Autore: Andrea Marton

  • Art. 196 TULPS – Divieti nei locali di meretricio

    Art. 196 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Nei locali di meretricio sono vietati:

    a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta ;

    b) lo spaccio di cibi e bevande;

    c) l'accesso dei minori degli anni diciotto.

    È altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.

    Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

  • Art. 367 DPR 495/1992 – Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose

    Art. 367 DPR 495/1992 – Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal codice della strada per la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti possono essere prescritte particolari condizioni di sicurezza per lo stazionamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.

  • Art. 134 Reg. (UE) 2023/1114 – Norme procedurali per adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

    Art. 134 Reg. (UE) 2023/1114 – Norme procedurali per adottare misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Qualora, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, vi siano motivi chiari e dimostrabili di sospettare che vi sia stata o sarà commessa una violazione di cui all’allegato V o VI, l’ABE nomina un funzionario indipendente incaricato delle indagini all’interno dell’ABE per indagare sulla questione. Il funzionario incaricato delle indagini non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nella vigilanza degli emittenti di token collegati ad attività significativi o degli emittenti di token di moneta elettronica significativi interessati e svolge i propri compiti indipendentemente dall’ABE.

    2. Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto dell’indagine, e invia all’ABE un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

    3. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di richiedere informazioni in forza dell’articolo 122 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 123 e 124. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 121.

    4. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall’ABE nelle attività di vigilanza.

    5. Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all’ABE, il funzionario incaricato delle indagini dà alle persone oggetto dell’indagine la possibilità di essere sentite relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati dell’indagine solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

    6. Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate.

    7. Quando trasmette all’ABE il fascicolo contenente i risultati dei lavori, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto dell’indagine stessa. Le persone oggetto dell’indagine hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi o ai documenti preparatori interni dell’ABE.

    8. Sulla base del fascicolo contenente le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto dell’indagine, dopo averle sentite conformemente all’articolo 135, l’ABE decide se l’emittente del token collegato ad attività significativo o l’emittente del token di moneta elettronica significativo oggetto dell’indagine abbia commesso una violazione di cui all’allegato V o VI, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 130 o impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all’articolo 131.

    9. Il funzionario incaricato dell’indagine non partecipa alle deliberazioni dell’ABE, né interviene altrimenti nel processo decisionale della stessa.

    10. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 139 entro il 30 giugno 2024 per integrare il presente regolamento al fine di specificare ulteriormente le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle penalità di mora e sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.

    11. L’ABE si rivolge alle autorità nazionali competenti per le indagini e, laddove opportuno, il procedimento penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ABE si astiene dall’imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora se è a conoscenza di una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, passata in giudicato in esito a un procedimento penale di diritto interno.

  • Art. 1183 Codice della Navigazione – Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile

    Art. 1183 Codice della Navigazione – Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell'articolo 161 l'ordine dell'autorità marittima o di quella preposta all'esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, è punito con l'ammenda da lire trecento a cinquemila. Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.

  • Art. 78 L. 354/1975 – Assistenti volontari

    Art. 78 L. 354/1975 – Assistenti volontari

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    L’amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all’assistenza e all’educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all’opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.
    Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell’istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l’azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.
    L’attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.
    Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l’affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l’assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

  • Art. 33 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani

    Art. 33 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’articolo 6, comma 2, non si applica alle partecipazioni degli enti di Governo dell’ambito del servizio idrico integrato di cui all’ articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui all’ articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all’articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    2. Al fine di consentire l’attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l’articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all’ articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all’articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 6, comma 3.

    3. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 147, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione in economia o mediante aziende speciali, consentita nei casi di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), è altresì ammessa in relazione alle gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all’ articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa vigente.

  • Art. 1181 Codice della Navigazione

    Art. 1181 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 366 DPR 495/1992 – Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose

    Art. 366 DPR 495/1992 – Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per la circolazione dei veicoli, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti può emanare decreti per disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di de- terminate materie pericolose in corrispondenza di tratti di strade che possono comportare particolari condizioni di rischio quali ad esempio gallerie, viadotti od altri punti singolari.

  • Art. 369 DPR 495/1992 – Controlli

    Art. 369 DPR 495/1992 – Controlli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse.

    2. I controlli hanno luogo con le stesse modalità previste dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.

  • CCNL Dirigenti Industria: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Dirigenti Industria

    In sintesi

    Il CCNL Dirigenti Industria fissa il periodo di comporto (durata massima della conservazione del posto durante la malattia) in misura superiore agli standard degli altri contratti collettivi: normalmente 12 mesi nell’arco di un triennio. Durante la malattia la retribuzione e a carico aziendale, integrata dall’assistenza FASI/Assidai per le spese sanitarie. Superato il comporto, il datore puo recedere dal rapporto con diritto al preavviso e all’eventuale indennita supplementare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria · Federmanager
    Ultimo rinnovo
    24 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~100.000 dirigenti industriali

    Tabella riepilogativa

    Comporto e retribuzione durante la malattia – Dirigente Industria
    Evento Conservazione del posto Retribuzione
    Malattia ordinaria 12 mesi in un triennio 100% RGA a carico azienda
    Malattia grave/cronica (proroga) Possibile accordo individuale di proroga 100% RGA per periodo prorogato
    Infortunio professionale Fino a guarigione (non superato comporto) 100% RGA + INAIL rendita/indennizzo
    Infortunio extraprofessionale Come malattia ordinaria 100% RGA a carico azienda
    Ricovero ospedaliero Incluso nel comporto 100% RGA; FASI rimborsa ospedaliero

    Il periodo di comporto nel CCNL Dirigenti

    Il periodo di comporto e il lasso di tempo massimo durante il quale il dirigente in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il CCNL Dirigenti Industria fissa il comporto in 12 mesi nell’arco di un triennio: si sommano tutti i giorni di malattia nei 36 mesi precedenti; al raggiungimento dei 12 mesi cumulativi il datore puo recedere.

