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Il dirigente (e la dirigente) industriale fruisce delle tutele di maternita e paternita del D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternita) integrate dal CCNL: retribuzione al 100% durante il congedo di maternita, conservazione del posto, divieto di licenziamento. Il congedo parentale (ex facoltativo) e fruibile fino ai 12 anni del figlio. Il congedo di paternita obbligatorio e stato esteso a 10 giorni dal D.Lgs. 105/2022.
Tabella riepilogativa
| Congedo | Durata | Retribuzione |
|---|---|---|
| Maternita obbligatoria | 5 mesi (2 pre + 3 post parto, o flessibile) | 100% RGA (INPS 80% + integrazione aziendale) |
| Paternita obbligatoria | 10 giorni lavorativi (D.Lgs. 105/2022) | 100% a carico INPS |
| Congedo parentale (ex facoltativo) | Fino a 6 mesi ciascun genitore; 11 mesi totali | 80% per 3 mesi (L. 29/2024); poi 30% |
| Astensione per figlio disabile | 3 anni (art. 42 D.Lgs. 151/2001) | Indennita INPS |
| Permessi L. 104/1992 | 3 giorni lavorativi mensili | 100% a carico INPS |
Congedo di maternita: retribuzione e integrazione aziendale
Durante il congedo di maternita obbligatoria (5 mesi ex D.Lgs. 151/2001) la dirigente ha diritto all’indennita INPS pari all’80% della retribuzione. Il CCNL Dirigenti Industria prevede l’integrazione aziendale fino al 100% della RGA: l’azienda corrisponde la differenza tra l’80% INPS e la retribuzione piena.
Il periodo di congedo di maternita non si computa nel comporto per malattia. Il divieto di licenziamento opera dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di eta del figlio (art. 54 D.Lgs. 151/2001).
Congedo parentale e novita 2024
Il D.Lgs. 105/2022 e la L. 29/2024 hanno rilevantemente modificato il congedo parentale:
- 3 mesi non cedibili per ciascun genitore, indennizzati all’80% (novita L. 29/2024)
- Ulteriori 3 mesi cedibili tra i genitori, indennizzati al 30%
- Fruizione fino ai 12 anni del figlio (in precedenza 8)
- Il congedo puo essere frazionato anche a ore
Per i dirigenti, durante il congedo parentale la retribuzione aziendale e sospesa (l’INPS eroga l’indennita). Il CCNL non prevede in genere un’integrazione aziendale aggiuntiva per il congedo parentale, a differenza del congedo di maternita.
Tutela dal licenziamento durante la gravidanza
Il divieto di licenziamento della dirigente in stato di gravidanza e fino a un anno di eta del figlio (art. 54 D.Lgs. 151/2001) si applica integralmente anche alle dirigenti. Il licenziamento intimato in violazione del divieto e nullo.
La dirigente in maternita conserva il posto, matura ferie e anzianita contrattuale. Se il rapporto e a tempo determinato, la scadenza contrattuale puo comunque estinguerlo, salvo proroga legale fino al termine del congedo obbligatorio.
Casi pratici
Domande frequenti
La dirigente in maternita prende il 100% dello stipendio?
Il congedo parentale e retribuito al 100% per il dirigente?
Il congedo di paternita e obbligatorio?
La maternita sospende il comporto?
Il divieto di licenziamento durante la gravidanza vale anche per i dirigenti?
Stesso CCNL: consulta anche TMCG, tabelle retributive e struttura RGA, preavviso, licenziamento e indennita supplementare, ferie, permessi e assenze retribuite, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Previndai e orario di lavoro, reperibilita e assenza di limiti legali.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La tutela della genitorialita' per i dirigenti industriali nasce dall'intreccio tra una solida base legale, il D.Lgs. 151/2001, e l'integrazione contrattuale del CCNL Confindustria-Federmanager. La struttura retributiva del dirigente, fondata sulla retribuzione globale annua, rende particolarmente rilevante il meccanismo di integrazione aziendale dell'indennita' INPS: e' qui che la categoria dirigenziale si distingue. Per i valori puntuali si rinvia comunque alle tabelle del CCNL vigente e alle circolari INPS aggiornate, mentre le soglie di legge sono fisse e certe.
