Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 85 Reg. (UE) 2022/2065 – Sistema di condivisione delle informazioni

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. La Commissione istituisce e mantiene un sistema affidabile e sicuro di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato. Ad altre autorità competenti può essere concesso l'accesso a tale sistema ove necessario per svolgere i compiti loro conferiti in conformità del presente regolamento.

2. I coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato utilizzano il sistema di condivisione delle informazioni per tutte le comunicazioni a norma del presente regolamento.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento del sistema di condivisione delle informazioni e la sua interoperabilità con altri sistemi rilevanti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

In sintesi

  • La Commissione europea istituisce e mantiene un sistema affidabile e sicuro di condivisione delle informazioni a supporto della comunicazione tra i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il Comitato europeo per i servizi digitali.
  • L'accesso al sistema può essere esteso ad altre autorità competenti nazionali, quando necessario per lo svolgimento dei loro compiti DSA.
  • I coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il Comitato devono utilizzare il sistema per tutte le comunicazioni previste dal regolamento.
  • La Commissione stabilisce le modalità operative del sistema tramite atti di esecuzione adottati con procedura consultiva.
Indice dei contenuti

Il sistema di condivisione delle informazioni nel contesto DSA

L'articolo 85 del DSA introduce uno strumento infrastrutturale essenziale per il funzionamento del sistema di vigilanza distribuita previsto dal regolamento: il sistema di condivisione delle informazioni. Si tratta di una piattaforma digitale sicura attraverso la quale i coordinatori dei servizi digitali degli Stati membri, la Commissione europea e il Comitato europeo per i servizi digitali comunicano tra loro in modo strutturato, tracciabile e protetto.

L'importanza di questo sistema non deve essere sottovalutata. La vigilanza efficace sul rispetto del DSA richiede una cooperazione continua e rapida tra 27 coordinatori nazionali, la Commissione e il Comitato: segnalazioni di contenuti illeciti, richieste di informazioni ai prestatori, procedure di assistenza reciproca tra coordinatori, aggiornamenti sullo stato delle indagini, coordinamento per le VLOP e VLOSE. Senza un canale di comunicazione strutturato e sicuro, questa rete di relazioni istituzionali rischierebbe di appoggiarsi su strumenti informali - email, telefonate, videoconferenze - che non garantiscono né la sicurezza delle informazioni trasmesse né la tracciabilità delle comunicazioni.

Le caratteristiche del sistema: affidabilità e sicurezza

Il paragrafo 1 dell'art. 85 qualifica il sistema con due aggettivi che hanno implicazioni operative precise: affidabile e sicuro. L'affidabilità si riferisce alla disponibilità del sistema (deve funzionare continuativamente e senza interruzioni significative) e all'integrità delle informazioni trasmesse (i dati non devono essere alterati nel transito). La sicurezza si riferisce alla protezione delle informazioni da accessi non autorizzati: molte delle comunicazioni che transitano nel sistema riguardano procedimenti di indagine, misure in corso, informazioni riservate dei prestatori, dati che non possono essere accessibili a soggetti terzi.

Questi requisiti impongono alla Commissione - che è responsabile dell'istituzione e del mantenimento del sistema - di adottare misure tecniche e organizzative adeguate in materia di sicurezza informatica. Nel contesto del diritto europeo, ciò si traduce in obblighi di conformità al GDPR per i dati personali eventualmente trattati nel sistema e all'applicazione delle norme del Regolamento (UE) 2019/881 (Cybersecurity Act) per i profili di sicurezza cibernetica.

Chi accede al sistema e a quali condizioni

Il sistema ha tre utenti principali obbligatori: i coordinatori dei servizi digitali degli Stati membri, la Commissione europea e il Comitato europeo per i servizi digitali. Il paragrafo 2 stabilisce che questi soggetti devono utilizzare il sistema per tutte le comunicazioni previste dal DSA: non è lasciata discrezionalità sull'utilizzo o meno del canale ufficiale.

Il paragrafo 1, seconda parte, prevede la possibilità di estendere l'accesso ad altre autorità competenti nazionali, quando necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati ai sensi del DSA. Questa apertura è coerente con il fatto che molti Stati membri hanno distribuito i compiti DSA tra più autorità (il coordinatore e altre autorità settoriali): anche queste ultime possono dover comunicare con i propri omologhi in altri Stati membri o con la Commissione, e il sistema deve poter supportare queste interazioni.

