Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1200 Codice della Navigazione – Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti

    Art. 1200 Codice della Navigazione – Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, è punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a cinquemila. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96 . Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell'equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni. ————- AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 6, lettera a che "nel primo comma le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."

  • Art. 1202 Codice della Navigazione

    Art. 1202 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 1207 Codice della Navigazione – Scarico di merci prima della verifica della relazione

    Art. 1207 Codice della Navigazione – Scarico di merci prima della verifica della relazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire cinquemila. 59 ———— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 10) che "Nell'articolo 1207 del codice della navigazione le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni"."

  • Art. 20 L. 68/1999 – Regolamento di esecuzione

    Art. 20 L. 68/1999 – Regolamento di esecuzione

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell’ambito delle rispettive competenze, ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente legge.

  • Art. 128 Codice del Processo Amministrativo – Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    Art. 128 Codice del Processo Amministrativo – Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

    Capo II – Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

  • Art. 1325 Codice della Navigazione – Autorizzazione per l’esercizio provvisorio della nave pignorata

    Art. 1325 Codice della Navigazione – Autorizzazione per l’esercizio provvisorio della nave pignorata

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se all’entrata in vigore delle norme del codice la sentenza, che ai sensi dell’articolo 882 del codice di commercio autorizza l’esercizio provvisorio della nave pignorata, non sia stata trascritta ed annotata, si applica il disposto dell’articolo medesimo.

  • Art. 40 D.Lgs. 148/2015 – Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà

    Art. 40 D.Lgs. 148/2015 – Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere l’istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina di cui all’articolo 35. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 2023. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° luglio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale.

    2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 è adottato d’intesa con i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai medesimi Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo del fondo.

    3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e di Bolzano.

    4. Hanno facoltà di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori di lavoro già aderenti a fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o a fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano.

    5. I datori di lavoro di cui al comma 3 già aderenti al fondo residuale di cui all’articolo 28 o al fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, e i datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui al comma 4, non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione a tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo periodo, dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 35.

    6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì ai datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 costituiti successivamente.

    7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un’aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti.

    8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma 1 è integrato da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze è riconosciuto a valere sulle disponibilità del fondo il rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel caso previsto dall’articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze è adottato d’intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti in materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

    9. La disciplina del fondo di cui all’ articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dal presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. articolo precedente articolo successivo

  • Posso rifiutare un trasferimento di sede?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Il trasferimento a un’altra sede è legittimo solo se esistono «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive». Non basta la semplice scelta del datore. Se il trasferimento è illegittimo puoi impugnarlo e il giudice può ordinare il rientro nella sede originaria.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Trasferimento di sede: condizioni e tutele
    Aspetto Regola
    Condizione di legittimità Comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive (art. 2103 c.c.)
    Forma Comunicazione scritta; il datore deve indicare le ragioni se richiesto
    Accordo individuale peggiorativo Non può derogare in pejus l’art. 2103 c.c.
    Impugnazione 60 giorni dalla comunicazione; ricorso al giudice del lavoro
    Trasferimento come ritorsione/discriminazione Nullo
    CCNL Può prevedere indennità e limiti ulteriori

    Le comprovate ragioni: cosa deve dimostrare il datore

    La riforma dell’art. 2103 c.c. del 2015 (Jobs Act) richiede che il trasferimento sia giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poter dimostrare l’esistenza concreta di queste ragioni: non è sufficiente un generico richiamo a «esigenze aziendali». Se il lavoratore lo contesta, l’onere della prova ricade sul datore.

    Come impugnare il trasferimento illegittimo

    Il lavoratore che ritiene illegittimo il trasferimento può: (a) chiedere per iscritto al datore la motivazione dettagliata; (b) impugnare il trasferimento con raccomandata o PEC entro 60 giorni dalla comunicazione; (c) ricorrere al giudice del lavoro entro 180 giorni. Il giudice può dichiarare il trasferimento illegittimo e ordinare il rientro nella sede originaria con restituzione delle retribuzioni eventualmente non percepite.

