Autore: Andrea Marton

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: TFR e fine rapporto

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: TFR e fine rapporto

    Come si calcola il Trattamento di Fine Rapporto nel settore ortofrutticolo e agrumario, quali voci entrano nella base di computo, quando viene liquidato e come si gestisce l’anticipazione o la destinazione a previdenza complementare.

    In sintesi

    Il TFR matura per ogni anno di lavoro nella misura di 1/13,5 della retribuzione annua utile (art. 2120 c.c.) e viene rivalutato ogni 31 dicembre. Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (rinnovo 19 luglio 2024) definisce le voci retributive utili al calcolo, incluse tredicesima e quattordicesima. I lavoratori stagionali maturano il TFR pro rata per ogni campagna. L’anticipazione è possibile dopo 8 anni di anzianità, nei casi tassativi di legge. Il TFR futuro può essere destinato a un fondo di previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. 252/2005.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di riferimento
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Rivalutazione TFR
    1,5% fisso + 75% variazione indice ISTAT (31 dicembre di ogni anno)

    Il TFR: cos'è e come funziona per legge

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una forma di retribuzione differita, disciplinata dall'art. 2120 del Codice Civile, che spetta a ogni lavoratore subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa. Non è un istituto contrattuale: è la legge che ne fissa la struttura di base. Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari interviene per precisare quali voci retributive concorrono alla base di computo e per regolare l'anticipazione.

    Il meccanismo legale di calcolo si articola in due fasi:

    • Accantonamento annuo: per ogni anno di lavoro (o frazione) si accantonano le retribuzioni erogate nell'anno divise per il coefficiente fisso 13,5. La «retribuzione utile» comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo quelle espressamente escluse.
    • Rivalutazione annuale: al 31 dicembre di ogni anno, lo stock di TFR già accantonato viene rivalutato applicando un tasso pari all'1,5% fisso più il 75% dell'aumento percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato nell'anno precedente. La rivalutazione è soggetta a un'imposta sostitutiva del 17%.

    Il TFR accantonato in aziende con più di 49 dipendenti deve essere obbligatoriamente versato al Fondo di Tesoreria INPS (art. 1, comma 755, L. 296/2006), che provvede alla liquidazione al momento della cessazione del rapporto.

    La retribuzione utile ai fini TFR nel CCNL Ortofrutticoli

    La corretta individuazione delle voci che rientrano nella base di computo è fondamentale per calcolare un TFR preciso. Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari stabilisce che la retribuzione utile ai fini TFR comprende:

    • Minimo tabellare del livello di inquadramento;
    • Scatti di anzianità maturati;
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità (in proporzione ai dodicesimi maturati nell'anno);
    • Superminimo individuale non assorbibile, ove presente;
    • Indennià di funzione per i Quadri (160 € mensili);
    • Indennià di disagio termico (freddo/caldo), nella misura in cui sia corrisposta con continuità e non abbia carattere meramente occasionale.

    Sono di norma escluse dalla base di computo TFR le voci a carattere variabile e non continuativo, come i compensi per straordinari, i rimborsi spese e i premi una tantum non consolidati.

    Tabella riepilogativa: stima del TFR annuo per livello

    Stima accantonamento TFR annuo – livelli selezionati, dal 01/06/2026 (valori lordi, senza rivalutazione)
    Livello Retrib. mensile (minimo) Retrib. annua utile (×14) TFR annuo (÷13,5)
    Quadro (Q + ind.) 2.557,00 € 35.798,00 € ~ 2.651 €
    1 2.287,15 € 32.020,10 € ~ 2.372 €
    2 2.021,00 € 28.294,00 € ~ 2.096 €
    3 1.932,55 € 27.055,70 € ~ 2.004 €
    4 1.750,40 € 24.505,60 € ~ 1.815 €
    5 1.674,95 € 23.449,30 € ~ 1.737 €
    6 1.599,95 € 22.399,30 € ~ 1.659 €
    7 1.538,55 € 21.539,70 € ~ 1.595 €

    La retribuzione annua utile è calcolata moltiplicando il minimo mensile per 14 (dodici mensilità ordinarie + tredicesima + quattordicesima), senza scatti di anzianità né superminimi. L'importo effettivo del TFR varia in funzione delle voci retributive individuali e dell'indice di rivalutazione annuo ISTAT. Valori orientativi.

    TFR dei lavoratori stagionali

    Il settore ortofrutticolo e agrumario è caratterizzato da un'ampia quota di lavoratori stagionali assunti con contratti a tempo determinato per le campagne di raccolta, lavorazione e condizionamento. Anche per questi lavoratori il TFR matura regolarmente:

    • Il TFR si calcola sulla retribuzione percepita durante il contratto stagionale, applicando la stessa formula (÷ 13,5).
    • Al termine di ogni campagna, il datore liquida il TFR maturato nell'ultimo cedolino, unitamente a tredicesima/quattordicesima pro rata e ferie non godute.
    • Se lo stesso lavoratore viene riassunto per più stagioni dallo stesso datore, il TFR maturato nelle stagioni precedenti è già stato liquidato: non si cumulano automaticamente gli anni di servizio stagionali ai fini del TFR complessivo, salvo che il rapporto sia qualificato come unico rapporto con interruzioni stagionali.
    • Il diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali (rinforzato dal rinnovo 2024) non crea automaticamente continuità del rapporto ai fini TFR: ogni contratto è autonomo.

    Anticipazione del TFR

    L'art. 2120, commi 6-8, c.c. consente al lavoratore di richiedere un'anticipazione del TFR in costanza di rapporto, alle seguenti condizioni:

    • Aver maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro;
    • Ricorrere uno dei casi previsti dalla legge:
      • spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
      • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
      • fruizione dei congedi parentali ex D.Lgs. 151/2001 o dei congedi formativi ex L. 53/2000.
    • L'anticipazione non può superare il 70% del TFR maturato;
    • Può essere concessa al massimo una volta sola nel corso del rapporto;
    • Il datore può soddisfare annualmente non più del 10% degli aventi diritto e comunque non più del 4% del totale dei dipendenti.

    In aziende con più di 49 dipendenti, dove il TFR è versato al Fondo di Tesoreria INPS, l'anticipazione è sempre possibile: il datore la corrisponde al lavoratore e recupera l'importo dall'INPS.

    Destinazione del TFR a previdenza complementare

    Il D.Lgs. 252/2005 (come modificato dalla L. 296/2006) ha introdotto il meccanismo del silenzio-assenso: il lavoratore neo-assunto ha 6 mesi di tempo dalla data di prima assunzione per scegliere dove destinare il TFR maturando. Se non effettua alcuna scelta, il TFR viene automaticamente versato al fondo pensione di categoria indicato dal CCNL applicato; in assenza di tale indicazione, al Fondo di Tesoreria INPS.

    La scelta di destinare il TFR a previdenza complementare comporta:

    • Rinuncia alla rivalutazione legale dell'1,5% + 75% ISTAT (sostituita dal rendimento del fondo pensione);
    • Deducibilità dei contributi versati al fondo pensione fino a 5.164,57 € annui (art. 8, D.Lgs. 252/2005);
    • Tassazione agevolata della prestazione pensionistica finale (aliquota del 9-15% in base agli anni di partecipazione);
    • Possibilità di anticipazioni e riscatto alle condizioni previste dal fondo pensione.

    Per informazioni sul fondo pensione di riferimento per il settore ortofrutticolo, è opportuno contattare le organizzazioni sindacali di categoria (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'ente bilaterale di settore.

    Tassazione del TFR

    Il TFR non rientra nel reddito da lavoro dipendente dell'anno di percezione ma è assoggettato a tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera a, TUIR). Il meccanismo di calcolo è il seguente:

    • Il datore applica una ritenuta a titolo di acconto al momento della liquidazione, calcolando l'aliquota media IRPEF dell'ultimo quinquennio del lavoratore;
    • L'Agenzia delle Entrate effettua il conguaglio definitivo entro quattro anni dalla dichiarazione in cui è indicato il TFR percepito, determinando l'eventuale rimborso o l'ulteriore imposta dovuta;
    • La tassazione separata è di norma più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria, perché evita l'effetto cumulo con il reddito dell'anno di cessazione.

