Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 87 Reg. (UE) 2022/2065 – Esercizio della delega

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 novembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

In sintesi

  • La Commissione europea esercita la delega legislativa per adottare atti delegati in materia di DSA per un periodo iniziale di cinque anni dal 16 novembre 2022, tacitamente rinnovabile per periodi identici salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio.
  • La delega riguarda specificamente gli atti delegati previsti dagli artt. 24, 33, 37, 40 e 43 - che riguardano la trasparenza per le piattaforme, la designazione delle VLOP, le revisioni indipendenti, l'accesso ai dati per i ricercatori e le misure di audit.
  • Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega in qualsiasi momento; la revoca produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, senza pregiudicare la validità degli atti delegati già in vigore.
  • Prima di adottare un atto delegato, la Commissione deve consultare gli esperti nazionali designati da ciascuno Stato membro, in conformità ai principi dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
  • Gli atti delegati entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro tre mesi dalla notifica, prorogabili di ulteriori tre mesi su iniziativa di uno dei due organi.
Indice dei contenuti

La delega legislativa nel DSA: funzione e quadro istituzionale

L'art. 87 DSA disciplina le condizioni e le procedure per l'esercizio della delega di potere normativo dalla quale dipende una parte rilevante della capacità adattativa del regolamento. Il DSA è un testo normativo complesso che opera in un settore tecnologico in rapida evoluzione: le definizioni e le soglie fissate nel testo di legge principale possono diventare obsolete o insufficienti nel giro di pochi anni. Il legislatore europeo ha quindi scelto di delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati - regolamenti o decisioni che integrano o modificano elementi non essenziali del DSA - per rispondere con flessibilità a questa evoluzione.

La delega legislativa nel diritto dell'UE è disciplinata dall'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): gli «atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano taluni elementi non essenziali dell'atto legislativo» possono essere adottati dalla Commissione su delega del Parlamento europeo e del Consiglio. L'art. 87 DSA specifica le condizioni di questa delega per il regolamento sui servizi digitali, nel rispetto del quadro del TFUE.

Le materie coperte dalla delega: artt. 24, 33, 37, 40 e 43

La delega di cui all'art. 87, par. 2, riguarda specificamente gli atti delegati previsti da cinque articoli del DSA. L'art. 24, par. 2, consente alla Commissione di adottare atti delegati per specificare la metodologia di calcolo dei destinatari attivi medi mensili nell'UE - il parametro fondamentale per determinare se una piattaforma supera la soglia dei 45 milioni di utenti che fa scattare la designazione VLOP. L'art. 33, par. 3, consente di aggiornare questa soglia alla luce dell'evoluzione del mercato e della demografia digitale europea.

L'art. 37 consente alla Commissione di adottare atti delegati per specificare la metodologia delle revisioni indipendenti delle VLOP, incluse le qualifiche dei revisori e i requisiti di indipendenza. L'art. 40 consente di adottare atti delegati sulle condizioni di accesso ai dati per i ricercatori accreditati, disciplinando le procedure di richiesta, i formati di accesso e le garanzie di riservatezza. L'art. 43 riguarda i proventi delle commissioni di vigilanza che le VLOP/VLOSE versano per finanziare le attività di vigilanza della Commissione.

Queste cinque materie hanno in comune il fatto di riguardare aspetti tecnici o quantitativi del DSA che richiedono aggiornamenti periodici senza necessità di una procedura legislativa ordinaria completa. La delega consente alla Commissione di adeguare questi parametri con un procedimento più agile, pur mantenendo il controllo parlamentare attraverso il meccanismo di obiezione dei tre mesi.

La durata della delega e il meccanismo di rinnovo tacito

Il par. 2 dell'art. 87 stabilisce che la delega è conferita per un periodo iniziale di cinque anni a decorrere dal 16 novembre 2022 - data di entrata in vigore del DSA - con scadenza quindi al 16 novembre 2027. Entro il 16 febbraio 2027 (nove mesi prima della scadenza), la Commissione deve elaborare una relazione sulla delega di potere, valutandone l'utilizzo e i risultati.

