Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 384 DPR 495/1992 – Casi di impossibilità della contestazione immediata

    Art. 384 DPR 495/1992 – Casi di impossibilità della contestazione immediata

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

  • Adozione internazionale nel 730: come detrarre il 50% delle spese

    In sintesi

    • Agevolazione fiscale: il 50% delle spese sostenute per l’adozione internazionale riduce direttamente il reddito imponibile (deduzione, non detrazione).
    • Dove si dichiara: rigo E26 del quadro E, codice onere 21 (‘altri oneri deducibili’).
    • Spese ammesse: quelle sostenute per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri, certificate dall’ente autorizzato.
    • Pagamento tracciabile: le spese devono risultare da documentazione idonea rilasciata dall’ente autorizzato alla procedura.
    • Chi può farne uso: entrambi i genitori adottivi, in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.

    Cosa si può dedurre e come funziona

    L’adozione internazionale comporta costi significativi: spese per l’ente autorizzato, traduzioni, pratiche consolari, viaggi, soggiorni nel paese di origine del minore. Lo Stato riconosce un’agevolazione fiscale specifica: il 50% di queste spese può essere dedotto dal reddito complessivo, abbassando così la base su cui si calcola l’IRPEF.

    Si tratta di una deduzione – non di una detrazione. La differenza è importante: la detrazione riduce direttamente l’imposta da pagare, la deduzione invece riduce il reddito su cui l’imposta viene calcolata. Il risparmio effettivo dipende dall’aliquota IRPEF applicata al tuo scaglione di reddito.

    La norma si trova tra gli ‘altri oneri deducibili’ (art. 10 del TUIR): nel 730/2026 va indicata nel rigo E26 con il codice onere 21. Solo la metà delle spese sostenute entra nel calcolo: se hai speso 20.000 euro di procedura, in dichiarazione indichi 10.000 euro.

    Attenzione: la norma riguarda specificamente l’adozione di minori stranieri attraverso le procedure previste dalla legge (L. 184/1983). Le spese devono essere certificate dall’ente autorizzato che ha seguito la pratica. Conserva tutta la documentazione ricevuta dall’ente.

    Riepilogo agevolazione adozione internazionale
    Elemento Dettaglio
    Tipo di agevolazione Deduzione dal reddito complessivo
    Percentuale deducibile 50% delle spese sostenute
    Rigo del 730 E26 (codice onere 21)
    Massimale di spesa Non indicato dalle istruzioni AdE
    Pagamento Documentazione dell'ente autorizzato

    Esempio pratico

    • Tizio e Caia hanno completato nel 2025 una procedura di adozione internazionale, sostenendo complessivamente 24.000 euro di spese certificate dall’ente autorizzato. Ciascuno ha contribuito per 12.000 euro. In dichiarazione, Tizio indica nel rigo E26 (codice 21) la somma di 6.000 euro (50% di 12.000), e lo stesso fa Caia. Chi presta l’assistenza fiscale dedurrà quell’importo dal loro reddito complessivo: se l’aliquota marginale è del 35%, il risparmio d’imposta per ciascuno è di 2.100 euro circa.

    Documenti necessari

    • Documentazione delle spese rilasciata dall’ente autorizzato alla procedura di adozione
    • Ricevute o fatture relative ai costi della procedura (viaggi, soggiorni, atti, traduzioni)
    • Decreto del Tribunale per i minorenni o provvedimento straniero riconosciuto
    • Eventuale dichiarazione dell’ente con indicazione delle spese di competenza di ciascun genitore

    Adozione completata nel 2025: entrambi i coniugi lavoratori

    Scenario. Tizio e Caia hanno adottato un bambino da un paese straniero. La procedura si è conclusa nel 2025. L’ente ha rilasciato documentazione che attesta 18.000 euro di spese totali, sostenute in parti uguali dai due coniugi.

