- Il giudice che annulla l'aggiudicazione per gravi violazioni dichiara l'inefficacia del contratto.
- Le gravi violazioni includono l'assenza di bando o avviso quando prescritti dal codice dei contratti pubblici.
- Il giudice valuta se l'inefficacia operi retroattivamente o solo per le prestazioni da eseguire.
- In presenza di esigenze imperative può mantenere il contratto e applicare sanzioni alternative.
Testo dell'articoloVigente
Art. 121 Codice del Processo Amministrativo — Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Il giudice che annulla laggiudicazione o gli affidamenti senza bando di cui al comma 2 dellarticolo 120 dichiara linefficacia del contratto nei seguenti casi:
a) se laggiudicazione è avvenuta senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della della legge n. 78 del 2022; b) se l’aggiudicazione è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l’omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022; c) se il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’articolo 18 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento; d) se il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione, ai sensi dellarticolo 18, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.
2. Il giudice precisa, in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante o dellente concedente e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se essa opera in via retroattiva.
3. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1, qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l’altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall’esecutore attuale. Gli interessi economici sono presi in considerazione come esigenze imperative solo quando l’inefficacia del contratto condurrebbe a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all’eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporta l’obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell’operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
4. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 3 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie europee.
5. Quando, nonostante le violazioni, il contratto è considerato efficace o l’inefficacia è temporalmente limitata, si applicano le sanzioni alternative di cui all’articolo 123.
6. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non si applica quando la stazione appaltante o lente concedente ha seguito la seguente procedura:
a) con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento ha dichiarato che la procedura senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è consentita dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022; b) rispettivamente per i contratti di rilevanza europea e per quelli sotto soglia, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea oppure nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell’articolo 86 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022, in cui manifesta l’intenzione di concludere il contratto; c) il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno 10 dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di cui alla lettera b).;
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Commento
Il raccordo tra annullamento dell'aggiudicazione e sorte del contratto
L'art. 121 affronta uno dei nodi centrali del contenzioso sugli appalti: cosa accade al contratto già stipulato quando il giudice annulla l'aggiudicazione. La norma, di derivazione eurounitaria, attribuisce al giudice amministrativo il potere di dichiarare l'inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni, superando la tradizionale separazione tra annullamento dell'atto e vicende del contratto.
Le gravi violazioni
Le ipotesi di gravi violazioni comprendono, in particolare, l'aggiudicazione avvenuta senza la previa pubblicazione del bando o dell'avviso con cui si indice la gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal codice dei contratti pubblici. Si tratta delle violazioni più radicali delle regole di concorrenza e trasparenza, che incidono sulla stessa possibilità per gli operatori di competere.
La dichiarazione di inefficacia
In presenza di tali violazioni, il giudice che annulla l'aggiudicazione dichiara l'inefficacia del contratto. La declaratoria di inefficacia è la conseguenza ordinaria, espressione dell'esigenza di rimuovere gli effetti di un affidamento gravemente illegittimo. Il giudice stabilisce se l'inefficacia operi in via retroattiva, travolgendo le prestazioni già eseguite, oppure solo per le prestazioni ancora da eseguire, tenendo conto della concreta situazione del rapporto.
Le esigenze imperative e il mantenimento del contratto
La norma prevede che, in presenza di esigenze imperative connesse a un interesse generale, il giudice possa mantenere efficace il contratto pur in presenza delle gravi violazioni, applicando però le sanzioni alternative previste dall'art. 123. Il bilanciamento tra ripristino della legalità e tutela di interessi generali superiori è affidato a una valutazione rigorosa, in cui le esigenze imperative non coincidono con il mero interesse economico alla conservazione del contratto.
La derivazione eurounitaria
La disciplina attua le direttive ricorsi in materia di appalti, che impongono agli Stati membri rimedi effettivi contro le aggiudicazioni illegittime, inclusa la privazione di effetti del contratto. L'inefficacia diviene così strumento di garanzia della concorrenza e di effettività della tutela del concorrente pretermesso.
Profili pratici
Il ricorrente che contesti l'aggiudicazione per gravi violazioni dovrebbe domandare, oltre all'annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e, se interessato, il subentro. Occorre considerare che il giudice modula gli effetti dell'inefficacia e che, in presenza di esigenze imperative, può mantenere il contratto applicando sanzioni alternative.
Casi pratici
Caso 1: L'affidamento senza bando
Il Comune affida un appalto senza pubblicare il bando prescritto: il giudice annulla l'aggiudicazione e dichiara l'inefficacia del contratto.
Caso 2: L'inefficacia retroattiva o ex nunc
Annullata l'aggiudicazione a favore di Tizio, il giudice valuta lo stato di esecuzione e stabilisce se l'inefficacia travolga le prestazioni già rese o operi solo per il futuro.
Caso 3: Le esigenze imperative
Pur in presenza di gravi violazioni, ragioni imperative di interesse generale inducono il giudice a mantenere il contratto, applicando le sanzioni alternative dell'art. 123.
Domande frequenti
Cosa succede al contratto se annullano l'aggiudicazione per gravi violazioni?
Il giudice dichiara l'inefficacia del contratto.
Quali sono le gravi violazioni?
Tra le altre, l'aggiudicazione senza pubblicazione del bando o avviso quando prescritta dal codice dei contratti pubblici.
L'inefficacia è sempre retroattiva?
No: il giudice stabilisce se operi retroattivamente o solo per le prestazioni da eseguire.
Il contratto può essere mantenuto nonostante le violazioni?
Sì, in presenza di esigenze imperative di interesse generale, con applicazione delle sanzioni alternative.
Vedi anche