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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 212 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 25 gennaio 1982, n. 17. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all’articolo 209, i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Provincie e dei Comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, chi, appartengano anche in qualità di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel Regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dall’impiego o comunque licenziati.
I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengano anche in qualità di semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al prefetto della provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti.
I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi.
Quando siano date scientemente notizie false od incomplete, la sospensione dallo stipendio è non inferiore a sei mesi.
Per l’applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
L'art. 212 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) era collocato nel Titolo VII, che raccoglieva le disposizioni penali proprie del testo unico. Il TULPS fu concepito come corpus organico di norme di pubblica sicurezza, con un apparato sanzionatorio pensato per garantire l'osservanza degli obblighi imposti agli esercenti attività soggette a licenza, ai gestori di alloggi, agli operatori del commercio ambulante e alle categorie soggette a vigilanza speciale.
Abrogazione. La norma è stata abrogata dalla L. 25 gennaio 1982, n. 17, contestualmente all'art. 209 e ad altre disposizioni dello stesso Titolo VII. La legge n. 17/1982 ha costituito uno dei passaggi della riforma del sistema sanzionatorio di polizia avviata nel corso degli anni Ottanta, che ha visto la progressiva riduzione dell'area penale a favore di sanzioni amministrative pecuniarie, poi sistematizzate con la L. 24 novembre 1981, n. 689 in materia di depenalizzazione. Il regime sanzionatorio residuale del TULPS è oggi disciplinato dagli artt. 17-bis e seguenti del testo unico stesso, nonché dalle norme settoriali sopravvenute.