    Come si applica. Ciascuno può dedurre il 50% della propria quota: 9.000 euro × 50% = 4.500 euro. Ognuno indica 4.500 euro nel rigo E26, codice 21. La deduzione riduce il reddito imponibile di 4.500 euro per ciascuno. Con aliquota marginale del 35%, il risparmio fiscale è di circa 1.575 euro a testa.

    In pratica

    • Ogni genitore deduce il 50% della propria quota di spesa, non dell’intera spesa.
    • Se la documentazione è intestata a uno solo, occorre indicare la ripartizione percentuale tra i coniugi.

    Caia è a carico del marito Tizio

    Scenario. Caia non ha redditi propri ed è fiscalmente a carico di Tizio. L’ente ha emesso documentazione per 22.000 euro di spese complessive, pagate interamente da Tizio.

    Come si applica. Tizio può indicare l’intera spesa sostenuta (22.000 euro) e dedurre il 50%, ovvero 11.000 euro, nel proprio rigo E26 codice 21. Il risparmio dipende dalla sua aliquota marginale IRPEF. Caia, non avendo redditi, non può beneficiare della deduzione in proprio.

    In pratica

    • Se uno dei coniugi è a carico, l’intera spesa sostenuta dal coniuge che lavora può essere attribuita a quest’ultimo.
    • Conserva le ricevute e la documentazione dell’ente: potrebbero essere richieste in caso di controllo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    È una detrazione o una deduzione?

    È una deduzione: riduce il reddito su cui si calcola l’IRPEF, non l’imposta direttamente. Il risparmio effettivo dipende quindi dalla tua aliquota IRPEF marginale.

    Quale percentuale delle spese si può dedurre?

    Il 50% delle spese effettivamente sostenute per la procedura di adozione internazionale, certificate dall’ente autorizzato.

    Dove si indica nel 730?

    Nel rigo E26 del quadro E, inserendo il codice onere 21 (‘altri oneri deducibili’).

    Serve la documentazione dell'ente autorizzato?

    Sì. Le spese devono essere certificate dall’ente che ha seguito la procedura. Conserva tutto: fatture, ricevute, dichiarazioni dell’ente.

    Spetta anche se la procedura si è svolta su più anni?

    La deduzione riguarda le spese effettivamente sostenute nel 2025 (anno d’imposta). Se la procedura è iniziata prima ma le spese sono state pagate nel 2025, si deducono nell’anno in cui sono state sostenute.

    I genitori possono dividersi la deduzione?

    Sì, ciascun genitore deduce il 50% della propria quota di spesa sostenuta. Se la spesa è stata sostenuta interamente da uno dei due, questi può dedurre il 50% dell’intero importo.

  • Art. 383 DPR 495/1992 – Contestazione – Verbale di accertamento

    Art. 383 DPR 495/1992 – Contestazione – Verbale di accertamento

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.

    2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.

    3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.

    4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.

  • Art. 210 TULPS – Scioglimento prefettizio di associazioni antistatali

    Art. 210 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, il prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un'attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.

    Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.

    Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al Ministro dell'interno.

    Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.

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  • Maternita, paternita e congedi del dirigente del terziario: CCNL Manageritalia

    CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia)

    In sintesi

    La dirigente in maternita ha diritto all’astensione obbligatoria di 5 mesi (2 ante partum + 3 post partum) con indennita INPS all’80% della retribuzione media. Il CCNL Manageritalia non prevede integrazione obbligatoria al 100%, salvo accordi aziendali. Il congedo di paternita obbligatorio e di 10 giorni retribuiti al 100%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Manageritalia
    Ultimo rinnovo
    31 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~40.000 dirigenti

    Tabella riepilogativa

    Maternita e paternita – Dirigente del terziario
    Istituto Durata Indennita
    Astensione obbligatoria maternita 5 mesi (2+3 o flessibile) 80% retribuzione media INPS
    Congedo di paternita obbligatorio 10 giorni entro 5 mesi dalla nascita 100% (a carico INPS)
    Congedo parentale madre Fino a 9 mesi (entro 12 anni) 80% per 3 mesi, 30% per restanti
    Congedo parentale padre Fino a 9 mesi (entro 12 anni) 80% per 3 mesi, 30% per restanti
    Protezione dal licenziamento Dalla gravidanza fino a 1 anno di vita del figlio N/A
    Integrazione aziendale Non obbligatoria per legge; possibile da accordo individuale/aziendale Variabile

