Testo dell'articoloVigente
Art. 86 Reg. (UE) 2022/2065 – Rappresentanza
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Fatta salva la direttiva (UE) 2020/1828 o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma del diritto nazionale, i destinatari dei servizi intermediari hanno almeno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a) operano senza scopo di lucro;
b) sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;
c) i loro obiettivi statutari includono un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il presente regolamento.
2. I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati dagli organismi, le organizzazioni o le associazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a nome dei destinatari dei servizi avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, siano trattati e decisi in via prioritaria e senza indugio.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il diritto alla rappresentanza collettiva dei destinatari dei servizi intermediari
L'articolo 86 DSA introduce il diritto alla rappresentanza collettiva per i destinatari dei servizi intermediari. La norma consente agli utenti - sia consumatori sia imprese - di delegare l'esercizio dei propri diritti conferiti dal DSA a organismi, organizzazioni o associazioni che soddisfino determinate condizioni, senza che ciò precluda la tutela individuale o altri strumenti di rappresentanza previsti dal diritto nazionale. Si tratta di un meccanismo che, per certi aspetti, richiama il modello delle azioni collettive europee introdotte dalla direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative, espressamente richiamata dalla norma come punto di coordinamento.
La ratio della disposizione è chiara: i diritti che il DSA attribuisce agli utenti - ricevere informazioni sulla moderazione, contestare le decisioni di rimozione, ricevere risposte tempestive ai reclami, accedere a meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie - sono teoricamente efficaci ma praticamente difficili da esercitare individualmente da parte del singolo utente. Il rapporto di asimmetria tra una grande piattaforma digitale e il singolo destinatario del servizio è tale che solo un'azione organizzata può equilibrare il confronto. L'articolo 86 istituzionalizza questa possibilità a livello europeo.
I requisiti dell'organismo abilitato alla rappresentanza
Il paragrafo 1 definisce le condizioni cumulative che un organismo, un'organizzazione o un'associazione deve soddisfare per poter esercitare per conto degli utenti i diritti del DSA:
Questi requisiti ricalcano quelli già previsti dalla direttiva 2020/1828 per le entità legittimate a proporre azioni rappresentative in materia di diritto dei consumatori, assicurando coerenza sistematica nell'approccio europeo alla tutela collettiva.
Obblighi delle piattaforme online nella gestione dei reclami collettivi
Il paragrafo 2 introduce un obbligo specifico a carico dei fornitori di piattaforme online (non di tutti i prestatori di servizi intermediari in generale): devono adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati dagli organismi di cui al paragrafo 1 - avvalendosi del meccanismo di reclamo interno di cui all'articolo 20, paragrafo 1 - siano trattati «in via prioritaria e senza indugio».
Questa prescrizione è significativa perché crea una corsia preferenziale per i reclami collettivi rispetto ai reclami individuali. La ratio è duplice: da un lato, un reclamo collettivo riguarda potenzialmente un numero elevato di utenti lesi da una medesima politica della piattaforma, quindi ha un impatto sistemico superiore al reclamo individuale; dall'altro, gli organismi abilitati alla rappresentanza sono soggetti professionali con capacità tecniche e giuridiche tali da formulare reclami ben strutturati, che la piattaforma può trattare in modo più efficiente. La combinazione di questi fattori giustifica il trattamento prioritario.
Coordinamento con la direttiva sulle azioni rappresentative (2020/1828)
L'articolo 86, paragrafo 1, fa esplicitamente «salva» la direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Ciò significa che gli organismi legittimati ai sensi di tale direttiva - in Italia le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco del Ministero delle Imprese ai sensi dell'art. 137 Codice del Consumo - possono avvalersi dell'articolo 86 DSA senza dover soddisfare ulteriori requisiti, purché i loro obiettivi statutari includano la tutela dei diritti degli utenti di servizi digitali.
La coesistenza delle due normative apre la possibilità di azioni rappresentative «ibride» nelle quali un'associazione dei consumatori esercita sia diritti individuali delegati (art. 86 DSA) sia azioni di cessazione collettiva ai sensi della direttiva 2020/1828 per la stessa fattispecie (ad esempio, una politica di moderazione discriminatoria applicata su larga scala). Il coordinamento tra i due regimi è rimesso all'interpretazione delle autorità nazionali.
Ambito soggettivo: destinatari dei servizi intermediari
L'articolo 86 tutela i «destinatari dei servizi intermediari», locuzione che comprende sia le persone fisiche sia le persone giuridiche che usufruiscono di un servizio intermediario. Sono inclusi i consumatori privati, le imprese che usano marketplace o servizi di hosting, i creatori di contenuti, le organizzazioni della società civile presenti sulle piattaforme. Sono invece esclusi i soggetti che non fruiscono direttamente del servizio intermediario (ad esempio, terzi i cui dati sono trattati dalla piattaforma senza essere utenti diretti): per questi soggetti operano le tutele del GDPR.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un'associazione dei consumatori può esercitare diritti DSA per conto degli utenti senza una delega scritta esplicita?
L'articolo 86 richiede che i destinatari 'incarichino' l'organismo, il che implica una forma di mandato, anche non formalmente notarile ma comunque documentato. Le modalità concrete di conferimento dell'incarico sono rimesse al diritto nazionale: una comunicazione scritta anche telematica è generalmente sufficiente.
L'articolo 86 si applica anche ai prestatori di mere conduit e caching o solo alle piattaforme?
Il diritto di delegare l'esercizio dei propri diritti DSA (paragrafo 1) si applica ai destinatari di tutti i servizi intermediari. L'obbligo di trattamento prioritario dei reclami (paragrafo 2) è invece riservato ai fornitori di piattaforme online, che sono quelli soggetti all'obbligo di gestione dei reclami di cui all'articolo 20 DSA.
Un'organizzazione non governativa con sede in un Paese terzo può esercitare la rappresentanza ai sensi dell'articolo 86?
No. L'organismo deve essere 'debitamente costituito secondo il diritto di uno Stato membro' dell'UE. Una ONG con sede in un Paese terzo (anche se attiva nell'UE) non soddisfa questo requisito. Può tuttavia creare un soggetto giuridico separato nell'UE con i requisiti necessari.
Le piattaforme possono rifiutare di trattare reclami collettivi presentati da organismi non ancora verificati?
La piattaforma può verificare che l'organismo soddisfi i requisiti dell'articolo 86, paragrafo 1 (assenza di scopo di lucro, costituzione legale, obiettivi statutari coerenti), ma tale verifica deve essere svolta rapidamente e non può trasformarsi in un ostacolo sistematico all'esercizio del diritto. In caso di abuso, il coordinatore dei servizi digitali può intervenire.
Quali diritti DSA possono essere esercitati collettivamente tramite l'articolo 86?
L'articolo 86 copre tutti i diritti 'conferiti dal presente regolamento' ai destinatari del servizio: il diritto di reclamo interno (art. 20), il diritto di accesso alla risoluzione extragiudiziale delle controversie (art. 21), il diritto di ricorso giurisdizionale (art. 54), il diritto di essere informati sulle decisioni di moderazione (art. 17). La portata è ampia e comprende qualsiasi diritto soggettivo che il DSA attribuisce direttamente agli utenti.