La governance del sistema: gli atti di esecuzione della Commissione

Il paragrafo 3 stabilisce che la Commissione adotta atti di esecuzione per disciplinare le modalità pratiche e operative del sistema, nonché la sua interoperabilità con altri sistemi rilevanti. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva prevista dall'art. 88 del DSA. La procedura consultiva, a differenza della procedura d'esame, dà alla Commissione maggiore flessibilità nell'adottare le regole tecniche senza dover ottenere il voto favorevole del comitato degli Stati membri, pur mantenendo un meccanismo di consultazione e trasparenza.

Il riferimento all'interoperabilità con altri sistemi rilevanti è particolarmente interessante: suggerisce che il sistema DSA non opererà in isolamento, ma dovrà dialogare con altre piattaforme di comunicazione istituzionale europea. Il candidato più ovvio è il sistema di cooperazione IMI (Internal Market Information System), utilizzato per la cooperazione amministrativa in molti settori del mercato interno, ma potrebbero rilevare anche sistemi specifici del GDPR o del DMA.

Il sistema e la riservatezza delle informazioni

Un aspetto che l'art. 85 non disciplina direttamente ma che è centrale per il funzionamento del sistema è la gestione della riservatezza. Molte informazioni che transitano nel sistema riguardano indagini in corso, dati sensibili dei prestatori, informazioni strategiche sui sistemi di moderazione delle piattaforme. Gli atti di esecuzione della Commissione dovranno definire regole chiare su chi ha accesso a quali informazioni, per quanto tempo le informazioni sono conservate nel sistema, e come vengono gestite le richieste di accesso ai documenti presentate da terzi ai sensi del Regolamento (CE) 1049/2001 sulla trasparenza delle istituzioni europee.

Coordinamento con il sistema di controllo degli aiuti di Stato e altri strumenti di cooperazione UE

L'art. 85 si inserisce in un ecosistema più ampio di sistemi di cooperazione amministrativa europea. Il modello del sistema di condivisione delle informazioni DSA è concettualmente simile a quello del sistema RAPEX per la sicurezza dei prodotti (oggi SAFETY Gate) o del sistema di allerta rapida per i contenuti terroristici online. La differenza è che il sistema DSA non è pensato solo per la segnalazione di emergenze, ma per supportare l'intero ciclo della vigilanza: dalla raccolta di informazioni di base sull'attività dei prestatori, alla gestione delle procedure di cooperazione transfrontaliera, fino al coordinamento nelle crisi. È, in sostanza, la colonna vertebrale digitale dell'architettura istituzionale del DSA.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il sistema di condivisione delle informazioni ex art. 85 DSA è già operativo?

Il sistema deve essere istituito dalla Commissione europea, che ne disciplina le modalità operative attraverso atti di esecuzione adottati ai sensi dell'art. 88 DSA. I dettagli tecnici e operativi dipendono dai provvedimenti attuativi della Commissione. La piena operatività del sistema è collegata alla data di applicazione del DSA (17 febbraio 2024) e all'adozione dei relativi atti di esecuzione.

I prestatori di servizi intermediari hanno accesso al sistema?

No. Il sistema di condivisione delle informazioni ex art. 85 è riservato alle autorità pubbliche: i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione europea, il Comitato europeo per i servizi digitali e le altre autorità competenti nazionali che svolgono compiti DSA. I prestatori privati non hanno accesso diretto al sistema, che è uno strumento di cooperazione inter-istituzionale.

Come si garantisce la riservatezza delle informazioni nel sistema?

Il sistema deve essere 'affidabile e sicuro' ai sensi dell'art. 85, par. 1. Le modalità tecniche e operative di garanzia della riservatezza sono definite dalla Commissione negli atti di esecuzione. In generale, si applicano le norme del GDPR per i dati personali eventualmente trattati e i principi del diritto dell'UE sulla riservatezza delle informazioni nell'ambito dei procedimenti di vigilanza.

Altre autorità nazionali oltre al coordinatore DSA possono accedere al sistema?

Sì, ma in modo condizionato. Il paragrafo 1 dell'art. 85 prevede che l'accesso possa essere esteso ad altre autorità competenti nazionali (diverse dal coordinatore dei servizi digitali) quando necessario per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti ai sensi del DSA. Non è un accesso automatico: è modulato sulla necessità operativa e sulla specifica competenza assegnata.

Quale procedura usa la Commissione per adottare le regole operative del sistema?

Il paragrafo 3 dell'art. 85 prevede che la Commissione adotti atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'art. 88 DSA. Questa procedura prevede la consultazione di un comitato di rappresentanti degli Stati membri, ma non richiede il voto favorevole del comitato per l'adozione dell'atto, conferendo alla Commissione maggiore flessibilità per le decisioni di natura tecnica e operativa.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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