- L'art. 133 c.p.a. individua le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali questi conosce sia di interessi legittimi sia di diritti soggettivi, con la sola esclusione dei diritti patrimoniali conseguenziali (indennità espropriative, canoni, corrispettivi).
- Tra le materie più rilevanti figurano il risarcimento del danno da ritardo nel procedimento (lett. a, n. 1), gli accordi procedimentali della L. 241/1990 (n. 2), il silenzio-inadempimento (n. 3) e la nullità del provvedimento adottato in elusione del giudicato (n. 5).
- La giurisdizione esclusiva sugli appalti (lett. e) comprende anche le controversie risarcitorie e la dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione.
- Sono incluse le controversie in materia urbanistica ed edilizia (lett. f) e di espropriazione per pubblica utilità (lett. g), con riserva al giudice ordinario per la determinazione delle indennità.
- La competenza esclusiva si estende ai provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti (lett. l): AGCM, AGCOM, ARERA, CONSOB, IVASS e altre.
- Le controversie relative agli aiuti di Stato in violazione dell'art. 108, par. 3, TFUE rientrano nella giurisdizione esclusiva (lett. z-sexies), riflettendo la dimensione europea della norma.
Testo dell'articoloVigente
Art. 133 Codice del Processo Amministrativo — Materie di giurisdizione esclusiva
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
3) silenzio di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all’articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 4) determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
a-bis) le controversie relative all’applicazione dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;
d) le controversie concernenti l’esercizio del diritto a chiedere e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati , dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell’articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all’imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall’organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati; q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell’esercizio d’industrie insalubri o pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all’ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l’interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti; z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96; z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall’articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; z-quinquies) le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni; z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell’aiuto e dal soggetto che l’ha concesso.
Stesso numero, altri codici
- Art. 133 Cod. Amb. — sanzioni amministrative
- Art. 133 D.Lgs. 209/2005 — Formule tariffarie
- Art. 133 D.Lgs. 42/2004 — (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio)
- Art. 133 Codice Civile: Prova della celebrazione risultante da
- Articolo 133 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 133 Codice del Consumo: Garanzia convenzionale
Commento
Funzione e fondamento costituzionale della giurisdizione esclusiva
L'art. 133 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.) rappresenta la norma di chiusura e di catalogo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: una forma di giurisdizione «larga» che, in settori predeterminati dalla legge, consente al TAR e al Consiglio di Stato di conoscere non soltanto degli interessi legittimi ma anche dei diritti soggettivi che si intrecciano con l'esercizio del pubblico potere, senza necessità per il privato di frazionare il proprio contenzioso tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Il fondamento costituzionale è duplice: da un lato, l'art. 103 Cost. consente alla legge di attribuire al giudice amministrativo «particolari materie» in giurisdizione esclusiva; dall'altro, il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 111 Cost. impone che il sistema dei rimedi sia strutturato in modo da non moltiplicare inutilmente i fori e da consentire la concentrazione davanti a un unico giudice di controversie strettamente connesse. La Corte Costituzionale ha più volte delineato i confini della giurisdizione esclusiva, chiarendo che essa non può essere estesa discrezionalmente dal legislatore ordinario a qualsiasi materia in cui sia coinvolta la pubblica amministrazione: è necessario che le situazioni giuridiche soggettive (anche di diritto soggettivo) devolute al giudice amministrativo siano comunque intrinsecamente connesse all'esercizio di un pubblico potere. L'art. 133 c.p.a. recepisce questa impostazione e coordina la giurisdizione esclusiva con le previsioni degli artt. 7 (giurisdizione generale del giudice amministrativo), 30 (azione risarcitoria) e 31 (ricorso avverso il silenzio) dello stesso codice, formando un sistema coerente di tutela del privato nei confronti dell'amministrazione.