    Casi pratici

    Tizio – Stagionale di livello 6, campagna di 5 mesi
    Tizio viene assunto a ottobre per la campagna agrumi fino a febbraio (5 mesi). Retribuzione mensile: 1.599,95 €. La retribuzione utile ai fini TFR comprende i 5 mesi ordinari più la quota di tredicesima e quattordicesima maturata (5/12 di ciascuna). Retribuzione utile annua proporzionata: circa 9.333 €. TFR maturato nella campagna: 9.333 ÷ 13,5 = circa 691 € lordi, liquidati nell'ultimo cedolino di febbraio.
    Caia – A tempo indeterminato, livello 4, richiede anticipazione per prima casa
    Caia è assunta da 10 anni al livello 4 da un'azienda di commercio ortofrutticolo con 30 dipendenti (TFR in azienda). Ha accantonato circa 18.000 € di TFR. Vuole acquistare la prima casa. Può richiedere un'anticipazione massima del 70%: circa 12.600 €. Presenta domanda scritta al datore allegando il compromesso di acquisto. Il datore la soddisfa nei tempi previsti dal CCNL. Questa è l'unica anticipazione che Caia potrà mai richiedere.
    Sempronio – Quadro, licenziamento per GMO, azienda con 60 dipendenti
    Sempronio è Quadro in un'azienda con 60 dipendenti da 15 anni. Viene licenziato per giustificato motivo oggettivo. Il TFR è stato versato al Fondo di Tesoreria INPS. L'INPS liquida il TFR direttamente a Sempronio entro 30 giorni dalla comunicazione del datore. L'importo complessivo è soggetto a tassazione separata: il datore applica la ritenuta provvisoria e l'Agenzia delle Entrate effettuerà il conguaglio definitivo entro i 4 anni successivi.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari?
    Si divide la retribuzione annua utile (minimo tabellare + scatti + tredicesima + quattordicesima + eventuali voci fisse) per il coefficiente 13,5 (art. 2120 c.c.). Lo stock maturato è rivalutato ogni 31 dicembre.
    Quando viene liquidato il TFR?
    Alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa. Per i lavoratori stagionali, il TFR maturato nella campagna viene liquidato con l'ultimo cedolino del contratto a tempo determinato.
    Un lavoratore stagionale matura il TFR?
    Sì. Il TFR matura per ogni periodo di lavoro subordinato, inclusi i contratti stagionali. Viene liquidato alla fine di ogni campagna.
    Posso chiedere l'anticipazione del TFR durante il rapporto?
    Sì, dopo almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, nei casi tassativi di legge (spese sanitarie straordinarie, prima casa, congedi parentali o formativi). L'anticipazione non supera il 70% del TFR maturato ed è concessa una sola volta.
    Cosa succede al TFR se aderisco a un fondo pensione?
    Il TFR futuro viene versato al fondo pensione invece che restare in azienda o andare al Fondo di Tesoreria INPS. Il TFR già maturato prima dell'adesione rimane dove era. I contributi al fondo sono deducibili fino a 5.164,57 € annui.
    Il TFR viene tassato come la normale busta paga?
    No. Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR), con aliquota media determinata sul reddito dell'ultimo quinquennio, di norma più favorevole rispetto all'aliquota marginale IRPEF ordinaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. La disciplina del TFR è stabilita dalla legge (art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005); il CCNL integra le disposizioni di legge. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 195 D.Lgs. 259/2003 – Contributi

    Art. 195 D.Lgs. 259/2003 – Contributi

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. I soggetti di cui all’articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui all’articolo 185. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Occhialeria: TFR e fine rapporto 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: TFR e fine rapporto 2026

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è il principale accantonamento che il datore effettua per ogni lavoratore durante tutta la vita del rapporto di lavoro. Nel settore occhialeria il TFR può essere destinato a Previmoda, il fondo di previdenza complementare del settore moda.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Occhialeria si calcola secondo l’art. 2120 c.c. (retribuzione annua lorda / 13,5) e viene rivalutato annualmente. Il lavoratore può destinarlo interamente a Previmoda (fondo di previdenza complementare di settore) oppure mantenerlo in azienda. L’anticipazione è possibile con 8 anni di anzianità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Norma di legge
    Art. 2120 c.c. (TFR); D.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Fondo previdenza complementare
    Previmoda

    Tabella riepilogativa

    TFR: calcolo, destinazione e contribuzione Previmoda nel CCNL Occhialeria
    Aspetto Regola applicabile Fonte
    Formula di calcolo annuale Retribuzione utile annua lorda ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
    Rivalutazione annua (31 dicembre) 1,5% fisso + 75% variazione ISTAT prezzi consumo Art. 2120 c.c.
    Imposta rivalutazione 11% (a carico del datore) D.lgs. 47/2000
    Contributo datore a Previmoda 2,00% dell’ERN (dal 1° ottobre 2019; sale a 2,20% dal 1° gennaio 2028) CCNL + rinnovo 2026
    Contributo lavoratore a Previmoda 1,70% dell’ERN CCNL
    Contributo premorienza/invalidità permanente 0,24% ERN a carico datore (dal 1° gennaio 2026) CCNL rinnovo 2026
    TFR per assunti post 28/04/1993 100% va a fondo pensione scelto (o Tesoreria INPS se silenzio-assenso) D.lgs. 252/2005
    Anticipazione TFR Fino al 70% con almeno 8 anni di anzianità Art. 2120 c.c.

    Nota: ERN = Elemento Retributivo Nazionale (corrisponde indicativamente al minimo tabellare di riferimento). La quota del 2,20% di contribuzione datoriale a Previmoda entra in vigore dal 1° gennaio 2028 in base al rinnovo del 30 gennaio 2026.

    Come si calcola il TFR annuale

    Il TFR matura ogni anno di servizio. La formula di legge (art. 2120 c.c.) è:

    TFR annuo = retribuzione utile annua lorda ÷ 13,5

    La «retribuzione utile» ai fini TFR comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale: minimo tabellare, scatti di anzianità, tredicesima, PPVA, indennità fisse continuative, eventuali superminimi. Sono escluse le somme occasionali (straordinari sporadici, rimborsi spese, erogazioni una tantum).

    Esempio pratico: un lavoratore al livello 4 (minimo 2.042,96 €) con 1 scatto di anzianità (8,26 €) e tredicesima ha una retribuzione utile annua di circa: (2.042,96 + 8,26) × 13 = 26.666,94 €. Il TFR annuale maturato è 26.666,94 ÷ 13,5 = 1.975,33 €.

    Destinazione del TFR: Previmoda o azienda

    Dalla riforma della previdenza complementare (D.lgs. 252/2005) il lavoratore deve scegliere dove destinare il TFR maturando:

    • A Previmoda: il fondo di previdenza complementare del settore moda e occhialeria. In questo caso il datore contribuisce per il 2,00% dell’ERN (elevato al 2,20% dal 1° gennaio 2028 per il rinnovo 2026) e il lavoratore per l’1,70%. Il TFR annuo è versato interamente al fondo. La pensione integrativa maturata sarà liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro o al pensionamento.
    • In azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con più di 49 dipendenti): il TFR rimane accantonato e viene rivalutato annualmente, liquidato alla cessazione del rapporto.

    Per i lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 il TFR maturando deve essere integralmente destinato alla forma pensionistica prescelta. Il silenzio-assenso (mancata risposta entro 6 mesi dall’assunzione) comporta il conferimento a Previmoda.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore può richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato nei seguenti casi tassativi:

    • spese sanitarie gravi e urgenti documentate da strutture pubbliche o convenzionate;
    • acquisto della prima casa per sé o per i figli (documentazione notarile);
    • congedo parentale o formativo.