    Astensione obbligatoria per maternita

    La dirigente in stato di gravidanza ha diritto all’astensione obbligatoria per maternita ai sensi del D.Lgs. 151/2001: normalmente 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, oppure 1 mese prima e 4 dopo (astensione flessibile), oppure in caso di nascita prematura o di ricovero del neonato.

    Durante il congedo di maternita, l’INPS eroga un’indennita pari all’80% della retribuzione media giornaliera (calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 12 mesi, non sulla RGA piena). Il CCNL Manageritalia non impone al datore di integrare l’indennita fino alla RGA completa, ma accordi aziendali e contratti individuali possono prevederlo.

    La dirigente e protetta dal licenziamento dalla data di comunicazione dello stato di gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del figlio (art. 54, D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento in tale periodo e nullo, salvo giusta causa.

    Congedo di paternita: obbligatorio e facoltativo

    Il congedo obbligatorio di paternita spetta al padre dirigente per 10 giorni lavorativi (L. 234/2021 e proroghe), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’adozione. L’indennita e al 100% della retribuzione, a carico INPS, e computata sulla retribuzione media degli ultimi 12 mesi.

    Inoltre, il padre puo fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo (rinunciando a un giorno della madre), sempre al 100%.

    I giorni di congedo obbligatorio di paternita sono cumulabili con il congedo parentale e non riducono la quota spettante alla madre.

    Congedo parentale: riforma 2022 e diritto alla disconnessione

    La riforma del congedo parentale (D.Lgs. 105/2022) ha elevato al 80% l’indennita per i primi 3 mesi di congedo parentale per ciascun genitore (nei primi 6 anni di vita del figlio), superando la precedente aliquota del 30%.

    Per i periodi eccedenti i 3 mesi, l’indennita torna al 30% fino al limite massimo di fruizione (10 anni di eta del figlio per i periodi al 30%, 12 anni per il congedo non retribuito).

    I dirigenti del terziario possono fruire del congedo parentale in modalita oraria, se previsto dall’accordo aziendale, consentendo una maggiore flessibilita nella gestione del rientro al lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo obbligatorio di paternita e avanzamento carriera
    Tizio, dirigente commerciale, e padre di un neonato. Fruisce dei 10 giorni di congedo obbligatorio di paternita a maggio 2026. L’azienda non puo discriminarlo in sede di avanzamento di carriera o di valutazione delle performance per aver fruito del congedo. La discriminazione per ragioni di paternita e vietata dal D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunita).
    Caia – Maternita e integrazione aziendale
    Caia, dirigente con RGA di 85.000 euro, va in maternita. L’INPS eroga l’indennita sull’80% della retribuzione media previdenziale (poniamo 60.000 euro di base INPS): circa 4.000 euro/mese. La RGA mensile e circa 7.083 euro. Il contratto individuale di Caia prevede l’integrazione aziendale fino al 100% della RGA: l’azienda versa circa 3.083 euro/mese aggiuntivi per i 5 mesi di astensione obbligatoria.
    Sempronio – Congedo parentale e MBO
    Sempronio fruisce di 3 mesi di congedo parentale. L’azienda esclude dal calcolo del MBO annuale i 3 mesi di congedo (pro-rata), riducendo proporzionalmente il bonus. Il D.Lgs. 105/2022 vieta il trattamento sfavorevole per l’esercizio di diritti di congedo: la riduzione pro-rata dell’MBO per il solo periodo di congedo e ammissibile se gli obiettivi sono stati proporzionalmente adeguati; la penalizzazione ulteriore e invece illegittima.

