Autore: Andrea Marton

  • Art. 1178 Codice della Navigazione – Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio

    Art. 1178 Codice della Navigazione – Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette o far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, è punito con l'ammenda fino a lire mille. 59 Alla stessa sanzione soggiace l'armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l'esercente o il comandante dell'aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l'osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo. ———– AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (12, comma 1, lettera a che " nel primo comma le parole "con l'ammenda fino a lire duecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni"."

  • Art. 1184 Codice della Navigazione – Inosservanze relative all’iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell’aeromobile

    Art. 1184 Codice della Navigazione – Inosservanze relative all’iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e 760 o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e 758 .

  • CCNL Dirigenti Industria: maternita, paternita e congedi parentali

    CCNL Dirigenti Industria

    In sintesi

    Il dirigente (e la dirigente) industriale fruisce delle tutele di maternita e paternita del D.Lgs. 151/2001 (T.U. maternita) integrate dal CCNL: retribuzione al 100% durante il congedo di maternita, conservazione del posto, divieto di licenziamento. Il congedo parentale (ex facoltativo) e fruibile fino ai 12 anni del figlio. Il congedo di paternita obbligatorio e stato esteso a 10 giorni dal D.Lgs. 105/2022.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria · Federmanager
    Ultimo rinnovo
    24 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~100.000 dirigenti industriali

    Tabella riepilogativa

    Congedi di maternita e paternita – Dirigente Industria 2026
    Congedo Durata Retribuzione
    Maternita obbligatoria 5 mesi (2 pre + 3 post parto, o flessibile) 100% RGA (INPS 80% + integrazione aziendale)
    Paternita obbligatoria 10 giorni lavorativi (D.Lgs. 105/2022) 100% a carico INPS
    Congedo parentale (ex facoltativo) Fino a 6 mesi ciascun genitore; 11 mesi totali 80% per 3 mesi (L. 29/2024); poi 30%
    Astensione per figlio disabile 3 anni (art. 42 D.Lgs. 151/2001) Indennita INPS
    Permessi L. 104/1992 3 giorni lavorativi mensili 100% a carico INPS

    Congedo di maternita: retribuzione e integrazione aziendale

    Durante il congedo di maternita obbligatoria (5 mesi ex D.Lgs. 151/2001) la dirigente ha diritto all’indennita INPS pari all’80% della retribuzione. Il CCNL Dirigenti Industria prevede l’integrazione aziendale fino al 100% della RGA: l’azienda corrisponde la differenza tra l’80% INPS e la retribuzione piena.

    Il periodo di congedo di maternita non si computa nel comporto per malattia. Il divieto di licenziamento opera dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di eta del figlio (art. 54 D.Lgs. 151/2001).

    Congedo parentale e novita 2024

    Il D.Lgs. 105/2022 e la L. 29/2024 hanno rilevantemente modificato il congedo parentale:

    • 3 mesi non cedibili per ciascun genitore, indennizzati all’80% (novita L. 29/2024)
    • Ulteriori 3 mesi cedibili tra i genitori, indennizzati al 30%
    • Fruizione fino ai 12 anni del figlio (in precedenza 8)
    • Il congedo puo essere frazionato anche a ore

    Per i dirigenti, durante il congedo parentale la retribuzione aziendale e sospesa (l’INPS eroga l’indennita). Il CCNL non prevede in genere un’integrazione aziendale aggiuntiva per il congedo parentale, a differenza del congedo di maternita.

    Tutela dal licenziamento durante la gravidanza

    Il divieto di licenziamento della dirigente in stato di gravidanza e fino a un anno di eta del figlio (art. 54 D.Lgs. 151/2001) si applica integralmente anche alle dirigenti. Il licenziamento intimato in violazione del divieto e nullo.

    La dirigente in maternita conserva il posto, matura ferie e anzianita contrattuale. Se il rapporto e a tempo determinato, la scadenza contrattuale puo comunque estinguerlo, salvo proroga legale fino al termine del congedo obbligatorio.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo paternita obbligatorio
    Tizio, direttore commerciale, diventa padre. Ha diritto a 10 giorni di congedo di paternita obbligatorio retribuiti al 100% dall’INPS (D.Lgs. 105/2022). I giorni devono essere fruiti entro 5 mesi dalla nascita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione). L’azienda non puo negare il congedo o condizionarne la fruizione.
    Caia – Integrazione aziendale congedo maternita
    Caia, dirigente con RGA di 90.000 € annui, fruisce di 5 mesi di maternita. INPS eroga l’80%: circa 6.000 € mensili. Il CCNL Dirigenti prevede integrazione al 100%: l’azienda corrisponde la differenza di ~1.500 € mensili. Totale: la dirigente percepisce l’intera RGA per tutti i 5 mesi di congedo obbligatorio.
    Sempronio – Licenziamento durante la gravidanza della moglie dirigente
    La moglie dirigente di Sempronio viene licenziata durante la gravidanza per ‘riorganizzazione aziendale’. Il licenziamento e nullo ex art. 54 D.Lgs. 151/2001 indipendentemente dalla motivazione addotta. La dirigente impugna il licenziamento: ottiene la reintegrazione o, in alternativa, l’indennita prevista dal CCNL per licenziamento ingiustificato (preavviso + indennita supplementare).

