Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 L. 68/1999 – Regioni a statuto speciale e province autonome
Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)
1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. articolo precedente articolo successivo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il riparto di competenze nel sistema dell'autonomia differenziata
L'articolo 19 è una clausola di salvaguardia standard nell'ordinamento italiano, che riconosce la posizione speciale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel sistema delle fonti normative. Le disposizioni della L. 68/1999 si applicano a queste autonomie solo nella misura in cui siano compatibili con le rispettive previsioni statutarie e con le norme di attuazione degli statuti speciali. In materia di lavoro e politiche dell'impiego, le competenze di queste autonomie sono spesso più ampie di quelle delle regioni a statuto ordinario, consentendo loro di emanare discipline proprie anche in settori coperti dalla legislazione statale.
Cosa cambia concretamente per le autonomie speciali
Nella pratica, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare con proprie leggi gli aspetti del collocamento mirato che rientrano nelle materie di loro competenza, come i servizi per l'impiego, la formazione professionale, l'organizzazione degli uffici competenti per il collocamento e le modalità di concessione degli incentivi a livello locale. La provincia autonoma di Bolzano, ad esempio, ha una lunga tradizione di disciplina autonoma dei servizi per il collocamento dei disabili, con proprie commissioni e organismi tecnici. La provincia autonoma di Trento ha analogamente sviluppato un sistema di servizi per l'integrazione lavorativa. Sicilia e Sardegna, pur avendo competenza in materia, hanno in larga parte recepito le linee della legge statale. In ogni caso, i livelli minimi di tutela stabiliti dalla L. 68/1999 - le quote di riserva, il diritto al collocamento mirato, le sanzioni - rappresentano un standard che le autonomie speciali non possono abbassare, potendo solo migliorarlo o integrarlo con ulteriori misure.
Il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
La clausola di salvaguardia dell'articolo 19 non significa che le autonomie speciali possano derogare ai principi fondamentali della legge o ridurre le tutele essenziali delle persone con disabilità. La competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, comma 2, lettera m, della Costituzione) pone un limite invalicabile: le regioni e le province autonome possono innovare in materia di collocamento mirato, ma non possono fissare quote di riserva inferiori, escludere categorie di disabili dagli aventi diritto o sopprimere gli strumenti fondamentali (elenchi, graduatorie, convenzioni, incentivi). La salvaguardia dell'articolo 19 opera quindi in senso espansivo - le autonomie possono fare di più - non in senso riduttivo.
Il coordinamento con la normativa sovranazionale
Va ricordato che sia le regioni a statuto speciale sia le province autonome sono vincolate, al pari dello Stato, agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La Direttiva 2000/78/CE sull'uguaglianza in materia di occupazione e condizioni di lavoro, in particolare, impone a tutti i soggetti dell'ordinamento italiano - incluse le autonomie speciali - il divieto di discriminazione basata sulla disabilità e l'obbligo di adottare accomodamenti ragionevoli. Le disposizioni autonomistiche in materia di collocamento mirato devono essere coerenti con questi obblighi sovranazionali, che prevalgono sulla legislazione interna in caso di contrasto.
Casi pratici
Caso 1: Disciplina autonoma del collocamento mirato in provincia autonoma di Bolzano
Tizio, invalido civile residente a Bolzano, si iscrive al servizio per il collocamento mirato della provincia. La provincia autonoma di Bolzano ha disciplinato con propria legge provinciale l'organizzazione dei servizi, istituendo commissioni di valutazione con composizione parzialmente diversa da quella prevista dalla legge statale e prevedendo forme aggiuntive di sostegno all'integrazione lavorativa finanziate con risorse provinciali. Tizio beneficia di un percorso di valutazione delle capacità lavorative particolarmente approfondito e di un servizio di tutoraggio aziendale attivo per i primi sei mesi di inserimento, strumenti che la legge statale non prescrive ma la disciplina provinciale ha introdotto come miglioramento.
Caso 2: Applicazione della quota di riserva in una regione a statuto speciale
Alfa S.p.A. ha una filiale con 60 dipendenti in Sicilia. Le quote di riserva previste dall'articolo 3 della L. 68/1999 si applicano anche in Sicilia, nonostante la competenza legislativa regionale in materia di lavoro. La regione siciliana ha recepito la disciplina statale senza introdurre modifiche alle aliquote obbligatorie. Alfa deve quindi avere almeno 4 lavoratori disabili (7% di 60) anche nella sede siciliana. Le sanzioni per inadempienza vengono irrogate dall'Ispettorato del Lavoro e i proventi confluiscono nel Fondo regionale siciliano per l'occupazione dei disabili, disciplinato da legge regionale.
Caso 3: Incentivi aggiuntivi provinciali in Trentino per l'assunzione di disabili gravi
Beta S.r.l., con sede a Trento, assume Sempronia, invalida con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%. Oltre all'incentivo statale del 70% della retribuzione mensile lorda per 36 mesi (articolo 13 della L. 68/1999), la provincia autonoma di Trento ha istituito con propria legge un ulteriore contributo provinciale per le assunzioni di disabili gravi. Beta beneficia quindi di un doppio incentivo: quello statale erogato attraverso l'INPS e quello provinciale erogato tramite il fondo provinciale per l'occupazione. Questo sistema rafforzato è possibile grazie all'autonomia speciale che consente alla provincia di integrare le tutele statali con misure aggiuntive.
Domande frequenti
Le regioni a statuto speciale devono applicare la L. 68/1999?
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza legislativa nelle materie disciplinate dalla legge, ma devono comunque rispettare i livelli essenziali di tutela stabiliti dalla legislazione statale. Non possono abbassare le quote di riserva né sopprimere gli strumenti fondamentali del collocamento mirato; possono invece introdurre misure aggiuntive e migliorative.
Un lavoratore disabile in Valle d'Aosta ha gli stessi diritti di uno in Lombardia?
I diritti fondamentali sono gli stessi, perché i livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla L. 68/1999 si applicano sull'intero territorio nazionale. Le differenze possono riguardare l'organizzazione dei servizi, le modalità operative degli uffici competenti, l'entità degli incentivi aggiuntivi regionali e le specificità della disciplina autonomistica, ma non i diritti sostanziali al collocamento mirato e alla quota di riserva.
I contributi esonerativi versati in una regione a statuto speciale vanno al Fondo regionale locale?
In linea generale sì: le sanzioni e i contributi esonerativi che la legge destina al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili confluiscono nel fondo della regione o provincia autonoma in cui ha sede il datore di lavoro. Le modalità di funzionamento del fondo sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale, nel rispetto dei principi della legge statale.
Una provincia autonoma può prevedere quote di riserva più alte di quelle statali?
Sì. La clausola di salvaguardia dell'articolo 19 opera in senso espansivo: le autonomie speciali possono introdurre misure più favorevoli per le persone con disabilità rispetto a quanto previsto dalla legge statale. Non possono invece fissare standard inferiori, perché i livelli essenziali delle prestazioni sono di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m, della Costituzione.