Autore: Andrea Marton

  • Scatti di anzianità nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato): come maturano e quanto valgono

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    Scatti di anzianità nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato): come maturano e quanto valgono

    Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Maturano a cadenza fissa, di norma ogni biennio o triennio, fino a un numero massimo, con importo per livello fissato dal contratto. Una volta maturati restano acquisiti e, essendo parte della retribuzione, incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Cadenza e numero massimo · Incidenza su TFR e mensilità aggiuntive
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Quanti scatti e ogni quanto: la struttura

    Il CCNL costruisce gli scatti su tre variabili che conviene leggere insieme nelle tabelle del contratto applicato:

    Variabile Come funziona di norma
    Cadenza Lo scatto matura a scadenze fisse, spesso ogni 2 o 3 anni di servizio
    Numero massimo Il contratto fissa un tetto al numero di scatti complessivamente maturabili
    Importo Cifra fissa che varia per livello di inquadramento, indicata nelle tabelle del CCNL
    Numero, cadenza e importo NON sono fissati dalla legge: dipendono dal CCNL applicato e dagli accordi. Per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Cosa succede con il passaggio di livello

    Se l’operaio passa a un livello superiore, molti CCNL prevedono la rivalutazione degli scatti già maturati al nuovo valore, oppure il loro consolidamento: la regola precisa è nel contratto di settore.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — il primo scatto
    Tizio, operaio assunto a tempo indeterminato, raggiunge l’anzianità di servizio prevista dal CCNL per il primo scatto. Dal mese di maturazione la sua busta paga aumenta dell’importo fissato dal contratto per il suo livello; l’aumento resta acquisito anche in futuro.
    Caia — scatti e TFR
    Caia ha maturato più scatti negli anni. Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
    No, gli scatti già maturati sono acquisiti in via definitiva e non si perdono. In caso di passaggio di livello il CCNL stabilisce se vengono rivalutati al nuovo importo o consolidati: la regola precisa è nel contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Art. 229 RD 12/1941

    Art. 229 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 218 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento

    Art. 218 D.Lgs. 174/2016 – Procedimento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.

    2. Unitamente al ricorso è depositata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.

    3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: a) ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità; b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano; c) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; d) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.

    5. Se è chiesta l’esecuzione di un’ordinanza, il giudice provvede con ordinanza.

    6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

    7. Il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.

    8. I provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza sono impugnabili secondo quanto previsto dalla Parte VI del presente codice.

  • Periodo di prova: durata, regole e recesso immediato

    Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

    In sintesi

    Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto prima dell’inizio del lavoro. La durata massima è fissata dal CCNL applicato (varia per inquadramento e settore). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza obbligo di indicare un motivo; se il rapporto continua oltre la scadenza, il lavoratore si intende confermato.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Regole essenziali del periodo di prova (art. 2096 c.c.)
    Aspetto Regola
    Forma Obbligatoriamente scritta nel contratto individuale
    Durata Fissata dal CCNL; varia per settore e livello di inquadramento
    Recesso durante la prova Libero per entrambe le parti, senza preavviso e senza obbligo di motivazione
    Retribuzione durante la prova Pari a quella prevista dal CCNL per il livello assegnato
    Conferma automatica Se il rapporto prosegue oltre la scadenza, il dipendente è considerato assunto a tempo indeterminato
    Computo dell’anzianità Il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio se il rapporto è confermato

    Forma scritta obbligatoria

    Il patto di prova è valido solo se risulta per iscritto nel contratto individuale o in un documento separato consegnato prima dell’inizio del lavoro. Un patto di prova orale non è opponibile al lavoratore: in sua assenza il rapporto si intende instaurato senza prova fin dall’origine. Il documento deve indicare la mansione assegnata e la durata della prova.

    Durata: varia per CCNL e inquadramento

    La legge non fissa una durata massima unica: la fissa il contratto collettivo applicato, modulandola per categoria e livello di inquadramento. In linea generale i CCNL prevedono periodi più brevi per i livelli operativi (spesso 1-3 mesi) e più lunghi per quadri e dirigenti (fino a 6 mesi). Alcune leggi speciali introducono limiti specifici per determinate categorie. Verificare sempre il CCNL del proprio settore.

    Recesso libero durante la prova

    Sia il datore sia il lavoratore possono recedere in qualsiasi momento durante la prova, senza obbligo di preavviso (salvo diversa previsione del CCNL) e senza dover addurre un motivo. Il recesso del datore durante la prova non dà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ma il lavoratore matura comunque il TFR e le competenze di fine rapporto proporzionali al periodo lavorato.

    Conferma e computo dell'anzianità

    Se, alla scadenza del periodo di prova, il rapporto non viene interrotto, il lavoratore si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio (ai fini del TFR, dello scatto di anzianità, del preavviso futuro).

    Casi pratici

    Tizio – patto di prova non scritto

    Tizio inizia a lavorare senza alcun documento firmato: il datore sostiene che fossero d’accordo oralmente per tre mesi di prova. Il patto non è valido: Tizio è assunto a tempo indeterminato senza prova dall’inizio, e il datore non può recedere liberamente.