    Domande frequenti

    L'indennita di maternita e al 100% per le dirigenti?
    No, per legge e all’80% della retribuzione media INPS. Il 100% si raggiunge solo se il contratto individuale o l’accordo aziendale prevede un’integrazione da parte del datore. Il CCNL Manageritalia non impone tale integrazione come standard minimo.
    La maternita e protetta anche per le dirigenti?
    Si. Il divieto di licenziamento durante la maternita e fino al primo anno di vita del figlio si applica a tutte le lavoratrici, incluse le dirigenti (art. 54, D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento in tale periodo e nullo.
    Il congedo parentale riduce l'anzianita per il TMCA?
    No. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianita di servizio ai fini di tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro (art. 34, D.Lgs. 151/2001), inclusa la progressione del TMCA per anzianita di nomina.
    E possibile il rientro part-time dopo la maternita?
    Il CCNL Manageritalia non prevede un diritto automatico al part-time al rientro dalla maternita. Il diritto al part-time temporaneo post-maternita e riconosciuto dalla L. 53/2000 e dal D.Lgs. 151/2001 solo nelle aziende che applicano contratti collettivi che lo prevedono. In assenza di tale previsione, il rientro e a tempo pieno, salvo accordo individuale.
    Il padre dirigente puo fruire del congedo parentale se la madre non lavora?
    Si. Il congedo parentale del padre e un diritto autonomo, non condizionato all’occupazione della madre (salvo per la quota aggiuntiva facoltativa legata alla rinuncia materna). Se la madre non lavora, il padre puo comunque fruire della propria quota di congedo parentale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimo contrattuale, indennita supplementare, CCNL Manageritalia 2026, CCNL Manageritalia 2026, calcolo, destinazione e anticipo e guida per il dirigente del terziario.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Commercio (Manageritalia). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 42 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati

    Art. 42 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse.

    2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi successivi all’entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della durata massima di cui all’articolo 4.

    3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, su domanda di una delle parti firmatarie dell’accordo, da inoltrare entro 30 giorni dall’adozione del decreto di cui al comma 5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018 ed entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo,, può essere autorizzata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.

    4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell’economia e delle finanze. La commissione, presieduta dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, certifica l’ammissibilità delle domande di cui al comma 3, la durata dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi, il numero dei lavoratori e l’ammontare delle ore integrabili, in relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale dei lavoratori previsto negli accordi. Alle attività e al funzionamento della commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 4-bis. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo del contratto di solidarietà, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all’ articolo 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la durata stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.

    5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4-bis il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’ articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro per l’anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-bis secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-bis sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l’applicazione dei commi 3, 4 e 4-bis ivi inclusa la possibilità di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-bis al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo. Conseguentemente non trovano applicazione le misure attuative relative all’utilizzo del limite di spesa di cui al comma 3 emanate ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della presente disposizione. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90 milioni di euro per l’anno 2017 e a 100 milioni di euro per l’anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 42. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 35 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale

    Art. 35 D.Lgs. 201/2022 – Disposizioni di coordinamento in materia di servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell’Unione europea. articolo precedente articolo successivo

  • Interessi al socio finanziatore: come si dichiarano nel 730

    In sintesi

    • Reddito di capitale: gli interessi che un socio percepisce dalla societa’ a cui ha prestato denaro rientrano tra i redditi di capitale ai sensi del TUIR, non tra i redditi di lavoro.
    • Ritenuta alla fonte: nella maggior parte dei casi la societa’ applica una ritenuta a titolo di imposta sugli interessi corrisposti al socio, liberando quest’ultimo dall’obbligo di dichiarazione.
    • Quando va in dichiarazione: se la ritenuta non e’ stata applicata, oppure se gli interessi provengono da una societa’ estera senza intermediario residente, il socio deve dichiararli.
    • Fonte estera senza intermediario: gli interessi di fonte estera percepiti direttamente (senza banca o altro intermediario italiano) vanno indicati nel rigo M31 del quadro M del 730.
    • Fonte italiana senza ritenuta: in questo caso gli interessi vanno dichiarati nel quadro D del 730 e concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF.
    • Conservare la documentazione: il contratto di finanziamento, la delibera societaria e le quietanze di pagamento degli interessi sono i documenti fondamentali.

