Autore: Andrea Marton

  • Art. 123 T.U. Stupefacenti – Relazione SerD per misure alternative alla detenzione

    Art. 123 T.U. Stupefacenti – Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonche’ di affidamento in

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    prova in casi particolari.

    1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall'azienda unita' sanitaria locale competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, una relazione secondo modalita' definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alla tabella I e alla tabella dei medicinali, previste dall'articolo

    14. 1-bis. Deve, altresi', essere comunicata all'autorita' giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato. Torna al sommario

  • Art. 104 D.Lgs. 141/2024 – Rinvio all’impianto sanzionatorio tributario generale

    Art. 104 D.Lgs. 141/2024 – Rinvio all’impianto sanzionatorio tributario generale

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Resta ferma l’applicabilità alle violazioni e sanzioni disciplinate dal presente capo delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibili.

  • CCNL Dirigenti Industria: patto di non concorrenza, patto di prova e clausole speciali

    CCNL Dirigenti Industria

    In sintesi

    Il patto di non concorrenza post-contrattuale e lo strumento con cui l’azienda limita l’attivita del dirigente dopo la cessazione del rapporto. Per essere valido (art. 2125 c.c.) deve essere in forma scritta, prevedere un corrispettivo adeguato, avere limiti di oggetto, tempo (max 5 anni per i dirigenti) e luogo. Il patto di prova per i dirigenti industriali e tipicamente di 6 mesi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria · Federmanager
    Ultimo rinnovo
    24 luglio 2024 (accordo di rinnovo)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~100.000 dirigenti industriali

    Tabella riepilogativa

    Patto di non concorrenza – requisiti di validita (art. 2125 c.c.)
    Requisito Contenuto Conseguenza se assente
    Forma scritta Documento firmato da entrambe le parti Nullita del patto
    Corrispettivo Adeguato e proporzionato al vincolo Nullita del patto
    Oggetto determinato Attivita specifiche vietate Nullita per indeterminatezza
    Durata massima 5 anni per i dirigenti (3 per altri lavoratori) Riduzione giudiziale al massimo legale
    Ambito territoriale Definito (non mondiale salvo casi specifici) Possibile riduzione giudiziale

    Il patto di non concorrenza per i dirigenti

    Il patto di non concorrenza post-contrattuale (art. 2125 c.c.) vincola il dirigente a non svolgere attivita concorrenti con l’ex datore dopo la cessazione del rapporto. Per i dirigenti il limite massimo di durata e di 5 anni (rispetto ai 3 anni per gli altri lavoratori).

    Il corrispettivo deve essere adeguato: la giurisprudenza ritiene che un corrispettivo inferiore al 15-20% della retribuzione annua per ciascun anno di vincolo sia tendenzialmente inadeguato per un dirigente con reddito elevato. Il corrispettivo puo essere pagato durante il rapporto (a rate mensili) o in unica soluzione alla cessazione.

    Il periodo di prova del dirigente

    Il CCNL Dirigenti Industria prevede un periodo di prova di 6 mesi per i neo-assunti nella qualifica dirigenziale. Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza obbligo di preavviso e senza diritto all’indennita supplementare (ma con diritto al TFR pro-rata e alle ferie maturate).

    Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto nel contratto individuale: in mancanza di forma scritta, la prova si intende non apposta e il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dall’origine. La prova non puo essere reiterata per lo stesso livello di mansioni.

    Clausole di stabilita e golden parachute

    Il contratto individuale del dirigente puo contenere clausole aggiuntive non previste dal CCNL, negoziate individualmente:

    • Clausola di stabilita: impegno del datore a non licenziare per un periodo determinato (es. 3 anni), con penale in caso di inadempimento
    • Golden parachute: indennita aggiuntiva convenuta in caso di cambio di controllo societario o M&A, di norma 12-24 mensilita aggiuntive rispetto alle spettanze contrattuali
    • Stock option e restricted stock unit (RSU): piani di incentivazione azionaria, regolati dal piano aziendale e dal contratto individuale, non disciplinati dal CCNL

    Casi pratici

    Tizio – Patto di non concorrenza senza corrispettivo adeguato
    Tizio firma un patto di non concorrenza di 3 anni con corrispettivo di 500 € una tantum su una RGA di 95.000 €. Al licenziamento l’azienda vuole far valere il patto. Tizio lo impugna: il corrispettivo (0,5% della retribuzione annua) e manifestamente inadeguato. Il giudice dichiara il patto nullo per violazione dell’art. 2125 c.c. Tizio e libero di lavorare per un concorrente.
    Caia – Recesso in prova e spettanze
    Caia viene assunta come dirigente con prova di 6 mesi. Al 4° mese l’azienda recede durante la prova senza preavviso. Caia ha diritto a: TFR per i 4 mesi (RGA / 13,5 x 4/12), ferie maturate (4/12 del periodo annuale), tredicesima pro-rata. Non spettano preavviso ne indennita supplementare (recesso in prova legittimo).
    Sempronio – Golden parachute in caso di M&A
    Sempronio ha nel contratto individuale una clausola di golden parachute pari a 18 mensilita RGA in caso di cambio di controllo. La societa viene acquisita e Sempronio viene licenziato 6 mesi dopo. Il golden parachute scatta: Sempronio percepisce 18 mensilita aggiuntive (135.000 € su RGA 90.000 €) oltre a preavviso (10 mesi) e TFR.

    Domande frequenti

    Quanto puo durare il patto di non concorrenza per un dirigente?
    Al massimo 5 anni dalla cessazione del rapporto (art. 2125 c.c.). Per altri lavoratori il limite e 3 anni. Un patto con durata superiore non e nullo: e ridotto automaticamente al massimo legale.
    Qual e il corrispettivo minimo per un patto di non concorrenza valido?
    La legge non fissa un importo minimo, ma richiede che sia adeguato. La giurisprudenza orienta verso il 15-25% della retribuzione annua per ogni anno di vincolo. Un corrispettivo irrisorio rende il patto nullo.
    Il periodo di prova del dirigente puo superare i 6 mesi?
    No: il CCNL Dirigenti Industria fissa il massimo a 6 mesi. Un patto di prova piu lungo e parzialmente nullo (la durata eccedente si considera non apposta, ma la prova rimane valida per i 6 mesi previsti).
    Il patto di non concorrenza si applica anche in caso di licenziamento ingiustificato?
    Di regola si, salvo diversa previsione contrattuale. Tuttavia la giurisprudenza valuta la buona fede: se il licenziamento e immotivato e l’azienda vuole comunque far valere il patto, il giudice puo ridurre o escludere il vincolo per comportamento abusivo.
    Cosa sono le RSU e come vengono tassate?
    Le Restricted Stock Unit sono diritti a ricevere azioni della societa al maturare di condizioni (vesting). Alla maturazione sono tassate come reddito di lavoro dipendente (IRPEF ordinaria sulla differenza tra valore di mercato e prezzo pagato). Successivamente, il capital gain sulle azioni e soggetto a imposta sostitutiva del 26%.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dirigenti Industria. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: TFR e fine rapporto

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: TFR e fine rapporto

    Il trattamento di fine rapporto degli impiegati agricoli ha una caratteristica unica rispetto alla maggior parte delle altre categorie: è gestito dalla Fondazione ENPAIA, ente previdenziale dedicato esclusivamente al settore. Questa guida spiega come funziona l’accantonamento, come si calcola e come si ottiene alla cessazione del rapporto.

