- Gli atti del procedimento elettorale successivi ai comizi si impugnano solo alla conclusione, con l'impugnazione della proclamazione degli eletti.
- Sono legittimati candidati ed elettori dell'ente interessato.
- Competente è il TAR nella cui circoscrizione ha sede l'ente.
- Il rito è accelerato, con termini ridotti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 130 Codice del Processo Amministrativo — Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all’emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’impugnazione dell’atto di proclamazione degli eletti:
a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell’ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;
b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei candidati proclamati eletti.
2. Il presidente, con decreto:
a) fissa l’udienza di discussione della causa in via di urgenza;
b) designa il relatore;
c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;
d) ordina il deposito di documenti e l’acquisizione di ogni altra prova necessaria;
e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.
3. Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:
a) all’ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;
b) all’Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.
4. Entro dieci giorni dall’ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.
5. L’amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.
6. All’esito dell’udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza.
7. La sentenza è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo precedente è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria. In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni successivi.
8. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell’ufficio elettorale nazionale, a seconda dell’ente cui si riferisce l’elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell’albo o bollettino ufficiale dell’ente interessato a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di elezioni relative a comuni, province o regioni, la sentenza è comunicata anche al Prefetto. Ai medesimi incombenti si provvede dopo il passaggio in giudicato della sentenza annotando sulla copia pubblicata la sua definitività.
9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.
10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell’articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario.
11. L’ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale. L’Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 130 Cod. Amb. — inosservanza delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico
- Art. 130 D.Lgs. 209/2005 — Imprese autorizzate
- Art. 130 D.Lgs. 42/2004 — Disposizioni regolamentari precedenti
- Art. 130 Codice Civile: Atto di celebrazione del matrimonio
- Articolo 130 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 130 Codice del Consumo: Diritti del consumatore
Commento
Il principio dell'impugnazione finale
L'art. 130 disciplina il procedimento di primo grado per le controversie sulle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e per il Parlamento europeo. La regola di fondo, salvo quanto previsto per le esclusioni anticipate dell'art. 129, è che contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti.
La ratio della concentrazione
Il differimento dell'impugnazione al momento della proclamazione risponde all'esigenza di non frammentare e paralizzare il procedimento elettorale con una pluralità di ricorsi sui singoli atti. Concentrando le contestazioni sull'esito finale, si garantisce il regolare svolgimento delle operazioni e si evita che il contenzioso interferisca con lo sviluppo della competizione.
La legittimazione di candidati ed elettori
Sono legittimati a ricorrere i candidati e gli elettori dell'ente della cui elezione si tratta. La legittimazione allargata, che comprende anche il semplice elettore, riflette la natura del bene tutelato: la regolarità della competizione elettorale è interesse dell'intera collettività degli aventi diritto al voto, non solo dei candidati direttamente coinvolti.
La competenza territoriale
Il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente interessato. Il criterio territoriale àncora la competenza al luogo dell'ente le cui elezioni sono contestate, assicurando prossimità tra il giudice e la competizione oggetto del giudizio.
Il rito accelerato
Il procedimento è improntato a celerità, con termini ridotti rispetto al rito ordinario, in coerenza con l'esigenza di definire rapidamente la regolarità della composizione degli organi elettivi. L'accelerazione mira a conferire certezza tempestiva sull'esito, evitando una prolungata incertezza sulla legittima formazione degli organi rappresentativi.
Profili pratici
Chi intende contestare le operazioni elettorali, salvo il caso delle esclusioni anticipate, deve attendere la proclamazione degli eletti e impugnarla unitamente agli atti del procedimento, rivolgendosi al TAR territorialmente competente. È fondamentale rispettare i termini ridotti del rito e individuare con precisione gli atti da impugnare insieme alla proclamazione.
Interesse a ricorrere e oggetto del giudizio
L'impugnazione della proclamazione consente di far valere, in un unico contesto, i vizi delle operazioni elettorali che si riflettono sull'esito. L'oggetto del giudizio non è il singolo atto endoprocedimentale, ma la regolarità complessiva della competizione quale cristallizzata nella proclamazione degli eletti. La legittimazione di candidati ed elettori e la competenza del TAR dell'ente assicurano prossimità e ampiezza della tutela, nel rispetto dei termini ridotti del rito.
Casi pratici
Caso 1: L'impugnazione della proclamazione
Tizio, candidato non eletto, contesta irregolarità nelle operazioni: impugna la proclamazione degli eletti unitamente agli atti viziati.
Caso 2: L'elettore ricorrente
Caia, semplice elettrice del Comune, è legittimata a impugnare l'esito elettorale a tutela della regolarità del voto.
Caso 3: Il TAR competente
Sempronio propone il ricorso al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'ente le cui elezioni contesta.
Domande frequenti
Quando si impugnano gli atti delle operazioni elettorali?
Di regola solo alla conclusione, unitamente alla proclamazione degli eletti.
Chi può ricorrere?
I candidati e gli elettori dell'ente della cui elezione si tratta.
A quale TAR ci si rivolge?
Al TAR nella cui circoscrizione ha sede l'ente interessato.
Il rito è ordinario?
No: è un rito accelerato con termini ridotti.
Vedi anche