    Trasferimento come ritorsione o discriminazione

    Il trasferimento è nullo se disposto a causa di una denuncia del lavoratore, di un’attività sindacale o per ragioni discriminatorie (sesso, disabilità, nazionalità ecc.). In questi casi la tutela è più forte: il lavoratore può ottenere il rientro immediato e il risarcimento integrale del danno. È importante raccogliere prove della correlazione temporale tra il trasferimento e il comportamento «tutelato».

    Casi pratici

    Tizio – trasferito da Milano a Palermo senza spiegazioni

    Tizio riceve una lettera di trasferimento da Milano a Palermo con la sola dicitura «esigenze aziendali». Chiede per iscritto le ragioni specifiche: il datore non risponde in modo esaustivo. Tizio impugna il trasferimento entro 60 giorni: il giudice, non trovando ragioni comprovate, ordina il rientro a Milano.

    Caia – trasferita dopo aver denunciato molestie

    Caia denuncia internamente delle molestie da parte di un collega e viene trasferita in un’altra sede una settimana dopo. Il trasferimento appare ritorsivo: è nullo. Caia può agire immediatamente con ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c.) per tornare nella sede originaria e chiedere il risarcimento del danno.

    Sempronio – trasferimento a 20 km con chiusura della sede locale

    L’azienda di Sempronio chiude la sede di Brescia e concentra tutti i dipendenti a Bergamo (20 km). Questa è una ragione organizzativa comprovata: il trasferimento è presumibilmente legittimo. Il CCNL di Sempronio prevede un’indennità di trasferimento: deve verificare se gli spetta.

    Domande frequenti

    Il datore mi può trasferire in un'altra città senza il mio consenso?

    Sì, se esistono comprovate ragioni organizzative o produttive. Non è richiesto il tuo consenso, ma il datore deve poter provare le ragioni concrete. Se non le dimostra, il trasferimento è illegittimo.

    Se mi rifiuto di trasferirmi posso essere licenziato?

    Se il trasferimento è legittimo, il rifiuto può configurare insubordinazione e giustificare un provvedimento disciplinare fino al licenziamento. Se invece il trasferimento è illegittimo, il rifiuto non è sanzionabile.

    Ho diritto a un rimborso spese per il trasferimento?

    Dipende dal CCNL: molti contratti collettivi prevedono indennità di trasferimento, rimborso spese di trasloco e diarie per il periodo di sistemazione. Verifica il tuo contratto collettivo.

    Il trasferimento temporaneo (trasferta) è diverso da quello definitivo?

    Sì. La trasferta è un trasferimento temporaneo che non modifica la sede contrattuale e dà diritto a diarie e rimborsi. Il trasferimento definitivo modifica la sede di lavoro in modo stabile ed è soggetto ai requisiti dell’art. 2103 c.c.

    Posso chiedere il trasferimento volontario?

    Sì. La richiesta di trasferimento spontanea del lavoratore è sempre ammessa. Il datore non è obbligato ad accoglierla, ma può farlo discrezionalmente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 234 RD 12/1941

    Art. 234 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Call Center e BPO: TFR e trattamento di fine rapporto 2026

    CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

    CCNL Call Center e BPO: TFR e trattamento di fine rapporto 2026

    Come si calcola e dove va il TFR per un lavoratore di call center o BPO: la guida al CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO su maturazione, destinazione a Telemaco, anticipazioni e tassazione.

    In sintesi

    Il TFR si calcola per legge (art. 2120 c.c.): 1/13,5 della retribuzione annua imponibile, rivalutato annualmente. I lavoratori del settore CRM/BPO possono destinarlo al fondo pensione complementare Telemaco (contribuzione datoriale dell’1,6% dal 1° gennaio 2026) o lasciarlo in azienda/INPS. L’anticipazione è possibile fino al 70% per specifiche causali (casa, salute, maternità).