    La richiesta di anticipazione può essere presentata una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L’azienda può limitare le anticipazioni al 4% degli aventi diritto ogni anno e all’1% per le spese sanitarie. L’anticipazione è soggetta a tassazione separata (aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni).

    Casi pratici

    Tizio – Scelta del TFR a Previmoda all’assunzione
    Tizio viene assunto il 1° marzo 2026. Entro 6 mesi deve scegliere dove destinare il TFR. Valuta le due opzioni: destinando il TFR a Previmoda riceverà anche il contributo datoriale del 2,00% dell’ERN, che non avrebbe altrimenti. Decide di aderire a Previmoda con contribuzione del 1,70% del suo ERN, beneficiando del contributo datoriale aggiuntivo e della deduzione fiscale dei contributi versati al fondo pensione (fino a 5.164,57 € annui).
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia ha 10 anni di anzianità (assunta nel 2016). Il TFR accantonato in azienda (non iscritta a Previmoda) è di circa 25.000 €. Vuole comprare casa: richiede l’anticipazione del 70% = 17.500 €. Presenta al datore il compromesso notarile. L’azienda, nei limiti del 4% degli aventi diritto, eroga l’anticipazione soggetta a tassazione separata. Caia potrà chiedere un’altra anticipazione solo se cambia datore di lavoro.
    Sempronio – TFR alla cessazione per dimissioni
    Sempronio si dimette dopo 7 anni. Il suo TFR accantonato (non destinato a Previmoda) ammonta a circa 14.500 € lordi. Il datore lo liquida entro il termine contrattuale (di norma entro il mese successivo alla cessazione o nel primo giorno utile di paga). L’importo è soggetto a tassazione separata: l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni di Sempronio è del 25%, quindi riceverà circa 10.875 € netti.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Occhialeria?
    Ogni anno si accantona la retribuzione utile annua lorda divisa per 13,5. Nella base di calcolo rientrano minimo tabellare, scatti, tredicesima e indennità fisse continuative. Il TFR viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno (1,5% + 75% ISTAT).
    Cosa significa destinare il TFR a Previmoda?
    Previmoda è il fondo di previdenza complementare del settore moda/occhialeria. Destinando il TFR a Previmoda si riceve anche il contributo del datore (2,00% dell’ERN, che salirà al 2,20% dal gennaio 2028). La pensione integrativa viene liquidata alla cessazione o al pensionamento.
    Posso chiedere un’anticipazione del TFR?
    Sì, con almeno 8 anni di anzianità, fino al 70% del maturato, per spese sanitarie gravi, acquisto prima casa o congedo parentale. La richiesta è ammessa una sola volta nel rapporto con lo stesso datore.
    Il TFR viene rivalutato ogni anno?
    Sì, al 31 dicembre di ogni anno con il tasso 1,5% fisso + 75% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo. La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11% a carico del datore.
    Quando viene liquidato il TFR?
    Alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa (dimissioni, licenziamento, scadenza termine, pensionamento). Per le aziende con più di 49 dipendenti il TFR non destinato a fondi pensione è trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. I dati su Previmoda (contributo datoriale 2,00% ERN, elevato al 2,20% dal gennaio 2028; premorienza 0,24%) sono verificati dalle comunicazioni ufficiali delle parti e dal sito previmoda.it. Il calcolo del TFR segue l’art. 2120 c.c. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: TFR e fine rapporto del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    TFR e fine rapporto nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il TFR del socio lavoratore di cooperativa si calcola con le stesse regole dell’art.2120 c.c. applicabili a qualsiasi lavoratore dipendente. La peculiarità cooperativistica è il doppio effetto della cessazione: ai diritti lavorativi si aggiunge il rimborso della quota associativa.

    In sintesi

    Il TFR matura dal primo giorno del rapporto e va liquidato alla cessazione in tutti i casi (dimissioni, licenziamento, esclusione). Si calcola come la retribuzione annua divisa per 13,5 (art.2120 c.c.). Il ristorno cooperativo non concorre alla base di calcolo. Alla cessazione il socio riceve anche il rimborso della quota sociale nei termini dello statuto.

    Dati contrattuali

    Norma di legge
    Art. 2120 codice civile
    Formula di calcolo
    Retribuzione annua lorda / 13,5
    Rivalutazione annua
    1,5% fisso + 75% variazione ISTAT
    Anticipazione
    Ammessa (art.2120, co.6 c.c.): 70%, dopo 8 anni, per prima casa o spese sanitarie gravi
    Destinazione TFR
    Accantonato presso la cooperativa (se <50 dip.) o INPS/fondo di tesoreria (se ≥50 dip.); o fondo pensione complementare (Previdenza Cooperativa)

    Il TFR spetta al socio lavoratore: la conferma della Cassazione

    Per molti anni è stato discusso se il TFR spettasse anche ai soci lavoratori di cooperativa. La Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che non vi è incompatibilità tra la disciplina del trattamento di fine rapporto (art.2120 c.c.) e la posizione di socio lavoratore con rapporto subordinato. Il TFR è quindi un diritto del socio lavoratore, matura dal primo giorno di lavoro e deve essere liquidato alla cessazione del rapporto, in qualsiasi modo essa avvenga.

    Come si calcola il TFR del socio lavoratore

    La formula è quella ordinaria dell’art.2120 c.c.:

    • Si somma la retribuzione utile ai fini del TFR percepita in ciascun anno (o frazione d’anno);
    • Si divide per 13,5 (coefficiente legale);
    • Il TFR accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno dell’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

    La retribuzione utile ai fini del TFR include il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, la tredicesima, eventuali superminimi, ma esclude il rimborso spese, le trasferte occasionali e, di regola, il ristorno cooperativo in quanto di natura mutualistica non retributiva.

    Destinazione del TFR: azienda, INPS o fondo pensione

    Il socio lavoratore può scegliere come destinare il proprio TFR:

    1. Accantonamento presso la cooperativa (se ha meno di 50 dipendenti): il TFR rimane nella disponibilità della cooperativa fino alla cessazione del rapporto.
    2. Fondo di tesoreria INPS (per cooperative con almeno 50 dipendenti): il TFR viene versato mensilmente all’INPS in un conto di tesoreria.
    3. Fondo di previdenza complementare: il socio lavoratore può aderire al Fondo Pensione Previdenza Cooperativa (fondato da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL; COVIP n.170), devolvendo il TFR al fondo pensione e beneficiando di un contributo datoriale ove previsto dal CCNL di settore.

    Anticipazione del TFR

    Il socio lavoratore con almeno 8 anni di anzianità può richiedere un’anticipazione del TFR (fino al 70%) nei seguenti casi (art.2120, co.6 c.c.):

    • acquisto della prima casa di abitazione;
    • spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    • altri casi previsti dai contratti collettivi.

    L’anticipazione è consentita una sola volta nel corso del rapporto e riduce proporzionalmente il TFR residuo.