Il congedo di maternita' e l'integrazione aziendale
Durante i cinque mesi di astensione obbligatoria previsti dal D.Lgs. 151/2001 la dirigente percepisce l'indennita' INPS; il CCNL prevede l'integrazione aziendale a copertura della differenza fino alla retribuzione piena. La logica e' di continuita' reddituale: l'azienda colma il divario tra quanto eroga l'INPS e la retribuzione di riferimento. Il periodo di astensione obbligatoria non si computa nel comporto per malattia, e durante l'assenza maturano ferie e anzianita' contrattuale.
Il congedo di paternita' obbligatorio
Il D.Lgs. 105/2022 ha reso stabile il congedo di paternita' obbligatorio di 10 giorni lavorativi, fruibili entro i cinque mesi dalla nascita o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione. Si tratta di un diritto che il datore non può negare né condizionare, e che si affianca alle altre tutele senza eroderle.
Il congedo parentale dopo la riforma
Il congedo parentale e' stato profondamente ridisegnato: fruibilita' estesa fino ai dodici anni del figlio, possibilita' di frazionamento anche orario e una rimodulazione dell'indennizzo introdotta dal D.Lgs. 105/2022 e dalla L. 29/2024. Per i dirigenti, durante il congedo parentale la retribuzione aziendale e' di norma sospesa e l'indennita' e' erogata dall'INPS: a differenza della maternita', il CCNL non prevede in genere un'integrazione aggiuntiva, salvo accordo individuale o aziendale più favorevole.
Il divieto di licenziamento e l'art. 54
Il divieto di licenziamento previsto dall'art. 54 D.Lgs. 151/2001 opera dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del figlio e si applica integralmente anche alle dirigenti. Il licenziamento intimato in violazione del divieto e' nullo, a prescindere dalla motivazione addotta; la dirigente conserva il posto e l'anzianita'. Nei rapporti a tempo determinato la scadenza può comunque estinguere il contratto, salvo le proroghe di legge collegate al congedo obbligatorio.
Il coordinamento con le altre assenze tutelate
La disciplina si coordina con i permessi della L. 104/1992 e con l'astensione per figlio con disabilita' grave ex art. 42 D.Lgs. 151/2001. Per la categoria dirigenziale, il valore aggiunto resta l'integrazione contrattuale sulla maternita' obbligatoria: e' la leva che assicura la continuita' del reddito proprio nella fase di astensione più lunga e protetta.
Domande frequenti
La dirigente in maternita' percepisce la retribuzione piena?
Si, grazie all'integrazione aziendale prevista dal CCNL Dirigenti Industria: l'INPS eroga l'indennita' di legge e l'azienda integra fino alla retribuzione di riferimento per i cinque mesi di astensione obbligatoria. Per gli importi si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.
Il congedo parentale del dirigente e' integrato dall'azienda?
Di norma no: il congedo parentale e' indennizzato dall'INPS secondo la disciplina vigente, senza integrazione aziendale, salvo accordo individuale o aziendale piu' favorevole.
Il congedo di paternita' e' obbligatorio anche per i dirigenti?
Si: 10 giorni lavorativi obbligatori (D.Lgs. 105/2022), fruibili entro cinque mesi dalla nascita. Il datore non puo' opporsi ne' condizionarne la fruizione.
La maternita' sospende il comporto?
Si: il periodo di astensione obbligatoria per maternita' non si computa nel comporto per malattia; il conteggio resta sospeso durante l'astensione.
Il divieto di licenziamento vale anche per le dirigenti?
Si: il divieto dell'art. 54 D.Lgs. 151/2001 opera dall'inizio della gravidanza fino a un anno di eta' del figlio e si applica integralmente. Il licenziamento in violazione e' nullo.