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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 209 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 25 gennaio 1982, n. 17. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all’autorità di pubblica sicurezza l’atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l’elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall’autorità predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.
L’obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.
I contravventori sono puniti con l’arresto da tre mesi a due anni e con l’ammenda da lire duemila a seimila.
Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire cinquemila a trentamila, oltre l’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
In tutti i casi di omessa, falsa e incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
L'art. 209 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) era inserito nel Titolo VII del testo unico, dedicato alle disposizioni penali. Il TULPS originario prevedeva un corposo apparato sanzionatorio, con norme che stabilivano pene principali e conseguenze accessorie a carico di chi violasse le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, dall'obbligo di licenza alle comunicazioni all'autorità, dalla disciplina delle armi a quella degli esercizi pubblici.
Abrogazione. La disposizione è stata abrogata dalla L. 25 gennaio 1982, n. 17. Questo intervento rientra nel processo di riordino e parziale depenalizzazione che ha riguardato il TULPS a partire dagli anni Settanta e Ottanta del Novecento, in parallelo con la progressiva riforma del codice penale e del diritto penitenziario. Molte delle fattispecie originariamente previste come reato sono state trasformate in illeciti amministrativi o semplicemente abrogate in ragione della sopravvenuta incompatibilità con i principi costituzionali e con il mutato contesto ordinamentale.