Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 235 RD 12/1941

    Art. 235 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 1204 Codice della Navigazione – Sorvolo di aeromobili stranieri

    Art. 1204 Codice della Navigazione – Sorvolo di aeromobili stranieri

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell'articolo 794, sorvola il territorio del Regno, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96 . . . . non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 9, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni"."

  • Art. 1182 Codice della Navigazione – Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave

    Art. 1182 Codice della Navigazione – Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    È punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila qualora il fatto non costituisca un più grave reato: 1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione; 2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1; 3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell'articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849; 4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell'articolo 243; 5) il costruttore della nave o dell'aeromobile che non osserva l'ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851.

  • Art. 107 D.Lgs. 141/2024 – Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali

    Art. 107 D.Lgs. 141/2024 – Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente allegato accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell’Agenzia all’uopo delegato, anche a seguito di ricezione di un rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.

    2. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente allegato, la disposizione di cui al comma 1 si osserva per le violazioni di ogni altra disposizione nei casi in cui l’applicazione di essa è demandata all’Agenzia, sempre che sia accertata negli spazi doganali.

    3. Fermo restando quanto previsto dal codice di procedura penale, il processo verbale in ogni caso contiene le seguenti indicazioni: a) origine, qualità, quantità e valore delle merci; b) presa in consegna e custodia delle cose sequestrate; c) classificazione doganale delle merci; d) ammontare dei diritti dovuti nonché delle sanzioni penali e amministrative stabilite dalla legge per le violazioni accertate.

    4. Il processo verbale è trasmesso all’autorità giudiziaria competente per il procedimento penale ove la violazione costituisca reato e, fatto salvo quanto previsto in materia di competenza per la revisione delle dichiarazioni, all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove è constatata la violazione salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell’articolo 112 o per oblazione.

  • Art. 1195 Codice della Navigazione – Inosservanza di formalità alla partenza o all’arrivo in porto o in aeroporto

    Art. 1195 Codice della Navigazione – Inosservanza di formalità alla partenza o all’arrivo in porto o in aeroporto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all'arrivo in porto o in aeroporto non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire cinquemila.

  • Art. 80 L. 354/1975 – Personale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

    Art. 80 L. 354/1975 – Personale dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall’articolo 72.
    L’amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.
    Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.
    Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l’amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
    Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall’art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.
    A tal fine la dotazione organica degli operai dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell’articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.
    Le modalità relative all’assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

  • Art. 104 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013

    Art. 104 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    All'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n, 168/2013 è aggiunto il comma seguente:

    «Nell'adottare atti delegati a norma del primo comma per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi): causali e durata

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Diritto allo studio e permessi 150 ore: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

    In sintesi

    Lo Statuto dei Lavoratori garantisce permessi retribuiti per i lavoratori studenti che frequentano corsi di studio. I CCNL disciplinano il monte ore (di norma 150 ore triennali), le condizioni di ammissione e il tetto aziendale di beneficiari. I permessi spettano per la frequenza e per gli esami, non solo per il giorno della prova.

    Riferimento normativo

    Art. 10 L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori); contrattazione collettiva

    Tabella riepilogativa

    Permessi studio – legge e CCNL
    Aspetto Legge (art. 10 St. Lav.) CCNL (indicativo)
    Monte ore Non fissato dalla legge Di solito 150 ore in 3 anni (50 ore/anno)
    Tipo di permesso Retribuito per frequenza ed esami Confermato; alcuni CCNL aggiungono permessi non retribuiti
    Destinatari Lavoratori studenti (qualsiasi grado) Spesso richiesto corso di scuola pubblica o paritaria
    Tetto aziendale Non fissato Di solito 3% dei dipendenti contemporaneamente
    Prova di frequenza Attestato dell’istituto scolastico Idem; alcuni CCNL chiedono risultati (superamento esame)

    Il diritto di base: l'art. 10 dello Statuto

    L’art. 10 della L. 300/1970 riconosce ai lavoratori studenti (iscritti a corsi di studio regolari, di qualsiasi grado) il diritto a permessi retribuiti per sostenere gli esami e, nei limiti concordati con il datore, per la frequenza. La legge non fissa un monte ore: il dettaglio è rimesso alla contrattazione collettiva.

