Home›Processo Amministrativo (D.Lgs 104/2010)›Art. 132 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo
Art. 132 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo
Art. 132 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
2. L’atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell’avviso di pubblicazione della sentenza.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell’articolo 131.
LIBRO QUINTO – NORME FINALI
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'appello sulle operazioni elettorali del Parlamento europeo si propone con dichiarazione presso la segreteria del TAR entro cinque giorni.
L'atto con i motivi va depositato entro trenta giorni dall'avviso di pubblicazione della sentenza.
È un rito scisso: dichiarazione di appello e successiva motivazione.
Per il resto valgono le regole degli altri riti elettorali.
Indice dei contenuti
Il rito d'appello per le elezioni europee
L'art. 132 detta una disciplina specifica per l'appello relativo alle operazioni elettorali del Parlamento europeo, distinta da quella dell'art. 131 per le elezioni di enti locali e regioni. La peculiarità sta nella struttura scissa dell'impugnazione, articolata in una dichiarazione di appello e in un successivo deposito dei motivi.
La dichiarazione di appello
Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo. La dichiarazione, da rendere in tempi brevissimi, manifesta la volontà di impugnare e fissa l'avvio del giudizio di secondo grado.
Il deposito dei motivi
L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza. La scissione tra dichiarazione e motivazione consente di anticipare l'instaurazione del gravame con un atto essenziale, rinviando a un momento successivo l'articolazione completa delle censure, una volta acquisita piena conoscenza della motivazione della sentenza.
La ratio della struttura scissa
La particolare scansione risponde all'esigenza di conciliare la celerità, garantita dalla tempestiva dichiarazione di appello, con la necessità di una motivazione compiuta, che presuppone la conoscenza integrale della sentenza. Il modello bifasico assicura così rapidità nell'avvio e completezza nell'esposizione dei motivi.
Il rinvio alle altre regole
Per quanto non disposto dall'articolo, si applicano le regole proprie del contenzioso elettorale e, in quanto compatibili, quelle dell'appello amministrativo. Il rito europeo si inserisce dunque nel più ampio sistema dei riti elettorali speciali, condividendone i caratteri di celerità e specialità, con gli adattamenti propri della competizione per il Parlamento europeo.
Profili pratici
Chi intende appellare in materia di elezioni europee deve presentare la dichiarazione di appello entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza o del dispositivo, e poi depositare l'atto con i motivi entro trenta giorni dall'avviso di pubblicazione. È essenziale rispettare entrambi i termini della sequenza, perché l'omissione dell'uno o dell'altro compromette l'impugnazione.
Casi pratici
Caso 1: La dichiarazione tempestiva
Tizio presenta la dichiarazione di appello in segreteria entro cinque giorni dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza europea.
Caso 2: Il deposito dei motivi
Caia deposita l'atto di appello con i motivi entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.
Caso 3: La sequenza bifasica
Sempronio rispetta entrambi i passaggi: prima la dichiarazione, poi la motivazione, completando ritualmente l'appello.
Domande frequenti
Come si propone l'appello sulle elezioni europee?
Con dichiarazione in segreteria del TAR entro cinque giorni, e successivo deposito dei motivi entro trenta giorni.
Da quando decorre il termine per la dichiarazione?
Dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
Quando si depositano i motivi?
Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.
Cosa si applica per il resto?
Le regole del contenzioso elettorale e, in quanto compatibili, quelle dell'appello amministrativo.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il rito d'appello per le elezioni europee
L'art. 132 detta una disciplina specifica per l'appello relativo alle operazioni elettorali del Parlamento europeo, distinta da quella dell'art. 131 per le elezioni di enti locali e regioni. La peculiarità sta nella struttura scissa dell'impugnazione, articolata in una dichiarazione di appello e in un successivo deposito dei motivi.
La dichiarazione di appello
Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo. La dichiarazione, da rendere in tempi brevissimi, manifesta la volontà di impugnare e fissa l'avvio del giudizio di secondo grado.
Il deposito dei motivi
L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza. La scissione tra dichiarazione e motivazione consente di anticipare l'instaurazione del gravame con un atto essenziale, rinviando a un momento successivo l'articolazione completa delle censure, una volta acquisita piena conoscenza della motivazione della sentenza.
La ratio della struttura scissa
La particolare scansione risponde all'esigenza di conciliare la celerità, garantita dalla tempestiva dichiarazione di appello, con la necessità di una motivazione compiuta, che presuppone la conoscenza integrale della sentenza. Il modello bifasico assicura così rapidità nell'avvio e completezza nell'esposizione dei motivi.
Il rinvio alle altre regole
Per quanto non disposto dall'articolo, si applicano le regole proprie del contenzioso elettorale e, in quanto compatibili, quelle dell'appello amministrativo. Il rito europeo si inserisce dunque nel più ampio sistema dei riti elettorali speciali, condividendone i caratteri di celerità e specialità, con gli adattamenti propri della competizione per il Parlamento europeo.
Profili pratici
Chi intende appellare in materia di elezioni europee deve presentare la dichiarazione di appello entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza o del dispositivo, e poi depositare l'atto con i motivi entro trenta giorni dall'avviso di pubblicazione. È essenziale rispettare entrambi i termini della sequenza, perché l'omissione dell'uno o dell'altro compromette l'impugnazione.
Casi pratici
Caso 1: La dichiarazione tempestiva
Tizio presenta la dichiarazione di appello in segreteria entro cinque giorni dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza europea.
Caso 2: Il deposito dei motivi
Caia deposita l'atto di appello con i motivi entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.
Caso 3: La sequenza bifasica
Sempronio rispetta entrambi i passaggi: prima la dichiarazione, poi la motivazione, completando ritualmente l'appello.
Domande frequenti
Come si propone l'appello sulle elezioni europee?
Con dichiarazione in segreteria del TAR entro cinque giorni, e successivo deposito dei motivi entro trenta giorni.
Da quando decorre il termine per la dichiarazione?
Dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.
Quando si depositano i motivi?
Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.
Cosa si applica per il resto?
Le regole del contenzioso elettorale e, in quanto compatibili, quelle dell'appello amministrativo.