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Art. 20 L. 68/1999 — Regolamento di esecuzione

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Art. 20 L. 68/1999 — Regolamento di esecuzione

Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell’ambito delle rispettive competenze, ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente legge.