- Quando mantiene efficace il contratto, il giudice applica sanzioni alternative.
- Tra esse, la sanzione pecuniaria a carico della stazione appaltante (dallo 0,5% al 5% del valore del contratto).
- In alternativa o in aggiunta, la riduzione della durata del contratto.
- Le sanzioni assicurano comunque una reazione effettiva alle violazioni, anche quando il contratto resta in vita.
Testo dell'articoloVigente
Art. 123 Codice del Processo Amministrativo — Sanzioni alternative
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Nei casi di cui all’articolo 121, comma 5, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato – con imputazione al capitolo 2301, capo 8 “Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria” – entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell’economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta della stazione appaltante e all’opera svolta dalla stazione appaltante per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica l’articolo 73, comma 3. In ogni caso l’eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula con le sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero è stato stipulato senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 123 Cod. Amb. — trasmissione delle informazioni e delle relazioni
- Art. 123 D.Lgs. 209/2005 — Natanti
- Art. 123 D.Lgs. 42/2004 — Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati
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- Articolo 123 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 123 Codice del Consumo: Danno risarcibile
Commento
La funzione delle sanzioni alternative
L'art. 123 introduce le sanzioni alternative, applicabili quando il giudice, pur in presenza di violazioni che giustificherebbero l'inefficacia, mantiene efficace il contratto per esigenze imperative o nelle ipotesi previste. La ratio è garantire comunque una reazione effettiva e dissuasiva alle violazioni delle regole di evidenza pubblica, in coerenza con le direttive ricorsi: l'ordinamento non può tollerare che una grave illegittimità resti priva di conseguenze solo perché il contratto è conservato.
La sanzione pecuniaria
La prima sanzione è quella pecuniaria a carico della stazione appaltante, di importo compreso tra lo 0,5% e il 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione. La somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato. La forbice consente al giudice di graduare la sanzione in base alla gravità della violazione, alla condotta della stazione appaltante e alle circostanze del caso.
La riduzione della durata del contratto
In alternativa o in aggiunta alla sanzione pecuniaria, il giudice può disporre la riduzione della durata del contratto. Questa misura incide direttamente sul rapporto, limitandone l'estensione temporale: pur conservando il contratto, ne contiene gli effetti, bilanciando la conservazione con la reazione alla violazione.
L'applicazione alternativa o cumulativa
Le sanzioni possono essere applicate alternativamente o cumulativamente: il giudice sceglie la combinazione più adeguata, potendo irrogare la sola sanzione pecuniaria, la sola riduzione della durata o entrambe. La flessibilità consente di calibrare la risposta sanzionatoria sulla concreta gravità della vicenda e sulle esigenze di proporzionalità.
Il rapporto con l'inefficacia
Le sanzioni alternative operano come contrappeso al mantenimento del contratto: dove l'inefficacia rappresenta la reazione più radicale, le sanzioni assicurano una risposta effettiva quando la conservazione del rapporto risponde a interessi superiori. Il sistema, di matrice eurounitaria, mira a evitare che la rinuncia all'inefficacia si traduca in impunità per la stazione appaltante.
Profili pratici
Nelle controversie sugli appalti, la parte può prospettare al giudice, in subordine alla declaratoria di inefficacia, l'applicazione delle sanzioni alternative. La stazione appaltante, dal canto suo, deve considerare che la conservazione del contratto non la mette al riparo da conseguenze, potendo essere colpita da una sanzione pecuniaria significativa e dalla riduzione della durata del rapporto.
Casi pratici
Caso 1: La sanzione pecuniaria
Il giudice mantiene il contratto per esigenze imperative ma irroga alla stazione appaltante una sanzione pecuniaria pari al 3% del valore del contratto.
Caso 2: La riduzione della durata
In alternativa, il giudice dispone la riduzione della durata del contratto, contenendone gli effetti nel tempo.
Caso 3: L'applicazione cumulativa
Data la gravità della violazione, il giudice applica cumulativamente sanzione pecuniaria e riduzione della durata.
Domande frequenti
Quando si applicano le sanzioni alternative?
Quando il giudice mantiene efficace il contratto nonostante le violazioni, per esigenze imperative o nei casi previsti.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria?
Dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, versata all'entrata del bilancio dello Stato.
Si può ridurre la durata del contratto?
Sì, in alternativa o in aggiunta alla sanzione pecuniaria.
Le sanzioni sono cumulabili?
Sì: il giudice può applicarle alternativamente o cumulativamente.
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