    Caia – recesso del datore alla quarta settimana

    Il contratto di Caia prevede due mesi di prova in linea con il CCNL. Il datore la licenzia alla quarta settimana senza motivazione: è legittimo, perché il recesso durante la prova è libero. Caia ha però diritto al TFR maturato e alla retribuzione dei giorni lavorati.

    Sempronio – rapporto proseguito oltre la scadenza della prova

    La prova di Sempronio scade il 30 settembre; il datore non comunica nulla e lui continua a lavorare fino a dicembre. Dal 1° ottobre Sempronio è automaticamente confermato a tempo indeterminato: il datore non può più invocare il recesso in prova.

    Domande frequenti

    Il periodo di prova deve essere scritto?

    Sì, il patto di prova è valido solo se stipulato per iscritto prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Senza forma scritta non è opponibile al lavoratore.

    Quanto dura il periodo di prova?

    La durata è stabilita dal CCNL applicato e varia in base al settore e al livello di inquadramento. Non esiste una durata unica di legge per il settore privato.

    Il datore può licenziare senza motivo durante la prova?

    Sì. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso, salvo diversa previsione del CCNL. Il recesso non deve però essere discriminatorio o ritorsivo.

    Si matura il TFR durante la prova?

    Sì. La retribuzione e il TFR maturano per ogni giorno lavorato, anche durante il periodo di prova. In caso di recesso si liquidano le competenze proporzionali.

    Il periodo di prova conta per l'anzianità?

    Sì, se il rapporto viene confermato alla scadenza della prova, il periodo è computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 200 TULPS – Chiusura obbligatoria locali meretricio

    Art. 200 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Oltre quanto è disposto dagli articoli precedenti l'autorità di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei casi seguenti :

    1° quando risulta che i locali sono divenuti forniti d'infezione di malattie celtiche;

    2° quando vi si esercita il meretricio di minorenni ;

    3° quando risulta che nei locali sono sottratte donne alle ispezioni o alle visite ordinate dall'autorità di pubblica sicurezza o sanitaria o che una donna allontanata per malattia è stata nuovamente ivi accolta senza certificato medico di guarigione ;

    4° quando si è impedito o tentato di impedire o in qualsiasi modo si è ostacolato l'accesso agli ufficiali o agli agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita o si è impedito o si è tentato di impedire o in qualunque modo ostacolato l'esercizio delle loro funzioni;

    5° nel caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute dagli articoli 195 e 196;

    6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiara di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, tranne che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non può essere ritirata l'autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e, quando non sia stato fissato, prima del termine all'uopo stabilito dall'autorità di pubblica sicurezza.

  • CCNL Energia e Petrolio: TFR e fine rapporto

    CCNL Energia e Petrolio

    TFR e fine rapporto nel CCNL Energia e Petrolio

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile per tutti i lavoratori dipendenti; il CCNL Energia e Petrolio non modifica la formula di calcolo ma interagisce con la destinazione del TFR attraverso il fondo pensione Fondenergia. Comprendere come funziona il TFR è essenziale per pianificare la propria pensione integrativa.

    In sintesi

    Il TFR si calcola ex art. 2120 c.c.: retribuzione lorda annua (con tredicesima e quattordicesima) divisa per 13,5. Può essere destinato a Fondenergia o mantenuto in azienda/Fondo INPS. Le anticipazioni sono ammesse dopo 8 anni per acquisto casa, spese mediche o congedi parentali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Fondo previdenza complementare
    Fondenergia (iscritto Albo Covip n. 2)
    Riferimento di legge
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005

    Tabella riepilogativa

    Schema del TFR — CCNL Energia e Petrolio
    Aspetto Disciplina
    Formula di calcolo quota annua Retribuzione lorda annua ÷ 13,5
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT FOI
    Tassazione alla liquidazione Tassazione separata ex art. 17 TUIR (aliquota media degli ultimi 5 anni)
    Destinazione possibile Fondenergia / Fondo di Tesoreria INPS (aziende >50 dip.) / azienda (<50 dip.)
    Anticipazione Dopo 8 anni; max 70%; causali: prima casa, spese mediche, congedi parentali
    Liquidazione In tutte le ipotesi di cessazione del rapporto entro 30-45 giorni

    Come si calcola il TFR

    La disciplina del TFR è interamente fissata dall’art. 2120 c.c. (norma di legge imperativa, non modificabile in peius dal contratto). La quota annua si calcola così:

    1. Si somma tutta la retribuzione lorda dell’anno: TEM, EDR, scatti di anzianità, indennità fisse, tredicesima e quattordicesima (nel CCNL Energia e Petrolio, che prevede 14 mensilità, entrambe concorrono alla base di calcolo), indennità di funzione quadri.
    2. Il totale si divide per 13,5.
    3. La quota accantonata si rivaluta al 31 dicembre di ogni anno dell’1,5% fisso più il 75% dell’indice FOI ISTAT.

    La rivalutazione è tassata separatamente (imposta sostitutiva dell’11% sugli incrementi annui), a carico del datore di lavoro che la anticipa e la compensa con le ritenute IRPEF successive.