    Tabella riepilogativa

    TFR del socio lavoratore: elementi inclusi ed esclusi nella base di calcolo
    Voce retributiva Inclusa nel TFR? Note
    Minimo tabellare Base principale
    Scatti di anzianità Elemento stabile della retribuzione
    Tredicesima Mensilità aggiuntiva contrattuale
    Superminimo individuale Sì (se stabile) No se occasionale
    Straordinario No (di regola) Salvo diversa previsione CCNL
    Ristorno cooperativo No Natura mutualistica, non retributiva
    Rimborsi spese No Non retributivi

    Le voci incluse/escluse dipendono dal CCNL di settore e dalle singole previsioni aziendali. Verificare con un consulente del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – TFR alla cessazione per dimissioni
    Tizio ha lavorato 9 anni come socio in una cooperativa edile con retribuzione tabellare annua di 28.000 euro lordi (includendo tredicesima). Il TFR maturato è indicativamente pari a 28.000 / 13,5 = circa 2.074 euro/anno, rivalutato annualmente. Dopo 9 anni accumula un TFR lordo di circa 18.000-19.000 euro (al netto della rivalutazione). Alla cessazione riceve anche il rimborso della quota associativa (es. 2.000 euro) nei termini dello statuto.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia ha 10 anni di anzianità in una cooperativa logistica e vuole acquistare la prima casa. Il TFR accantonato è di 22.000 euro. Può richiedere un’anticipazione fino al 70% = 15.400 euro. La cooperativa eroga l’anticipazione; il TFR residuo si riduce a 6.600 euro e matura sulla retribuzione futura.
    Sempronio – TFR e fondo pensione Previdenza Cooperativa
    Sempronio aderisce al Fondo Pensione Previdenza Cooperativa al momento dell’assunzione. Il suo TFR viene devoluto al fondo anziçhé accantonato in azienda. La cooperativa versa un contributo aggiuntivo ove previsto dal CCNL di settore. Al momento della cessazione Sempronio non riceve il TFR direttamente: è la posizione individuale nel fondo pensione che matura nel tempo.

    Domande frequenti

    Il socio lavoratore ha diritto al TFR?
    Sì. La Cassazione ha confermato che non vi è incompatibilità tra TFR e qualità di socio lavoratore di cooperativa. Il TFR matura dal primo giorno e va liquidato alla cessazione.
    Come si calcola il TFR del socio lavoratore?
    Formula ordinaria art.2120 c.c.: retribuzione annua lorda (esclusi elementi non retributivi come rimborsi e ristorno) divisa per 13,5, rivalutata annualmente.
    Il ristorno concorre alla base di calcolo del TFR?
    In linea generale no: il ristorno ha natura mutualistica e non rientra nella base di calcolo del TFR. Possibile eccezione per ristorni con caratteristiche retributive riconosciuti dalla giurisprudenza.
    Il socio può anticipare il TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità, fino al 70%, per prima casa, spese sanitarie gravi o altri casi previsti dal CCNL.
    Alla cessazione del rapporto cosa riceve il socio lavoratore?
    TFR maturato, ferie e permessi non goduti, tredicesima pro quota, indennità sostitutiva del preavviso (se dovuta) e rimborso della quota associativa nei termini dello statuto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è l’art.2120 del codice civile e la Legge 142/2001. Per il calcolo preciso del TFR è consigliabile consultare il proprio cedolino paga o un consulente del lavoro. Per situazioni specifiche rivolgersi alle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Misericordie ANPAS: TFR e fine rapporto 2024

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Misericordie ANPAS: TFR e fine rapporto 2024

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è uno dei diritti fondamentali del lavoratore dipendente. Per i dipendenti di Misericordie e ANPAS, la disciplina è quella dell’art. 2120 c.c., con le specificazioni del CCNL sulla retribuzione utile e le eventuali destinazioni a fondi di previdenza complementare del settore.

    In sintesi

    Il TFR matura il 6,91% della retribuzione annua utile ai fini TFR (art. 2120 c.c.), rivalutato ogni anno dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Il CCNL ANPAS-Misericordie non modifica il meccanismo legale ma individua le voci utili ai fini TFR. Anticipazioni possibili dopo 8 anni di servizio (fino al 70%).

    Dati contrattuali

    CCNL
    Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
    Data firma
    2 febbraio 2024
    Norma principale
    Art. 2120 c.c. (TFR); D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

    Tabella riepilogativa

    TFR – Principali parametri di calcolo (CCNL ANPAS-Misericordie + legge)
    Parametro Valore / Regola
    Quota annua accantonabile 6,91% della retribuzione utile ai fini TFR
    Rivalutazione annua (31 dicembre) 1,5% fisso + 75% indice ISTAT (prezzi consumo)
    Contributo Fondo adeguamento TFR (a carico lavoratore) 0,50% della retribuzione (detratto dalla quota 6,91%)
    Anticipazione TFR Possibile dopo 8 anni; fino al 70% del maturato; motivazione richiesta
    Frequenza massima anticipazioni Una sola anticipazione per lavoratore per la stessa motivazione
    Tassazione TFR alla cessazione Tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni) o tassazione ordinaria se conviene
    Previdenza complementare Il CCNL rimanda alla scelta del fondo complementare di settore

    Legge vs CCNL: il TFR è interamente disciplinato dall’art. 2120 c.c. Il CCNL ANPAS-Misericordie integra questa norma definendo le voci retributive che rientrano nella base di calcolo del TFR e rinviando alla scelta del fondo pensionistico complementare per il settore.

    Come si calcola il TFR: la formula

    La formula di legge (art. 2120 c.c.) è:

    Quota annua TFR = Retribuzione annua utile ai fini TFR ÷ 13,5

    Il divisore 13,5 corrisponde a un coefficiente che produce una quota pari al 6,91% (al lordo del contributo dello 0,50% al Fondo adeguamento TFR, che riduce la quota effettiva al 6,41%). La retribuzione utile ai fini TFR nel CCNL ANPAS-Misericordie comprende:

    • Minimo tabellare annuo (12 mensilità ordinarie + tredicesima = 13 mensilità).
    • Superminimi consolidati (se previsti nel contratto individuale come voce fissa).
    • Indennità fisse e continuative (es. indennità turno fissa, se percepita con regolarità).
    • Indennità notturna e festiva: la loro inclusione o esclusione può dipendere dalla loro effettiva regolarità e continuatività. In caso di turni stabili e ripetitivi, la giurisprudenza tende a includerle.

    Non rientrano nella base TFR: le voci straordinarie variabili, i rimborsi spese, l’EGR, le una-tantum.

    Rivalutazione e interessi

    Il TFR accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con il tasso di interesse composto al tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Questo meccanismo protegge il potere d’acquisto del TFR dall’inflazione. La rivalutazione è tassata con un’imposta sostitutiva dell’11%.

    Destinazione: azienda o fondo pensione

    Dal 2007 (D.Lgs. 252/2005) il lavoratore neoassunto deve scegliere entro 6 mesi dall’assunzione cosa fare del proprio TFR in futuro:

    • Lasciarlo in azienda: per le organizzazioni con meno di 50 dipendenti, il TFR resta presso l’ente. Per quelle con 50 o più dipendenti, viene trasferito al Fondo di Tesoreria INPS.
    • Destinarlo a un fondo di previdenza complementare: il lavoratore ottiene vantaggi fiscali (deducibilità dei contributi) e una pensione integrativa. Il CCNL ANPAS-Misericordie, al momento della redazione, rimandava alla contrattazione per l’individuazione di un fondo di settore specifico; in assenza di indicazione contrattuale, il lavoratore può scegliere liberamente tra i fondi pensione aperti o negoziali disponibili.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore con almeno 8 anni di servizio continuativo può richiedere un’anticipazione del TFR fino al 70% del maturato per le seguenti finalità:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli.
    • Spese sanitarie straordinarie per gravi malattie del lavoratore o dei familiari.
    • Congedo parentale (L. 53/2000): per congedi per formazione o cura dei figli.

    L’anticipazione è concessa nel limite del 10% degli aventi diritto e del 4% del totale dei dipendenti. Il datore di lavoro può legittimamente rifiutare se i limiti percentuali sono già stati raggiunti. L’anticipazione si tassa con tassazione separata.

