Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 241 RD 12/1941

    Art. 241 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 1218-bis Codice della Navigazione

    Art. 1218-bis Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000. In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi . 11 ———— AGGIORNAMENTO La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."

  • Mance nel turismo: imposta sostitutiva 5% nel 730/2026

    In sintesi

    • Imposta sostitutiva del 5%: le mance ricevute dal personale del settore turistico-alberghiero e della ristorazione sono tassate al 5%, non con le aliquote IRPEF ordinarie.
    • Requisito di reddito: l’agevolazione spetta solo ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiori a 75.000 euro.
    • Limite del 30%: la tassazione agevolata si applica solo sulle mance fino al 30 per cento del totale dei redditi da lavoro dipendente nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
    • Rigo C16 del quadro C: è qui che si indicano le mance nel 730; la compilazione è obbligatoria.
    • Possibilità di scelta: il lavoratore può optare per la tassazione ordinaria se risulta più conveniente, barrando l’apposita casella.

    Come funziona la tassazione agevolata sulle mance

    Se lavori come cameriere, barista, receptionist o in qualsiasi altra mansione in un hotel, ristorante o bar, le mance che ricevi dai clienti – incluse quelle pagate con carta di credito o app – godono di un’agevolazione fiscale importante: vengono tassate con un’imposta sostitutiva del 5% invece delle normali aliquote IRPEF.

    Questa agevolazione si chiama ‘tassazione sostitutiva delle mance’ ed è riservata ai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della legge n. 287/1991) del settore privato. Per averne diritto nell’anno d’imposta 2025, devi aver guadagnato nel 2024 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro (contando tutti i redditi da lavoro dipendente, non solo quelli nel settore).

    Di solito è il tuo datore di lavoro ad applicare automaticamente l’imposta sostitutiva del 5%. Nel 730/2026 devi compilare il rigo C16 del quadro C per comunicare i dati: è obbligatorio, perché quell’informazione serve anche per calcolare correttamente il trattamento integrativo.

    Mance nel turismo: aliquote, limiti e requisiti
    Voce Valore
    Aliquota imposta sostitutiva 5 per cento
    Limite reddito lavoro dipendente 2024 Non superiore a 75.000 euro
    Limite importo agevolabile 30 per cento dei redditi da lavoro dipendente nel settore (comprensivi di mance)
    Mance eccedenti il 30% Assoggettate a tassazione ordinaria IRPEF
    Dove si indica nel 730 Quadro C, rigo C16
    Rilevanza per altri benefici Le mance assoggettate a sostitutiva rilevano per deduzioni, detrazioni e ogni beneficio che dipende dal reddito

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio lavora in un hotel e nel 2025 ha ricevuto 3.000 euro di mance. Il suo reddito da lavoro dipendente nel settore (incluse le mance) è di 20.000 euro. Il 30 per cento di 20.000 euro è 6.000 euro. Poiché le mance di Tizio (3.000 euro) sono inferiori a 6.000 euro, tutte le mance sono agevolabili. L’imposta sostitutiva del 5% su 3.000 euro è pari a 150 euro. Se Tizio avesse percepito 8.000 euro di mance, solo 6.000 euro sarebbero stati agevolati al 5%; i restanti 2.000 euro sarebbero stati tassati con le aliquote IRPEF ordinarie.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punto 651: reddito settore turistico; punto 652: mance assoggettate a imposta sostitutiva; punto 653: imposta sostitutiva trattenuta; punto 655: mance a tassazione ordinaria)
    • Eventuali ricevute o rendiconti delle mance percepite tramite sistemi di pagamento elettronico
    • Buste paga del 2025 (per verificare l’importo delle mance riportato dal datore di lavoro)

    Tizio: mance applicate a sostitutiva dal datore di lavoro

    Scenario. Tizio è un cameriere in un ristorante privato. Nel 2025 ha ricevuto 2.500 euro di mance, già assoggettate all’imposta sostitutiva del 5% dal datore di lavoro, che le ha riportate nel punto 652 della Certificazione Unica 2026.

    Come si applica. Tizio compila il rigo C16 del quadro C riportando: nella colonna 1 il reddito del settore turistico (punto 651 della CU), nella colonna 3 le mance a sostitutiva (punto 652) e nella colonna 4 le ritenute (punto 653). Barra la colonna 6 per confermare la tassazione sostitutiva operata dal datore. Non deve versare nient’altro.