Le controversie in materia di procedimento amministrativo (lett. a)
La lett. a) dell'art. 133 raccoglie un insieme eterogeneo di controversie accomunate dal loro stretto collegamento con la L. 7 agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo). Il n. 1 devolve al giudice amministrativo le controversie per il risarcimento del danno ingiusto causato dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento: una previsione di grande rilevanza pratica, poiché il mancato rispetto dei termini procedimentali può esporre le amministrazioni a responsabilità risarcitoria anche in assenza di un provvedimento lesivo. La devoluzione al giudice amministrativo evita il conflitto di giurisdizione che si sarebbe altrimenti creato con il giudice ordinario per la tutela aquiliana. Il n. 2 attribuisce al giudice amministrativo la cognizione sulla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi procedimentali di cui agli artt. 11 e 15 della L. 241/1990: accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento e accordi tra pubbliche amministrazioni. Questa scelta riflette la natura «ibrida» degli accordi procedimentali — a metà tra contratto di diritto privato e provvedimento amministrativo consensuale — e la necessità di affidarli a un giudice dotato degli strumenti tipici del processo amministrativo (in primis il potere di condannare all'adozione di un provvedimento). Il n. 3 copre le controversie relative al silenzio-inadempimento (art. 31, commi 1–3, c.p.a.) e ai provvedimenti espressi adottati in sede di verifica della SCIA (art. 19, comma 6-ter, L. 241/1990): la giurisdizione esclusiva garantisce che l'intera vicenda relativa all'inerzia amministrativa sia conosciuta da un unico giudice. Il n. 5 attribuisce al giudice amministrativo le controversie relative alla nullità del provvedimento adottato in violazione o elusione del giudicato (art. 21-septies L. 241/1990 e artt. 114 e ss. c.p.a.): si tratta di un profilo di giurisdizione strettamente connesso al giudizio di ottemperanza, che si tiene dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il giudicato eluso. Il n. 6 devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza: una previsione di sempre maggiore importanza, in ragione del crescente ruolo del D.Lgs. 33/2013 (trasparenza amministrativa) e del D.Lgs. 14/2013 sull'accesso civico generalizzato (FOIA italiano).
Le concessioni, i pubblici servizi e le infrastrutture digitali (lett. b, c, d)
Le lettere b), c) e d) dell'art. 133 trattano settori in cui il rapporto tra privato e pubblica amministrazione è mediato da atti di natura concessoria o da obblighi di servizio. La lett. b) attribuisce al giudice amministrativo le controversie su atti e provvedimenti relativi ai rapporti di concessione di beni pubblici, con esclusione delle controversie concernenti «indennità, canoni ed altri corrispettivi»: la riserva al giudice ordinario per i profili patrimoniali puramente privatistici è un'applicazione del principio per cui la giurisdizione esclusiva non può essere estesa alle mere controversie pecuniarie tra privato e amministrazione. La lett. c) disciplina le controversie in materia di pubblici servizi, con riferimento alle concessioni, ai provvedimenti adottati dall'ente gestore nel procedimento amministrativo, all'affidamento del servizio, alla vigilanza e al controllo, nonché ai settori del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dei servizi di pubblica utilità. La scelta di attrarre queste controversie nella giurisdizione esclusiva risponde all'esigenza di concentrare il contenzioso su attività che intrecciano diritti soggettivi dei gestori e degli utenti con l'esercizio del potere regolatorio e concessorio dell'amministrazione. La lett. d), di più recente conio, devolve al giudice amministrativo le controversie relative all'esercizio del diritto a usare le tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, in linea con il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).