    Casi pratici

    Tizio – Autista soccorritore con 10 anni di servizio, calcolo TFR
    Tizio (categoria B3, minimo 1.511,15 € mensili) ha lavorato 10 anni. La sua retribuzione utile annua TFR è circa 1.511,15 € × 13 mensilità = 19.644,95 €. Quota annua TFR = 19.644,95 / 13,5 = circa 1.455 €. In 10 anni, con rivalutazione media, il TFR lordo ammonta indicativamente a 15.000-17.000 € (variabile in base all’inflazione e alle rivalutazioni effettive).
    Caia – OSS che richiede anticipazione per prima casa
    Caia ha 9 anni di anzianità e il TFR maturato ammonta a 11.000 € lordi. Può richiedere un’anticipazione fino al 70% = 7.700 €. La domanda è accettata se l’ente non ha già superato il limite del 10% degli aventi diritto. L’importo viene erogato netto dopo tassazione separata.
    Sempronio – Infermiere che sceglie il fondo pensione
    Sempronio viene assunto come infermiere D1. Entro 6 mesi deve scegliere: lasciare il TFR futuro in azienda o destinarlo a un fondo pensione. Sceglie il fondo per i vantaggi fiscali: i contributi versati al fondo sono deducibili dall’IRPEF fino a 5.164,57 €/anno. In futuro, alla pensione, percepirà una rendita o un capitale aggiuntivo alla pensione INPS.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per un dipendente ANPAS-Misericordie?
    Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua utile per 13,5 (= 6,91% annuo). La quota maturata viene rivalutata ogni 31 dicembre con 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT.
    Cosa include la retribuzione utile ai fini TFR nel CCNL ANPAS-Misericordie?
    Include: minimo tabellare, tredicesima, superminimi fissi, indennità fisse e continuative. Esclude lo straordinario variabile, i rimborsi spese e le voci non continuative.
    Si può richiedere l’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di servizio, fino al 70% del maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedo parentale. Il datore può rifiutare se supera i limiti percentuali di legge.
    Il TFR va lasciato in azienda o versato a un fondo pensione?
    Il lavoratore sceglie entro 6 mesi dall’assunzione. Lasciare il TFR in azienda è più semplice; destinarlo a un fondo pensione offre vantaggi fiscali (deducibilità contributi) e una pensione integrativa.
    Il TFR viene pagato anche in caso di dimissioni?
    Sì. Il TFR spetta in tutti i casi di cessazione del rapporto: licenziamento, dimissioni, scadenza contratto a termine, pensionamento, decesso. Non è mai perdibile per colpa del lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. La disciplina del TFR si fonda sull’art. 2120 c.c. e sul D.Lgs. 252/2005. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Calzaturiero Industria: TFR e fine rapporto 2024

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: TFR e fine rapporto 2024

    Il trattamento di fine rapporto (TFR) spetta a ogni lavoratore alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa. Nel settore calzaturiero industria si segue la disciplina generale dell’art. 2120 c.c. e si integra con l’opzione di versamento a Previmoda, il fondo pensione complementare del settore.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Calzaturiero Industria segue le regole dell’art. 2120 c.c.: si accumula annualmente dividendo la retribuzione lorda per 13,5 e rivalutando l’importo dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione. I lavoratori possono destinarlo a Previmoda (fondo pensione del settore moda e calzaturiero) o mantenerlo in azienda/INPS.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Fondo pensione settore
    Previmoda
    Riferimento legge TFR
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005

    Tabella riepilogativa: TFR annuo per livello

    Quota TFR annua indicativa per livello – base minimi agosto 2025 (13 mensilità)
    Livello Retribuzione lorda annua (13 mens.) Quota TFR annua (÷ 13,5)
    19.890,00 € ~1.473,33 €
    22.768,20 € ~1.686,53 €
    23.971,35 € ~1.775,66 €
    25.096,50 € ~1.859,00 €
    26.038,09 € ~1.928,75 €
    27.420,77 € ~2.031,17 €
    29.844,10 € ~2.210,67 €
    32.356,22 € ~2.396,76 €

    Importi calcolati su base minimo tabellare × 13 mensilità senza scatti di anzianità né superminimi. La retribuzione utile TFR include ogni compenso con carattere di continuità (minimo, scatti, superminimi). Non rientrano rimborsi spese, premi straordinari una tantum, somme occasionali.

    Come si calcola il TFR: la formula di legge

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile. La quota annua si calcola con la seguente formula:

    Quota TFR annua = Retribuzione lorda annua ÷ 13,5

    La «retribuzione lorda annua» ai fini del TFR comprende tutte le somme erogate con carattere di continuità: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimi, tredicesima, indennità fisse. Sono escluse le somme occasionali (straordinari eccezionali, rimborsi spese, premi una tantum non continuativi).

    Le quote già accantonate vengono rivalutate ogni anno (31 dicembre) nella misura dell’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT (FOI senza tabacco). Sulla rivalutazione si applica l’imposta sostitutiva dell’11%.

    Previmoda: il fondo pensione del settore calzaturiero

    Previmoda è il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori dell’industria tessile, dell’abbigliamento, della moda e del settore calzaturiero (tutti i comparti afferenti all’area contrattuale Sistemi Moda). È un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione individuale, negoziale, istituito ai sensi del D.Lgs. 252/2005.

    Il rinnovo del 17 luglio 2024 ha previsto, a decorrere dal 1° aprile 2025, un incremento della contribuzione aziendale alla copertura assicurativa (premorienza e invalidità permanente) dello 0,04%, portando il tasso complessivo dallo 0,20% allo 0,24%.

    L’adesione a Previmoda consente al lavoratore di destinare il TFR futuro al fondo invece che mantenerlo in azienda/INPS, con la prospettiva di una rendita complementare alla pensione pubblica. La scelta di destinazione del TFR è irrevocabile (salvo uscita dal fondo per perdita dei requisiti).

    Destinazione del TFR: azienda, INPS o Previmoda

    Ogni lavoratore all’assunzione deve scegliere dove destinare il TFR futuro:

    • In azienda (solo per aziende con meno di 50 dipendenti): il datore lo conserva e lo liquida alla cessazione del rapporto, rivalutandolo annualmente;
    • Al Fondo di Tesoreria INPS (obbligatorio per aziende con 50+ dipendenti che non aderiscono a fondo pensione): il datore versa mensilmente all’INPS il TFR maturato; alla cessazione l’INPS eroga la liquidazione;
    • A Previmoda (o altro fondo pensione): il TFR viene investito sui mercati finanziari con l’obiettivo di costruire una pensione complementare; alla cessazione il lavoratore può richiedere la liquidazione in forma di capitale o rendita.

    Anticipazione del TFR in costanza di rapporto

    L’art. 2120 c.c. consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR, fino al 70% di quanto maturato, al verificarsi di specifiche esigenze:

    1. Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
    2. Spese sanitarie straordinarie per sé o per il coniuge o figli;
    3. Congedi formativi (D.Lgs. 61/2000).