    Domande frequenti

    La dirigente in maternita prende il 100% dello stipendio?
    Si grazie all’integrazione aziendale prevista dal CCNL Dirigenti Industria: l’INPS eroga l’80%, l’azienda integra fino al 100% della RGA fissa per i 5 mesi di congedo obbligatorio.
    Il congedo parentale e retribuito al 100% per il dirigente?
    No: il congedo parentale e indennizzato dall’INPS all’80% per i primi 3 mesi (novita L. 29/2024) e al 30% per i successivi. L’azienda in genere non integra la differenza, a meno di accordo individuale o aziendale piu favorevole.
    Il congedo di paternita e obbligatorio?
    Si: 10 giorni lavorativi obbligatori retribuiti al 100% dall’INPS entro 5 mesi dalla nascita. Il datore non puo opporsi. E’ previsto anche un giorno aggiuntivo facoltativo (in accordo con la madre).
    La maternita sospende il comporto?
    Si: il periodo di astensione obbligatoria per maternita non si computa nel comporto per malattia. La dirigente conserva il conteggio del comporto ‘congelato’ durante la maternita.
    Il divieto di licenziamento durante la gravidanza vale anche per i dirigenti?
    Si: il divieto di licenziamento dall’inizio della gravidanza fino a un anno di eta del figlio si applica integralmente alle dirigenti (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento in violazione e nullo.

    Stesso CCNL: consulta anche TMCG, tabelle retributive e struttura RGA, preavviso, licenziamento e indennita supplementare, ferie, permessi e assenze retribuite, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Previndai e orario di lavoro, reperibilita e assenza di limiti legali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 126 Codice del Processo Amministrativo – Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

    Art. 126 Codice del Processo Amministrativo – Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

  • Art. 57 D.Lgs. 504/1995 – Privilegi e prescrizione

    Art. 57 D.Lgs. 504/1995 – Privilegi e prescrizione

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26.

    2. Il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.

    3. Il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

    4. La prescrizione del credito d’imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l’atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.

  • Art. 32 DPR 487/1994 – Modalità di assunzione

    Art. 32 DPR 487/1994 – Modalità di assunzione

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla centro per l’impiego competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste sono rese pubbliche mediante le modalità di cui all’articolo 4, comma 7, del presente regolamento.

    2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell’ articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni, secondo l’ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.

    3. Le prove selettive devono essere espletate, dall’amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla centro per l’impiego entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.

    4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione.

    5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la centro per l’impiego, d’intesa con l’amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.

    6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la centro per l’impiego concorda con l’ente interessato l’avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.

    7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all’ articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, deve essere richiesta direttamente dall’amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all’assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla centro per l’impiego a cura dell’ente che ha richiesto l’accertamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1994 Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 9. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 194 D.Lgs. 259/2003 – Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto

    Art. 194 D.Lgs. 259/2003 – Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all’articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160.

    2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto e l’esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l’espletamento del servizio.

    3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all’armatore. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 57 D.Lgs. 79/2011 – Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) – Agenzia nazionale del turismo

    Art. 57 D.Lgs. 79/2011 – Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) – Agenzia nazionale del turismo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’E.N.I.T., Agenzia nazionale del turismo, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive modificazioni.

    2. L’Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all’estero dell’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al fine di renderla competitiva sui mercati internazionali.

    3. L’Agenzia è sottoposta alla diretta attività di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 192 D.Lgs. 259/2003 – Disposizioni applicabili

    Art. 192 D.Lgs. 259/2003 – Disposizioni applicabili

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 84 Reg. (UE) 2022/2065 – Segreto d’ufficio

    Art. 84 Reg. (UE) 2022/2065 – Segreto d’ufficio

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni di cui al presente capo, la Commissione, il comitato, le autorità competenti degli Stati membri e i loro rispettivi funzionari e agenti e le altre persone che lavorano sotto la loro supervisione, come pure le altre persone fisiche o giuridiche eventualmente coinvolte, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, si astengono dal divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che per loro natura sono protette dal segreto professionale.

  • Art. 193 D.Lgs. 259/2003 – Navi da diporto: norme tecniche radionavali

    Art. 193 D.Lgs. 259/2003 – Navi da diporto: norme tecniche radionavali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.

    2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.

  • Art. 103 D.Lgs. 141/2024 – Altre violazioni

    Art. 103 D.Lgs. 141/2024 – Altre violazioni

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000: a) l’inosservanza di un provvedimento relativo all’applicazione della normativa doganale; b) la fornitura all’Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi; c) la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all’espletamento delle formalità doganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali; d) la manomissione e l’alterazione dei sigilli doganali.