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    TFR e previdenza complementare – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Aspetto Regola
    Formula di calcolo Retribuzione annua imponibile ÷ 13,5 = quota annua TFR
    Rivalutazione annua 1,5% + 75% variazione ISTAT prezzi al consumo
    Destinazione TFR Telemaco, INPS (aziende >49 dip.) o in azienda (<50 dip.)
    Contribuzione datoriale Telemaco 1,6% della retribuzione imponibile TFR (dal 1° gen. 2026)
    Anticipazione Fino al 70% per: prima casa, spese sanitarie, maternità
    Anzianità minima per anticipo 8 anni presso lo stesso datore (legge); CCNL può migliorare
    Tassazione TFR Tassazione separata IRPEF (aliquota media 5 anni precedenti)

    La base legale: art. 2120 del codice civile

    Il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. Non è una previsione contrattuale ma di legge: spetta a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal CCNL applicato. Il contratto collettivo incide sul TFR soprattutto:

    • definendo gli elementi retributivi inclusi nella base di calcolo (retribuzione imponibile TFR);
    • introducendo un fondo pensione di settore (Telemaco) come destinazione alternativa;
    • fissando la contribuzione datoriale aggiuntiva al fondo pensione.

    La retribuzione annua di riferimento per il calcolo include: paga base, contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, tredicesima mensilità, eventuale superminimo. Sono escluse le somme erogate a titolo risarcitorio e quelle riferite a rimborsi spese.

    Come funziona la rivalutazione annua

    Il TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno viene rivalutato applicando un tasso composto da:

    • una quota fissa dell’1,5%;
    • una quota variabile pari al 75% dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato nel corso dell’anno.

    Esempio: se l’ISTAT segna un aumento del 2% annuo, il TFR si rivaluta del 1,5% + (75% x 2%) = 1,5% + 1,5% = 3% annuo.

    Destinazione del TFR: Telemaco, INPS o azienda

    Ogni lavoratore neoassunto ha 6 mesi di tempo dalla prima assunzione per scegliere la destinazione del proprio TFR:

    • Fondo pensione Telemaco: il fondo pensione complementare del settore telecomunicazioni. È un fondo negoziale, gestito da rappresentanti di datori e sindacati. La scelta comporta la perdita della rivalutazione legale, sostituita dai rendimenti finanziari del fondo (storicamente superiori al tasso legale). Il datore deve versare anche la propria contribuzione (1,6% dal 2026).
    • INPS – Fondo di Tesoreria: per le aziende con più di 49 dipendenti il TFR non destinato a fondi pensione è versato obbligatoriamente all’INPS. Al momento della cessazione del rapporto, il datore versa la quota INPS al lavoratore.
    • In azienda: solo per datori con meno di 50 dipendenti. Il TFR rimane accantonato in azienda e è soggetto alla rivalutazione legale.

    Se il lavoratore non sceglie entro i 6 mesi (silenzio-assenso), il TFR viene automaticamente destinato alla forma pensionistica prevista dagli accordi aziendali o, in mancanza, a Telemaco se il lavoratore aderisce al CCNL Telecomunicazioni.

    Telemaco: il fondo pensione di settore

    Telemaco è il fondo pensione complementare dei lavoratori del settore telecomunicazioni, istituito dalla contrattazione collettiva. È un fondo a contribuzione definita: i contributi versati (TFR + contribuzione datoriale + contribuzione lavoratore volontaria) vengono investiti sui mercati finanziari e al momento della pensione il lavoratore riceve una rendita o un capitale in base al montante accumulato. Il rinnovo del novembre 2025 ha aumentato la contribuzione datoriale all’1,6% della retribuzione imponibile TFR dal 1° gennaio 2026 (aumento di 0,2 punti percentuali).

    Anticipazione del TFR: quando e quanto

    Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità può richiedere, una sola volta, un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato per le seguenti causali (art. 2120 c.c.):

    • acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione;
    • spese sanitarie straordinarie documentate;
    • congedi parentali, formativi o per donne vittime di violenza.