    L’anticipazione è concessa una sola volta nel corso del rapporto e richiede almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Non può essere richiesta se il TFR è già stato destinato a Previmoda o ad altro fondo pensione.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR dopo 10 anni
    Tizio (4° livello, minimo 1.930,50 €, 2 scatti di anzianità = 8,47 € × 2 = 16,94 €, retribuzione mensile 1.947,44 €) ha lavorato 10 anni nello stesso calzaturificio. Retribuzione annua TFR: 1.947,44 × 13 = 25.316,72 €. Quota TFR annua: 25.316,72 / 13,5 = 1.875,31 €. Su 10 anni, senza rivalutazioni: circa 18.753 €. Con le rivalutazioni annuali (che dipendono dall’inflazione), il TFR effettivo sarà superiore.
    Caia – Anticipo TFR per prima casa
    Caia (6° livello, 9 anni di anzianità) ha accumulato circa 18.000 € di TFR in azienda e vuole acquistare la sua prima casa. Può richiedere fino al 70% = 12.600 €. Ha diritto all’anticipazione avendo oltre 8 anni di servizio. Presenta richiesta scritta allegando il compromesso di acquisto. Il datore deve erogare l’anticipo entro 60 giorni dalla richiesta. L’importo anticipato è soggetto a tassazione separata come il TFR normale.
    Sempronio – Scelta Previmoda all’assunzione
    Sempronio è assunto al 3° livello a 28 anni. Ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR futuro. Confrontando la rivalutazione legale del TFR (≈ 1,5% + 75% inflazione, storicante ~2-3%/anno) con il rendimento potenziale di Previmoda (linee bilanciata e azionaria con rendimenti storici variabili tra 3% e 7%/anno su orizzonti decennali), decide di aderire a Previmoda. Destina il 100% del TFR futuro al fondo e aggiunge la contribuzione minima prevista dal contratto.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Calzaturiero?
    Si divide la retribuzione lorda annua (comprensiva di tredicesima e voci continuative) per 13,5. Le quote accumulate si rivalutano annualmente dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Qual è il fondo pensione di settore per i calzaturieri?
    Il fondo pensione di riferimento è Previmoda, fondo complementare per i lavoratori dell’industria tessile, abbigliamento, moda e calzaturiero. Con il rinnovo 2024 la contribuzione aziendale alla copertura assicurativa è stata incrementata.
    Il lavoratore può richiedere l’anticipazione del TFR?
    Sì, fino al 70% del maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedi formativi. Richiede almeno 8 anni di servizio e viene concessa una sola volta.
    Dove viene accantonato il TFR se non aderisco a Previmoda?
    In azienda (per aziende sotto 50 dipendenti) oppure al Fondo di Tesoreria INPS (per aziende con 50+ dipendenti), ai sensi della L. 296/2006.
    Come vengono rivalutate le quote di TFR già accumulate?
    Con il tasso dell’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, applicato il 31 dicembre di ogni anno. Sulla rivalutazione si applica l’imposta sostitutiva dell’11%.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dal D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare). Per informazioni su Previmoda si rimanda al sito ufficiale del fondo (previmoda.it). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro o le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil).

  • CCNL Formazione Professionale: TFR e fine rapporto

    CCNL Formazione Professionale

    TFR e fine rapporto nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Come si calcola il trattamento di fine rapporto, quando si può anticipare, come funziona la destinazione al fondo Previfonder e cosa riceve il lavoratore alla cessazione del rapporto.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Formazione Professionale è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dalla l. 297/1982. Si accantona ogni anno una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5 (circa il 7,41%). È rivalutato annualmente (75% inflazione ISTAT + 1,5%). Può essere destinato al fondo Previfonder (contributo datoriale 2%). L’anticipazione è possibile dopo 8 anni di servizio per specifiche esigenze.

    Dati contrattuali e normativi

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Base normativa TFR
    Art. 2120 c.c., L. 297/1982
    Fondo previdenza complementare
    Previfonder (contributo datoriale 2%)

    Tabella riepilogativa

    TFR: maturazione indicativa per livello – CCNL Formazione Professionale (minimi settembre 2025)
    Livello Retribuzione annua lorda (×13) TFR annuo lordo (÷13,5) TFR dopo 10 anni (indicativo)
    I 21.268 € 1.575 € ~16.900 €
    III 23.850 € 1.767 € ~18.950 €
    V 26.749 € 1.981 € ~21.240 €
    VII 31.728 € 2.350 € ~25.200 €
    IX 41.896 € 3.103 € ~33.250 €

    Nota: i valori dopo 10 anni includono la rivalutazione annuale (75% ISTAT + 1,5%, su base storica media). Il TFR effettivo dipende dall’inflazione reale e dalla retribuzione effettiva percepita (che include anche tredicesima, straordinari ed eventuali superminimi). Importi lordi al lordo dell’imposta sostitutiva del 17%.

    Come si calcola il TFR: la formula di legge

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile. La formula di accantonamento è la seguente:

    • Quota annua da accantonare = retribuzione annua utile ai fini TFR / 13,5;
    • La retribuzione utile comprende: tutte le voci della retribuzione in godimento, compresa la tredicesima mensilità, ma escluse le voci aventi carattere di rimborso spese;
    • Il divisore 13,5 è fisso per legge (non modificabile dal CCNL);
    • La quota annua si accanfona nel conto individuale TFR del lavoratore.

    A fine anno il TFR già accantonato viene rivalutato della misura pari al 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, più un tasso fisso dell’1,5% (art. 2120, comma 4, c.c.).

    Destinazione del TFR: azienda o Previfonder

    Dalla l. 296/2006 (legge Finanziaria 2007), i nuovi lavoratori assunti hanno 6 mesi di tempo dalla prima assunzione per scegliere se:

    • Mantenere il TFR in azienda: il datore lo accanfona internamente (o lo versa al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende sopra 49 dipendenti);
    • Destinarlo a un fondo di previdenza complementare: nel settore della formazione professionale il fondo di riferimento è Previfonder, costituito nel 2026 per i lavoratori a cui si applica il CCNL AGIDAE.

    Se il lavoratore non esprime la scelta entro 6 mesi (silenzio-assenso), il TFR viene destinato per default al fondo complementare di riferimento del settore. Il CCNL prevede che il datore di lavoro contribuisca a Previfonder con il 2% della retribuzione, indipendentemente dalla scelta del lavoratore sul TFR. La contribuzione datoriale al fondo è un beneficio aggiuntivo rispetto al TFR.

    L’anticipazione del TFR

    Il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato nei seguenti casi (art. 2120 c.c.):

    • Acquisto o restauro della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche;
    • Per fruire dei congedi parentali o formativi previsti dalla legge;
    • Per far fronte ad altre cause previste dalla legge.

    La richiesta può essere presentata dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, una sola volta nell’arco del rapporto. L’anticipazione non può superare il 70% del TFR maturato. La domanda va presentata per iscritto con la documentazione giustificativa.

    Il TFR alla cessazione del rapporto

    Alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, il lavoratore ha diritto alla liquidazione del TFR maturato. Il TFR è assoggettato a tassazione separata (IRPEF con aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito, calcolata dall’Agenzia delle Entrate). L’aliquota applicata è solitamente inferiore a quella ordinaria, rendendo il TFR uno strumento di risparmio fiscalmente favorevole.

    Casi pratici

    Tizio – Formatore al livello V dopo 5 anni di servizio
    Tizio è formatore al livello V con 5 anni di anzianità. La sua retribuzione annua ai fini TFR è circa 26.749 € (minimo × 13). La quota annua di TFR è 26.749 / 13,5 = 1.981 €. Dopo 5 anni (con rivalutazione annua media del 2,5%) ha accumulato indicativamente 10.400 € lordi di TFR. Può presentare domanda di anticipazione solo dopo 8 anni (non ancora maturati).
    Caia – Coordinatrice al livello VII che aderisce a Previfonder
    Caia aderisce a Previfonder destinando il proprio TFR futuro al fondo. Il datore contribuisce automaticamente il 2% della retribuzione (circa 634 €/anno aggiuntivi). Caia sceglie di versare anche un contributo volontario pari al 2% (ulteriori 634 €/anno). La somma dei contributi (TFR + datore 2% + volontario 2%) si accumula nel fondo con rendimenti di mercato. Al pensionamento, Caia potrà scegliere tra rendita, capitale o combinazione dei due.
    Sempronio – Impiegato al livello III che acquista casa dopo 8 anni
    Sempronio ha 9 anni di servizio e ha maturato circa 16.000 € di TFR. Vuole acquistare la prima casa con un mutuo e richiede all’ente un’anticipazione del 70% del TFR maturato: 16.000 × 0,70 = 11.200 €. Presenta la documentazione del preliminare di compravendita. L’ente eroga l’anticipazione entro 60 giorni dalla richiesta. L’importo sarà detratto dal TFR finale alla cessazione del rapporto.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Formazione Professionale?
    Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua lorda (compresa la tredicesima) per 13,5. La quota annua è rivalutata ogni anno del 75% dell’inflazione ISTAT più 1,5% (art. 2120 c.c.).
    Quando si riceve il TFR nel CCNL Formazione Professionale?
    Il TFR è corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa. La liquidazione deve avvenire entro il giorno di cessazione o nel cedolino del mese successivo.
    È possibile anticipare il TFR nel CCNL Formazione Professionale?
    Sì, dopo almeno 8 anni di servizio, per acquisto prima casa, spese mediche straordinarie o congedo parentale/formativo. L’anticipazione non può superare il 70% del TFR maturato e è consentita una sola volta.
    Cosa è Previfonder e come funziona?
    Previfonder è il fondo di previdenza complementare per i lavoratori del settore AGIDAE (inclusa la formazione professionale). Il datore contribuisce con il 2% della retribuzione. Il lavoratore può destinare il TFR futuro al fondo e aggiungere contributi volontari. È uno strumento per costruire una pensione complementare con vantaggi fiscali.
    Se lascio il lavoro dopo pochi mesi perdo il TFR?
    No. Il TFR matura dal primo giorno di rapporto e spetta sempre, indipendentemente dalla durata del servizio e dalla causa della cessazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dalla l. 297/1982 (istituti di legge). Previfonder è il fondo di previdenza complementare di settore (informazioni aggiornate a maggio 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: TFR e trattamento di fine rapporto