    In sintesi

    Il TFR degli impiegati agricoli a tempo indeterminato è gestito dalla Fondazione ENPAIA: il datore versa le quote mensili all’ENPAIA. Il calcolo segue l’art. 2120 c.c. (retribuzione annua ÷ 13,5) con rivalutazione ISTAT annua. L’anticipazione è possibile dopo 8 anni di anzianità per cause di legge. Alla cessazione, ENPAIA liquida il TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ente gestore TFR
    Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura) – www.enpaia.it
    Riferimento legale TFR
    Art. 2120 Codice civile

    Tabella riepilogativa: TFR degli impiegati agricoli

    Schema del TFR per gli impiegati agricoli – CCNL Agricoltura 2024-2027
    Aspetto Regola applicabile Particolarità impiegati agricoli
    Ente accantonante Art. 2120 c.c. Fondazione ENPAIA (non azienda né Fondo Tesoreria INPS)
    Quota annua accantonata Retribuzione annua ÷ 13,5 Include tutte le voci utili ex art. 2120; include tredicesima e quattordicesima
    Rivalutazione 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT annua Al 31 dicembre di ogni anno; applicata anche dall’ENPAIA
    Anticipazione Art. 2120, co. 6-8 c.c. Max 70%, dopo 8 anni, cause di legge; richiesta all’ENPAIA
    Liquidazione finale Alla cessazione per qualsiasi causa Liquidata direttamente dall’ENPAIA al lavoratore
    Tassazione Tassazione separata (art. 17 TUIR) Stessa regola di legge: aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni

    Nota: Gli impiegati agricoli a tempo determinato (contratti brevi) possono avere un regime di accantonamento diverso; verificare le norme specifiche ENPAIA. Per i lavoratori che aderiscono a fondi di previdenza complementare, le quote future di TFR possono essere destinate al fondo.

    La Fondazione ENPAIA e il suo ruolo centrale

    La Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura) è un istituto previdenziale privato con personalità giuridica, vigilato dal Ministero del Lavoro, istituito con decreto legislativo e operante da decenni come ente di riferimento per i lavoratori impiegati nel settore agricolo.

    L’iscrizione all’ENPAIA è obbligatoria per tutti gli impiegati e i tecnici del settore agricolo assunti con contratto a tempo indeterminato in aziende soggette al CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri. Il datore di lavoro è tenuto a:

    • Iscrivere il lavoratore all’ENPAIA al momento dell’assunzione;
    • Versare mensilmente le quote di accantonamento TFR all’ENPAIA (non trattenerle in azienda);
    • Versare i contributi previdenziali ENPAIA (aliquota datoriale del 9% + aliquota lavoratore del 2% sulla retribuzione imponibile).

    L’ENPAIA mantiene un conto individuale per ogni iscritto, aggiornato con le quote versate e la rivalutazione annua. Il lavoratore può verificare la propria posizione tramite il portale online dell’ente (www.enpaia.it).

    Il calcolo del TFR: formula e base retributiva

    Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile, che è una norma di legge applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, impiegati agricoli inclusi. La formula è:

    • Quota annua TFR = Retribuzione annua lorda ÷ 13,5

    La retribuzione utile ai fini TFR comprende tutte le somme, in denaro e in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, compresi:

    • Minimo tabellare mensile × 12;
    • Tredicesima mensilità;
    • Quattordicesima mensilità (peculiarità del settore agricolo impiegatizio);
    • Scatti di anzianità;
    • Indennità di funzione per i Quadri;
    • Superminimi fissi;
    • Eventuali indennità continuative (turni fissi, trasferte abituali).

    Non rientrano nella base TFR, salvo accordo diverso: i rimborsi spese documentati, le indennità occasionali, i compensi per straordinari variabili.

    La quota mensile accantonata all’ENPAIA è quindi: (Retribuzione annua ÷ 13,5) ÷ 12.

    La rivalutazione annua del TFR

    Il TFR accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con il tasso previsto dall’art. 2120 c.c.: 1,5% fisso + il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI). In anni di alta inflazione la rivalutazione è significativa; in anni di bassa inflazione il tasso si avvicina al minimo dell’1,5%.

    La rivalutazione è operata dalla Fondazione ENPAIA sui conti individuali degli iscritti. Nel caso di cessazione del rapporto in corso d’anno, la rivalutazione viene calcolata pro-rata sui mesi intercorsi dal 1° gennaio alla data di cessazione.

    L’anticipazione del TFR: quando e come chiederla

    L’art. 2120, commi 6-8, del Codice civile consente al lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di richiedere un’anticipazione del TFR maturato, nel limite del 70% del totale accantonato, per le seguenti cause tassative:

    • Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli (documentazione notarile richiesta);
    • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti dalle strutture sanitarie pubbliche;
    • Fruizione di congedi per formazione continua e per l’assistenza ai figli (L. 53/2000).

    La richiesta va presentata alla Fondazione ENPAIA attraverso il datore di lavoro. Non è ammessa più di una richiesta ogni tre anni, e non più del 4% del totale dei lavoratori iscritti per azienda può richiedere nello stesso anno l’anticipazione. L’ENPAIA, verificata la sussistenza dei requisiti, autorizza e paga l’anticipazione direttamente al lavoratore.

    Tassazione del TFR: il regime separato

    Il TFR è soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). L’aliquota applicata non è quella marginale IRPEF dell’anno di percezione, ma una aliquota «di equilibrio» calcolata in base alla media dell’IRPEF degli ultimi 5 anni di lavoro. Questo regime è favorevole per i lavoratori con redditi elevati, in quanto evita di sommare il TFR al reddito dell’anno di cessazione (che darebbe una tassazione molto alta).

    Il sostituto d’imposta (la Fondazione ENPAIA in questo caso) opera la ritenuta alla fonte a titolo provvisorio; l’Agenzia delle Entrate effettua poi la liquidazione definitiva entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il TFR è stato percepito.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo TFR annuo per un impiegato di 1ª categoria
    Tizio, impiegato di 1ª categoria con minimo 2025 di circa €1.718 e 2 scatti di anzianità (€33,05 × 2 = €66,10), ha una retribuzione mensile di €1.784,10. La sua retribuzione annua utile ai fini TFR comprende 12 mensilità ordinarie + tredicesima + quattordicesima = 14 mensilità: €1.784,10 × 14 = €24.977,40. La quota TFR annua è: €24.977,40 ÷ 13,5 = circa €1.850,92. All’ENPAIA vengono versati €1.850,92 ÷ 12 = circa €154,24 al mese.
    Caia – Anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia lavora come tecnica di 2ª categoria da 9 anni. Ha accantonato all’ENPAIA un TFR totale di circa €15.000. Intende acquistare la prima casa insieme al marito. Può richiedere un’anticipazione massima del 70%: €15.000 × 70% = €10.500. Presenta la richiesta tramite l’azienda, allegando il compromesso di acquisto. L’ENPAIA verifica i requisiti e, se tutto è in ordine, eroga €10.500 direttamente a Caia. L’importo è soggetto a tassazione separata come il TFR ordinario.
    Sempronio – Liquidazione TFR a fine rapporto per pensionamento
    Sempronio va in pensione dopo 30 anni di impiego agricolo. All’ENPAIA ha accantonato un TFR rivalutato di circa €70.000. L’ENPAIA liquida l’intero importo applicando la ritenuta provvisoria in base alla media IRPEF degli ultimi 5 anni. L’Agenzia delle Entrate procederà poi alla liquidazione definitiva entro 4 anni. Sempronio riceve l’importo netto; l’eventuale differenza di imposta (a favore del fisco o del lavoratore) sarà regolata con il conguaglio finale.

