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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In materia elettorale non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • La tutela passa solo per il rito giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.
  • La regola assicura celerità e un unico canale di tutela.
  • Riflette l'incompatibilità del rimedio straordinario con i tempi serrati del contenzioso elettorale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 128 Codice del Processo Amministrativo — Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Capo II – Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali

Commento

L'esclusione del ricorso straordinario in materia elettorale

L'art. 128 stabilisce che, nella materia del contenzioso elettorale, non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorso straordinario è un rimedio amministrativo alternativo alla tutela giurisdizionale, generalmente esperibile contro gli atti amministrativi definitivi; in materia elettorale, tuttavia, esso è espressamente escluso.

La ragione dell'esclusione

La ratio risiede nell'incompatibilità tra i tempi del ricorso straordinario, tendenzialmente lunghi, e le esigenze di celerità proprie del contenzioso elettorale, dove occorre definire rapidamente la regolarità delle operazioni e la composizione degli organi elettivi. Ammettere il rimedio straordinario significherebbe introdurre un canale di tutela inadeguato rispetto alla rapidità richiesta dalla materia.

Il canale esclusivo della tutela giurisdizionale

Esclusa la via straordinaria, la tutela in materia elettorale passa unicamente per il rito giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, secondo gli articoli dedicati. La concentrazione su un solo canale evita duplicazioni e garantisce che le contestazioni siano decise con le forme accelerate previste per il contenzioso elettorale.

Il coordinamento con i riti speciali

L'esclusione del ricorso straordinario si inserisce coerentemente nel disegno dei riti elettorali, improntati a termini brevissimi e a una marcata accelerazione. L'unicità del canale giurisdizionale e la rapidità del rito concorrono a un sistema di tutela tempestivo, funzionale alla certezza sulla composizione degli organi rappresentativi.

La specialità della materia

La disposizione conferma la specialità del contenzioso elettorale, che giustifica deroghe rispetto alle regole generali della tutela amministrativa. L'esclusione di un rimedio altrove ammesso si spiega proprio con la peculiare esigenza di definire in tempi rapidi e con strumenti adeguati le controversie sulla regolarità delle elezioni.

Profili pratici

Chi intende contestare atti in materia elettorale non può avvalersi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: deve agire direttamente in sede giurisdizionale, nei termini brevi previsti dai riti elettorali. Un'eventuale proposizione del ricorso straordinario sarebbe inammissibile, con il rischio di lasciar decorrere i termini per la tutela giurisdizionale.

Coerenza del sistema di tutela

L'esclusione del ricorso straordinario completa il disegno di un contenzioso elettorale unitario e accelerato: un solo canale, quello giurisdizionale, governato da termini brevissimi e da riti speciali. La scelta evita che la coesistenza di rimedi a velocità diverse generi incertezza sulla composizione degli organi elettivi, assicurando che ogni contestazione sia incanalata nella sede idonea a deciderla con la tempestività che la materia impone.

Casi pratici

Caso 1: Il ricorso straordinario inammissibile

Tizio propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro atti elettorali: il rimedio è inammissibile in questa materia.

Caso 2: La via giurisdizionale

Caia, correttamente, agisce davanti al giudice amministrativo con il rito elettorale speciale, unico canale di tutela.

Caso 3: Il rischio di decadenza

Sempronio, scegliendo erroneamente il ricorso straordinario, rischia di far decorrere i termini brevi del contenzioso elettorale giurisdizionale.

Domande frequenti

Posso usare il ricorso straordinario in materia elettorale?

No: l'art. 128 lo dichiara inammissibile.

Qual è allora la via di tutela?

Solo il rito giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

Perché è escluso il ricorso straordinario?

Per la sua incompatibilità con la celerità richiesta dal contenzioso elettorale.

Cosa rischio se lo propongo lo stesso?

L'inammissibilità e la possibile decadenza dai termini brevi per la tutela giurisdizionale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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