    Il TFR è la liquidazione che ogni lavoratore dipendente accumula nel corso del rapporto di lavoro. Per il personale CRI, la disciplina fondamentale è quella dell’art. 2120 c.c., integrata dal CCNL che prevede la previdenza complementare come possibile destinazione del TFR maturando.

    In sintesi

    Il TFR matura in base all’art. 2120 c.c. (1/13,5 della retribuzione annua lorda). Si rivaluta annualmente con tasso del 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT. I dipendenti CRI possono destinarlo al fondo di previdenza complementare (art. 80 CCNL) o mantenerlo in azienda (o all’INPS per aziende >49 addetti). Anticipazione possibile dall’8° anno per prima casa o spese sanitarie gravi (max 70% del maturato).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articoli di riferimento
    Art. 68 CCNL; art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005

    Cos’è il TFR e come matura

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è la somma che il datore di lavoro accumula per il lavoratore nel corso del rapporto e che deve corrispondere al termine, a qualunque causa di cessazione. È disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, che è la fonte primaria applicabile anche al personale CRI.

    La formula di calcolo è:

    • Ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Per retribuzione annua lorda si intende tutto ciò che il lavoratore percepisce in modo continuativo, compresa la tredicesima, ma escluse le voci variabili non strutturali (es. rimborsi spese).
    • Al 31 dicembre di ogni anno la quota accantonata viene rivalutata applicando un tasso composto da: 1,5% fisso + 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

    Tabella riepilogativa: stima TFR annuo per livello Area A

    Stima della quota TFR annua per i livelli Area A (valori al 01/09/2022)
    Livello Lordo annuo (13 mesilità) Quota TFR annua (÷13,5)
    A1 €16.935,36 ~ €1.254,47
    A2 €17.443,27 ~ €1.292,09
    A3 €17.951,31 ~ €1.329,73
    A4 €18.798,13 ~ €1.392,45

    Stime basate sul solo minimo tabellare dell’Area A verificato al 01/09/2022. Non includono scatti di anzianità, superminimi o altre voci retributive continuative. Il TFR effettivo sarà proporzionalmente più alto in presenza di scatti e di livelli superiori.

    Destinazione del TFR: in azienda o al fondo complementare

    Il d.lgs. 252/2005 ha introdotto il sistema del silenzio-assenso per la destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare. Il lavoratore neoassunto ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR maturando:

    • Fondo di previdenza complementare: il TFR confluisce nel fondo, accrescendo la futura pensione complementare. Il CCNL CRI prevede all’art. 80 un fondo di previdenza complementare; per il nome esatto e le condizioni di adesione occorre consultare il testo integrale del CCNL e le comunicazioni dell’ente.
    • Mantenimento in azienda (o all’INPS per aziende con più di 49 dipendenti, tramite il Fondo di Tesoreria INPS): il TFR continua a maturare secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c.

    In mancanza di scelta esplicita, per i dipendenti di datori con più di 49 dipendenti il TFR confluisce automaticamente nel fondo collettivo designato (silenzio-assenso). Il lavoratore che sceglie il fondo complementare non può revocare la scelta, tranne in rari casi previsti dalla legge.

    Anticipazione del TFR

    L’art. 2120 c.c. (comma 6 e segg.) consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Le condizioni sono:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione propria o dei figli (non è ammessa per abitazioni secondarie o per investimento).
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi non coperti dal SSN in caso di malattie gravi o infortuni.
    • Congedi parentali e formativi (ai sensi del d.lgs. 151/2001 e della L. 53/2000).

    L’importo massimo anticipabile è il 70% del TFR accantonato fino alla data della richiesta. La stessa richiesta può essere effettuata una sola volta. L’anticipazione riduce il TFR finale che sarà corrisposto alla cessazione.

    Tassazione del TFR

    Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR), con un’aliquota media che si calcola in base ai redditi degli ultimi anni. La tassazione separata è di norma più favorevole rispetto all’aliquota marginale IRPEF ordinaria. L’Agenzia delle Entrate liquida in modo definitivo l’imposta dopo che ha ricevuto la comunicazione del datore di lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — Neoassunto e scelta del TFR
    Tizio è assunto in Area A2 il 1° giugno 2026. Entro il 30 novembre 2026 deve scegliere dove destinare il TFR maturando: al fondo di previdenza complementare previsto dall’art. 80 del CCNL o in azienda. Tizio chiede chiarimenti alla CISL FP del suo comitato per capire le condizioni del fondo e confrontarle con il regime ordinario prima di decidere.
    Caia — Anticipazione per acquisto prima casa
    Caia (Area D, 9 anni di anzianità) vuole acquistare la prima casa. Ha diritto all’anticipazione del TFR per un massimo del 70% del maturato. La sua retribuzione annua lorda è di circa €24.000; il TFR annuo matura a circa €1.777. In 9 anni ha accumulato (senza rivalutazione) circa €16.000 di TFR; l’anticipazione massima è di circa €11.200.
    Sempronio — Dimissioni dopo 5 anni
    Sempronio (Area B, 5 anni di servizio) si dimette. Il TFR (tutto in azienda, non ha aderito al fondo) gli viene liquidato al termine del rapporto. L’azienda ha 30 dipendenti, quindi il TFR non è versato al Fondo di Tesoreria INPS ma accantonato direttamente dall’ente. Sempronio riceve il TFR contestualmente al saldo finale del rapporto.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per il personale CRI?
    Si applica l’art. 2120 c.c.: retribuzione annua lorda divisa per 13,5, accantonata ogni anno e rivalutata al 31 dicembre con il tasso 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT.
    Posso destinare il TFR alla previdenza complementare?
    Sì. Il CCNL CRI prevede un fondo di previdenza complementare (art. 80). La scelta va effettuata entro 6 mesi dall’assunzione. In assenza di scelta, per le aziende con più di 49 dipendenti il TFR confluisce automaticamente nel fondo designato.
    Quando posso richiedere l’anticipazione del TFR?
    Dall’8° anno di servizio continuativo, per acquisto/ristrutturazione prima casa, spese sanitarie gravi o congedi. Massimo 70% del TFR accantonato; un’unica anticipazione possibile.
    Il TFR matura anche durante la malattia?
    Sì. I periodi di malattia entro il comporto, infortunio sul lavoro e congedo obbligatorio di maternità sono computati integralmente ai fini del TFR.
    I volontari CRI hanno diritto al TFR?
    No. Il TFR spetta solo ai lavoratori subordinati. I volontari del Corpo Ausiliario CRI non sono lavoratori dipendenti e non hanno diritto al TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 68) e all’art. 2120 c.c. Per il nome esatto del fondo di previdenza complementare e le condizioni di adesione consultare il testo integrale del CCNL e le comunicazioni ufficiali CRI. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): TFR e fine rapporto

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: TFR e fine rapporto

    Il trattamento di fine rapporto è il principale accantonamento economico per i lavoratori delle emittenti locali: il CCNL Aeranti-Corallo specifica le voci retributive incluse e indica i fondi pensione di settore.