    Domande frequenti

    Chi gestisce il TFR degli impiegati agricoli?
    La Fondazione ENPAIA (www.enpaia.it) gestisce il TFR degli impiegati e tecnici agricoli a tempo indeterminato. Il datore versa le quote mensili all’ENPAIA, che le accantona in un conto individuale per ogni iscritto.
    Come si calcola il TFR per un impiegato agricolo?
    La quota annua si calcola dividendo la retribuzione annua lorda (incluse tredicesima e quattordicesima) per 13,5, ai sensi dell’art. 2120 c.c. La quota mensile è 1/12 di quella annua. Il totale maturato viene rivalutato ogni anno al 31 dicembre.
    Si può chiedere un’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, per cause tassative (prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi). Il massimo è il 70% del TFR maturato; non più di una richiesta ogni 3 anni. La richiesta va presentata all’ENPAIA tramite il datore.
    Cosa succede al TFR se il lavoratore aderisce a un fondo pensione?
    Il lavoratore può destinare le quote future di TFR a un fondo di previdenza complementare. Il TFR già accumulato all’ENPAIA resta disponibile alla cessazione. Per le aziende con meno di 50 dipendenti, il TFR non conferito al fondo rimane all’ENPAIA (non al Fondo Tesoreria INPS).
    Quando viene liquidato il TFR alla cessazione del rapporto?
    L’ENPAIA liquida il TFR alla cessazione del rapporto per qualsiasi causa. I tempi sono stabiliti dalla regolamentazione dell’ente. In caso di ritardo il lavoratore ha diritto agli interessi legali. La tassazione è separata (art. 17 TUIR); l’Agenzia delle Entrate effettua il conguaglio definitivo entro 4 anni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e gestito dalla Fondazione ENPAIA. Per informazioni sulla propria posizione ENPAIA è possibile consultare il portale www.enpaia.it. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: TFR e fine rapporto

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: TFR e fine rapporto

    Il Trattamento di Fine Rapporto è spesso la voce più consistente della liquidazione di un lavoratore. Per chi lavora nelle cave di marmo o negli stabilimenti di lavorazione lapidea, conoscere le regole di calcolo, le possibilità di anticipo e la destinazione al fondo Arco è fondamentale per pianificare la fine del rapporto.

    In sintesi

    Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua utile (inclusa la tredicesima) divisa per 13,5, rivalutata al 31 dicembre con 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT. I lavoratori lapidei possono destinare il TFR al fondo pensione complementare Arco. L’anticipazione è ammessa fino al 70% dopo 8 anni di servizio.

    Dati contrattuali e normativi

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Vigenza CCNL
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Riferimento legge TFR
    Art. 2120 Codice Civile
    Fondo pensione complementare
    Arco — fondo negoziale edilizia/lapideo (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL)

    La formula del TFR: come si calcola la quota annua

    Il TFR è disciplinato integralmente dalla legge (art. 2120 c.c.); il CCNL non può peggiorarne le condizioni. La quota annua di accantonamento si calcola con la formula:

    Quota TFR annua = Retribuzione utile annua ÷ 13,5

    La retribuzione utile comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, con carattere di continuità:

    • Paga base tabellare;
    • Indennità di contingenza;
    • EDR;
    • Scatti biennali di anzianità;
    • Tredicesima mensilità;
    • Superminimi contrattuali e individuali;
    • Indennità di turno, notturno, disagio (se corrisposte con carattere di continuità);
    • Premi di risultato fissi (se non variabili da anno ad anno in modo sostanziale).

    Sono escluse dalla base TFR: le maggiorazioni per straordinario non continuativo, le indennità occasionali, le spese di trasferta documentate e la componente welfare una tantum 2025 (1.000 € in 4 rate).

    La rivalutazione annuale del montante TFR

    Il montante TFR accantonato presso il datore (o il Fondo di Tesoreria INPS) viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un tasso composto da:

    • 1,5% annuo fisso;
    • 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI senza tabacchi) registrato nell’anno di riferimento.

    Esempio: se l’inflazione ISTAT è del 2%, la rivalutazione annua è 1,5% + (75% × 2%) = 1,5% + 1,5% = 3%. La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva del 17% (d.lgs. 47/2000 e successive modifiche), a carico del datore che funge da sostituto d’imposta.

    Dove va il TFR: azienda, INPS o fondo Arco

    Alla prima assunzione (o al momento della scelta volontaria) il lavoratore deve decidere la destinazione del TFR:

    • In azienda: possibile solo per le imprese con meno di 50 dipendenti. Il TFR rimane nella disponibilità del datore e viene liquidato alla cessazione del rapporto.
    • Fondo di Tesoreria INPS: obbligatorio per le aziende con 50 o più dipendenti, a meno che il lavoratore non scelga la destinazione al fondo pensione complementare. L’INPS gestisce il TFR e lo liquida direttamente alla cessazione.
    • Fondo pensione complementare Arco: il fondo negoziale di settore per edilizia e lapideo, istituito da Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL con le associazioni datoriali. Destinare il TFR ad Arco consente di accedere anche al contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL, che aumenta il montante pensionistico.

    La scelta va espressa entro 6 mesi dalla prima assunzione (o dalla maturazione del diritto). Se il lavoratore non esprime alcuna scelta, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione contrattuale di riferimento (Arco per il settore lapideo), ai sensi del d.lgs. 252/2005.

    Le anticipazioni del TFR

    L’art. 2120, comma 6, c.c. consente al lavoratore con almeno 8 anni di anzianità continuativa presso lo stesso datore di richiedere un’anticipazione del TFR nel limite del 70% del montante maturato. Le causali ammesse sono tassative:

    • Spese sanitarie straordinarie per interventi urgenti per sé o per familiari;
    • Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (documentato con atto notarile);
    • Congedo parentale, formazione continua, permessi per assistenza a familiari disabili (l. 53/2000).

    L’anticipazione può essere concessa una sola volta, salvo diversa disposizione del regolamento aziendale. Il datore può rifiutare se il numero di richieste pendenti supera il 4% degli aventi diritto nell’anno. Se il TFR è destinato ad Arco, le anticipazioni si regolano secondo lo statuto e il regolamento del fondo.

