- L'appello contro le sentenze elettorali si propone entro venti giorni dalla notifica o dalla pubblicazione all'albo pretorio.
- Il presidente fissa l'udienza in via d'urgenza.
- Si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'appello davanti al Consiglio di Stato.
- Il rito è accelerato anche in secondo grado.
Testo dell'articoloVigente
Art. 131 Codice del Processo Amministrativo — Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. L’appello avverso le sentenze di cui all’articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell’albo pretorio del comune.
2. Il presidente fissa in via d’urgenza l’udienza di discussione. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.
3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell’articolo 130, comma 9.
4. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all’articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.
Stesso numero, altri codici
- Art. 131 Cod. Amb. — controllo degli scarichi di sostanze pericolose
- Art. 131 D.Lgs. 209/2005 — Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
- Art. 131 D.Lgs. 42/2004 — Paesaggio
- Art. 131 Codice Civile: Possesso di stato
- Articolo 131 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 131 Codice del Consumo: Diritto di regresso
Commento
L'appello nel contenzioso elettorale
L'art. 131 disciplina il giudizio di appello contro le sentenze rese in materia di operazioni elettorali di comuni, province e regioni ai sensi dell'art. 130. La norma adatta il regime dell'appello alle esigenze di celerità proprie del contenzioso elettorale, fissando termini ridotti e una trattazione d'urgenza.
I termini per appellare
L'appello è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti la notifica è obbligatoria; per gli altri candidati o elettori, il termine di venti giorni decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune. La doppia decorrenza tiene conto della pluralità di soggetti legittimati e della necessità di assicurare a tutti la conoscibilità della decisione.
La fissazione d'urgenza dell'udienza
Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione. L'accelerazione della fase di trattazione è coerente con l'esigenza di definire rapidamente il contenzioso, in modo da pervenire in tempi brevi alla certezza sulla composizione degli organi elettivi e da contenere il periodo di incertezza conseguente all'impugnazione.
Il rinvio alle norme sull'appello
Al giudizio si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano il processo di appello davanti al Consiglio di Stato. Il rinvio assicura che, pur nella specialità del rito elettorale, valgano i principi generali dell'appello amministrativo, come l'effetto devolutivo, il divieto di nuove domande e la disciplina del contraddittorio, salvo gli adattamenti imposti dalla celerità.
La specialità accelerata del secondo grado
Anche in appello il contenzioso elettorale conserva i tratti di specialità e accelerazione che lo caratterizzano in primo grado: termini ridotti, udienza d'urgenza e definizione sollecita. Il sistema mira a una rapida stabilizzazione dell'esito, evitando che la pendenza del gravame protragga eccessivamente l'incertezza sulla legittima formazione degli organi.
Profili pratici
Chi vuole appellare una sentenza elettorale deve agire entro venti giorni, individuando correttamente il dies a quo: notifica per i soggetti obbligati, pubblicazione all'albo pretorio per gli altri. È opportuno predisporre tempestivamente l'atto, considerando che l'udienza sarà fissata d'urgenza e che si applicano, per il resto, le regole dell'appello al Consiglio di Stato.
Certezza tempestiva sulla composizione degli organi
La combinazione di termini brevi e udienza d'urgenza mira a una rapida stabilizzazione dell'esito anche in secondo grado: l'incertezza sulla legittima composizione di consigli comunali, provinciali e regionali deve durare il meno possibile, per non incidere sul regolare funzionamento degli enti. Il rinvio alle regole dell'appello al Consiglio di Stato assicura, per il resto, il rispetto dei principi generali del giudizio di gravame.
Casi pratici
Caso 1: L'appello nei venti giorni
Tizio, soccombente in primo grado, appella la sentenza elettorale entro venti giorni dalla notifica.
Caso 2: La decorrenza dall'albo pretorio
Per Caia, candidata non destinataria di notifica obbligatoria, il termine decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione della sentenza all'albo pretorio del comune.
Caso 3: L'udienza d'urgenza
Il presidente fissa d'urgenza l'udienza di discussione, così da definire rapidamente il contenzioso sulla composizione dell'organo.
Domande frequenti
Entro quanto si appella una sentenza elettorale?
Entro venti giorni dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio.
Chi fissa l'udienza?
Il presidente, in via d'urgenza.
Quali norme si applicano?
Quelle dell'appello davanti al Consiglio di Stato, in quanto compatibili.
Da quando decorre il termine per gli elettori?
Dall'ultimo giorno di pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune.
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