    Fondenergia: la previdenza complementare del settore

    Fondenergia è il fondo pensione complementare dei lavoratori dei settori energia e petrolio, istituito nel 1996 e iscritto all’Albo COVIP con il n. 2. Aderire a Fondenergia consente al lavoratore di:

    • destinare il TFR futuro al fondo, ottenendo rendimenti potenzialmente superiori alla rivalutazione legale (a seconda del comparto di investimento scelto);
    • versare contributi volontari aggiuntivi con deducibilità fiscale fino a 5.164,57 €/anno;
    • beneficiare del contributo del datore di lavoro (secondo le misure definite dall’accordo contrattuale), che si aggiunge ai versamenti del lavoratore e del TFR;
    • costruire una rendita pensionistica integrativa alla pensione INPS.

    Il fondo opera a capitalizzazione individuale con sistema a contribuzione definita: la prestazione finale dipende dai contributi versati e dai rendimenti dei mercati finanziari nel periodo di accumulo. Per dettagli su comparti, rendimenti storici e misure di contribuzione si rimanda al sito ufficiale di Fondenergia (fondenergia.it).

    Anticipazione del TFR: quando e come

    Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR maturato, fino al 70% del montante accantonato. Le causali ammesse dalla legge (art. 2120, comma 6-7, c.c.) sono:

    • acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli;
    • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche;
    • congedo parentale (D.Lgs. 151/2001) e congedo per formazione (L. 53/2000).

    L’anticipazione può essere richiesta una sola volta. L’azienda può limitare il numero di anticipazioni concedibili in un anno al 10% degli aventi diritto. L’importo anticipato viene detratto dal TFR finale alla cessazione del rapporto e tassato con tassazione separata.

    Liquidazione alla cessazione del rapporto

    Alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, morte), il TFR deve essere liquidato entro termini ragionevoli (prassi: 30-45 giorni dall’ultimo giorno di lavoro; per i contratti a tempo determinato, alla scadenza). Il TFR è soggetto a tassazione separata ex art. 17 TUIR: il fisco applica l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni di lavoro, che tendenzialmente è inferiore all’aliquota marginale corrente, rendendo il TFR fiscalmente conveniente rispetto ad altri redditi.

    Casi pratici

    Tizio — 10 anni in raffineria, scelta Fondenergia
    Tizio ha lavorato 10 anni in raffineria con una RGM media di 2.900 €/mese (14 mensilità = 40.600 €/anno lordi). La quota annua TFR è 40.600 ÷ 13,5 = 3.007 €. In 10 anni ha accumulato circa 32.000 € (rivalutazioni incluse). Avendo aderito a Fondenergia dal primo giorno, il TFR è confluito nel fondo e si è rivalutato con i rendimenti del comparto bilanciato scelto. Alla cessazione del rapporto (o alla pensione) riceverà una rendita aggiuntiva all’INPS.
    Caia — Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia lavora come ingegnera di processo da 9 anni. Il TFR accantonato è di circa 38.000 €. Vuole comprare la prima casa e richiede l’anticipazione del 70%: 38.000 × 0,70 = 26.600 €. Deve documentare l’acquisto con il preliminare firmato. L’anticipazione è tassata con tassazione separata. Il TFR residuo (11.400 €) continuerà a maturare e a rivalutarsi fino alla cessazione del rapporto. Caia non potrà richiedere una seconda anticipazione.
    Sempronio — Dimissioni dopo 5 anni, TFR in azienda >50 dipendenti
    Sempronio si dimette dopo 5 anni. La sua azienda ha più di 50 dipendenti: il TFR non destinato a Fondenergia è al Fondo di Tesoreria INPS. La liquidazione avviene dall’INPS direttamente, previa richiesta del datore. Sempronio riceve il TFR entro 45 giorni dall’ultimo giorno lavorativo. Con RGM media di 2.300 € (14 men.=32.200 €/anno), in 5 anni ha accumulato circa 12.500 € (rivalutazioni incluse).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Energia e Petrolio?
    Ai sensi dell’art. 2120 c.c.: retribuzione lorda annua (tredicesima e quattordicesima incluse) divisa per 13,5. La quota si rivaluta dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT FOI.
    Dove viene depositato il TFR nel settore energia e petrolio?
    Il lavoratore sceglie: Fondenergia (previdenza complementare) o Fondo di Tesoreria INPS (per aziende con più di 50 dipendenti) o in azienda (per aziende con meno di 50 dipendenti).
    Si può richiedere l’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, per causali tassative (prima casa, spese mediche, congedi parentali). Il massimo è il 70% del montante accantonato; è concedibile una sola volta.
    Il TFR viene pagato anche in caso di dimissioni?
    Sì, il TFR spetta in tutte le causali di cessazione del rapporto: licenziamento, dimissioni, pensionamento, morte.
    Cosa succede al TFR con Fondenergia?
    Il TFR futuro confluisce nel fondo e si investe nei comparti disponibili. Al pensionamento (o alla cessazione) il lavoratore riceve una rendita aggiuntiva all’INPS.
    Come influisce il ciclo continuo sul calcolo del TFR?
    Le indennità di turno continuative e le voci fisse (TEM, EDR, scatti, indennità quadri) concorrono alla base di calcolo. Gli straordinari occasionali non entrano nel TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e dal D.Lgs. 252/2005. Per la scelta tra Fondenergia e mantenimento in azienda, e per il calcolo dell’anticipazione, è consigliabile consultare un consulente del lavoro o il CAF/patronato di Filctem-Cgil, Femca-Cisl o Uiltec-Uil.

