- Gli atti che escludono dalla partecipazione al procedimento elettorale preparatorio sono impugnabili subito, in via anticipata.
- Il termine è di tre giorni dalla pubblicazione o comunicazione dell'atto.
- È una tutela immediata di liste e candidati esclusi.
- Garantisce la possibilità di partecipare alla competizione prima del voto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 129 Codice del Processo Amministrativo — Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi,indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
5. L’udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.
6. Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.
7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l’ufficio che ha emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.
Capo III – Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
Stesso numero, altri codici
- Art. 129 Cod. Amb. — accessi ed ispezioni
- Art. 129 D.Lgs. 209/2005 — Soggetti esclusi dall'assicurazione
- Art. 129 D.Lgs. 42/2004 — Provvedimenti legislativi particolari
- Art. 129 Codice Civile: Diritti dei coniugi in buona fede
- Articolo 129 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 129 Codice del Consumo: Conformità al contratto
Commento
La tutela anticipata contro le esclusioni
L'art. 129 introduce una tutela immediata e anticipata avverso gli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, nonché per il rinnovo dei membri italiani del Parlamento europeo. A differenza della regola generale, che impone di impugnare gli atti del procedimento solo alla conclusione, qui i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto a partecipare sono impugnabili subito.
Gli atti immediatamente lesivi
Sono impugnabili in via anticipata i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio: tipicamente l'esclusione di una lista o di un candidato. Tali atti, se non immediatamente contestabili, pregiudicherebbero irrimediabilmente la partecipazione alla competizione, rendendo inutile una tutela differita al dopo-voto.
Il termine brevissimo di tre giorni
L'impugnazione si propone innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. Il termine, brevissimo, riflette l'esigenza di definire la questione prima dello svolgimento delle elezioni, così da consentire l'eventuale ammissione tempestiva della lista o del candidato.
La ratio della tutela immediata
La scelta di anticipare la tutela risponde al principio di effettività: il diritto a partecipare alla competizione elettorale sarebbe svuotato se la contestazione dell'esclusione fosse rinviata al termine del procedimento, quando ormai il voto si è svolto senza la lista o il candidato esclusi. La tutela anticipata consente invece di rimuovere l'illegittima esclusione in tempo utile.
Il coordinamento con la regola generale
L'art. 129 deroga al principio, fissato dall'art. 130, secondo cui gli atti del procedimento elettorale si impugnano solo alla conclusione, unitamente alla proclamazione degli eletti. La deroga è circoscritta agli atti di esclusione immediatamente lesivi, per i quali la tutela differita sarebbe inadeguata; gli altri atti seguono la regola generale dell'impugnazione finale.
Profili pratici
Liste e candidati esclusi devono agire con estrema tempestività: il termine di tre giorni decorre dalla pubblicazione, anche per affissione, o dalla comunicazione. È essenziale predisporre rapidamente il ricorso e monitorare gli atti di esclusione, perché il mancato rispetto del termine preclude la tutela anticipata e compromette la partecipazione alla competizione.
Casi pratici
Caso 1: L'esclusione della lista
La lista di Tizio è esclusa dalla competizione comunale: egli impugna l'atto entro tre giorni dalla pubblicazione, in via anticipata.
Caso 2: La comunicazione dell'esclusione
A Caia, candidata, è comunicata l'esclusione: il termine di tre giorni decorre dalla comunicazione e va rispettato rigorosamente.
Caso 3: La tutela tempestiva
Accolto il ricorso prima del voto, Sempronio è riammesso e può partecipare alla competizione elettorale.
Domande frequenti
Posso impugnare subito l'esclusione dalle elezioni?
Sì: gli atti immediatamente lesivi del diritto a partecipare sono impugnabili in via anticipata.
Qual è il termine?
Tre giorni dalla pubblicazione, anche per affissione, o dalla comunicazione dell'atto.
Perché un termine così breve?
Per definire la questione prima del voto e consentire l'eventuale ammissione tempestiva.
Vale per tutti gli atti elettorali?
No: solo per gli atti di esclusione immediatamente lesivi; gli altri si impugnano alla conclusione del procedimento.
Vedi anche