Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 209 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1982, N. 17

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • L'articolo faceva parte del Titolo VII del TULPS, recante le disposizioni penali a corredo del testo unico di pubblica sicurezza.
  • La norma prevedeva sanzioni o conseguenze accessorie collegate alle violazioni delle prescrizioni del TULPS, in funzione di rafforzamento del sistema sanzionatorio d'ordine pubblico.
  • Abrogato dalla L. 25 gennaio 1982, n. 17, che intervenne sulla parte sanzionatoria del testo unico nell'ambito della riforma del sistema penale e penitenziario del primo decennio repubblicano.

L'art. 209 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) era inserito nel Titolo VII del testo unico, dedicato alle disposizioni penali. Il TULPS originario prevedeva un corposo apparato sanzionatorio, con norme che stabilivano pene principali e conseguenze accessorie a carico di chi violasse le prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, dall'obbligo di licenza alle comunicazioni all'autorità, dalla disciplina delle armi a quella degli esercizi pubblici.

Abrogazione. La disposizione è stata abrogata dalla L. 25 gennaio 1982, n. 17. Questo intervento rientra nel processo di riordino e parziale depenalizzazione che ha riguardato il TULPS a partire dagli anni Settanta e Ottanta del Novecento, in parallelo con la progressiva riforma del codice penale e del diritto penitenziario. Molte delle fattispecie originariamente previste come reato sono state trasformate in illeciti amministrativi o semplicemente abrogate in ragione della sopravvenuta incompatibilità con i principi costituzionali e con il mutato contesto ordinamentale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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