Art. 241 RD 12/1941
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
Profilo LinkedIn ›I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000. In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi . 11 ———— AGGIORNAMENTO La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."
Se lavori come cameriere, barista, receptionist o in qualsiasi altra mansione in un hotel, ristorante o bar, le mance che ricevi dai clienti – incluse quelle pagate con carta di credito o app – godono di un’agevolazione fiscale importante: vengono tassate con un’imposta sostitutiva del 5% invece delle normali aliquote IRPEF.
Questa agevolazione si chiama ‘tassazione sostitutiva delle mance’ ed è riservata ai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (come definiti dall’art. 5 della legge n. 287/1991) del settore privato. Per averne diritto nell’anno d’imposta 2025, devi aver guadagnato nel 2024 un reddito da lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro (contando tutti i redditi da lavoro dipendente, non solo quelli nel settore).
Di solito è il tuo datore di lavoro ad applicare automaticamente l’imposta sostitutiva del 5%. Nel 730/2026 devi compilare il rigo C16 del quadro C per comunicare i dati: è obbligatorio, perché quell’informazione serve anche per calcolare correttamente il trattamento integrativo.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Aliquota imposta sostitutiva | 5 per cento |
| Limite reddito lavoro dipendente 2024 | Non superiore a 75.000 euro |
| Limite importo agevolabile | 30 per cento dei redditi da lavoro dipendente nel settore (comprensivi di mance) |
| Mance eccedenti il 30% | Assoggettate a tassazione ordinaria IRPEF |
| Dove si indica nel 730 | Quadro C, rigo C16 |
| Rilevanza per altri benefici | Le mance assoggettate a sostitutiva rilevano per deduzioni, detrazioni e ogni beneficio che dipende dal reddito |
Esempio: Tizio lavora in un hotel e nel 2025 ha ricevuto 3.000 euro di mance. Il suo reddito da lavoro dipendente nel settore (incluse le mance) è di 20.000 euro. Il 30 per cento di 20.000 euro è 6.000 euro. Poiché le mance di Tizio (3.000 euro) sono inferiori a 6.000 euro, tutte le mance sono agevolabili. L’imposta sostitutiva del 5% su 3.000 euro è pari a 150 euro. Se Tizio avesse percepito 8.000 euro di mance, solo 6.000 euro sarebbero stati agevolati al 5%; i restanti 2.000 euro sarebbero stati tassati con le aliquote IRPEF ordinarie.
Scenario. Tizio è un cameriere in un ristorante privato. Nel 2025 ha ricevuto 2.500 euro di mance, già assoggettate all’imposta sostitutiva del 5% dal datore di lavoro, che le ha riportate nel punto 652 della Certificazione Unica 2026.
Come si applica. Tizio compila il rigo C16 del quadro C riportando: nella colonna 1 il reddito del settore turistico (punto 651 della CU), nella colonna 3 le mance a sostitutiva (punto 652) e nella colonna 4 le ritenute (punto 653). Barra la colonna 6 per confermare la tassazione sostitutiva operata dal datore. Non deve versare nient’altro.
Scenario. Caio lavora in un bar. Il suo datore di lavoro ha assoggettato le mance a tassazione ordinaria (punto 655 della CU compilato). Caio nell’anno 2024 aveva un reddito di 22.000 euro e vuole ora optare per l’imposta sostitutiva del 5%.
Come si applica. Caio può modificare la tassazione nella dichiarazione. Compila il rigo C16: nella colonna 2 riporta le mance a tassazione ordinaria (punto 655 della CU), barra la colonna 6 (tassazione sostitutiva) per esercitare l’opzione. Chi presta l’assistenza fiscale escluderà le mance dal reddito complessivo e calcolerà l’imposta sostitutiva del 5%.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Sì. Le mance ricevute tramite mezzi di pagamento elettronici e poi riversate al lavoratore sono trattate esattamente come quelle in contanti. L’agevolazione non dipende dalla modalità di pagamento.
L’agevolazione non spetta. Tutte le mance concorrono alla formazione del reddito complessivo e vengono tassate con le normali aliquote IRPEF.
Sì, la compilazione è obbligatoria. Serve per calcolare correttamente il trattamento integrativo e ogni altro beneficio che dipende dal livello del reddito.
Sì. Le mance assoggettate all’imposta sostitutiva rilevano per tutte le ipotesi in cui la legge fa riferimento al possesso di requisiti reddituali, compresi ISEE, detrazioni e trattamento integrativo.
Sì, è possibile: il lavoratore può rinunciare in forma scritta all’agevolazione oppure può modificare la tassazione in sede di dichiarazione barrando la colonna 5 del rigo C16.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l'obbligo, è punito con l'arresto fino a un anno ovvero con l'ammenda fino a cinquemila.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonche' i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni immobiliari di loro proprieta' con vincolo di destinazione alle attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.
2. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art.
128. Torna al sommario
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)
Entro il 31 dicembre 2025 e in seguito ogni anno, l’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sugli sviluppi dei mercati delle cripto-attività. La relazione è resa pubblica.