    Il socio che finanzia la societa': un caso frequente con implicazioni fiscali

    Quando una societa’ ha bisogno di liquidita’, i soci spesso preferiscono prestare direttamente denaro piuttosto che cercare un finanziamento bancario. Questo meccanismo, che in gergo tecnico si chiama ‘finanziamento infruttifero o fruttifero dei soci’, ha conseguenze fiscali precise per chi riceve gli interessi: sono redditi di capitale e vanno tassati.

    Il funzionamento ordinario prevede che la societa’ applichi una ritenuta a titolo di imposta sugli interessi pagati al socio. Se cosi’ avviene, il socio non deve fare nulla in dichiarazione: il prelievo e’ gia’ avvenuto alla fonte e il reddito e’ definitivamente tassato. E’ pero’ necessario che la societa’ rilasci una certificazione degli interessi corrisposti e della ritenuta operata.

    Le cose si complicano in due situazioni. La prima: la societa’ non ha applicato la ritenuta (per errore o perche’ esonerata). In questo caso gli interessi vanno dichiarati dal socio nel quadro D del 730 e concorrono al reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF ordinaria. La seconda: la societa’ e’ estera e gli interessi arrivano senza il tramite di un intermediario residente in Italia. Qui si applica una regola speciale: il rigo M31 del quadro M del 730, con imposizione sostitutiva nella misura della ritenuta che si applicherebbe in Italia su redditi analoghi.

    In tutti i casi, il punto di partenza e’ la documentazione: senza contratto di finanziamento e senza certificazione degli interessi, e’ difficile ricostruire correttamente il reddito da dichiarare.

    Come si dichiara il reddito da interessi sul finanziamento al socio
    Situazione Obbligo dichiarativo Dove va in dichiarazione
    Societa' italiana ha applicato ritenuta a titolo d'imposta Nessuno: il prelievo e' gia' definitivo Non si compila nulla nel 730
    Societa' italiana NON ha applicato ritenuta Si' devono dichiarare gli interessi Quadro D del 730, redditi di capitale
    Societa' estera, percepiti senza intermediario residente Si', con imposizione sostitutiva Rigo M31 del quadro M del 730
    Interessi soggetti a pignoramento presso terzi Si', indicare ritenute in M81 Rigo M81 del quadro M del 730

    Esempio pratico

    • Tizio e’ socio al 50% di una Srl italiana e nel 2025 ha prestato alla societa’ 50.000 euro a un tasso del 3% annuo. Ha quindi percepito 1.500 euro di interessi. La Srl ha applicato la ritenuta a titolo d’imposta e ha consegnato a Tizio la relativa certificazione. Tizio non deve fare nulla nel 730: il reddito da interessi e’ definitivamente tassato con la ritenuta. Se invece la Srl avesse dimenticato di applicare la ritenuta, Tizio dovrebbe indicare i 1.500 euro nel quadro D del 730 come redditi di capitale, e l’IRPEF si calcolerebbe applicando le aliquote progressive sul reddito complessivo (che comprende stipendio, altri redditi, ecc.).

    Documenti necessari

    • Contratto di finanziamento stipulato tra il socio e la societa’ (con indicazione di importo, tasso e durata)
    • Delibera del consiglio di amministrazione o dell’assemblea che approva il finanziamento
    • Certificazione delle ritenute operate dalla societa’ (analoga alla Certificazione Unica per i dipendenti)
    • Estratti conto bancari che documentano i bonifici degli interessi
    • Documentazione dell’intermediario estero se il finanziamento riguarda una societa’ straniera

    Caio riceve interessi dalla sua Srl con ritenuta regolarmente applicata

    Scenario. Caio ha finanziato la sua Srl con 100.000 euro al 4% annuo. Nel 2025 ha incassato 4.000 euro di interessi. La Srl ha applicato la ritenuta a titolo d’imposta e ha rilasciato a Caio la certificazione.