    In pratica

    • Riportare i dati dalla Certificazione Unica 2026 nel rigo C16.
    • Barrare la colonna 6 (tassazione sostitutiva) per confermare la scelta del datore.
    • La compilazione del rigo C16 è obbligatoria anche solo per confermare.

    Caio: mance tassate in modo ordinario, vuole passare alla sostitutiva

    Scenario. Caio lavora in un bar. Il suo datore di lavoro ha assoggettato le mance a tassazione ordinaria (punto 655 della CU compilato). Caio nell’anno 2024 aveva un reddito di 22.000 euro e vuole ora optare per l’imposta sostitutiva del 5%.

    Come si applica. Caio può modificare la tassazione nella dichiarazione. Compila il rigo C16: nella colonna 2 riporta le mance a tassazione ordinaria (punto 655 della CU), barra la colonna 6 (tassazione sostitutiva) per esercitare l’opzione. Chi presta l’assistenza fiscale escluderà le mance dal reddito complessivo e calcolerà l’imposta sostitutiva del 5%.

    In pratica

    • Il cambio di regime si effettua compilando il rigo C16 e barrando la colonna 6.
    • Condizione necessaria: aver percepito nel 2024 redditi da lavoro dipendente non superiori a 75.000 euro.
    • Verificare che le mance non superino il 30% del reddito del settore per il totale agevolabile.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le mance pagate con il bancomat o l'app sono agevolate allo stesso modo?

    Sì. Le mance ricevute tramite mezzi di pagamento elettronici e poi riversate al lavoratore sono trattate esattamente come quelle in contanti. L’agevolazione non dipende dalla modalità di pagamento.

    Cosa succede se nell'anno 2024 avevo un reddito da lavoro dipendente superiore a 75.000 euro?

    L’agevolazione non spetta. Tutte le mance concorrono alla formazione del reddito complessivo e vengono tassate con le normali aliquote IRPEF.

    Devo sempre compilare il rigo C16 anche se non cambio nulla rispetto a quanto fatto dal datore?

    Sì, la compilazione è obbligatoria. Serve per calcolare correttamente il trattamento integrativo e ogni altro beneficio che dipende dal livello del reddito.

    Le mance agevolate al 5% contano per calcolare l'ISEE o le detrazioni?

    Sì. Le mance assoggettate all’imposta sostitutiva rilevano per tutte le ipotesi in cui la legge fa riferimento al possesso di requisiti reddituali, compresi ISEE, detrazioni e trattamento integrativo.

    Posso rinunciare all'imposta sostitutiva e pagare l'IRPEF ordinaria?

    Sì, è possibile: il lavoratore può rinunciare in forma scritta all’agevolazione oppure può modificare la tassazione in sede di dichiarazione barrando la colonna 5 del rigo C16.

  • Art. 244 RD 12/1941

    Art. 244 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 1222 Codice della Navigazione – Mancata direzione personale della nave

    Art. 1222 Codice della Navigazione – Mancata direzione personale della nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l'obbligo, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a cinquemila.

  • Art. 130 T.U. Stupefacenti – Strutture locali per enti ausiliari

    Art. 130 T.U. Stupefacenti – Concessione delle strutture degli enti locali

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonche' i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobiliari di loro proprieta' con vincolo di destinazione alle attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.

    2. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art.

    128. Torna al sommario

  • Art. 141 Reg. (UE) 2023/1114 – Relazione annuale dell’ESMA sugli sviluppi del mercato

    Art. 141 Reg. (UE) 2023/1114 – Relazione annuale dell’ESMA sugli sviluppi del mercato

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    Entro il 31 dicembre 2025 e in seguito ogni anno, l’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sugli sviluppi dei mercati delle cripto-attività. La relazione è resa pubblica.