La relazione contiene gli elementi seguenti:
a) il numero di emissioni di cripto-attività nell’Unione, il numero di White Paper sulle cripto-attività presentati o notificati alle autorità competenti, il tipo di cripto-attività emesse e la relativa capitalizzazione di mercato, e il numero di cripto-attività ammesse alla negoziazione;
b) il numero di emittenti di token collegati ad attività e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività, e del volume delle transazioni in token collegate ad attività;
c) il numero di emittenti di token collegati ad attività significativi e un’analisi delle categorie di attività di riserva, della dimensione delle riserve di attività e del volume delle transazioni in token collegati ad attività significativi;
d) il numero di emittenti di token di moneta elettronica e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token di moneta elettronica, della composizione e della dimensione dei fondi depositati o investiti conformemente all’articolo 54, e del volume dei pagamenti effettuati in token di moneta elettronica;
e) il numero di emittenti di token di moneta elettronica significativi e un’analisi delle valute ufficiali che figurano nei token di moneta elettronica significativi, e, per gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica significativi, un’analisi delle categorie di attività di riserva della dimensione delle riserve di attività e del volume dei pagamenti effettuati in token di moneta elettronica significativi;
f) il numero di prestatori di servizi per le cripto-attività e il numero di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi;
g) una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse nell’Unione;
h) laddove possibile, una stima del numero di residenti nell’Unione che utilizzano o investono in cripto-attività emesse al di fuori dell’Unione, e una spiegazione in merito alla disponibilità di dati a tal proposito;
i) una mappatura dell’ubicazione geografica e del livello di conoscenza del proprio cliente e delle procedure di adeguata verifica della clientela delle piattaforme di scambio non autorizzate che prestano servizi per le cripto-attività ai residenti dell’Unione, compreso il numero di piattaforme di scambio senza un chiaro domicilio e il numero di piattaforme di scambio situate in giurisdizioni incluse nell’elenco dell’Unione dei paesi terzi ad alto rischio in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo o nell’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, classificate per livello di conformità ad adeguate procedure di conoscenza del proprio cliente;
j) la percentuale di operazioni in cripto-attività che avvengono attraverso un prestatore di servizi per le cripto-attività o un prestatore di servizi non autorizzato o tra pari e il volume delle loro operazioni;
k) il numero e il valore delle frodi, delle truffe, degli attacchi informatici, dell’uso delle cripto-attività per pagamenti collegati ad attacchi ransomware, attacchi informatici, furti e perdite di cripto-attività segnalati nell’Unione, i tipi di comportamento fraudolento, il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività e dagli emittenti di token collegati ad attività, il numero di denunce ricevute dalle autorità competenti e l’oggetto delle stesse;
l) il numero di reclami ricevuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività, dagli emittenti e dalle autorità competenti in relazione a informazioni false e fuorvianti presenti nel White Paper sulle cripto-attività o nelle comunicazioni di marketing, anche attraverso le piattaforme dei social media;
m) possibili approcci e opzioni, basati sulle migliori pratiche e sulle relazioni delle organizzazioni internazionali pertinenti, per ridurre il rischio di elusione del presente regolamento, anche in relazione alla prestazione nell’Unione di servizi per le cripto-attività da parte di soggetti di paesi terzi senza autorizzazione.
Le autorità competenti trasmettono all’ESMA le informazioni necessarie per la preparazione della relazione. Ai fini della relazione, l’ESMA può chiedere informazioni alle autorità di contrasto.
Chi ha una disabilità riconosciuta può portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di veicoli adattati e per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autonomia quotidiana. Si tratta di agevolazioni fiscali specifiche, distinte da quelle sanitarie ordinarie, e con regole proprie.
Per i veicoli, la detrazione è pari al 19% del costo d’acquisto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Questo significa che il risparmio fiscale massimo sul veicolo è di circa 3.434 euro (il 19% di 18.075,99 euro). Il beneficio si applica a un solo veicolo (auto o moto) ogni quattro anni. Se il veicolo viene venduto o ceduto prima di due anni dall’acquisto, si può essere tenuti a restituire la differenza di imposta, salvo che la cessione dipenda da un mutamento della disabilità che rende necessario un veicolo con adattamenti diversi.
Per gli ausili tecnici e informatici – come computer, software vocali, stampanti Braille, carrozzine elettriche e simili – la detrazione del 19% si applica sull’intero importo speso, senza franchigia e senza un massimale di spesa specifico. Questi vanno indicati nel rigo E3, non nel rigo E4.
