In sintesi
- Il giudice amministrativo ha giurisdizione sulle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi di comuni, province, regioni e dei membri italiani del Parlamento europeo.
- È un'ipotesi di giurisdizione speciale sul contenzioso elettorale amministrativo.
- Restano fuori le elezioni politiche nazionali, di competenza delle Camere.
- La norma delimita l'ambito del rito elettorale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 126 Codice del Processo Amministrativo — Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 126 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La giurisdizione sul contenzioso elettorale amministrativo
L'art. 126 individua l'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo in materia elettorale. Esso conosce delle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Si tratta del cosiddetto contenzioso elettorale amministrativo, distinto da quello relativo alle elezioni politiche nazionali.
Le elezioni rientranti
La giurisdizione amministrativa copre le elezioni degli enti locali e delle regioni, oltre a quelle europee per la quota italiana. In tali ambiti il giudice amministrativo verifica la regolarità delle operazioni elettorali, dalla fase preparatoria fino alla proclamazione degli eletti, garantendo la tutela del diritto di elettorato attivo e passivo nelle competizioni amministrative e regionali.
L'esclusione delle elezioni politiche
Restano estranee a questa giurisdizione le elezioni politiche nazionali, per le quali la verifica dei titoli di ammissione e delle contestazioni è rimessa, in base alla Costituzione, alle Camere di appartenenza. La distinzione riflette il diverso assetto costituzionale: autodichia delle Camere per il Parlamento nazionale, giurisdizione del giudice amministrativo per le elezioni amministrative, regionali ed europee.
La specialità del rito elettorale
La delimitazione dell'ambito ha un rilievo pratico immediato: solo per le elezioni indicate dall'art. 126 si applicano i riti elettorali speciali disciplinati negli articoli successivi, caratterizzati da termini abbreviati e da una marcata accelerazione, in ragione dell'esigenza di definire rapidamente la composizione degli organi elettivi.
La tutela del corretto svolgimento delle elezioni
La giurisdizione amministrativa sul contenzioso elettorale presidia valori di rango costituzionale: la regolarità della competizione, l'uguaglianza del voto e la corretta formazione degli organi rappresentativi. Il sindacato del giudice si estende alle operazioni elettorali e agli atti del procedimento, nei limiti e con le forme dei riti speciali.
Profili pratici
Chi intende contestare una competizione elettorale deve preliminarmente verificare se essa rientri nell'ambito dell'art. 126: per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee la via è il giudice amministrativo con i riti speciali; per le elezioni politiche nazionali occorre invece rivolgersi agli organi parlamentari competenti.
Casi pratici
Caso 1: Le elezioni comunali
Tizio contesta irregolarità nelle operazioni elettorali del proprio Comune: la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Caso 2: Le elezioni europee
Caia impugna atti relativi all'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo: la giurisdizione è del giudice amministrativo.
Caso 3: Le elezioni politiche escluse
Sempronio vuole contestare l'elezione di un parlamentare nazionale: la verifica spetta alle Camere, non al giudice amministrativo.
Domande frequenti
Su quali elezioni decide il giudice amministrativo?
Sulle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e sull'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo.
Le elezioni politiche nazionali rientrano?
No: la verifica è rimessa alle Camere di appartenenza.
Perché esiste un rito speciale?
Per definire rapidamente le contestazioni e la composizione degli organi elettivi.
Cosa tutela questa giurisdizione?
La regolarità delle elezioni e il diritto di elettorato attivo e passivo nelle competizioni amministrative e regionali.
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