Gli appalti, il territorio e le espropriazioni (lett. e, f, g)
Le lettere e), f) e g) dell'art. 133 costituiscono alcune delle disposizioni di più frequente applicazione nella pratica del contenzioso amministrativo. La lett. e), n. 1, estende la giurisdizione esclusiva alle controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, anche risarcitorie, comprensive della dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e delle sanzioni alternative previste dagli artt. 121–123 c.p.a. La concentrazione presso il giudice amministrativo di tutte le controversie sull'appalto — compresa la sorte del contratto già stipulato — è uno degli assi portanti del rito appalti introdotto dagli artt. 119–125 c.p.a. e garantisce la coerenza tra la fase pubblicistica dell'aggiudicazione e quella privatistica dell'esecuzione. La lett. f) devolve al giudice amministrativo tutte le controversie in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio, con la riserva al giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza di atti ablativi. È una giurisdizione esclusiva di ampiezza particolarmente estesa, che comprende le controversie sui piani regolatori, sui permessi di costruire, sulle DIA/SCIA edilizie, sui condoni e sulle demolizioni. La lett. g) disciplina la giurisdizione esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilità, limitata agli atti, provvedimenti, accordi e comportamenti «riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere», con la medesima riserva al giudice ordinario per le indennità. La formula «anche mediatamente» ha dato luogo a una vexata quaestio sulla portata della giurisdizione esclusiva in materia di occupazioni acquisitive e usurpative, risolta dalla Corte Costituzionale nel senso di escludere dalla giurisdizione esclusiva i «meri comportamenti» non riconducibili neanche mediatamente all'esercizio del potere.
Le Autorità indipendenti, le comunicazioni e le infrastrutture (lett. l, m, n, o)
Le lettere l), m), n) e o) riflettono la crescente rilevanza delle Autorità amministrative indipendenti e dei settori regolati nella moderna economia. La lett. l) attribuisce al giudice amministrativo i provvedimenti (compresi quelli sanzionatori) delle principali Autorità: Banca d'Italia (per gli organismi di cui agli artt. 112-bis, 113 e 128-duodecies del TUB), AGCM (Autorità garante della concorrenza), AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), ARERA (Autorità per l'energia), ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), COVIP (Commissione vigilanza fondi pensione), ANAC (ex CIVIT), IVASS (Istituto vigilanza assicurazioni). La devoluzione al TAR Lazio (per la competenza funzionale ex art. 135 c.p.a.) e poi al Consiglio di Stato in sede d'appello garantisce la specializzazione del giudice nei complessi profili tecnico-regolativi. La lett. m) copre le controversie in materia di comunicazioni elettroniche, compresi i provvedimenti relativi all'imposizione di servitù, alle assegnazioni di frequenze e alle procedure previste dall'art. 1 della L. 220/2010. La lett. n) devolve al giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni dell'organismo di regolazione ferroviaria (oggi Autorità di regolazione dei trasporti, ART) ai sensi del D.Lgs. 188/2003. La lett. o) estende la giurisdizione esclusiva alle controversie risarcitorie in materia di produzione di energia, compresi gli impianti nucleari, i rigassificatori e le reti di trasmissione nazionale, secondo una formula analoga a quella dell'art. 119, lett. l), confermando la coerenza sistematica tra le materie soggette al rito abbreviato e quelle rientranti nella giurisdizione esclusiva.
Profili pratici, competenza territoriale e tutela risarcitoria
L'art. 133 è una norma di riparto di giurisdizione che il difensore deve consultare come primo riferimento ogni volta che si prospetti una controversia che coinvolga la pubblica amministrazione. La corretta identificazione della giurisdizione è un presupposto indefettibile dell'azione: il ricorso proposto al giudice privo di giurisdizione è inammissibile e l'art. 11 c.p.a. consente la translatio iudicii verso il giudice munito di giurisdizione, ma con la perdita dei termini processuali già decorsi che può risultare pregiudizievole. Un primo nodo pratico riguarda la delimitazione della giurisdizione esclusiva rispetto alla giurisdizione ordinaria: come emerge dal tenore letterale di più lettere della norma, la giurisdizione esclusiva esclude tipicamente le controversie aventi a oggetto «indennità, canoni ed altri corrispettivi» (lett. b e c), le indennità espropriative (lett. f e g) e i rapporti di impiego privatizzati (lett. l). Questi confini — tracciati dalla legge ma spesso sfumati nella pratica — sono stati progressivamente definiti attraverso la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, che detiene la competenza a decidere i conflitti di giurisdizione. Un secondo profilo pratico riguarda la competenza territoriale: per i provvedimenti delle Autorità indipendenti aventi sede a Roma, la competenza funzionale è concentrata presso il TAR Lazio — sede di Roma ai sensi dell'art. 135 c.p.a., con conseguente eliminazione del foro territoriale dell'atto impugnato. Infine, l'art. 133 assume rilievo centrale ai fini dell'azione risarcitoria autonoma ex art. 30, comma 3, c.p.a.: laddove la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva, il privato può chiedere il risarcimento del danno anche senza previamente impugnare il provvedimento lesivo, purché entro il termine di decadenza di centoventi giorni dal giorno in cui l'interessato è venuto a conoscenza del fatto dannoso.