  • Art. 124 DPR 230/2000 – Segretario

    Art. 124 DPR 230/2000 – Segretario

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il segretario della Cassa delle ammende è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed è scelto tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria in possesso della specifica professionalità in considerazione delle sue attribuzioni.

    2. 2. Il segretario: a) dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si articola; b) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovrà sottoporre al consiglio di amministrazione e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni; c) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con facoltà di esprimere parere sulle questioni poste all'ordine del giorno; d) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e ne cura la conservazione; e) esegue le direttive impartite dal presidente; f) cura la tenuta della contabilità della Cassa, dei libri e delle scritture contabili, nonché della corrispondenza, conservando gli atti ed i documenti; g) redige annualmente il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione; h) è consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa; i) cura l'organizzazione e la gestione delle attività operative della Cassa e di esse risponde al presidente; j) coordina e controlla le gestioni contabili della Cassa nonché quelle inerenti l'impiego dei fondi erogati ai sensi dell'articolo 129. Per l'espletamento di tale ultima attività potrà avvalersi degli organi istituiti ai sensi dell'articolo 123, comma 3, lettera g); k) adempie a tutte le attività amministrative e contabili, necessarie per la stipula dei contratti; l) provvede direttamente alla riscossione delle entrate della Cassa e al pagamento delle spese delegategli dal presidente; m) sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. 5

  • CCNL Animazione Turistica: TFR e fine rapporto 2024

    CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica: TFR e fine rapporto

    Il TFR è uno dei diritti fondamentali di ogni lavoratore dipendente. Ma come funziona per chi lavora solo qualche mese all’anno come animatore? Come si calcola, dove si destina, quando si riscuote? Questa guida risponde in base all’art. 2120 c.c. (legge) e alle previsioni del CCNL Turismo.

    In sintesi

    Il TFR matura per ogni anno (o frazione) di servizio: 1/13,5 della retribuzione annua comprensiva di vitto e alloggio. Per un animatore con 1.700 euro mensili lordi, il TFR mensile è circa 125 euro. Si destina a Fon.Te (fondo pensione di categoria del terziario-turismo) oppure rimane in azienda. Viene liquidato entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto.

    Dati contrattuali e normativi

    Parti firmatarie (lato datoriale)
    Federalberghi · Faita
    Parti firmatarie (lato sindacale)
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Norma di riferimento (legge)
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Fondo pensione di categoria
    Fon.Te (terziario, commercio, turismo)
    Ultimo rinnovo CCNL
    5 luglio 2024

    Cos’è il TFR e come si calcola: la regola di legge

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, che è norma di legge inderogabile: spetta a ogni lavoratore dipendente, indipendentemente dal CCNL applicato. Il CCNL Turismo non modifica il meccanismo di calcolo del TFR, ma influisce sulla sua base di computo attraverso la definizione della retribuzione di riferimento.

    La formula legale è:

    • TFR annuo = retribuzione annua utile ÷ 13,5
    • TFR mensile (rateo) = retribuzione mensile utile ÷ 13,5

    Il risultato è che ogni anno di lavoro accumula circa il 7,41% della retribuzione utile come TFR (1 ÷ 13,5 = 0,0741).

    La base di calcolo: vitto e alloggio inclusi

    La retribuzione utile per il TFR include tutte le voci retributive continuative, inclusi:

    • minimo tabellare;
    • scatti di anzianità;
    • superminimi;
    • valore convenzionale di vitto e alloggio (questa è la particolarità rilevante per gli animatori);
    • tredicesima e quattordicesima (anche i ratei di tali mensilità entrano nella retribuzione annua utile).

    Esclude invece le voci occasionali: ore straordinarie non sistematiche, rimborsi spese, premi una tantum.

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR mensile — esempi indicativi per livello (retribuzione globale di fatto)
    Livello Retrib. globale mensile indicativa TFR mensile (1/13,5) TFR su stagione 4 mesi
    5° livello (animatore junior) ~1.550 € lordi ~115 € ~460 €
    4° livello (animatore polivalente) ~1.700 € lordi ~126 € ~504 €
    3° livello (capo animatore) ~1.900 € lordi ~141 € ~563 €
    2° livello (capo villaggio) ~2.200 € lordi ~163 € ~652 €

    Nota: i valori di retribuzione globale indicati sono puramente esemplificativi e basati sulle stime degli aumenti contrattuali CCNL Turismo 2024-2027. Il TFR effettivo dipende dalla retribuzione individuale e dall’eventuale inclusione/esclusione di componenti specifiche. Verificare sempre il cedolino e la scheda TFR annuale rilasciata dal datore.