    La relazione contiene gli elementi seguenti:

    a) il numero di emissioni di cripto-attività nell’Unione, il numero di White Paper sulle cripto-attività presentati o notificati alle autorità competenti, il tipo di cripto-attività emesse e la relativa capitalizzazione di mercato, e il numero di cripto-attività ammesse alla negoziazione;

    b) il numero di emittenti di token collegati ad attività e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività, e del volume delle transazioni in token collegate ad attività;

    c) il numero di emittenti di token collegati ad attività significativi e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume delle transazioni in token collegati ad attività significativi;

    d) il numero di emittenti di token di moneta elettronica e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token di moneta elettronica, della composizione e della dimensione dei fondi depositati o investiti conformemente all’articolo 54, e del volume dei pagamenti effettuati in token di moneta elettronica;

    e) il numero di emittenti di token di moneta elettronica significativi e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token di moneta elettronica significativi, e, per gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi, un’analisi delle categorie di attività di riserva della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token di moneta elettronica significativi;

    f) il numero di prestatori di servizi per le cripto-attività e il numero di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi;

    g) una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse nell’Unione;

    h) laddove possibile, una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse al di fuori dell’Unione, e una spiegazione in merito alla disponibilità di dati a tal proposito;

    i) una mappatura dell’ubicazione geografica e del livello di conoscenza del proprio cliente e delle procedure di adeguata verifica della clientela delle piattaforme di scambio non autorizzate che prestano servizi per le cripto-attività ai residenti dell’Unione, compreso il numero di piattaforme di scambio senza un chiaro domicilio e il numero di piattaforme di scambio situate in giurisdizioni incluse nell’elenco dell’Unione dei paesi terzi ad alto rischio in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o nell’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, classificate per livello di conformità ad adeguate procedure di conoscenza del proprio cliente;

    j) la percentuale di operazioni in cripto-attività che avvengono attraverso un prestatore di servizi per le cripto-attività o un prestatore di servizi non autorizzato o tra pari e il volume delle loro operazioni;

    k) il numero e il valore delle frodi, delle truffe, degli attacchi informatici, dell’uso delle cripto-attività per pagamenti collegati ad attacchi ransomware, attacchi informatici, furti e perdite di cripto-attività segnalati nell’Unione, i tipi di comportamento fraudolento, il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività e dagli emittenti di token collegati ad attività, il numero di denunce ricevute dalle autorità competenti e l’oggetto delle stesse;

    l) il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività, dagli emittenti e dalle autorità competenti in relazione a informazioni false e fuorvianti presenti nel White Paper sulle cripto-attività o nelle comunicazioni di marketing, anche attraverso le piattaforme dei social media;

    m) possibili approcci e opzioni, basati sulle migliori pratiche e sulle relazioni delle organizzazioni internazionali pertinenti, per ridurre il rischio di elusione del presente regolamento, anche in relazione alla prestazione nell’Unione di servizi per le cripto-attività da parte di soggetti di paesi terzi senza autorizzazione.

    Le autorità competenti trasmettono all’ESMA le informazioni necessarie per la preparazione della relazione. Ai fini della relazione, l’ESMA può chiedere informazioni alle autorità di contrasto.

  • Detrazione veicoli e ausili per disabili: guida al 730/2026

    In sintesi

    • Veicoli adattati: detrazione del 19% sulle spese di acquisto, nel limite di 18.075,99 euro per un solo veicolo.
    • Periodicità: la detrazione spetta una sola volta ogni quattro anni, salvo cancellazione dal pubblico registro automobilistico.
    • Ausili tecnici e informatici: detrazione del 19% sull’intero importo, senza franchigia e senza massimale specifico.
    • Riparazioni straordinarie: le spese di riparazione non ordinaria entro 4 anni dall’acquisto concorrono al tetto di 18.075,99 euro.
    • Rateizzazione possibile: la spesa del veicolo può essere distribuita in quattro quote annuali di pari importo.
    • Dove si indica nel 730: rigo E4 per il veicolo, rigo E3 per gli ausili tecnici e informatici.

    Cosa si può detrarre: veicoli, ausili e riparazioni

    Chi ha una disabilità riconosciuta può portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di veicoli adattati e per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autonomia quotidiana. Si tratta di agevolazioni fiscali specifiche, distinte da quelle sanitarie ordinarie, e con regole proprie.

    Per i veicoli, la detrazione è pari al 19% del costo d’acquisto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Questo significa che il risparmio fiscale massimo sul veicolo è di circa 3.434 euro (il 19% di 18.075,99 euro). Il beneficio si applica a un solo veicolo (auto o moto) ogni quattro anni. Se il veicolo viene venduto o ceduto prima di due anni dall’acquisto, si può essere tenuti a restituire la differenza di imposta, salvo che la cessione dipenda da un mutamento della disabilità che rende necessario un veicolo con adattamenti diversi.