Casi pratici
Caso 1: Ricorso per silenzio-inadempimento e risarcimento del danno da ritardo
Tizio presenta al Comune una richiesta di permesso di costruire e, decorsi i termini di legge senza alcun provvedimento, propone ricorso al TAR ai sensi dell'art. 31 c.p.a. per il silenzio-inadempimento (giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. a, n. 3). Nello stesso ricorso, Tizio chiede anche il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento (lett. a, n. 1), allegando i costi sostenuti per il protrarsi dell'inerzia amministrativa.
Caso 2: Impugnazione di un provvedimento dell'AGCM e tutela risarcitoria
Caio, titolare di un'impresa di distribuzione alimentare, è destinatario di un provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per presunto abuso di posizione dominante. Rientrando la controversia nella giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. l), Caio propone ricorso al TAR Lazio entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, chiedendo tanto l'annullamento della sanzione quanto la declaratoria dell'insussistenza della condotta anticoncorrenziale contestata.
Caso 3: Controversia urbanistica e riparto con il giudice ordinario
Sempronio impugna dinanzi al TAR un permesso di costruire rilasciato dal Comune al vicino, lamentando la violazione delle distanze e chiedendo sia l'annullamento del titolo edilizio (giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. f) sia il risarcimento del danno patrimoniale subito. Il TAR, verificata la propria giurisdizione per la parte demolitoria e risarcitoria, declina invece la giurisdizione sulla domanda relativa alla corresponsione dell'indennità per la riduzione del valore dell'immobile conseguente all'opera edificata, riservata al giudice ordinario secondo l'esplicita eccezione della lett. f).
Domande frequenti
Cosa si intende per giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo?
La giurisdizione esclusiva consente al TAR e al Consiglio di Stato di conoscere, nelle materie indicate dall'art. 133 c.p.a., sia degli interessi legittimi sia dei diritti soggettivi, evitando al privato di doversi rivolgere a giudici diversi per situazioni giuridiche strettamente connesse.
Il giudice amministrativo può condannare l'amministrazione al risarcimento del danno?
Sì: nelle materie di giurisdizione esclusiva, il TAR conosce anche delle domande risarcitorie (art. 30 c.p.a.). Il ricorrente può chiedere il risarcimento autonomamente o in aggiunta all'impugnazione del provvedimento, entro centoventi giorni dal giorno in cui ha avuto conoscenza del fatto dannoso.
Le controversie sulle indennità di esproprio vanno al TAR o al Tribunale civile?
Al Tribunale civile (giudice ordinario): le lettere f) e g) dell'art. 133 riservano espressamente al giudice ordinario la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi.
Qual è il giudice competente per i provvedimenti dell'AGCM o dell'ARERA?
Il TAR Lazio — sede di Roma, in forza della competenza funzionale stabilita dall'art. 135 c.p.a. per i provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti. L'appello spetta al Consiglio di Stato.
L'art. 133 elenca tutte le materie di giurisdizione esclusiva o ce ne possono essere altre?
L'elenco non è esaustivo: il comma 1 dell'art. 133 si apre con la formula 'salvo ulteriori previsioni di legge', il che significa che leggi speciali possono devolvere ulteriori materie alla giurisdizione esclusiva, come già avvenuto in diversi settori dell'economia e della regolazione.
Vedi anche