La detrazione per il veicolo può essere ripartita in quattro rate annuali: in questo caso si indica nel rigo E4 l’intero importo della spesa e si segnala il numero della rata che si utilizza nell’anno corrente.
| Voce | Veicoli (rigo E4) | Ausili tecnici/informatici (rigo E3) |
|---|---|---|
| Aliquota | 19% | 19% |
| Massimale di spesa | 18.075,99 euro | Nessun massimale specifico |
| Franchigia (parte non detraibile) | Nessuna | Nessuna |
| Periodicita | 1 volta ogni 4 anni | Non si applica limite temporale |
| Numero di beni | Un solo veicolo | Piu ausili ammessi |
| Rateizzazione | Fino a 4 rate annuali | Non prevista (salvo per acquisti precedenti) |
Tizio ha una grave limitazione della capacita di deambulazione e acquista nel 2025 un’autovettura adattata per 22.000 euro. La detrazione si calcola solo sul tetto di 18.075,99 euro: il 19% di 18.075,99 euro = circa 3.434 euro. Tizio sceglie di ripartire in quattro rate annuali: nel 730/2026 indica nel rigo E4 l’importo di 22.000 euro e il numero ‘1’ nella casella della rata. Lo stesso anno acquista anche un software di riconoscimento vocale per 800 euro. Nel rigo E3 indica 800 euro e la detrazione sara il 19% di 800 euro = 152 euro, senza alcuna franchigia.
Scenario. Caio ha una disabilita motoria certificata ai sensi della L. 104/1992 e acquista nel 2025 una vettura con adattamenti per 19.000 euro. Sceglie di ripartire la detrazione in quattro rate.
Come si applica. Il tetto detraibile e 18.075,99 euro, non i 19.000 euro spesi. La detrazione totale e il 19% di 18.075,99 euro = 3.434,44 euro, suddivisi in quattro rate da 858,61 euro. Nel 730/2026 Caio indica nel rigo E4 l’importo di 19.000 euro e il numero ‘1’ nella casella delle rate. La stessa operazione si ripete nei 730 del 2027, 2028 e 2029 con il numero di rata progressivo (2, 3, 4). Prima di acquistare un altro veicolo agevolato, dovranno passare quattro anni dal 2025.
Scenario. Sempronia ha acquistato nel 2023 una vettura adattata e nel 2025 sostiene spese di riparazione straordinaria (non manutenzione ordinaria) per 2.000 euro.
Come si applica. Le spese di riparazione straordinaria sostenute entro quattro anni dall’acquisto del veicolo concorrono al raggiungimento del limite di 18.075,99 euro insieme al costo di acquisto. Sempronia aveva gia utilizzato 16.000 euro del tetto nel 2023: i 2.000 euro del 2025 rientrano nel residuo (18.075,99 – 16.000 = 2.075,99 euro disponibili). La detrazione sulle riparazioni del 2025 e il 19% di 2.000 euro = 380 euro. Attenzione: per le riparazioni non e possibile scegliere la rateizzazione in quattro quote annuali.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
18.075,99 euro. La detrazione del 19% si calcola su questa cifra al massimo, indipendentemente da quanto e costato il veicolo.
Una sola volta ogni quattro anni. L’agevolazione torna disponibile solo se il veicolo viene cancellato dal pubblico registro automobilistico prima di tale scadenza.
Si. I sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione delle persone con disabilita danno diritto alla detrazione del 19% sull’intero importo, senza massimale specifico. Si indicano nel rigo E3, non nel rigo E4.
No. La detrazione spetta anche se il veicolo e intestato a un familiare, purche sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilita.
Se il veicolo e ceduto a titolo oneroso o gratuito prima di due anni dall’acquisto, occorre restituire la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata. Fa eccezione la cessione dovuta a un mutamento della disabilita che richiede un veicolo con adattamenti diversi.
Le spese per il veicolo vanno nel rigo E4. Le spese per ausili tecnici e informatici vanno nel rigo E3 (spese sanitarie per persone con disabilita, su cui la detrazione del 19% si applica sull’intero importo senza franchigia).
Vedi anche: Spese sanitarie e ausili per disabili, Contrassegno disabili (CUDE), Spese mediche e assistenza disabili, Congedo straordinario per assistere un familiare disabile (L. 104), Spese assistenza disabili e Bollo auto.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m2, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.
2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni; c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.
3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.
4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.
5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.
6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall' articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.
7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.
Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.
La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.
Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.
| Voce | Quando spetta | Regime fiscale (regola di legge) |
|---|---|---|
| Indennità di trasferta (fuori Comune) | Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede | Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR) |
| Rimborso analitico (a piè di lista) | Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate | Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato |
| Indennità per trasferta nel Comune | Spostamenti entro il territorio comunale della sede | Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati |
| Indennità di reperibilità | Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario | Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti) |
| Indennità di turno | Articolazione del lavoro su turni avvicendati | Imponibile; misura fissata dal CCNL |
| Indennità di trasfertismo | Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) | Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR) |
Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.
È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, di regola parametrata alla giornata e di importo diverso tra feriale e festivo, secondo quanto stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali.
Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.
L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.
La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.
Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.
Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.
Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.
È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con l'ammenda non inferiore a lire 5.000 per tonnellata in sovraccarico. Fuori dei casi di concorso, l'armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l'infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con l'ammenda non inferiore a lire 50.000. Le norme dei commi precedenti si applicano anche all'armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell'articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente Codice . 11 ———— AGGIORNAMENTO La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."
Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)
1. L’attestazione di cui all’articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella di bronzo, stella d’argento e stella d’oro.
2. Ciascuna medaglia è raffigurata secondo il disegno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di attestazioni è fissato in 10 medaglie d’oro, 25 medaglie d’argento e 50 medaglie di bronzo. articolo precedente articolo successivo