    Tabella riepilogativa

    TFR nel CCNL Lapidei Industria: quadro di sintesi
    Aspetto Regola applicabile Fonte
    Quota annua Retrib. utile ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
    Rivalutazione 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT Art. 2120 c.c.
    Imposta sulla rivalutazione 17% (sostitutiva) D.Lgs. 47/2000
    Destinazione (aziende <50 dip.) In azienda o Arco (scelta lavoratore) D.Lgs. 252/2005
    Destinazione (aziende ≥50 dip.) INPS/Tesoreria o Arco D.Lgs. 252/2005
    Anticipazione massima 70% del maturato, dopo 8 anni, 1 volta Art. 2120, c. 6, c.c.
    Tassazione alla liquidazione Tassazione separata (aliquota media 5 anni) Art. 17 TUIR
    Fondo pensione di settore Arco (edilizia/lapideo) CCNL + D.Lgs. 252/2005

    L’una tantum welfare 2025 (1.000 € in 4 rate) è esclusa dalla base di calcolo del TFR. Il periodo di apprendistato professionalizzante concorre alla maturazione del TFR per l’intera durata.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con 10 anni di servizio, calcolo liquidazione
    Tizio (livello C, retribuzione globale di fatto 2.155,44 €/mese inclusi 3 scatti) ha lavorato 10 anni. La sua retribuzione annua utile è: 2.155,44 × 12 + 2.155,44 (tredicesima) = 28.020,72 €. La quota TFR annua è 28.020,72 ÷ 13,5 = 2.075,61 €. In 10 anni, con rivalutazioni annue medie dell’ordine del 2-3%, il montante lordo maturato si colloca indicativamente attorno a 22.000-23.000 € (il valore esatto dipende dall’inflazione anno per anno). A questi si aggiungono: indennità sostitutiva preavviso, ferie e ROL residue, tredicesima proporzionale.
    Caia – Richiesta di anticipazione TFR per acquisto prima casa
    Caia (livello B, 9 anni di anzianità) vuole acquistare la prima casa. Il suo TFR maturato lordo stimato è 25.000 €. Può richiedere un’anticipazione fino al 70% = 17.500 €. Presenta al datore la richiesta scritta con allegato il compromesso notarile. Il datore ha 30 giorni per rispondere. L’anticipazione viene tassata con tassazione separata (IRPEF aliquota media degli ultimi 5 anni) ma non con l’aliquota piena. L’importo è scalato dal montante finale: alla cessazione del rapporto Caia riceverà il residuo (al netto di quanto già anticipato, rivalutato).
    Sempronio – Scelta del fondo pensione Arco alla nuova assunzione
    Sempronio viene assunto in uno stabilimento di granito (livello A) il 1° settembre 2025. Entro il 28 febbraio 2026 (6 mesi) deve esprimere la scelta sulla destinazione del TFR. Sceglie il fondo Arco, sottoscrivendo il modulo di adesione. Il datore versa il TFR mensile ad Arco, insieme al contributo datoriale previsto dal CCNL. Sempronio versa anche la quota a proprio carico. Il montante accumulato in Arco beneficia della tassazione agevolata al momento della prestazione previdenziale (15% per i primi 15 anni di iscrizione, ridotta di 0,3 punti per ogni anno successivo fino al minimo del 9%).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Lapidei Industria?
    Si divide la retribuzione annua utile (paga base + contingenza + EDR + scatti + tredicesima) per 13,5. Il montante maturato viene rivalutato al 31 dicembre con 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT.
    Dove viene depositato il TFR nel settore lapideo?
    Il lavoratore può scegliere di lasciarlo in azienda (se ha meno di 50 dipendenti), conferirlo al Fondo di Tesoreria INPS (aziende con 50+ dipendenti) o destinarlo al fondo pensione complementare Arco, che offre anche il contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL.
    Posso chiedere un’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo almeno 8 anni di servizio continuativo, fino al 70% del maturato, una sola volta. Le causali sono: spese sanitarie straordinarie, acquisto prima casa, congedi parentali o formazione.
    Come viene tassato il TFR alla liquidazione?
    Con tassazione separata: l’aliquota è la media IRPEF degli ultimi 5 anni di reddito. Se il TFR è stato destinato ad Arco, la prestazione previdenziale è tassata al 15% (riducibile fino al 9% in funzione degli anni di iscrizione al fondo).
    L’una tantum welfare 2025 entra nel calcolo del TFR?
    No. Le 4 rate da 250 € dell’una tantum welfare 2025-2026 sono escluse dalla base di calcolo del TFR, in quanto non hanno carattere continuativo di retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lapidei ed Escavazione Industria (rinnovo luglio 2025) e alle disposizioni di legge vigenti (art. 2120 c.c., d.lgs. 252/2005, art. 17 TUIR). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Cooperative: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: TFR e trattamento di fine rapporto

    Nel settore edile il TFR ha una particolarità fondamentale: la base di calcolo comprende anche le quote accantonate alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia, rendendo il TFR degli operai edili strutturalmente più consistente di quanto appaia dai cedolini mensili.

    In sintesi

    Nel CCNL Edilizia Cooperative il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua (incluse le quote Cassa Edile) divisa per 13,5. Il fondo di previdenza complementare del settore è Prevedi. Il TFR può essere anticipato dopo 8 anni di servizio. Alla cessazione vengono liquidati TFR, ferie residue, ratei aggiuntive e preavviso eventuale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028
    Riferimento legale
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

    Tabella riepilogativa

    TFR e fine rapporto – CCNL Edilizia Cooperative
    Elemento Regola Note specifiche settore edile
    Base di calcolo TFR Retribuzione annua ÷ 13,5 Include quote Cassa Edile (ferie + 13°)
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT Al 31 dicembre di ogni anno (legge)
    Anticipo TFR Dopo 8 anni, max 70% Cause: prima casa, spese mediche (legge)
    Fondo previdenza complementare Prevedi (o Cooperlavoro) Contributo datore + lavoratore + TFR
    Termini liquidazione TFR Entro 30 gg dalla cessazione Le quote Cassa Edile si richiedono separatamente
    Cosa si liquida alla cessazione TFR + ferie + ratei 13°/14° + preavviso Operai: anche quote residue Cassa Edile

    Il calcolo del TFR: la base retributiva edile

    Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 del codice civile: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Il risultato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno con un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

    Nel settore edile la retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le voci continuative della retribuzione, incluse quelle gestite attraverso la Cassa Edile:

    • Paga base + contingenza + EDR + ITS (le voci in busta paga);
    • Quote ferie e gratifica natalizia accantonate alla Cassa Edile (18,50% lordo della retribuzione): queste rientrano nella retribuzione utile al TFR anche se non compaiono nel cedolino mensile;
    • EVR (nella quota mensile erogata in busta paga);
    • APE erogata annualmente dal FNAPE.

    Questo significa che per un operaio edile la base di calcolo del TFR è significativamente superiore a quanto appare dai cedolini mensili, perché include il 18,50% accantonato alla Cassa.

    La previdenza complementare: Prevedi

    Prevedi è il fondo pensione negoziale (previdenza complementare) del settore edile, istituito dalle stesse parti che firmano il CCNL. È un fondo a contribuzione definita: le somme versate vengono gestite e investite per creare un montante che, al pensionamento, può essere erogato come rendita o (parzialmente) come capitale.

    Il lavoratore che aderisce a Prevedi deve destinare al fondo:

    • Il TFR futuro (quello maturato dal momento dell’adesione in poi, non quello pregresso);
    • Un contributo del lavoratore: di norma una percentuale della retribuzione (verificare le aliquote aggiornate nel testo del CCNL e nei documenti Prevedi);
    • Un contributo del datore: versato dalla cooperativa a titolo di incentivo all’adesione al fondo.

    Le cooperative riconducibili al sistema Legacoop possono indirizzare i lavoratori anche verso Cooperlavoro, il fondo pensione delle cooperative, in alternativa o in aggiunta a Prevedi. Il CCNL chiarisce quale fondo è il riferimento principale per il settore.