    Destinazione del TFR: Fon.Te o azienda

    Dal 2007 (L. 296/2006, legge delega sulla previdenza complementare), ogni lavoratore dipendente deve scegliere la destinazione del TFR maturato:

    1. Fon.Te: il fondo pensione negoziale del settore terziario, commercio e turismo, istituito da Confcommercio, Federdistribuzione, Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs-Uil. È il fondo di categoria previsto dal CCNL Turismo;
    2. Altro fondo pensione: il lavoratore può optare per qualsiasi fondo pensione autorizzato;
    3. Lasciare in azienda: il TFR rimane accantonato presso il datore di lavoro, che paga annualmente la rivalutazione (1,5% fisso + 0,75% dell’inflazione ISTAT).

    Per le aziende con più di 50 addetti, il TFR lasciato in azienda viene versato all’INPS (Fondo di Tesoreria) anziché trattenuto dal datore.

    Se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro 6 mesi dall’assunzione, il TFR viene destinato automaticamente a Fon.Te (silenzio-assenso ex art. 8, D.Lgs. 252/2005).

    TFR nei contratti stagionali che si ripetono

    Molti animatori lavorano ogni anno per lo stesso villaggio con contratti stagionali ripetuti. In questo caso:

    • se i contratti si susseguono senza interruzioni superiori a 60 giorni (o al limite previsto dalla legge per la conversione), il rapporto può essere considerato sostanzialmente continuativo e il TFR cumula stagione per stagione;
    • se invece ogni stagione è un rapporto autonomo con cessazione e nuova assunzione, il TFR viene liquidato ogni volta al termine della stagione;
    • la scelta sulla destinazione del TFR (Fon.Te o azienda) deve essere espressa ad ogni nuova assunzione se il rapporto è formalmente nuovo.

    Casi pratici

    Tizio — Calcolo TFR su stagione di 4 mesi
    Tizio lavora da giugno a settembre 2026 (4 mesi) come animatore al 4° livello. La retribuzione globale di fatto mensile (denaro + vitto/alloggio convenzionale) è di 1.700 euro lordi. TFR mensile: 1.700 ÷ 13,5 = 125,93 euro. TFR su 4 mesi: 125,93 × 4 = 503,70 euro lordi, che vengono liquidati nella busta paga di fine stagione (settembre).
    Caia — Silenzio-assenso e destinazione a Fon.Te
    Caia viene assunta per la prima volta a maggio 2026. La struttura le consegna il modulo di scelta sulla destinazione del TFR. Caia non capisce bene e non lo consegna. Passati 6 mesi, senza aver espresso alcuna preferenza, il TFR viene automaticamente destinato a Fon.Te per silenzio-assenso. Caia scopre questo meccanismo in ottobre e decide di lasciare il TFR in Fon.Te: a lungo andare, la previdenza complementare può offrire rendimenti superiori alla rivalutazione legale in azienda.
    Sempronio — Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Sempronio lavora come capo villaggio a tempo indeterminato da 10 anni. Ha maturato circa 18.000 euro di TFR in azienda. Vuole comprare la sua prima casa e chiede l’anticipazione del 70% del TFR: circa 12.600 euro. La richiesta è accettabile: ha più di 8 anni di servizio, è la prima richiesta di anticipazione, e l’acquisto della prima casa è una delle causali previste dall’art. 2120 c.c. L’anticipazione è tassata con ritenuta separata secondo le aliquote TFR.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per un animatore stagionale?
    Il TFR si calcola come 1/13,5 della retribuzione mensile utile (incluso vitto e alloggio convenzionale). Per 1.700 euro mensili lordi, il TFR mensile è circa 126 euro. Su 4 mesi di stagione: circa 504 euro lordi.
    Il vitto e l’alloggio entrano nel calcolo del TFR?
    Sì. La base di calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive continuative, incluso il valore convenzionale di vitto e alloggio fornito dalla struttura.
    Dove va destinato il TFR nel settore turismo?
    Può essere destinato a Fon.Te (fondo pensione negoziale del terziario-turismo-commercio), a un altro fondo pensione a scelta, oppure lasciato in azienda (o versato al Fondo INPS Tesoreria nelle aziende con più di 50 addetti). In assenza di scelta entro 6 mesi, si applica il silenzio-assenso con destinazione a Fon.Te.
    Quando viene pagato il TFR?
    Il TFR viene erogato entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto. In caso di ritardo maturano interessi legali. Per i contratti stagionali ripetuti con lo stesso datore, il TFR può essere liquidato ogni stagione o cumulato.
    Posso chiedere l’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, una volta per anno, fino al 70% del TFR maturato. Le causali ammesse sono: acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedo per formazione (art. 2120 c.c.).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. (norma di legge) e dal D.Lgs. 252/2005 per la previdenza complementare. Le indicazioni sul fondo Fon.Te. riguardano il fondo pensione negoziale del terziario-turismo-commercio: verificare la sua effettiva applicabilità in base al CCNL del proprio contratto individuale. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 197 TULPS – Ispezione e sgombro dei locali di meretricio

    Art. 197 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.

    Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere pericolose per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): TFR e fine rapporto

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    TFR e fine rapporto nel CCNL Somministrazione

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nella somministrazione segue la legge generale ma presenta specificità legate alla discontinuità delle missioni e alla possibilità di destinarlo al fondo pensione complementare Fon.Te. Ecco come funziona e cosa riceve il lavoratore alla fine di ogni missione.