    Per gli ausili tecnici e informatici – come computer, software vocali, stampanti Braille, carrozzine elettriche e simili – la detrazione del 19% si applica sull’intero importo speso, senza franchigia e senza un massimale di spesa specifico. Questi vanno indicati nel rigo E3, non nel rigo E4.

    La detrazione per il veicolo può essere ripartita in quattro rate annuali: in questo caso si indica nel rigo E4 l’intero importo della spesa e si segnala il numero della rata che si utilizza nell’anno corrente.

    Detrazione disabili: veicoli e ausili a confronto
    Voce Veicoli (rigo E4) Ausili tecnici/informatici (rigo E3)
    Aliquota 19% 19%
    Massimale di spesa 18.075,99 euro Nessun massimale specifico
    Franchigia (parte non detraibile) Nessuna Nessuna
    Periodicita 1 volta ogni 4 anni Non si applica limite temporale
    Numero di beni Un solo veicolo Piu ausili ammessi
    Rateizzazione Fino a 4 rate annuali Non prevista (salvo per acquisti precedenti)

    Esempio pratico

    • Tizio ha una grave limitazione della capacita di deambulazione e acquista nel 2025 un’autovettura adattata per 22.000 euro. La detrazione si calcola solo sul tetto di 18.075,99 euro: il 19% di 18.075,99 euro = circa 3.434 euro. Tizio sceglie di ripartire in quattro rate annuali: nel 730/2026 indica nel rigo E4 l’importo di 22.000 euro e il numero ‘1’ nella casella della rata. Lo stesso anno acquista anche un software di riconoscimento vocale per 800 euro. Nel rigo E3 indica 800 euro e la detrazione sara il 19% di 800 euro = 152 euro, senza alcuna franchigia.

    Documenti necessari

    • Fattura o contratto di acquisto del veicolo adattato
    • Libretto di circolazione con indicazione degli adattamenti
    • Certificazione della disabilita (verbale commissione L. 104/1992 o equiparate)
    • Ricevute di pagamento tracciabili (bonifico, carta, ecc.)
    • Per le riparazioni: fattura con descrizione degli interventi straordinari
    • Per gli ausili: fattura con descrizione del prodotto (natura e finalita)

    Acquisto di auto adattata con rateizzazione in quattro anni

    Scenario. Caio ha una disabilita motoria certificata ai sensi della L. 104/1992 e acquista nel 2025 una vettura con adattamenti per 19.000 euro. Sceglie di ripartire la detrazione in quattro rate.

    Come si applica. Il tetto detraibile e 18.075,99 euro, non i 19.000 euro spesi. La detrazione totale e il 19% di 18.075,99 euro = 3.434,44 euro, suddivisi in quattro rate da 858,61 euro. Nel 730/2026 Caio indica nel rigo E4 l’importo di 19.000 euro e il numero ‘1’ nella casella delle rate. La stessa operazione si ripete nei 730 del 2027, 2028 e 2029 con il numero di rata progressivo (2, 3, 4). Prima di acquistare un altro veicolo agevolato, dovranno passare quattro anni dal 2025.

    In pratica

    • Indicare sempre l’intero importo della spesa nel rigo E4, non la singola rata: e chi presta l’assistenza fiscale a calcolare la quota annua.
    • La rateizzazione e facoltativa: si puo anche portare l’intera detrazione nel primo anno.
    • Se il veicolo viene rubato e non ritrovato, dall’importo di 18.075,99 euro si sottrae l’eventuale rimborso assicurativo.

    Spese di riparazione straordinaria del veicolo

    Scenario. Sempronia ha acquistato nel 2023 una vettura adattata e nel 2025 sostiene spese di riparazione straordinaria (non manutenzione ordinaria) per 2.000 euro.

    Come si applica. Le spese di riparazione straordinaria sostenute entro quattro anni dall’acquisto del veicolo concorrono al raggiungimento del limite di 18.075,99 euro insieme al costo di acquisto. Sempronia aveva gia utilizzato 16.000 euro del tetto nel 2023: i 2.000 euro del 2025 rientrano nel residuo (18.075,99 – 16.000 = 2.075,99 euro disponibili). La detrazione sulle riparazioni del 2025 e il 19% di 2.000 euro = 380 euro. Attenzione: per le riparazioni non e possibile scegliere la rateizzazione in quattro quote annuali.

