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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 203 Codice di Procedura Civile: Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale

    Articolo 203 Codice di Procedura Civile: Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale

    Art. 203 c.p.c. – Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore delega a procedervi il giudice istruttore del luogo, salvo che le parti richiedano concordemente e il presidente del tribunale consenta che vi si trasferisca il giudice stesso.

    Nell’ordinanza di delega, il giudice delegante fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l’udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.

    Il giudice delegato, su istanza della parte interessata, procede all’assunzione del mezzo di prova e d’ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l’assunzione non è esaurita.

    Le parti possono rivolgere al giudice delegante, direttamente o a mezzo del giudice delegato, istanza per la proroga del termine.

    Articolo così modificato dall’art. 64, D.L. 19 febbraio 1998, n.51.

  • Articolo 202 Codice di Procedura Civile: Tempo, luogo e modo dell’assunzione

    Articolo 202 Codice di Procedura Civile: Tempo, luogo e modo dell’assunzione

    Art. 202 c.p.c. – Tempo, luogo e modo dell’assunzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell’assunzione.

    Se questa non si esaurisce nell’udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.

  • Articolo 201 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico di parte

    Articolo 201 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico di parte

    Art. 201 c.p.c. – Consulente tecnico di parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

    Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

  • Articolo 200 Codice di Procedura Civile: Mancata conciliazione

    Articolo 200 Codice di Procedura Civile: Mancata conciliazione

    Art. 200 c.p.c. – Mancata conciliazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

    Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.

  • Articolo 199 Codice di Procedura Civile: Processo verbale di conciliazione

    Articolo 199 Codice di Procedura Civile: Processo verbale di conciliazione

    Art. 199 c.p.c. – Processo verbale di conciliazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d’ufficio.

    Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

  • Articolo 198 Codice di Procedura Civile: Esame contabile

    Articolo 198 Codice di Procedura Civile: Esame contabile

    Art. 198 c.p.c. – Esame contabile

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

    Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia, senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all’articolo 195.

  • Articolo 197 Codice di Procedura Civile: Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio

    Articolo 197 Codice di Procedura Civile: Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio

    Art. 197 c.p.c. – Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

  • Articolo 196 Codice di Procedura Civile: Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente

    Articolo 196 Codice di Procedura Civile: Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente

    Art. 196 c.p.c. – Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

  • Articolo 195 Codice di Procedura Civile: Processo verbale e relazione

    Articolo 195 Codice di Procedura Civile: Processo verbale e relazione

    Art. 195 c.p.c. – Processo verbale e relazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

    Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

    La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa.

    La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse [1].

    [1] Comma così sostituito dall’art. 46, comma 5, L. 18 giugno 2009, n. 69.

  • Articolo 194 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente

    Articolo 194 Codice di Procedura Civile: Attività del consulente

    Art. 194 c.p.c. – Attività del consulente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

    Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.