Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 212 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 17
Stesso numero, altri codici
- Art. 212 Cod. Amb. — Albo nazionale gestori ambientali
- Art. 212 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 212 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni
- Articolo 212 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 212 C.d.S.: Sanzione accessoria dell’obbligo di sospendere
- Art. 212 c.p.c.: Esibizione di copia del documento e dei libri d
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Commento
L'art. 212 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) era collocato nel Titolo VII, che raccoglieva le disposizioni penali proprie del testo unico. Il TULPS fu concepito come corpus organico di norme di pubblica sicurezza, con un apparato sanzionatorio pensato per garantire l'osservanza degli obblighi imposti agli esercenti attività soggette a licenza, ai gestori di alloggi, agli operatori del commercio ambulante e alle categorie soggette a vigilanza speciale.
Abrogazione. La norma è stata abrogata dalla L. 25 gennaio 1982, n. 17, contestualmente all'art. 209 e ad altre disposizioni dello stesso Titolo VII. La legge n. 17/1982 ha costituito uno dei passaggi della riforma del sistema sanzionatorio di polizia avviata nel corso degli anni Ottanta, che ha visto la progressiva riduzione dell'area penale a favore di sanzioni amministrative pecuniarie, poi sistematizzate con la L. 24 novembre 1981, n. 689 in materia di depenalizzazione. Il regime sanzionatorio residuale del TULPS è oggi disciplinato dagli artt. 17-bis e seguenti del testo unico stesso, nonché dalle norme settoriali sopravvenute.