    L’anticipo del TFR

    La legge (art. 2120 c.c.) consente al lavoratore di richiedere un anticipo del TFR maturato, fino al 70% dell’importo, previa sussistenza di determinate condizioni:

    • Anzianità: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro;
    • Causa documentata: acquisto della prima casa di abitazione (per sé o per i figli), spese sanitarie straordinarie per malattie gravi del lavoratore o dei familiari;
    • Limite aziendale: in un anno il datore non può soddisfare le richieste di anticipo che superino il 10% degli aventi diritto (o 4% del totale dipendenti).

    Nelle cooperative edili il regolamento interno della cooperativa (L. 142/2001) potrebbe prevedere condizioni aggiuntive di accesso o utilizzo del TFR, nel rispetto del minimo legale.

    Il saldo finale alla cessazione del rapporto

    Quando il rapporto di lavoro cessa (per licenziamento, dimissioni, scadenza a termine o quiescenza), la cooperativa è tenuta a liquidare entro 30 giorni (salvo accordo diverso):

    • TFR maturato al netto di eventuali anticipi già erogati (o il montante Prevedi se il lavoratore ha aderito al fondo);
    • Ferie residue non godute (monetizzabili solo alla cessazione);
    • Rateo di tredicesima (e di quattordicesima per gli impiegati) maturato nell’anno;
    • ROL residui non fruiti;
    • Indennità sostitutiva del preavviso se il preavviso non è stato rispettato dalla cooperativa.

    Per gli operai è necessario richiedere anche alla Cassa Edile la liquidazione delle quote di ferie e gratifica natalizia non ancora erogate nei conguagli semestrali: queste somme sono custodite dalla Cassa e non vengono automaticamente trasferite con il saldo finale dell’azienda.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio con 5 anni di anzianità, cessazione per licenziamento
    Tizio (operaio qualificato) viene licenziato dopo 5 anni di servizio. La cooperativa liquida: TFR maturato in 5 anni (retribuzione oraria complessiva annua ÷ 13,5 per 5 anni, più rivalutazioni), più ferie residue, più rateo tredicesima e più indennità sostitutiva del preavviso (10 giorni). Tizio deve anche contattare la Cassa Edile per riscuotere le quote accumulate non ancora liquidate nei semestri.
    Caia – Impiegata con 10 anni, anticipo TFR per acquisto casa
    Caia ha 10 anni di anzianità come impiegata di IV livello. Vuole acquistare la prima casa e chiede l’anticipo del 70% del TFR. Avendo i requisiti (8 anni+, causa documentata), la cooperativa è obbligata ad accettare la richiesta, salvo il vincolo del 10% degli aventi diritto aziendale. L’importo anticipato viene poi detratto dal TFR finale alla cessazione.
    Sempronio – Aderente a Prevedi, pensionamento
    Sempronio ha aderito a Prevedi al momento dell’assunzione 20 anni fa. Al pensionamento riceve: il montante Prevedi accumulato (TFR + contributi datore e lavoratore + rendimenti di investimento); il TFR pregresso maturato prima dell’adesione, liquidato direttamente dalla cooperativa; le quote della Cassa Edile non ancora liquidate. Può scegliere di convertire il montante Prevedi in rendita o di incassarne fino al 50% in capitale.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR per un operaio edile?
    Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua utile (comprensiva delle quote Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia) divisa per 13,5. Questa quota annua viene rivalutata al 31 dicembre con un tasso fisso dell’1,5% + 75% dell’inflazione ISTAT.
    Il TFR include le quote della Cassa Edile?
    Sì. Le somme accantonate alla Cassa Edile per ferie (8,50%) e gratifica natalizia (10%) fanno parte della retribuzione utile al calcolo del TFR, anche se non compaiono nel cedolino mensile.
    Posso anticipare il TFR?
    Sì, dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, puoi richiedere fino al 70% del TFR maturato per acquisto prima casa o spese mediche straordinarie, nei limiti del 10% degli aventi diritto nell’azienda.
    Cos’è Prevedi e come funziona per gli edili?
    Prevedi è il fondo pensione negoziale del settore edile. Chi aderisce destina a Prevedi il TFR futuro, più un contributo proprio e uno del datore. Al pensionamento riceve il montante accumulato come rendita o (in parte) come capitale.
    Cosa si liquida alla cessazione del rapporto?
    TFR maturato, ferie residue, rateo di tredicesima (e quattordicesima per gli impiegati), ROL residui e indennità sostitutiva del preavviso se dovuta. Per gli operai è necessario richiedere anche alla Cassa Edile la liquidazione delle quote residue di ferie e gratifica natalizia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e la previdenza complementare dal D.Lgs. 252/2005; il CCNL Edilizia Cooperative del 21 febbraio 2025 integra queste norme con le specificità di settore. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, la Cassa Edile competente o il fondo Prevedi (www.prevedi.it).

  • Art. 1324 Codice della Navigazione – Istanza di vendita di aeromobile

    Art. 1324 Codice della Navigazione – Istanza di vendita di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se prima dell’entrata in vigore delle norme del codice è stata già proposta istanza per l’autorizzazione alla vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: TFR e trattamento di fine rapporto

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: TFR e trattamento di fine rapporto

    Il trattamento di fine rapporto è una forma di retribuzione differita che si accumula anno per anno e viene liquidata alla cessazione. La sua disciplina è fissata dalla legge (art. 2120 c.c.) con alcune specificità legate alla scelta della destinazione.

    In sintesi

    Il TFR si accumula dividendo la retribuzione annua lorda per 13,5. Si rivaluta dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore può destinare il TFR a Fondartigianato (o altra forma pensionistica); se non sceglie, nelle aziende artigiane il TFR può essere mantenuto in azienda (meno di 50 dipendenti) o trasferito automaticamente al fondo di settore.

    Dati normativi e contrattuali

    Fonte legge
    Art. 2120 c.c. e D.Lgs. 252/2005 (previdenza complementare)
    Formula di calcolo annuo
    Retribuzione lorda annua ÷ 13,5
    Rivalutazione annua
    1,5% + 75% variazione ISTAT prezzi al consumo
    Fondo pensione di settore
    Fondartigianato (fondo interprofessionale artigianato)
    Termine scelta destinazione TFR
    6 mesi dall’assunzione (silenzio = conferimento automatico)

    Tabella riepilogativa

    Simulazione TFR annuo per livello – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato (tabelle ottobre 2025)
    Livello Retribuzione mensile base Retribuzione annua lorda (×13 men.) TFR annuo accantonato (÷13,5)
    1.473,01 € 19.149,13 € ≈ 1.418 €
    1.649,46 € 21.442,98 € ≈ 1.588 €
    1.747,55 € 22.718,15 € ≈ 1.683 €
    1.843,02 € 23.959,26 € ≈ 1.775 €
    2.048,42 € 26.629,46 € ≈ 1.973 €
    2.244,61 € 29.179,93 € ≈ 2.161 €

    Nota: i valori sono indicativi e si basano sul solo minimo tabellare × 13 mensilità. La retribuzione utile ai fini del TFR include anche scatti di anzianità, superminimo continuativo e gratifica estiva (per il settore ceramica). La rivalutazione annua non è inclusa nella simulazione.