    Il CCNL Telecomunicazioni può prevedere condizioni di miglior favore (soglia di anzianità inferiore o percentuale anticipabile più alta): verificare il testo contrattuale in vigore al momento della richiesta.

    Casi pratici

    Tizio – Scelta tacita: TFR a Telemaco
    Tizio viene assunto il 1° aprile 2026 in un call center che applica il CCNL Telecomunicazioni. Ha 6 mesi per scegliere la destinazione del TFR. Non compila alcun modulo entro settembre 2026. Scatta il silenzio-assenso: il TFR è destinato a Telemaco. Tizio inizia a maturare posizione pensionistica aggiuntiva con i versamenti del TFR e la contribuzione datoriale dell’1,6%.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia ha 9 anni di anzianità e sta acquistando la prima casa. Ha mantenuto il TFR in azienda (meno di 50 dipendenti). Richiede l’anticipazione del 70% del TFR maturato per documentata spesa relativa all’acquisto. L’azienda è tenuta ad erogarla; la somma anticipata è soggetta a tassazione separata come il TFR ordinario. Caia non potrà richiedere una seconda anticipazione nel corso del rapporto.
    Sempronio – TFR a Telemaco: confronto con rivalutazione legale
    Sempronio compara le due opzioni: lasciare il TFR in azienda (rivalutazione 1,5% + 75% ISTAT, storica media circa 2-3% annuo) oppure versarlo a Telemaco (rendimento finanziario variabile, storicamente superiore al 3% annuo + contribuzione datoriale aggiuntiva dell’1,6%). La contribuzione datoriale è un vantaggio esclusivo di Telemaco: rinunciarvi equivale a perdere una parte della retribuzione differita. Sempronio opta per Telemaco.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per un lavoratore di call center?
    Retribuzione annua imponibile divisa per 13,5 = quota TFR annua. La quota è poi rivalutata annualmente con il tasso legale (1,5% + 75% ISTAT). Al termine del rapporto si somma tutto il maturato rivalutato.
    Dove va il TFR: in azienda, a Telemaco o all’INPS?
    Il lavoratore può scegliere: Telemaco (fondo pensione di settore, con contribuzione datoriale aggiuntiva), INPS (per aziende oltre 49 dipendenti), o in azienda (sotto 50 dipendenti). In assenza di scelta entro 6 mesi scatta il silenzio-assenso verso Telemaco.
    Quanto contribuisce il datore a Telemaco?
    1,6% della retribuzione imponibile TFR dal 1° gennaio 2026 (rinnovo novembre 2025, incremento di 0,2%). La contribuzione spetta solo se il lavoratore destina il TFR a Telemaco.
    Quando si può chiedere l’anticipazione del TFR?
    Con almeno 8 anni di anzianità (una sola volta), per: prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali. Anticipazione massima: 70% del TFR maturato.
    Il TFR è tassato al momento dell’erogazione?
    Sì, con tassazione separata IRPEF (aliquota media degli ultimi 5 anni), più favorevole della progressiva ordinaria. Per i TFR in fondi pensione, la tassazione alla liquidazione varia in base all’anzianità di partecipazione al fondo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La disciplina del TFR è stabilita dall’art. 2120 c.c.; la contribuzione a Telemaco è stata aggiornata al rinnovo novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o il fondo pensione Telemaco (www.fondomtelemaco.it).

  • Art. 1203 Codice della Navigazione – Atterramento in aeroporto privato

    Art. 1203 Codice della Navigazione – Atterramento in aeroporto privato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aeroporto privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con l'ammenda fino a lire duemila.

  • Art. 34 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie

    Art. 34 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di farmacie

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell’ articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto.

    2. In caso di affidamento della gestione a società in house ovvero a capitale misto, di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016, trovano in ogni caso applicazione le previsioni di cui all’ articolo 3, commi da 30 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.