La delega si rinnova tacitamente per periodi di identica durata (cinque anni), a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano entro tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Il meccanismo di rinnovo tacito evita la discontinuità normativa che deriverebbe dalla scadenza automatica della delega, ma preserva il controllo parlamentare attraverso il diritto di opposizione.

La revoca della delega: effetti e limiti

Il par. 3 prevede che la delega possa essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, o da una data successiva ivi specificata. La revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore al momento della revoca: il diritto acquisito dai destinatari di quegli atti rimane intatto. La revoca è uno strumento di controllo politico estremo, raramente utilizzato nella pratica del diritto europeo; il suo ruolo principale è deterrente nei confronti di usi impropri della delega da parte della Commissione.

La procedura di adozione: consultazione degli esperti e controllo parlamentare

Il par. 4 prevede un obbligo di consultazione preventiva: prima di adottare qualsiasi atto delegato, la Commissione deve consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro, in conformità ai principi dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Questo accordo stabilisce, tra l'altro, che gli esperti nazionali devono essere coinvolti nella fase di preparazione degli atti delegati, non solo in quella di consultazione pubblica.

Il meccanismo di controllo parlamentare è regolato dal par. 6: l'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro tre mesi dalla notifica. Il termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi su iniziativa di uno dei due organi. La procedura di notifica e il termine di obiezione garantiscono che Parlamento e Consiglio mantengano un controllo effettivo sulla legislazione delegata, pur senza poter adottare modifiche: possono solo approvare o respingere l'atto delegato nel suo complesso.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è la differenza tra atti delegati e atti di esecuzione nel DSA?

Gli atti delegati (art. 290 TFUE, art. 87 DSA) integrano o modificano elementi non essenziali del regolamento: ad esempio, la metodologia di calcolo dei destinatari attivi o la soglia VLOP. Gli atti di esecuzione (art. 291 TFUE) disciplinano l'attuazione uniforme di disposizioni già esistenti: ad esempio, i modelli per le relazioni di trasparenza (art. 15, par. 3). La distinzione è rilevante perché gli atti delegati richiedono la consultazione degli esperti nazionali e il controllo parlamentare ex post; gli atti di esecuzione seguono la procedura di comitato (comitologia).

Il termine di tre mesi per l'obiezione parlamentare può essere prolungato?

Sì. L'art. 87, par. 6, prevede che il termine sia prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. In pratica, la proroga è spesso richiesta quando gli organi hanno bisogno di tempo aggiuntivo per analizzare atti delegati complessi. La proroga è automatica su richiesta di uno dei due organi, senza necessità di accordo dell'altro.

Gli atti delegati già in vigore perdono validità se la delega viene revocata?

No. L'art. 87, par. 3, stabilisce esplicitamente che la revoca della delega 'non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore'. La revoca ha effetto ex nunc: blocca l'adozione di nuovi atti delegati, ma non tocca quelli già adottati ed entrati in vigore. I destinatari di obblighi basati su atti delegati vigenti mantengono le proprie posizioni giuridiche.

Quando deve essere elaborata la relazione della Commissione sulla delega?

Al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo quinquennale (art. 87, par. 2), quindi entro il 16 febbraio 2027 per il primo periodo. La relazione deve valutare l'utilizzo della delega nel quinquennio, i risultati degli atti delegati adottati e le eventuali esigenze di modifica o estensione della delega per il periodo successivo.

Quali materie del DSA rientrano nella delega dell'art. 87?

La delega dell'art. 87 copre gli atti delegati previsti dagli artt. 24 (metodologia calcolo destinatari attivi), 33 (soglia e procedura VLOP), 37 (metodologia revisioni indipendenti), 40 (condizioni accesso dati ricercatori) e 43 (commissioni di vigilanza VLOP). Altre disposizioni del DSA prevedono atti di esecuzione - non delegati - adottati secondo la procedura di comitato: ad esempio, i modelli per le relazioni di trasparenza (art. 15, par. 3) e per le relazioni sui rischi sistemici.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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