenti, impone che almeno 2 settimane di ferie siano godute in modo continuativo nel corso dell’anno di maturazione (o entro i 18 mesi successivi). Il datore di lavoro e obbligato a garantire questo godimento minimo continuativo.

Le ferie residue (superiori alle 2 settimane) possono essere frazionate e godute entro i 18 mesi dall’anno di maturazione. Ferie non godute per scelta unilaterale del datore sono monetizzate; ferie non godute per scelta del lavoratore non danno diritto alla monetizzazione forzata, ma devono comunque essere fruite.

Permessi retribuiti e assenze

Il CCNL prevede i principali permessi retribuiti comuni alla contrattazione collettiva italiana:

  • Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario, retribuiti dalla previdenza sociale (INPS) e/o dall’azienda secondo le previsioni contrattuali
  • Permesso per lutto: 3 giorni lavorativi per decesso di coniuge, figli o genitori
  • Donazione di sangue: 1 giorno per ogni donazione (L. 584/1967)

Per il dirigente, ulteriori permessi retribuiti possono essere negoziati individualmente (es. permessi per caregiver, assistenza a familiari non autosufficienti ai sensi del D.Lgs. 105/2022).

Casi pratici

Tizio – Monetizzazione ferie non godute
Tizio viene licenziato a giugno 2026 con 18 giorni di ferie residue del 2025 e 12 giorni gia maturati nel 2026. L’azienda e tenuta a corrispondere l’indennita sostitutiva per 30 giorni complessivi. La base di calcolo e la retribuzione giornaliera (RGA annua / 365 o / giorni lavorativi annui, secondo la formula contrattuale).
Caia – Ferie superiori al minimo da accordo individuale
Caia ha negoziato 30 giorni lavorativi di ferie nel contratto individuale (superiori alle 4 settimane minime). L’azienda intende ridurre a 20 giorni per le esigenze organizzative. La modifica unilaterale non e ammessa: le condizioni individualmente concordate non possono essere ridotte al di sotto del pattuito. Il riconoscimento delle ferie aggiuntive e diritto contrattuale acquisito.
Sempronio – Ferie e reperibilita nel periodo feriale
Sempronio e in ferie per 3 settimane. L’azienda lo richiama sistematicamente per riunioni in conference call. Se le ferie non sono effettivamente godute (interruzione sostanziale del riposo), il periodo non e valido come ferie e deve essere rifruito o indennizzato. La Cassazione riconosce il diritto al riposo effettivo: le ferie ‘di carta’ non esauriscono l’obbligo datoriale.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie ha il dirigente industriale?
Il minimo legale e 4 settimane (D.Lgs. 66/2003). Il CCNL Dirigenti Industria non fissa un numero superiore, ma la prassi aziendale riconosce spesso 5-6 settimane o 25-30 giorni lavorativi come parte del pacchetto negoziato individualmente.
Le ferie non godute si monetizzano sempre?
No: il divieto di sostituire le ferie con l’indennità riguarda il periodo minimo di 4 settimane, che deve essere goduto effettivamente (art. 10, comma 2, D.Lgs. 66/2003). Solo in caso di risoluzione del rapporto l’indennità può sostituirlo.
Il congedo matrimoniale e retribuito al 100%?
Si: il congedo matrimoniale di 15 giorni e retribuito. La retribuzione e a carico INPS (assegno) e dell’azienda per la differenza fino alla retribuzione normale, secondo la disciplina contrattuale e normativa vigente.
Le ferie si maturano anche durante la malattia?
Si: durante i periodi di malattia le ferie maturano regolarmente, nel limite del periodo di comporto. È un principio consolidato dalla giurisprudenza europea e italiana.
Il dirigente puo essere richiamato dalle ferie?
L’azienda puo richiamare il dirigente per esigenze straordinarie, ma deve corrispondere i costi del rientro e garantire il godimento del periodo feriale residuo. Il richiamo sistematico durante le ferie puo configurare inadempimento del contratto.

Stesso CCNL: consulta anche TMCG, tabelle retributive e struttura RGA, preavviso, licenziamento e indennita supplementare, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Previndai e orario di lavoro, reperibilita e assenza di limiti legali.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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