    Come si applica. Caio conserva la certificazione della Srl come documento giustificativo. Nel 730 non deve compilare nessun quadro aggiuntivo per questi interessi: la ritenuta applicata dalla societa’ e’ a titolo d’imposta e costituisce il prelievo definitivo. L’unica cosa che Caio deve fare e’ verificare che la Srl abbia correttamente versato la ritenuta all’Erario, il che risulta dalla certificazione rilasciata.

    In pratica

    • Chiedi sempre alla societa’ la certificazione delle ritenute dopo il pagamento degli interessi.
    • Conserva il contratto di finanziamento e i documenti bancari per almeno cinque anni.
    • Se la societa’ non ha applicato la ritenuta, contatta subito il commercialista per regolarizzare.

    Sempronia riceve interessi da una societa' estera senza intermediario

    Scenario. Sempronia ha finanziato una societa’ tedesca (di cui e’ socia) con 30.000 euro. Nel 2025 ha percepito 900 euro di interessi, accreditati direttamente sul suo conto bancario italiano senza alcuna ritenuta ne’ tedesca ne’ italiana.

    Come si applica. Poiche’ gli interessi provengono da fonte estera e non c’e’ stato alcun intermediario residente in Italia ad applicare la ritenuta, Sempronia deve dichiarare i 900 euro nel rigo M31 del quadro M del 730 (redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva). Secondo le istruzioni AdE, l’imposizione sostitutiva si applica nella stessa misura della ritenuta a titolo d’imposta che si applicherebbe in Italia su redditi della stessa natura. Sempronia ha anche la facolta’ di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva: in quel caso i 900 euro vanno nel quadro D e le spetta il credito per le imposte eventualmente pagate in Germania.

    In pratica

    • Interessi da societa’ estera senza intermediario: usa il rigo M31 del quadro M.
    • Hai la facolta’ di optare per la tassazione ordinaria (quadro D) e fruire del credito per imposte estere.
    • Compila anche il quadro W per il monitoraggio fiscale se detieni partecipazioni o attivita’ finanziarie estere.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il finanziamento infruttifero (senza interessi) genera reddito per il socio?

    No: se il socio non percepisce interessi, non c’e’ reddito di capitale da dichiarare. Attenzione pero’ alle eventuali norme sulle societa’ di comodo e alla verifica che il tasso zero sia coerente con le condizioni di mercato, per evitare contestazioni di distribuzione occulta di utili.

    Come si fa a sapere se la societa' ha applicato la ritenuta correttamente?

    La societa’ deve rilasciare al socio una certificazione scritta degli interessi corrisposti e delle ritenute operate, analoga alla Certificazione Unica che i datori di lavoro rilasciano ai dipendenti. Se non l’hai ricevuta, richiestila esplicitamente.

    Se la societa' e' una Srl e io sono anche dipendente: gli interessi finiscono nel CU?

    No, la Certificazione Unica riguarda i redditi di lavoro dipendente. Gli interessi sul finanziamento sono redditi di capitale e vengono certificati separatamente, non nel CU.

    Posso dedurre eventuali perdite su crediti derivanti dal finanziamento non restituito?

    La tematica delle perdite su crediti dei soci e’ complessa e dipende dal tipo di credito e dalla natura del rapporto. Le istruzioni AdE nel quadro RT precisano che la rinuncia ai crediti vantati dai soci nei confronti della societa’ aumenta il costo di acquisto della partecipazione. Conviene consultare un professionista.

    Dove trovo le istruzioni specifiche per il quadro D del 730?

    Le istruzioni per il quadro D del Modello 730/2026 sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alla modulistica. Il rigo D4 con i codici 5 e 8 e’ rilevante per alcuni redditi di capitale collegati ad attivita’ estere.

    Se percepisco interessi sia da una societa' italiana (senza ritenuta) sia da una estera, come compilo il 730?