    Le 150 ore: come funzionano nei CCNL

    La maggior parte dei CCNL del settore privato (introdotto dagli accordi sindacali degli anni ’70 e poi recepito) prevede un monte ore di 150 ore nel triennio (circa 50 ore/anno), retribuite e dedicate alla frequenza di corsi di istruzione. Il tetto aziendale è solitamente il 3% dei dipendenti in contemporanea; in caso di più richieste, si applica un ordine di priorità (es. minor anzianità scolastica o lavorativa).

    Come si richiede e cosa si documenta

    Il lavoratore deve presentare la richiesta scritta al datore con il preavviso previsto dal CCNL (spesso 30 giorni prima). Deve allegare il certificato di iscrizione e, a fine periodo, l’attestato di frequenza o l’esito dell’esame. Alcuni CCNL subordinano la conservazione del beneficio al superamento dell’esame o al raggiungimento di una percentuale minima di frequenza.

    Casi pratici

    Tizio – operaio metalmeccanico che riprende il diploma

    Tizio, operaio, si iscrive alla scuola serale per conseguire il diploma. Il suo CCNL (Metalmeccanici Industria) prevede 150 ore triennali: Tizio può fruire delle ore per le lezioni serali che coincidono con il turno di lavoro, presentando il calendario scolastico.

    Caia – universitaria fuori corso

    Caia è iscritta all’università. L’art. 10 St. Lav. garantisce il permesso retribuito per gli esami; la frequenza dipende dal CCNL applicato. Caia può richiedere il permesso per ogni appello, producendo il libretto universitario.

    Sempronio – richiesta negata per tetto aziendale

    Sempronio lavora in un’azienda di 30 dipendenti; già 1 lavoratore fruisce del permesso studio (3,3% = tetto). Il datore può rinviare la richiesta di Sempronio al periodo successivo, secondo i criteri di priorità del CCNL.

    Domande frequenti

    Le 150 ore spettano anche per corsi privati non riconosciuti?

    Dipende dal CCNL: la maggior parte delle previsioni si riferisce a corsi di istruzione pubblica o paritaria. I corsi privati non riconosciuti sono solitamente esclusi dal beneficio.

    Il permesso studio è cumulabile con le ferie?

    Sono istituti distinti; il lavoratore può aggiungere ferie ai permessi studio, ma i permessi studio non possono essere convertiti in ferie o monetizzati.

    Cosa succede se non supero l'esame?

    Alcuni CCNL prevedono che in caso di mancato superamento dell’esame le ore fruite debbano essere conguagliate come ferie o permessi non retribuiti. Verificare le disposizioni del contratto applicato.

    I part-time hanno diritto alle 150 ore?

    Sì, ma alcuni CCNL ragguagliano il monte ore in proporzione all’orario ridotto. È opportuno verificare la previsione contrattuale specifica.

    Il datore può rifiutare il permesso per mancanza di sostituti?

    Entro il tetto aziendale previsto dal CCNL il datore non può rifiutare, ma può concordare la modulazione oraria per ridurre l’impatto organizzativo.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 207 TULPS – Ricorso e Commissione prefettizia

    Art. 207 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Contro qualsiasi provvedimento dell'autorità locale di pubblica sicurezza, nelle materie disciplinate in questo capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento.

    Sul reclamo decide una Commissione presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, composta dal podestà o da un suo delegato e da un rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale.

    Il Ministero dell'interno ha facoltà, nell'interesse della moralità pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico di annullare le deliberazioni della Commissione predetta con le quali si autorizza l'esercizio di un locale di meretricio.

    Contro tale provvedimento non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.

  • Art. 1198 Codice della Navigazione – Omissione di dichiarazioni in caso di urto

    Art. 1198 Codice della Navigazione – Omissione di dichiarazioni in caso di urto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell'articolo 485, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila. 59 ————- AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 4) che " Nell'articolo 1198 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni."."

  • Art. 1197 Codice della Navigazione – Rifiuto di cooperare al ricupero

    Art. 1197 Codice della Navigazione – Rifiuto di cooperare al ricupero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante . . . , essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire duemila.