    Come si calcola il TFR: la formula

    Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 c.c., che si applica a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi quelli delle imprese artigiane. La quota di TFR che matura ogni anno è:

    Quota annua TFR = Retribuzione annua lorda ÷ 13,5

    La retribuzione utile ai fini del TFR comprende tutte le voci continuative: minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo non assorbito, tredicesima, gratifica estiva (nel settore ceramica), indennità continuative. Non rientrano: rimborsi spese, somme occasionali, voci non retributive.

    Il TFR accumulato in azienda viene rivalutato ogni anno al 31 dicembre nella misura dell’1,5% in misura fissa più il 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

    Destinazione del TFR: azienda o previdenza complementare

    Entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore deve scegliere dove destinare il TFR di futura maturazione:

    • Mantenere il TFR in azienda: possibile solo nelle aziende con meno di 50 dipendenti (come la grande maggioranza delle imprese artigiane). In questo caso il TFR rimane accantonato in azienda e viene liquidato alla cessazione.
    • Conferire il TFR a una forma pensionistica complementare: il fondo di categoria per l’artigianato è Fondartigianato (fondo pensione per i dipendenti di imprese artigiane e delle piccole e medie imprese). In alternativa, il lavoratore può scegliere un fondo aperto o un PIP (Piano Individuale Pensionistico).

    In caso di silenzio (mancata scelta entro 6 mesi), il meccanismo del silenzio-assenso trasferisce automaticamente il TFR a Fondartigianato, se l’azienda applica questo contratto collettivo.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore può chiedere un’anticipazione del TFR (fino al 70% del maturato) dopo almeno 8 anni di anzianità continuativa presso lo stesso datore, solo per:

    • Acquisto o recupero straordinario della prima casa di abitazione (propria o dei figli);
    • Spese sanitarie per malattie gravi del lavoratore, del coniuge o dei figli.

    L’anticipazione è concessa nel limite del 4% dei dipendenti aventi diritto (10% in totale cumulate), su richiesta scritta documentata. Non è ripetibile salvo nuova maturazione. Sull’anticipazione sono dovute imposte ordinarie IRPEF.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio al 3° livello, 10 anni di servizio: stima del TFR maturato
    Tizio è al 3° livello da 10 anni con retribuzione annua lorda (minimo + 2 scatti + tredicesima) di circa 22.200 €. Quota TFR annua media: 22.200 ÷ 13,5 ≈ 1.644 €. In 10 anni, con rivalutazione media annua dell’1,5%, il TFR lordo accumulato è orientativamente 17.000-18.000 €. L’imposta sostitutiva alla liquidazione è generalmente favorevole rispetto all’IRPEF ordinaria.
    Caia – Nuova assunta che sceglie Fondartigianato
    Caia viene assunta il 1° aprile 2026. Entro il 30 settembre 2026 (6 mesi) deve comunicare la scelta sulla destinazione del TFR. Decide di aderire a Fondartigianato: il TFR futuro confluisce nel fondo pensione, che investe le somme in appositi comparti. Caia riceverà la pensione complementare al momento del pensionamento, cumulando quanto versato su TFR più l’eventuale contributo volontario datore/lavoratore.
    Sempronio – Anticipo TFR per acquisto prima casa
    Sempronio lavora da 9 anni in un’azienda ceramica artigiana. Ha maturato circa 16.000 € di TFR in azienda. Vuole acquistare la prima casa. Presenta richiesta scritta con documentazione (compromesso di acquisto). Il datore può concedere il 70% del maturato: 16.000 € × 70% = 11.200 € lordi. Sull’anticipo si applica la tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
    Ai sensi dell’art. 2120 c.c., ogni anno si accantona la retribuzione annua lorda divisa per 13,5. La base di calcolo include minimo, scatti, tredicesima e voci continuative. Si rivaluta dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Quando si può chiedere l’anticipazione del TFR?
    Dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore, per acquisto o ristrutturazione della prima casa propria o dei figli, o per spese sanitarie per malattie gravi. L’importo massimo è il 70% del TFR maturato.
    Il TFR va destinato alla previdenza complementare?
    Non è obbligatorio, ma entro 6 mesi dall’assunzione si deve scegliere. Il silenzio-assenso trasferisce automaticamente il TFR a Fondartigianato. Chi è in azienda con meno di 50 dipendenti può mantenere il TFR in azienda.
    Il TFR si perde se vengo licenziato per giusta causa?
    No. Il TFR è un diritto indipendente dalla causa di cessazione: si matura per ogni giorno di servizio e viene sempre liquidato alla cessazione, qualunque ne sia il motivo.
    Cosa ricevo alla fine del rapporto di lavoro?
    Il datore deve corrispondere: TFR maturato al netto delle anticipazioni, ferie residue non godute, quota pro-rata di tredicesima (e gratifica estiva nel settore ceramica) dell’ultimo anno, ed eventuale indennità sostitutiva del preavviso se non prestato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. Le regole sul TFR si basano sull’art. 2120 c.c. e sul D.Lgs. 252/2005 (fonti di legge, non contrattuali). Per le specificità legate al CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato fare riferimento al testo aggiornato al 16 luglio 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, Fondartigianato, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 54 T.U. Espropriazione – Opposizioni alla stima

    Art. 54 T.U. Espropriazione – Opposizioni alla stima

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

    2.

    3.

    4.

    5. Trascorso il termine per la proposizione dell’opposizione alla stima, l’indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia.

  • TFR e fine rapporto nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    TFR e fine rapporto nel CCNL UNEBA: calcolo, anticipazione e previdenza complementare

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nei settori UNEBA segue l'art. 2120 c.c. con alcune specificità contrattuali. Il CCNL prevede la possibilità di anticipazione e fa riferimento al fondo pensione complementare PREVIFONDER per la destinazione del TFR futuro.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL UNEBA si calcola secondo l'art. 2120 c.c.: 1/13,5 della retribuzione annua, rivalutato annualmente. Il contratto prevede la possibilità di anticipazione e rinvia alle norme di legge. Il fondo pensione complementare di riferimento per il settore è PREVIFONDER, con contributo datore dell'1% e lavoratore dell'1%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Fondo pensione complementare
    PREVIFONDER (Fondo Nazionale Previdenza Complementare enti religiosi e terzo settore)
    Contributo datore/lavoratore
    1% + 1% (salvo variazioni da accordi)
    Riferimento legge TFR
    Art. 2120 c.c., d.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

    Tabella riepilogativa

    TFR annuo stimato per livello nel CCNL UNEBA (base: retribuzione su 14 mensilità dal marzo 2026)
    Livello Retrib. annua (14 mens.) TFR annuo accantonato (1/13,5)
    19.028,80 € ~1.409,50 €
    4S (OSS) 21.600,04 € ~1.600,00 €
    3S (Educatore qual.) 23.656,92 € ~1.752,40 €
    2° (Ass. sociale) 25.542,86 € ~1.891,70 €
    Q (Responsabile) 30.200,10 € ~2.237,00 €

    Il TFR annuo è calcolato dividendo la retribuzione annua lorda (14 mensilità: 12 ordinarie + tredicesima + quattordicesima) per 13,5. Non include gli scatti di anzianità, che aumentano la base. Il TFR si rivaluta ogni anno del 31 dicembre (tasso 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT).