    Devi compilare entrambi: il quadro D per gli interessi italiani senza ritenuta (tassazione ordinaria IRPEF) e il rigo M31 per quelli esteri senza intermediario residente (imposizione sostitutiva o, su opzione, tassazione ordinaria con credito d’imposta estero).

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 131 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni

    Art. 131 Codice del Processo Amministrativo – Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. L’appello avverso le sentenze di cui all’articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall’ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell’albo pretorio del comune.

    2. Il presidente fissa in via d’urgenza l’udienza di discussione. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.

    3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell’articolo 130, comma 9.

    4. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all’articolo 130, comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.

  • Indennita’ di fine mandato degli amministratori: come si tassa nel 730

    In sintesi

    • Cos’e’ il TFM: il trattamento di fine mandato e’ l’indennita’ che spetta all’amministratore di societa’ alla cessazione del proprio incarico, simile al TFR del lavoratore dipendente.
    • Reddito assimilato: i compensi degli amministratori rientrano tra i redditi assimilati al lavoro dipendente, da dichiarare nel quadro C del 730.
    • Tassazione separata: l’indennita’ di fine mandato e’ assoggettabile a tassazione separata se il diritto a percepirla risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
    • Senza atto preventivo: se non c’e’ un atto di data certa anteriore, l’indennita’ e’ tassata in modo ordinario come reddito assimilato nel quadro C.
    • Opzione tassazione ordinaria: anche in caso di tassazione separata, il contribuente puo’ optare per la tassazione ordinaria se risulta piu’ conveniente.

    TFM degli amministratori: il regime fiscale dipende da un documento chiave

    Se sei stato o sei tuttora amministratore di una societa’ e alla fine del mandato hai diritto a un’indennita’, devi sapere come viene tassata. Il trattamento fiscale del cosiddetto TFM (trattamento di fine mandato) dipende in larga misura da quando e come e’ stato fissato il tuo diritto a percepirlo.

    Le istruzioni ufficiali al modello 730/2026 chiariscono che i compensi percepiti per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di societa’, associazioni e altri enti sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e vanno dichiarati nel quadro C. Per quanto riguarda invece le indennita’ per la cessazione di questi rapporti, le stesse istruzioni precisano che sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto.

    In pratica: se la delibera assembleare o il contratto che prevede il TFM e’ stato firmato prima dell’inizio del mandato dell’amministratore, l’indennita’ entra nel regime di tassazione separata (quadro M). In tutti gli altri casi, se non c’e’ un atto preventivo di data certa, l’indennita’ e’ tassata in modo ordinario come reddito assimilato nel quadro C.

    TFM amministratori: quale regime fiscale?
    Condizione Regime fiscale Dove si dichiara nel 730
    Atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) Quadro M, rigo M7 (o tassazione separata specifica)
    Nessun atto preventivo di data certa Tassazione ordinaria come reddito assimilato Quadro C del 730
    Indennita' da controversia o transazione su cessazione rapporto Tassazione separata Quadro M
    Compensi correnti dell'amministratore (non TFM) Tassazione ordinaria come reddito assimilato Quadro C del 730

    Esempio pratico

    • Tizio e’ stato amministratore di una srl dal 2020 al 2025. Prima di assumere l’incarico, nel 2020, la societa’ ha deliberato con atto notarile che alla cessazione del mandato gli sarebbe spettata un’indennita’ di 30.000 euro. Questo atto ha data certa anteriore all’inizio del rapporto: il TFM ricevuto nel 2025 e’ soggetto a tassazione separata. Tizio lo dichiara nel quadro M del 730/2026. Se avesse voluto, avrebbe anche potuto optare per la tassazione ordinaria barrando l’apposita casella. Se invece non ci fosse stata alcuna delibera preventiva, quei 30.000 euro sarebbero stati tassati in modo ordinario come reddito assimilato nel quadro C.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dalla societa’ (per i compensi ordinari e/o il TFM)
    • Delibera assembleare o contratto che prevede il TFM, con data certa anteriore all’inizio del mandato
    • Atto notarile o altra documentazione con data certa se il diritto al TFM e’ stato fissato prima dell’inizio dell’incarico
    • Eventuale comunicazione della societa’ sull’importo liquidato e sulle ritenute operate

    TFM con atto preventivo: tassazione separata

    Scenario. Caio e’ stato amministratore di una spa dal 2019 al 2025. Nel 2019, prima di assumere l’incarico, l’assemblea ha deliberato un TFM di 50.000 euro con verbale notarile. Nel 2025 la societa’ ha liquidato il TFM applicando la ritenuta d’acconto e ha rilasciato la Certificazione Unica.

