← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'assegnazione al confino di polizia è disposta con ordinanza della Commissione provinciale di cui all'art. 166 TULPS, su rapporto motivato del questore.
  • L'ordinanza deve indicare la durata del confino, stabilendo così i limiti temporali della misura restrittiva.
  • La Commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte, in via cautelare e preventiva rispetto all'adozione dell'ordinanza definitiva.
  • Il soggetto proposto per il confino — sia che si presenti spontaneamente, sia che compaia in stato di arresto — ha diritto di essere assistito da un difensore durante l'interrogatorio davanti alla Commissione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 182 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

L'assegnazione al contino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all'art. 166, su rapporto motivato del questore.

Nell'ordinanza è determinata la durata.

La Commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.

Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore .

Commento

Ratio e contesto storico-sistematico

L'art. 182 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) disciplina il procedimento di assegnazione al confino di polizia, misura di prevenzione ante delictum di matrice autoritaria introdotta dal regime fascista. Il confino di polizia consisteva nell'obbligo di soggiornare in un determinato comune del Regno — spesso un'isola o un paese remoto — ovvero in una colonia, per un periodo prestabilito. Si trattava di una misura di carattere amministrativo, estranea al processo penale, applicata per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato a soggetti ritenuti pericolosi o politicamente indesiderati.

L'articolo in esame si inserisce nel Titolo IV del TULPS dedicato alle misure di prevenzione, che nel sistema del 1931 affiancavano — e in certi casi sostituivano — la risposta penale tradizionale. La natura amministrativa della misura consentiva di eludere le garanzie tipiche del procedimento penale, sebbene il legislatore fascista avesse previsto una forma embrionale di contraddittorio e difesa tecnica.

Il ruolo del questore e della Commissione provinciale

Il procedimento prende avvio da un rapporto motivato del questore, che formula la proposta di confino nei confronti del soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Il questore, nella sua veste di organo di polizia provinciale, raccoglie gli elementi informativi e li trasmette alla Commissione provinciale — organo collegiale disciplinato dall'art. 166 TULPS — che detiene il potere decisorio.

La Commissione provinciale delibera con ordinanza, atto amministrativo avente efficacia immediatamente esecutiva, nella quale è determinata la durata del confino. La determinazione della durata è un elemento essenziale dell'ordinanza: la misura non può essere indeterminata nel tempo, dovendosi precisare il periodo entro il quale il confinato è tenuto a risiedere nel luogo assegnato. Tale limite temporale costituisce, almeno formalmente, una garanzia minima di proporzionalità.

Il potere di arresto cautelare

La disposizione attribuisce alla Commissione il potere di ordinare l'immediato arresto delle persone sottoposte a proposta di confino. Si tratta di una misura restrittiva della libertà personale di carattere cautelare, adottabile in via preventiva per evitare la fuga o per garantire la presenza del soggetto dinanzi alla Commissione. L'esercizio di tale potere si configura come una privazione della libertà personale a carattere amministrativo, circostanza che — nel quadro costituzionale entrato in vigore con la Costituzione repubblicana del 1948 — risulterebbe incompatibile con le garanzie dell'art. 13 Cost., che riserva alla sola autorità giudiziaria la convalida di ogni misura restrittiva della libertà.

Il diritto di difesa nel procedimento

L'ultimo comma dell'articolo riconosce al soggetto proposto per il confino il diritto di farsi assistere dal difensore in occasione dell'interrogatorio davanti alla Commissione. Questo diritto si esercita sia nel caso di comparizione volontaria, sia nel caso in cui il soggetto sia tradotto dinanzi alla Commissione in stato di arresto. La previsione costituisce un riconoscimento — sia pur minimo — del diritto di difesa anche in sede amministrativa preventiva, anticipando in forma rudimentale un principio poi consacrato dall'art. 24 della Costituzione.