    Come si calcola il TFR: la norma di legge e la base contrattuale

    Il TFR è disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile, norma di legge inderogabile. La formula di calcolo annuale è:

    TFR annuo = retribuzione annua (comprensiva di tutte le voci continuative) ÷ 13,5

    La retribuzione base per il calcolo include tutto ciò che ha carattere di continuità e ricorrenza:

    • Minimo tabellare;
    • Scatti di anzianità;
    • Indennità fisse (coordinamento, funzione);
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità;
    • Indennità di turno o notturno se erogate in modo continuativo.

    Non rientrano nella base: rimborsi spese, indennità occasionali, premi di risultato variabili.

    Anticipazione del TFR

    Il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità ha diritto, una volta nella vita lavorativa presso lo stesso datore, a un'anticipazione del TFR maturato fino al 70% del totale accantonato. Le causali ammesse dalla legge (art. 2120 c.c.) sono:

    • Spese sanitarie per patologie gravi (proprie o familiari a carico);
    • Acquisto della prima casa di abitazione;
    • Congedi parentali e formativi (ex L. 53/2000).

    Il CCNL UNEBA non estende ulteriori causali rispetto alla legge, salvo che accordi aziendali o di struttura non prevedano condizioni più favorevoli. La richiesta di anticipazione deve essere documentata e il datore può rifiutarla nei limiti di legge (massimo 4% dei dipendenti aventi diritto all'anno).

    Destinazione del TFR: azienda, INPS o fondo pensione

    Dal 2007, il lavoratore può scegliere la destinazione del TFR futuro:

    1. Fondo pensione complementare (es. PREVIFONDER): il TFR viene versato al fondo, insieme ai contributi datore (1%) e lavoratore (1%). Il fondo investe il capitale e a pensionamento eroga una rendita o capitale aggiuntivo alla pensione INPS.
    2. Fondo di Tesoreria INPS: per i datori con più di 49 dipendenti che non destinano il TFR a un fondo pensione, il TFR confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS. L'ente paga comunque al lavoratore alla cessazione.
    3. In azienda: per i datori con 49 o meno dipendenti, il TFR rimane fisicamente in azienda.

    Il fondo di riferimento per il settore UNEBA è PREVIFONDER (Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori operanti negli Enti Religiosi e nel Terzo Settore), istituito da AGIDAE e UNEBA con le organizzazioni sindacali firmatarie.

    Casi pratici

    Tizio — OSS, TFR maturato in 10 anni e anticipazione
    Tizio lavora come OSS (livello 4S) da 10 anni. La sua retribuzione annua lorda (14 mensilità) è circa 21.600 €. TFR annuo: 21.600 ÷ 13,5 = 1.600 €. In 10 anni ha accantonato circa 16.000 € (più rivalutazioni). Avendo più di 8 anni di anzianità, può chiedere un'anticipazione fino al 70%: circa 11.200 €. Presenta la richiesta con la documentazione sull'acquisto della prima casa.
    Caia — Educatrice, scelta del fondo PREVIFONDER
    Caia è stata assunta a luglio 2025. Al momento dell'assunzione ha scelto di destinare il TFR futuro al fondo PREVIFONDER. Il datore versa ogni mese l'1% della retribuzione come contributo datoriale, Caia versa l'1% come quota lavoratore. Il TFR accantonato mensilmente (1.689,78 ÷ 13,5 ÷ 12 = circa 131 €/mese) confluisce nel fondo, generando un montante previdenziale complementare per la pensione futura.
    Sempronio — Cessazione rapporto, liquidazione TFR
    Sempronio cessa il rapporto dopo 5 anni. Il TFR maturato è di circa 8.500 € (5 anni × 1.600 € rivalutati). Poiché non ha aderito a fondi pensione e il datore ha meno di 50 dipendenti, il TFR era rimasto in azienda. Alla cessazione riceve il TFR liquidato nel cedolino finale, tassato con tassazione separata (aliquota media IRPEF dei 5 anni precedenti).

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL UNEBA?
    Il TFR si calcola secondo l'art. 2120 c.c.: 1/13,5 della retribuzione annua comprensiva di tredicesima e quattordicesima. Il fondo si rivaluta ogni anno al 31 dicembre con tasso 1,5% fisso + 75% dell'inflazione ISTAT.
    Posso chiedere un'anticipazione del TFR nel CCNL UNEBA?
    Sì. Con almeno 8 anni di anzianità, il lavoratore può chiedere un'anticipazione fino al 70% del TFR maturato, per spese sanitarie, prima casa o congedi. Il CCNL non estende ulteriori causali rispetto alla legge.
    Il TFR va al datore o all'INPS?
    Per gli enti con più di 49 dipendenti il TFR non destinato a fondi pensione confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS. Per gli enti con 49 o meno dipendenti, il TFR rimane in azienda. In entrambi i casi, alla cessazione il lavoratore riceve l'importo maturato.
    Il fondo PREVIFONDER è obbligatorio per i dipendenti UNEBA?
    L'adesione non è obbligatoria. Per usufruire del contributo datoriale (1%) occorre iscriversi a PREVIFONDER e versare la quota lavoratore (1%). Il datore versa la sua quota indipendentemente dall'adesione del lavoratore.
    Il TFR include la quattordicesima?
    Sì. La retribuzione annua per il calcolo del TFR comprende tutte le voci continuative, incluse tredicesima e quattordicesima, aumentando la base rispetto ai contratti che non prevedono la quattordicesima.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 103 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013

    Art. 103 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    All'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n, 167/2013 è aggiunto il comma seguente:

    «Nell'adottare atti delegati a norma del primo comma per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

  • CCNL Cooperative di Consumo: TFR e fine rapporto

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: TFR e fine rapporto

    Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è uno degli istituti più importanti del rapporto di lavoro: si accumula per tutta la vita lavorativa e viene liquidato alla cessazione del contratto per qualunque causa. Nel CCNL Distribuzione Cooperativa il TFR segue la disciplina dell’art. 2120 c.c., con la particolarità che tredicesima e quattordicesima entrano nella base di calcolo. Questa guida spiega come si calcola, quando si anticipa e come si destina alla previdenza complementare.

    In sintesi

    Il TFR si calcola dividendo la retribuzione annua (incluse 13° e 14°) per 13,5, con rivalutazione annua. L’anticipazione è possibile (70% del maturato dopo 8 anni) per acquisto prima casa, spese mediche o congedi. Il fondo pensione di riferimento per il settore cooperativo è Cooperfond. Alla cessazione il TFR si tassa con aliquota separata.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Riferimento normativo
    Art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005 (previdenza complementare)

    Come si calcola il TFR: la formula legale

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 c.c., che fissa una formula di legge valida per tutti i contratti di lavoro subordinato. Nel CCNL Distribuzione Cooperativa la formula si applica così:

    1. Retribuzione annua ai fini TFR: comprende tutte le voci corrisposte in dipendenza del rapporto che hanno carattere continuativo. In particolare, nel CCNL Distribuzione Cooperativa rientrano: paga base, contingenza, terzo elemento, scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima, indennità part-time (se di carattere fisso), eventuali superminimi fissi. Non rientrano le voci strettamente variabili (straordinari, premi di produttività variabili, rimborsi spese);
    2. Quota annua TFR = Retribuzione annua ai fini TFR ÷ 13,5;
    3. Rivalutazione: il montante accumulato al 31 dicembre di ogni anno viene rivalutato con un tasso composto da una quota fissa dell’1,5% e una variabile pari al 75% dell’incremento ISTAT del costo della vita. La rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%.