    In sintesi

    Il TFR del lavoratore somministrato si calcola secondo l’art. 2120 c.c. sull’intera retribuzione annua diviso 13,5. Matura per ogni missione e viene liquidato alla fine di ciascun contratto o destinato a Fon.Te (fondo di previdenza complementare del settore). L’indennità di disponibilità per i lavoratori a tempo indeterminato comprende già la quota TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Fondo pensione complementare
    Fon.Te (fondo negoziale di riferimento per il settore)
    Base di calcolo TFR
    Art. 2120 c.c.: retrib. annua / 13,5

    Come si calcola il TFR nella somministrazione

    La base normativa è l’art. 2120 del Codice Civile, che si applica a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, compresa la somministrazione. La formula è:

    • TFR annuo = retribuzione utile annua / 13,5
    • La «retribuzione utile» comprende tutte le voci retributive continuative (minimo tabellare, superminimo, scatti, indennità continuative, tredicesima), esclusi i rimborsi spese, le somme a titolo risarcitorio e alcune indennità occasionali.
    • Il TFR mensile accantonato è quindi pari a circa il 7,41% della retribuzione utile mensile (100 / 13,5 = 7,41).

    Ogni anno il TFR accantonato viene rivalutato del 75% del tasso di inflazione ISTAT + 1,5% fisso (art. 2120, comma 4 c.c.). La rivalutazione avviene al 31 dicembre di ogni anno.

    Liquidazione del TFR a ogni fine missione

    Per i lavoratori somministrati a tempo determinato, il TFR maturato durante la missione viene liquidato al termine del contratto, insieme alle altre competenze di fine rapporto: ferie non godute, ratei di tredicesima/quattordicesima, eventuali straordinari non pagati. Il cedolino finale include quindi tutte queste voci.

    Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia, il TFR si accumula durante tutta la durata del rapporto (o viene destinato al fondo pensione) e viene liquidato definitivamente alla cessazione del rapporto con l’Agenzia.

    Destinazione del TFR a Fon.Te

    Fon.Te è il fondo pensione complementare negoziale a cui i lavoratori del settore somministrazione possono aderire. È un fondo collettivo istituito in base al d.lgs. 252/2005 e previsto dal CCNL. I lavoratori possono scegliere di destinare il TFR maturando a Fon.Te anziché lasciarlo accantonato presso l’Agenzia (o presso il Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con almeno 50 addetti).

    L’adesione a Fon.Te comporta:

    • Il versamento del TFR maturando al fondo, dove viene investito secondo il profilo scelto dal lavoratore.
    • Possibile contributo del datore di lavoro (Agenzia) aggiuntivo, se previsto dal CCNL o da accordi aziendali.
    • Benefici fiscali: i contributi sono deducibili dal reddito imponibile fino a 5.164,57 euro annui.
    • Prestazione finale: rendita pensionistica integrativa o (in parte) liquidazione in capitale.

    La scelta deve essere espressa entro 6 mesi dall’assunzione (silenzio-assenso: il TFR viene destinato a Fon.Te automaticamente se il lavoratore non effettua alcuna scelta). Per i lavoratori con missioni brevi e discontinue, la gestione della previdenza complementare va valutata con attenzione.

    Tabella riepilogativa

    TFR e competenze di fine rapporto nella somministrazione
    Voce Contratto a termine (missione) Contratto a tempo indeterminato
    TFR Liquidato a ogni fine missione (o versato a Fon.Te) Accumulato e liquidato a fine rapporto definitivo (o Fon.Te)
    Ferie non godute Indennità sostitutiva liquidata nel cedolino finale Indennità sostitutiva a fine rapporto
    Ratei tredicesima/quattordicesima Liquidati mensile o nel cedolino finale A dicembre o a fine rapporto
    Indennità di disponibilità (periodi senza missione) Non applicabile 1.000 €/mese (comprensivi di TFR)
    Rivalutazione TFR Applicata al 31/12 dell’anno (ridotta se liquidato infrannuale) Annuale al 31/12 + interessi legali

    Nota: l’indennità di disponibilità di 1.000 euro mensili per i lavoratori a tempo indeterminato è fissata dal CCNL del 21 luglio 2025 ed è comprensiva della quota TFR. Non matura quindi una quota TFR aggiuntiva separata durante i periodi di inattività.

    Anticipazione del TFR: quando è possibile

    La legge (art. 2120 c.c.) riconosce il diritto all’anticipazione del TFR al lavoratore che abbia maturato almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Le causali ammesse sono tassativamente:

    • Acquisto della prima casa di abitazione (propria o dei figli).
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi (propri, del coniuge o dei figli).
    • Congedi parentali (d.lgs. 151/2001).
    • Corsi di formazione (introdotti nel tempo dalla contrattazione collettiva).

    Per i lavoratori somministrati a termine, la discontinuità dei rapporti rende di fatto quasi impossibile maturare gli 8 anni con la stessa Agenzia. Per i lavoratori a tempo indeterminato con rapporto lungo, il diritto è esercitabile.