    In pratica

    • Il tetto di 18.075,99 euro e complessivo tra acquisto e riparazioni straordinarie nelle quattro annualita.
    • Sono escluse le spese di esercizio ordinario: assicurazione, carburante, lubrificante, tagliandi.
    • Se si compilano due righi E4 (uno per l’acquisto e uno per le riparazioni), la rateizzazione in quattro quote vale solo per il rigo relativo all’acquisto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e il massimale di spesa per il veicolo disabili?

    18.075,99 euro. La detrazione del 19% si calcola su questa cifra al massimo, indipendentemente da quanto e costato il veicolo.

    Con quale frequenza si puo detrarre il veicolo?

    Una sola volta ogni quattro anni. L’agevolazione torna disponibile solo se il veicolo viene cancellato dal pubblico registro automobilistico prima di tale scadenza.

    Gli ausili informatici (computer, software) rientrano nella detrazione?

    Si. I sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilita danno diritto alla detrazione del 19% sull’intero importo, senza massimale specifico. Si indicano nel rigo E3, non nel rigo E4.

    La detrazione spetta solo se il disabile e intestatario del veicolo?

    No. La detrazione spetta anche se il veicolo e intestato a un familiare, purche sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilita.

    Cosa succede se vendo il veicolo prima di due anni dall'acquisto?

    Se il veicolo e ceduto a titolo oneroso o gratuito prima di due anni dall’acquisto, occorre restituire la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata. Fa eccezione la cessione dovuta a un mutamento della disabilita che richiede un veicolo con adattamenti diversi.

    Dove si inserisce nel modello 730?

    Le spese per il veicolo vanno nel rigo E4. Le spese per ausili tecnici e informatici vanno nel rigo E3 (spese sanitarie per persone con disabilita, su cui la detrazione del 19% si applica sull’intero importo senza franchigia).

    Vedi anche: Spese sanitarie e ausili per disabili, Contrassegno disabili (CUDE), Spese mediche e assistenza disabili, Congedo straordinario per assistere un familiare disabile (L. 104), Spese assistenza disabili e Bollo auto.

  • Art. 378 DPR 495/1992 – Impianti di smaltimento igienico-sanitario

    Art. 378 DPR 495/1992 – Impianti di smaltimento igienico-sanitario

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m2, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

    2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.

    3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.

    4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.

    5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.

    6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall' articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.

    7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.

  • Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.

    In sintesi

    La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Reperibilità e interventi · Trasferta e rimborsi · Indennità di turno
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Reperibilità: disponibilità, chiamata e riposo

    Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.

    La disponibilità

    È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, di regola parametrata alla giornata e di importo diverso tra feriale e festivo, secondo quanto stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    L’intervento

    Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.

    Il riposo

    L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — reperibilità nel weekend con chiamata notturna
    Tizio è in reperibilità da sabato a domenica e percepisce la relativa indennità. Alle 2 di notte viene chiamato e lavora due ore. Quelle ore non sono coperte dalla sola indennità: vanno retribuite come lavoro effettivo, con la maggiorazione notturna del CCNL. Se l’intervento gli ha tolto parte del riposo, ha diritto a un riposo compensativo a tutela delle 11 ore di legge.
    Caia — settimana di reperibilità senza interventi
    Caia è reperibile per un’intera settimana ma non viene mai chiamata. Le spetta comunque l’indennità di reperibilità per ciascun giorno di disponibilità, feriali e festivi secondo gli importi del CCNL: l’indennità remunera il vincolo, non l’effettivo intervento.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Se durante la reperibilità non vengo chiamato, mi spetta comunque qualcosa?
    Sì: l’indennità di reperibilità remunera il vincolo di disponibilità, non l’intervento. Spetta per ogni giorno di reperibilità anche in assenza di chiamate, negli importi previsti dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 1217 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sulla linea di massimo carico

    Art. 1217 Codice della Navigazione – Inosservanza di norme sulla linea di massimo carico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con l'ammenda non inferiore a lire 5.000 per tonnellata in sovraccarico. Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire 50.000. Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice . 11 ———— AGGIORNAMENTO La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."

  • Art. 61 D.Lgs. 79/2011 – Caratteristiche dell’attestazione

    Art. 61 D.Lgs. 79/2011 – Caratteristiche dell’attestazione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’attestazione di cui all’articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d’argento e stella d’oro.

    2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

    3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie d’argento e 50 medaglie di bronzo. articolo precedente articolo successivo