Profili di incompatibilità costituzionale e sopravvivenza normativa

Le norme del TULPS sul confino di polizia (artt. 180-196) sono state oggetto di ripetuti interventi abrogativi e di pronunce di illegittimità costituzionale dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1948. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di numerose disposizioni in materia, ritenendo incompatibile con i principi costituzionali di libertà personale (art. 13), libertà di circolazione (art. 16) e garanzie giurisdizionali il sistema delle misure di prevenzione di stampo fascista. Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) ha poi riorganizzato l'intera materia delle misure di prevenzione, sostituendo di fatto il sistema TULPS con un apparato normativo costituzionalmente orientato e dotato di garanzie giurisdizionali adeguate.

L'art. 182, pur formalmente non abrogato in modo espresso nel testo in esame, appartiene a un sistema normativo storicamente superato e privo di applicazione pratica nell'ordinamento repubblicano vigente.

Casi pratici

Caso 1: Proposta del questore e convocazione della Commissione

Tizio, ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico in base a precedenti di polizia e frequentazioni con ambienti criminali, viene segnalato dal questore della provincia con un rapporto motivato alla Commissione provinciale. La Commissione convoca Tizio per l'interrogatorio e, tenuto conto del rapporto questore, emette ordinanza di assegnazione al confino di polizia per la durata di due anni in un comune dell'Italia meridionale, determinando espressamente tale termine nell'ordinanza stessa.

Caso 2: Arresto cautelare preventivo e assistenza del difensore

Il questore segnala Caia alla Commissione provinciale, ravvisando il rischio concreto che ella si renda irreperibile prima dell'udienza. La Commissione ordina il suo immediato arresto a titolo cautelare. Caia viene tradotta dinanzi alla Commissione in stato di arresto per l'interrogatorio e, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 182, si fa assistere dal proprio avvocato di fiducia, il quale deposita una memoria difensiva e contesta la sussistenza dei presupposti di pericolosità sociale.

Caso 3: Comparizione volontaria con difensore

Sempronio, ricevuta la convocazione della Commissione provinciale a seguito della proposta del questore, si presenta spontaneamente all'udienza. Assistito dal proprio difensore, Sempronio illustra la propria condizione di vita, dimostra di svolgere un'attività lavorativa stabile e produce documentazione a discarico. La Commissione, valutato il rapporto motivato del questore e le difese prodotte, emette ordinanza di assegnazione al confino per la durata minima prevista, specificandone il termine nell'atto.

Domande frequenti

Chi decide l'assegnazione al confino di polizia secondo l'art. 182 TULPS?

L'assegnazione è pronunciata con ordinanza dalla Commissione provinciale di cui all'art. 166 TULPS, su rapporto motivato del questore. Non è il questore a decidere direttamente, ma un organo collegiale che valuta la proposta.

L'ordinanza di confino deve indicare la durata della misura?

Sì, l'art. 182 prevede espressamente che nell'ordinanza sia determinata la durata del confino. Si tratta di un elemento essenziale dell'atto, che garantisce la temporaneità della misura restrittiva.

La Commissione può disporre l'arresto del proposto prima dell'ordinanza definitiva?

Sì, la norma attribuisce alla Commissione il potere di ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per il confino, a titolo cautelare, per garantirne la presenza all'interrogatorio o per evitarne la fuga.

Il soggetto proposto per il confino ha diritto all'assistenza di un avvocato?

Sì, l'art. 182 riconosce al proposto il diritto di farsi assistere da un difensore durante l'interrogatorio davanti alla Commissione, sia in caso di comparizione volontaria sia in caso di traduzione in stato di arresto.

Il confino di polizia del TULPS è ancora applicabile oggi?

No, il sistema del confino di polizia previsto dal TULPS è stato storicamente superato dalle dichiarazioni di illegittimità costituzionale e dalla riforma delle misure di prevenzione operata dal D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), che ha introdotto garanzie giurisdizionali adeguate ai principi costituzionali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.