    Casi pratici

    Tizio – Fine missione di 4 mesi, cedolino riepilogativo
    Tizio conclude una missione di 4 mesi (160 ore/mese, retribuzione oraria 12,00 €). La retribuzione lorda mensile è circa 1.920 € (esclusi straordinari). Il TFR accantonato per 4 mesi è: (1.920 × 4) / 13,5 × 4/12 = circa 569 €. Il cedolino finale include il TFR (569 €), le ferie non godute e i ratei tredicesima. Se Tizio ha aderito a Fon.Te, il TFR viene versato al fondo anziché liquidato in busta.
    Caia – Scelta silenzio-assenso Fon.Te
    Caia viene assunta dall’Agenzia (contratto a tempo indeterminato) e non effettua alcuna scelta entro 6 mesi sull’utilizzo del TFR. Per effetto del silenzio-assenso previsto dal d.lgs. 252/2005, il TFR maturando viene automaticamente destinato a Fon.Te. Caia può cambiare destinazione in futuro, ma le somme già versate restano nel fondo fino alla maturazione del diritto pensionistico.
    Sempronio – TFR incluso nell’indennità di disponibilità
    Sempronio è assunto a tempo indeterminato. Tra due missioni percepisce l’indennità di disponibilità di 1.000 € mensili lordi. Questa somma include già la quota TFR: non si accumula TFR aggiuntivo. Quando Sempronio inizia una nuova missione, riprende a maturare TFR sulla retribuzione della missione in modo ordinario.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nella somministrazione?
    Il TFR si calcola secondo la regola dell’art. 2120 c.c.: retribuzione annua utile diviso 13,5. Per una retribuzione mensile di 1.500 € lordi, il TFR mensile è circa 111 €. Matura per ogni periodo di missione ed è accantonato dall’Agenzia.
    Il TFR viene liquidato a ogni fine missione o si accumula?
    Di norma il TFR viene liquidato a ogni fine missione per i contratti a tempo determinato. Per i contratti a tempo indeterminato si accumula e viene liquidato alla cessazione definitiva del rapporto con l’Agenzia.
    I lavoratori somministrati possono destinare il TFR a Fon.Te?
    Sì. Fon.Te è il fondo pensione complementare indicato dal CCNL. I lavoratori possono destinare il TFR maturando a Fon.Te anziché tenerlo in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. La scelta va espressa entro 6 mesi; in caso di silenzio, il TFR confluisce a Fon.Te automaticamente.
    Il TFR è incluso nell’indennità di disponibilità?
    Sì. L’indennità di 1.000 euro mensili per i lavoratori a tempo indeterminato nei periodi senza missione è già comprensiva della quota TFR. Non matura una quota TFR separata durante i periodi di disponibilità.
    Posso chiedere l’anticipazione del TFR se sono somministrato?
    L’anticipazione richiede almeno 8 anni di servizio continuativo presso la stessa Agenzia. Per i lavoratori somministrati a termine, la discontinuità rende quasi impossibile raggiungere questo requisito. Per i lavoratori a tempo indeterminato con anzianità sufficiente, il diritto è esercitabile con le causali di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aziende Termali: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Aziende Termali

    TFR e trattamento di fine rapporto nel CCNL Aziende Termali

    Il Trattamento di Fine Rapporto è uno degli istituti economici più rilevanti per ogni lavoratore. Nel settore termale, con la presenza di molti contratti stagionali, la gestione del TFR ha specificità proprie che è utile conoscere.

    In sintesi

    Il TFR nel settore termale matura al 6,91% della retribuzione annua (art. 2120 c.c.) e si rivaluta dell’1,5% + 75% inflazione ISTAT. Si può destinare al fondo pensione complementare (silenzio-assenso dopo 6 mesi) o tenerlo in azienda/INPS. Anticipazioni ammesse dopo 8 anni per specifici motivi.

    Dati contrattuali

    Fonte normativa
    Art. 2120 c.c. (legge) — il CCNL richiama la disciplina di legge
    Quota annua TFR
    Retribuzione annua utile ÷ 13,5
    Rivalutazione
    1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT (imposta sostitutiva 17%)
    Destinazione
    Fondo pensione complementare o azienda/INPS

    Tabella riepilogativa

    Calcolo TFR annuo per livello — esempio orientativo
    Livello Retribuzione annua lorda indicativa (14 mens.) Quota TFR annua indicativa
    1 Super A circa 29.568 € circa 2.190 €
    1 Super B circa 27.720 € circa 2.053 €
    2 circa 22.120 € circa 1.639 €
    3 circa 20.720 € circa 1.535 €
    4 circa 18.844 € circa 1.396 €
    5 circa 15.400 € circa 1.141 €
    6 circa 10.780 € circa 799 €

    I valori sono indicativi e si basano su retribuzioni tabellari orientative a regime (2026). La quota TFR effettiva dipende dalla retribuzione individuale effettivamente percepita (inclusi scatti, superminimi) e dai mesi di servizio. Divisore fisso per legge: 13,5.

    Come si calcola il TFR (art. 2120 c.c.)