    Questo comporto e piu lungo rispetto a molti altri CCNL (es. CCNL Metalmeccanici: 180 giorni per lavoratori con piu di 10 anni di anzianita). La maggiore durata riflette l’autonomia del dirigente e la difficolta di sostituzione immediata del ruolo.

    Retribuzione a carico aziendale

    Durante la malattia il dirigente conserva il diritto all’intera retribuzione fissa (TMCG e RGA) a carico del datore di lavoro. A differenza degli impiegati e operai, per i dirigenti non e prevista l’indennita di malattia INPS: l’obbligazione retributiva e interamente aziendale.

    Le spese sanitarie (visite specialistiche, ricoveri, farmaci di fascia C) sono coperte dal fondo di assistenza sanitaria contrattuale FASI (Fondo Assistenza Sanitaria Industria) o da Assidai, secondo il piano sanitario vigente.

    Superamento del comporto e recesso

    Al termine del periodo di comporto (12 mesi cumulativi nel triennio), il datore ha facolta di recedere dal rapporto. Il recesso per superamento del comporto non e un licenziamento disciplinare: e un recesso per impossibilita sopravvenuta della prestazione.

    Il dirigente che supera il comporto ha diritto:

    • Al preavviso contrattuale (o alla relativa indennita sostitutiva)
    • Al TFR maturato
    • All’eventuale indennita supplementare, la cui spettanza in caso di recesso per comporto e oggetto di discussione giurisprudenziale (tendenza ad escluderla, salvo accordi aziendali)

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo comporto su triennio
    Tizio si ammala per 4 mesi nel 2024 e 3 mesi nel 2025. Nel 2026 si ammala di nuovo per 6 mesi. Calcolo: 4+3+6 = 13 mesi in 36 mesi. Superato il comporto di 12 mesi, l’azienda puo recedere al 12° mese cumulativo (luglio 2026). Tizio ha diritto a preavviso (8 mesi) e TFR. L’indennita supplementare dipende dall’accordo aziendale.
    Caia – Malattia grave e proroga
    Caia e affetta da patologia oncologica e supera il comporto ordinario di 12 mesi. L’azienda e Caia concordano per iscritto una proroga del comporto di ulteriori 6 mesi, durante i quali la retribuzione e mantenuta. La proroga e legittima e non modifica le condizioni del contratto individuale. Alla fine della proroga, se Caia non rientra, l’azienda puo recedere.
    Sempronio – Infortunio professionale
    Sempronio, direttore di stabilimento, subisce un infortunio in visita al reparto produzione. L’INAIL indennizza l’inabilita temporanea. La retribuzione aziendale (100% RGA) e corrisposta per l’intero periodo di assenza; l’indennizzo INAIL e cumulabile. Se l’invalidita e permanente, l’INAIL eroga una rendita. Il periodo di infortunio professionale non si computa nel comporto per malattia comune (orientamento prevalente).

    Domande frequenti

    Qual e il comporto del dirigente industriale?
    12 mesi nell’arco di un triennio (36 mesi precedenti). Si sommano tutti i giorni di malattia: al raggiungimento dei 12 mesi cumulativi il datore puo recedere dal rapporto.
    Chi paga la retribuzione durante la malattia del dirigente?
    Il datore di lavoro, per l’intera RGA fissa, per tutta la durata del comporto. Non e prevista l’indennita INPS per malattia per i dirigenti. Le spese sanitarie sono rimborsate da FASI o Assidai.
    L'infortunio professionale rientra nel comporto?
    No secondo l’orientamento prevalente: il periodo di infortunio professionale (inabilita temporanea assoluta INAIL) non si cumula con la malattia comune ai fini del calcolo del comporto.
    Il recesso per superamento del comporto da diritto all'indennita supplementare?
    E’ questione dibattuta. La tendenza giurisprudenziale e a escludere l’indennita supplementare per recesso da comporto, in quanto non e un licenziamento ingiustificato. Accordi aziendali possono prevedere diversamente.
    FASI e Assidai coprono le spese mediche durante la malattia?
    Si: FASI (per i dirigenti industriali iscritti) e Assidai coprono visite specialistiche, ricoveri, esami diagnostici e cure secondo il piano sanitario contrattuale. La copertura opera anche durante la malattia e indipendentemente dall’attivita lavorativa.

    Stesso CCNL: consulta anche TMCG, tabelle retributive e struttura RGA, preavviso, licenziamento e indennita supplementare, ferie, permessi e assenze retribuite, maternita, paternita e congedi parentali, TFR, calcolo e destinazione a Previndai e orario di lavoro, reperibilita e assenza di limiti legali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 195 TULPS – Orario di apertura dei locali di meretricio

    Art. 195 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.

    Il trasgressore a questa prescrizione è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

  • Art. 1174 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme di polizia

    Art. 1174 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme di polizia

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza marittima, quale definita dall'articolo 2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00. ————- AGGIORNAMENTO La L. 28 dicembre 1993, n. 561, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile".