Art. 128 Codice del Processo Amministrativo – Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Capo II – Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali
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In sintesi
In materia elettorale non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La tutela passa solo per il rito giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.
La regola assicura celerità e un unico canale di tutela.
Riflette l'incompatibilità del rimedio straordinario con i tempi serrati del contenzioso elettorale.
Indice dei contenuti
L'esclusione del ricorso straordinario in materia elettorale
L'art. 128 stabilisce che, nella materia del contenzioso elettorale, non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorso straordinario è un rimedio amministrativo alternativo alla tutela giurisdizionale, generalmente esperibile contro gli atti amministrativi definitivi; in materia elettorale, tuttavia, esso è espressamente escluso.
La ragione dell'esclusione
La ratio risiede nell'incompatibilità tra i tempi del ricorso straordinario, tendenzialmente lunghi, e le esigenze di celerità proprie del contenzioso elettorale, dove occorre definire rapidamente la regolarità delle operazioni e la composizione degli organi elettivi. Ammettere il rimedio straordinario significherebbe introdurre un canale di tutela inadeguato rispetto alla rapidità richiesta dalla materia.
Il canale esclusivo della tutela giurisdizionale
Esclusa la via straordinaria, la tutela in materia elettorale passa unicamente per il rito giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, secondo gli articoli dedicati. La concentrazione su un solo canale evita duplicazioni e garantisce che le contestazioni siano decise con le forme accelerate previste per il contenzioso elettorale.
Il coordinamento con i riti speciali
L'esclusione del ricorso straordinario si inserisce coerentemente nel disegno dei riti elettorali, improntati a termini brevissimi e a una marcata accelerazione. L'unicità del canale giurisdizionale e la rapidità del rito concorrono a un sistema di tutela tempestivo, funzionale alla certezza sulla composizione degli organi rappresentativi.
La specialità della materia
La disposizione conferma la specialità del contenzioso elettorale, che giustifica deroghe rispetto alle regole generali della tutela amministrativa. L'esclusione di un rimedio altrove ammesso si spiega proprio con la peculiare esigenza di definire in tempi rapidi e con strumenti adeguati le controversie sulla regolarità delle elezioni.
Profili pratici
Chi intende contestare atti in materia elettorale non può avvalersi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: deve agire direttamente in sede giurisdizionale, nei termini brevi previsti dai riti elettorali. Un'eventuale proposizione del ricorso straordinario sarebbe inammissibile, con il rischio di lasciar decorrere i termini per la tutela giurisdizionale.
Coerenza del sistema di tutela
L'esclusione del ricorso straordinario completa il disegno di un contenzioso elettorale unitario e accelerato: un solo canale, quello giurisdizionale, governato da termini brevissimi e da riti speciali. La scelta evita che la coesistenza di rimedi a velocità diverse generi incertezza sulla composizione degli organi elettivi, assicurando che ogni contestazione sia incanalata nella sede idonea a deciderla con la tempestività che la materia impone.
Casi pratici
Caso 1: Il ricorso straordinario inammissibile
Tizio propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro atti elettorali: il rimedio è inammissibile in questa materia.
Caso 2: La via giurisdizionale
Caia, correttamente, agisce davanti al giudice amministrativo con il rito elettorale speciale, unico canale di tutela.
Caso 3: Il rischio di decadenza
Sempronio, scegliendo erroneamente il ricorso straordinario, rischia di far decorrere i termini brevi del contenzioso elettorale giurisdizionale.
Domande frequenti
Posso usare il ricorso straordinario in materia elettorale?
No: l'art. 128 lo dichiara inammissibile.
Qual è allora la via di tutela?
Solo il rito giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.
Perché è escluso il ricorso straordinario?
Per la sua incompatibilità con la celerità richiesta dal contenzioso elettorale.
Cosa rischio se lo propongo lo stesso?
L'inammissibilità e la possibile decadenza dai termini brevi per la tutela giurisdizionale.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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L'esclusione del ricorso straordinario in materia elettorale
L'art. 128 stabilisce che, nella materia del contenzioso elettorale, non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorso straordinario è un rimedio amministrativo alternativo alla tutela giurisdizionale, generalmente esperibile contro gli atti amministrativi definitivi; in materia elettorale, tuttavia, esso è espressamente escluso.
La ragione dell'esclusione
La ratio risiede nell'incompatibilità tra i tempi del ricorso straordinario, tendenzialmente lunghi, e le esigenze di celerità proprie del contenzioso elettorale, dove occorre definire rapidamente la regolarità delle operazioni e la composizione degli organi elettivi. Ammettere il rimedio straordinario significherebbe introdurre un canale di tutela inadeguato rispetto alla rapidità richiesta dalla materia.
Il canale esclusivo della tutela giurisdizionale
Esclusa la via straordinaria, la tutela in materia elettorale passa unicamente per il rito giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, secondo gli articoli dedicati. La concentrazione su un solo canale evita duplicazioni e garantisce che le contestazioni siano decise con le forme accelerate previste per il contenzioso elettorale.
Il coordinamento con i riti speciali
L'esclusione del ricorso straordinario si inserisce coerentemente nel disegno dei riti elettorali, improntati a termini brevissimi e a una marcata accelerazione. L'unicità del canale giurisdizionale e la rapidità del rito concorrono a un sistema di tutela tempestivo, funzionale alla certezza sulla composizione degli organi rappresentativi.
La specialità della materia
La disposizione conferma la specialità del contenzioso elettorale, che giustifica deroghe rispetto alle regole generali della tutela amministrativa. L'esclusione di un rimedio altrove ammesso si spiega proprio con la peculiare esigenza di definire in tempi rapidi e con strumenti adeguati le controversie sulla regolarità delle elezioni.
Profili pratici
Chi intende contestare atti in materia elettorale non può avvalersi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: deve agire direttamente in sede giurisdizionale, nei termini brevi previsti dai riti elettorali. Un'eventuale proposizione del ricorso straordinario sarebbe inammissibile, con il rischio di lasciar decorrere i termini per la tutela giurisdizionale.
Coerenza del sistema di tutela
L'esclusione del ricorso straordinario completa il disegno di un contenzioso elettorale unitario e accelerato: un solo canale, quello giurisdizionale, governato da termini brevissimi e da riti speciali. La scelta evita che la coesistenza di rimedi a velocità diverse generi incertezza sulla composizione degli organi elettivi, assicurando che ogni contestazione sia incanalata nella sede idonea a deciderla con la tempestività che la materia impone.
Casi pratici
Caso 1: Il ricorso straordinario inammissibile
Tizio propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro atti elettorali: il rimedio è inammissibile in questa materia.
Caso 2: La via giurisdizionale
Caia, correttamente, agisce davanti al giudice amministrativo con il rito elettorale speciale, unico canale di tutela.
Caso 3: Il rischio di decadenza
Sempronio, scegliendo erroneamente il ricorso straordinario, rischia di far decorrere i termini brevi del contenzioso elettorale giurisdizionale.
Domande frequenti
Posso usare il ricorso straordinario in materia elettorale?
No: l'art. 128 lo dichiara inammissibile.
Qual è allora la via di tutela?
Solo il rito giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.
Perché è escluso il ricorso straordinario?
Per la sua incompatibilità con la celerità richiesta dal contenzioso elettorale.
Cosa rischio se lo propongo lo stesso?
L'inammissibilità e la possibile decadenza dai termini brevi per la tutela giurisdizionale.