    Il TFR è disciplinato esclusivamente dalla legge (art. 2120 del Codice Civile): il CCNL non modifica la formula di calcolo, ma concorre a determinare la base di calcolo stabilendo quali voci retributive sono «utili ai fini TFR».

    La formula è: TFR annuo = retribuzione annua utile / 13,5.

    La retribuzione annua utile comprende:

    • Paga base contrattuale (12 mensilità);
    • Contingenza e EDR;
    • Scatti di anzianità;
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità;
    • Eventuali superminimi non espressamente esclusi;
    • Indennità continuative (es. indennità di cassa, di turno).

    Non sono incluse nel calcolo: i rimborsi spese documentati, le indennità occasionali, i premi di produzione erogati una tantum, le indennità per missioni occasionali.

    Rivalutazione annuale del TFR accantonato

    Ogni 31 dicembre il TFR accantonato in azienda (o nel Fondo di Tesoreria INPS) si rivaluta applicando un tasso composto da:

    • Una quota fissa dell’1,5%;
    • Una quota variabile pari al 75% dell’inflazione ISTAT (indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

    Sulla rivalutazione maturata viene applicata un’imposta sostitutiva del 17%, versata dal datore di lavoro.

    Destinazione del TFR: fondi pensione complementare

    Il lavoratore del settore termale che viene assunto per la prima volta ha 6 mesi di tempo per scegliere la destinazione del TFR. Le opzioni sono:

    1. Fondo pensione complementare: il TFR viene versato al fondo scelto, che lo investirà e lo renderà disponibile alla pensione (con trattamento fiscale agevolato in fase di erogazione).
    2. Mantenimento in azienda/INPS: il TFR rimane accantonato secondo le regole ordinarie dell’art. 2120 c.c.

    In caso di silenzio entro 6 mesi (silenzio-assenso), il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione complementare di riferimento del settore. Il CCNL Aziende Termali, nel quadro del sistema bilaterale (EBITERME), promuove l’adesione alla previdenza complementare. Per i fondi specifici del settore verificare quanto indicato nella voce dedicata al welfare e alla sanità integrativa.

    Anticipazione del TFR

    Dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, il lavoratore può richiedere un’anticipazione del TFR pari a un massimo del 70% del TFR maturato, per le seguenti causali:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione (per sé o per i figli);
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi per patologie gravi del lavoratore o dei familiari;
    • Fruizione del congè parentale o del congedo per formazione (L. 53/2000).

    L’anticipazione può essere richiesta una sola volta. L’importo anticipato si detrae dal TFR finale alla cessazione. L’anticipazione è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF (non all’aliquota separata prevista per il TFR definitivo).

    Casi pratici

    Tizio — 10 anni di servizio, richiesta anticipazione TFR
    Tizio (livello 4, 10 anni di anzianità) ha accumulato circa 13.960 euro di TFR. Vuole acquistare la prima casa. Può richiedere un’anticipazione fino al 70% = circa 9.772 euro. L’anticipazione ridurrà il TFR finale alla cessazione. Il datore ha 30 giorni per rispondere alla richiesta; in caso di rifiuto infondato Tizio può rivolgersi al sindacato.
    Caia — Stagionale, TFR liquidato ogni anno
    Caia lavora stagionalmente da 5 anni. Ogni anno, alla fine del contratto stagionale, riceve la liquidazione del TFR maturato nella stagione. Complessivamente ha percepito circa 5 quote annue. Non ha accumulato un TFR continuativo perché ogni anno viene liquidato. Se avesse mantenuto il TFR accantonato (contratto continuativo), avrebbe beneficiato della rivalutazione annuale.
    Sempronio — Silenzio-assenso, TFR al fondo pensione
    Sempronio viene assunto a tempo indeterminato e non risponde entro 6 mesi al modulo per la scelta della destinazione del TFR. Il silenzio-assenso fa sì che il suo TFR venga automaticamente versato al fondo pensione complementare di settore. Sempronio lo scopre al primo prospetto previdenziale: il fondo è regolarmente registrato e le prestazioni sono garantite alla pensione.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel settore termale?
    Retribuzione annua utile diviso 13,5. La base include paga base, contingenza, EDR, scatti, tredicesima e quattordicesima. Il CCNL richiama la disciplina dell’art. 2120 c.c.
    Dove va il TFR se non si sceglie il fondo pensione?
    Per aziende >49 dipendenti, nel Fondo di Tesoreria INPS. Per aziende ≤49 dipendenti, rimane in azienda. In entrambi i casi viene erogato alla cessazione.
    Si può anticipare il TFR durante il rapporto?
    Sì, dopo 8 anni di servizio continuativo, fino al 70% del maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie gravi o congedi. Una sola volta per tutta la durata del rapporto.
    Come si rivaluta il TFR ogni anno?
    1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT, con imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione.
    Il TFR dei lavoratori stagionali è calcolato diversamente?
    No, la formula è identica. Alla cessazione di ogni contratto stagionale il TFR maturato può essere liquidato o accantonato (se il contratto si rinnova presso lo stesso datore).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Guida a finalità divulgativa. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. (legge, non CCNL). I valori riportati sono orientativi. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 230 RD 12/1941

    Art. 230 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.