    Alla cessazione del rapporto il TFR maturato (somma delle quote annuali rivalutate, al netto dell’eventuale anticipazione già ricevuta) viene liquidato al lavoratore. Nelle imprese con più di 50 dipendenti, le quote di TFR non destinate a fondi pensione sono versate al Fondo di Tesoreria INPS: alla cessazione il lavoratore riceve il TFR direttamente dall’INPS.

    Tassazione del TFR alla cessazione

    Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 19 TUIR): l’Agenzia delle Entrate determina l’aliquota media IRPEF applicando la retribuzione media degli ultimi 5 anni. Questa tassazione è generalmente più favorevole rispetto alla tassazione ordinaria, perché il TFR si accumula su più anni. Il datore trattiene provvisoriamente l’imposta al momento del pagamento; l’importo definitivo è determinato dall’Agenzia delle Entrate nei mesi successivi, con eventuale rimborso o conguaglio.

    Anticipazione del TFR: condizioni e limiti

    Il lavoratore può richiedere l’anticipazione del TFR (art. 2120 c.c.) alle seguenti condizioni:

    • Anzianità: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore;
    • Importo massimo: il 70% del TFR maturato al momento della richiesta;
    • Causali ammesse: (a) acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione del lavoratore o di un figlio; (b) spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi urgenti riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; (c) fruizione dei congedi parentali o formativi (l. 53/2000);
    • Numero di richieste: una sola anticipazione per l’intera durata del rapporto (la legge consente la reiterazione in casi specifici; il CCNL può prevedere condizioni migliori);
    • Percentuale massima di beneficiari: la legge limita le anticipazioni al 10% degli aventi diritto e al 4% del totale dei dipendenti; in pratica il datore può rifiutare se la soglia è raggiunta.

    Tabella riepilogativa

    TFR nella distribuzione cooperativa – schema riepilogativo
    Aspetto Regola Fonte
    Formula di calcolo quota annua Retribuzione annua ÷ 13,5 Art. 2120 c.c.
    Voci incluse nella base TFR (CCNL) Paga base, contingenza, terzo elemento, scatti, 13°, 14° CCNL Distribuzione Cooperativa
    Rivalutazione annua 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT Art. 2120 c.c.
    Anticipazione massima 70% del maturato dopo 8 anni di servizio Art. 2120 c.c.
    Tassazione alla cessazione Tassazione separata (aliquota media IRPEF 5 anni) Art. 19 TUIR
    Fondo pensione di settore Cooperfond (fondo pensione cooperativo) Contrattazione di settore
    TFR in aziende sopra 50 dip. Versamento al Fondo di Tesoreria INPS L. 296/2006

    La previdenza complementare: Cooperfond

    Il d.lgs. 252/2005 ha riformato la previdenza complementare introducendo il silenzio-assenso: il lavoratore assunto dopo il 1° gennaio 2007 che non esprime alcuna scelta entro 6 mesi vede il TFR futuro automaticamente destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo.

    Per i lavoratori della distribuzione cooperativa il fondo pensione di riferimento indicato dalla contrattazione di settore è Cooperfond, il fondo pensione complementare dei lavoratori delle cooperative. I versamenti si compongono di:

    • quota del TFR futuro destinato al fondo;
    • contributo del lavoratore (percentuale della retribuzione, stabilita dal CCNL);
    • contributo del datore di lavoro (percentuale di retribuzione a carico cooperativa, stabilita dal CCNL).

    Il lavoratore che opta per Cooperfond beneficia del contributo datoriale, che non spetterebbe se mantenesse il TFR in azienda. All’età pensionabile la posizione individuale di Cooperfond viene convertita in rendita o, parzialmente, liquidata in capitale. Può essere riscattata anticipatamente in caso di disoccupazione prolungata o invalidità.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere, 10 anni di anzianità, anticipa il TFR per comprare casa
    Tizio ha 10 anni di servizio nella stessa cooperativa. Ha accumulato un TFR lordo di circa 18.000 euro. Vuole comprare la prima casa: può chiedere fino al 70% del TFR maturato, cioè 12.600 euro. La richiesta deve essere documentata (compromesso o rogito di acquisto). Il datore può rifiutare solo se la quota massima di beneficiari contemporanei è già raggiunta. L’anticipazione è tassata come reddito di lavoro dipendente nell’anno di erogazione.
    Caia – Addetta vendita, silenzio-assenso e Cooperfond
    Caia viene assunta nel 2025 e non esprime alcuna scelta sul TFR entro 6 mesi. Per effetto del silenzio-assenso, il TFR futuro viene automaticamente destinato a Cooperfond. La cooperativa versa anche il proprio contributo al fondo. Caia, pur non avendo scelto attivamente, beneficia del contributo datoriale: un vantaggio che perderebbe se avesse espressamente optato per lasciare il TFR in azienda.
    Sempronio – Caporeparto, cessazione e calcolo TFR finale
    Sempronio si dimette dopo 15 anni di servizio al 2° livello. Ha sempre lasciato il TFR in azienda (cooperativa con 80 dipendenti: TFR al Fondo di Tesoreria INPS). Alla cessazione riceve il TFR dall’INPS, non dalla cooperativa. L’importo è pari alla somma delle quote annuali rivalutate, al lordo dell’imposta separata. L’Agenzia delle Entrate determinerà l’aliquota definitiva nei mesi successivi sulla base della media IRPEF degli ultimi 5 anni: se l’aliquota definitiva è inferiore a quella applicata provvisoriamente, Sempronio riceve un rimborso.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    La formula di legge (art. 2120 c.c.) prevede: retribuzione annua ai fini TFR (incluse 13° e 14°) divisa per 13,5. Il risultato è la quota annua accantonata, che viene rivalutata ogni anno con 1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT.
    Posso anticipare il TFR mentre lavoro?
    Sì, dopo 8 anni di anzianità continua con lo stesso datore, puoi richiedere fino al 70% del TFR maturato. Le causali sono: acquisto o ristrutturazione prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi parentali o formativi. Una sola anticipazione è ammessa per l’intera durata del rapporto.
    Qual è il fondo pensione del settore cooperativo?
    Il fondo pensione complementare di riferimento per i lavoratori della distribuzione cooperativa è Cooperfond. Destinandovi il TFR futuro si ottiene anche il contributo del datore, che non spetta se il TFR resta in azienda.
    Come viene tassato il TFR alla cessazione?
    Il TFR è soggetto a tassazione separata: l’Agenzia delle Entrate calcola l’aliquota media IRPEF applicata sulla retribuzione media degli ultimi 5 anni. Questo sistema è in genere più favorevole della tassazione ordinaria su redditi da lavoro.
    Se l’azienda ha più di 50 dipendenti, dove va il mio TFR?
    Nelle aziende con più di 50 addetti, il TFR non destinato a fondi pensione confluisce nel Fondo di Tesoreria INPS. Alla cessazione l’INPS eroga direttamente il TFR al lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027) e alla normativa vigente (art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005). Per il calcolo esatto del TFR e le condizioni di Cooperfond consultare il testo contrattuale disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil oppure un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.