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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 213 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di un’associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato, è punito con l’ammenda lire cento a mille.
Se il fatto è determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da lire tremila a diecimila
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'art. 213 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) si collocava nella parte finale del testo unico, svolgendo una funzione di coordinamento ovvero di disciplina transitoria. Le norme di chiusura del TULPS originario erano destinate a regolare il passaggio dalla legislazione di pubblica sicurezza precedente al regime del testo unico del 1931, stabilendo in quali casi e con quali modalità le autorizzazioni, le licenze e i provvedimenti già adottati mantenessero efficacia sotto il nuovo ordinamento.
Abrogazione. La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Tale decreto legislativo, emanato in base alla delega di cui alla L. 23 ottobre 1992, n. 421, e alla L. 29 ottobre 1993, n. 432, ha proceduto all'abrogazione espressa di numerose norme del TULPS divenute obsolete o prive di contenuto precettivo attuale, nell'ambito di un più ampio processo di semplificazione dell'ordinamento di pubblica sicurezza avviato negli anni Novanta. All'epoca dell'abrogazione la disposizione aveva ormai esaurito la propria funzione transitoria, essendo trascorsi oltre sessant'anni dall'entrata in vigore del testo unico.