Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 209 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 25 gennaio 1982, n. 17. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all’autorità di pubblica sicurezza l’atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l’elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richiesti dall’autorità predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

L’obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l’arresto da tre mesi a due anni e con l’ammenda da lire duemila a seimila.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire cinquemila a trentamila, oltre l’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

In tutti i casi di omessa, falsa e incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo faceva parte del Titolo VII del TULPS, recante le disposizioni penali a corredo del testo unico di pubblica sicurezza.
  • La norma prevedeva sanzioni o conseguenze accessorie collegate alle violazioni delle prescrizioni del TULPS, in funzione di rafforzamento del sistema sanzionatorio d'ordine pubblico.
  • Abrogato dalla L. 25 gennaio 1982, n. 17, che intervenne sulla parte sanzionatoria del testo unico nell'ambito della riforma del sistema penale e penitenziario del primo decennio repubblicano.

L'art. 209 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) era inserito nel Titolo VII del testo unico, dedicato alle disposizioni penali. Il TULPS originario prevedeva un corposo apparato sanzionatorio, con norme che stabilivano pene principali e conseguenze accessorie a carico di chi violasse le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, dall'obbligo di licenza alle comunicazioni all'autorità, dalla disciplina delle armi a quella degli esercizi pubblici.

Abrogazione. La disposizione è stata abrogata dalla L. 25 gennaio 1982, n. 17. Questo intervento rientra nel processo di riordino e parziale depenalizzazione che ha riguardato il TULPS a partire dagli anni Settanta e Ottanta del Novecento, in parallelo con la progressiva riforma del codice penale e del diritto penitenziario. Molte delle fattispecie originariamente previste come reato sono state trasformate in illeciti amministrativi o semplicemente abrogate in ragione della sopravvenuta incompatibilità con i principi costituzionali e con il mutato contesto ordinamentale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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