    In sintesi

    Il TFR nelle emittenti locali si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata annualmente. Il CCNL include nel TFR le maggiorazioni per turni avvicendati. I fondi pensione di riferimento del settore sono Byblos e Mediafond.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriale)
    Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
    Parti firmatarie (sindacali)
    CISAL Terziario con assistenza CISAL
    Vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 2120 c.c. (TFR); L. 297/1982; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Fondi pensione di settore
    Byblos · Mediafond

    Tabella riepilogativa

    Voci retributive incluse nel calcolo del TFR – CCNL settore radiotelevisivo
    Voce retributiva Inclusa nel TFR Note
    Minimo tabellare Base contrattuale per livello
    Contingenza (indennità di contingenza) Voce storica del contratto
    Scatti di anzianità Aumenti biennali maturati
    Maggiorazione per turni avvicendati Specificità del settore radiotelevisivo
    Tredicesima mensilità Sì (in quota annuale) 1/13,5 include la tredicesima nella base di calcolo
    Indennità di funzione quadri Se percepita con continuità
    Maggiorazioni straordinario No (in genere) Voce variabile, generalmente esclusa salvo accordo
    Rimborsi spese No Non sono retribuzione

    Il calcolo del TFR: la formula dell’art. 2120 c.c.

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile (come modificato dalla Legge 297/1982). La formula di calcolo è:

    • Per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5.
    • La quota accantonata viene rivalutata ogni anno del 31 dicembre dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT (indice dei prezzi al consumo per operai e impiegati).
    • Per le frazioni di anno, si calcola 1/12 per mese lavorato (le frazioni superiori a 15 giorni valgono come mese intero).

    Il CCNL Aeranti-Corallo specifica che concorrono al calcolo del TFR, oltre al minimo tabellare e alla contingenza, anche gli scatti di anzianità, la maggiorazione per i turni avvicendati e la tredicesima mensilità. La somma di queste voci costituisce la «retribuzione utile ai fini TFR» e si divide per 13,5 per ottenere la quota annua.

    Destinazione del TFR: in azienda o al fondo pensione

    Ogni lavoratore può scegliere dove destinare il TFR che matura annualmente:

    • TFR in azienda: rimane accantonato presso il datore di lavoro (o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, presso il Fondo di tesoreria INPS). Viene liquidato interamente alla cessazione del rapporto, con tassazione separata agevolata.
    • TFR al fondo pensione complementare: viene versato ogni anno al fondo scelto dal lavoratore. I fondi di riferimento per il settore radiotelevisivo sono Byblos e Mediafond. Il conferimento al fondo pensione attiva il contributo aggiuntivo del datore di lavoro (+0,20% della paga base, introdotto dal rinnovo del CCNL del settore).

    Per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007, il silenzio-assenso entro 6 mesi dall’assunzione comporta il conferimento automatico del TFR al fondo pensione di settore. Chi preferisce mantenere il TFR in azienda deve manifestarlo esplicitamente entro tale termine.

    Anticipazione del TFR

    Ai sensi dell’art. 2120, comma 6, c.c., il lavoratore con almeno 8 anni di servizio ha diritto a richiedere un’anticipazione del TFR pari al massimo al 70% di quanto maturato, per le seguenti causali:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sé o per i figli).
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie o interventi riconosciuti dalle strutture pubbliche.
    • Congedi per formazione o per assistenza a familiari (L. 53/2000).

    L’anticipazione è ammessa una sola volta nel corso del rapporto e non può essere richiesta da più del 4% dei dipendenti in servizio ogni anno (ovvero da non più del 10% del totale dei dipendenti aventi diritto). Il CCNL può allargare questa possibilità con accordo integrativo.

    TFR e previdenza complementare: i fondi Byblos e Mediafond

    Il settore radiotelevisivo privato ha due fondi pensione contrattuali di riferimento:

    • Byblos: fondo pensione negoziale rivolto ai lavoratori dei settori dell’editoria, della carta e della comunicazione (incluse le emittenti radiotelevisive). Gestisce il TFR conferito e i contributi aggiuntivi del datore e del lavoratore in un regime di capitalizzazione individuale.
    • Mediafond: fondo pensione negoziale per i lavoratori dei settori audiovisivo, cinematografico e radiotelevisivo. Offre prestazioni previdenziali complementari all’INPS.

    Con il rinnovo del CCNL del settore (2022-2024, Confindustria RadioTV), il contributo aziendale aggiuntivo per chi aderisce a un fondo pensione è stato aumentato di 0,20 punti percentuali della paga base. Questo incentivo economico rende la scelta del fondo pensione vantaggiosa rispetto al mantenimento del TFR in azienda per molti lavoratori.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico che sceglie il fondo pensione Byblos
    Tizio, assunto a febbraio 2026 al 3° livello (radio), non esprime entro 6 mesi la volontà di mantenere il TFR in azienda. Per il silenzio-assenso il suo TFR viene conferito automaticamente a Byblos. Da quel momento il datore versa anche la quota aggiuntiva dello 0,20% della paga base. Tizio riceverà il capitale accumulato al momento della pensione, con vantaggi fiscali sulla tassazione dei rendimenti.
    Caia – Speaker con 10 anni di servizio che chiede l’anticipazione TFR
    Caia, speaker al 4° livello, ha 10 anni di servizio e ha maturato un TFR di circa 18.000 euro (lordo). Vuole acquistare casa e richiede un’anticipazione del 70%: circa 12.600 euro lordi. Il datore è tenuto a concederla (i requisiti sono soddisfatti) entro 90 giorni dalla richiesta. L’anticipazione riduce il TFR residuo che le verrà liquidato alla cessazione del rapporto.
    Sempronio – Quadro B che va in pensione
    Sempronio ha lavorato 20 anni come Quadro B in una TV locale con TFR sempre mantenuto in azienda. Al pensionamento il datore liquida il TFR maturato (circa 45-50.000 euro lordi, con rivalutazioni annue). La tassazione è quella separata: l’Agenzia delle Entrate applica l’aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito, generalmente inferiore all’aliquota marginale IRPEF.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel settore radiotelevisivo?
    Per ogni anno si accantona la retribuzione annua divisa per 13,5. Il CCNL include nel calcolo minimo, contingenza, scatti, maggiorazione turni e tredicesima. La quota è rivalutata annualmente dell’1,5% + 75% inflazione ISTAT.
    Si può chiedere l’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo almeno 8 anni di servizio si può richiedere un’anticipazione fino al 70% del TFR maturato per acquisto prima casa, spese mediche straordinarie o congedi formativi. È ammessa una sola volta.
    Cosa sono Byblos e Mediafond?
    Sono i fondi pensione negoziali di riferimento per il settore radiotelevisivo. Vi si può destinare il TFR maturando. Chi aderisce ottiene anche il contributo aggiuntivo del datore (+0,20% paga base).
    Cosa succede al TFR se l’emittente va in crisi?
    Il Fondo di Garanzia INPS eroga il TFR non pagato dall’azienda insolvente (entro i limiti di legge), previa istanza del lavoratore.
    Il TFR viene versato al fondo pensione automaticamente?
    Per chi è assunto dopo il 1° gennaio 2007, il silenzio entro 6 mesi comporta il conferimento automatico al fondo pensione di settore. Chi preferisce mantenerlo in azienda deve dichiararlo esplicitamente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 39 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni generali

    Art. 39 D.Lgs. 148/2015 – Disposizioni generali

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 28 si applica l’articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e 28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e 8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all’articolo 28 si applica inoltre l’articolo 1, commi 2 e 3. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l’articolo 3, comma 9. articolo precedente articolo successivo

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.