    Come si applica. Il TFM di Caio rientra nella tassazione separata perche’ il diritto a percepirlo e’ stato fissato con atto di data certa (il verbale notarile) anteriore all’inizio del mandato. Caio lo dichiara nel quadro M del 730/2026. Puo’ anche valutare se optare per la tassazione ordinaria, barrando la casella apposita, se questa dovesse risultare piu’ conveniente in base alla sua situazione reddituale complessiva.

    In pratica

    • Verifica se il tuo diritto al TFM era fissato da un atto di data certa prima dell’inizio del mandato.
    • Se si’, il TFM va nel quadro M con tassazione separata.
    • Puoi scegliere la tassazione ordinaria se e’ piu’ conveniente: basta barrare la casella nel quadro M.

    TFM senza atto preventivo: tassazione ordinaria

    Scenario. Sempronia e’ stata amministratrice di una srls dal 2021 al 2025. Non esisteva alcuna delibera preventiva che prevedesse un’indennita’ di fine mandato: la societa’ ha deciso di riconoscergliene una solo alla cessazione dell’incarico.

    Come si applica. Poiche’ non c’e’ un atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, l’indennita’ e’ tassata in modo ordinario come reddito assimilato al lavoro dipendente. Sempronia la riporta nel quadro C del 730/2026, insieme agli altri eventuali compensi percepiti per la carica di amministratrice. La societa’ avrebbe dovuto operare le ritenute d’acconto e rilasciare la Certificazione Unica.

    In pratica

    • Senza atto preventivo di data certa, il TFM va trattato come reddito assimilato nel quadro C.
    • Controlla che la societa’ ti abbia rilasciato la Certificazione Unica con le ritenute gia’ applicate.
    • Per i prossimi mandati, valuta con un professionista se conviene predisporre in anticipo un atto che fissa il diritto al TFM.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Che differenza c'e' tra TFM e TFR?

    Il TFR (trattamento di fine rapporto) spetta ai lavoratori dipendenti alla cessazione del contratto di lavoro subordinato. Il TFM e’ l’equivalente per gli amministratori di societa’, che pero’ non sono lavoratori dipendenti ma percepiscono redditi assimilati. Le regole fiscali sono analoghe ma non identiche.

    I compensi ordinari dell'amministratore vanno nel quadro C?

    Si’. I compensi percepiti per la carica di amministratore, sindaco o revisore di societa’ sono redditi assimilati al lavoro dipendente e vanno dichiarati nel quadro C del 730, come indicato nelle istruzioni AdE al 730/2026.

    Posso scegliere di pagare l'IRPEF ordinaria sul TFM anche se spetterebbe la tassazione separata?

    Si’. Anche in presenza dei requisiti per la tassazione separata, il contribuente puo’ optare per la tassazione ordinaria barrando l’apposita casella nel quadro M del 730.

    Se il TFM e' ancora in forma di acconti, come si dichiara?

    Gli acconti e le anticipazioni percepite vanno indicati nel quadro M (se c’e’ l’atto preventivo di data certa) con l’importo ricevuto nell’anno e quello totale maturato, seguendo le istruzioni del rigo M7.

    La societa' deve sempre applicare la ritenuta sul TFM?

    In linea generale si’, il sostituto d’imposta (la societa’) applica la ritenuta a titolo di acconto sulle somme liquidate. I dati sulle ritenute si trovano nella Certificazione Unica rilasciata dall’ente.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Occhialeria (Anfao)

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.