- Avverso l'ordinanza di assegnazione al confino è ammesso ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione, alla Commissione di appello istituita presso il Ministero dell'interno.
- Il ricorso non ha efficacia sospensiva: la misura è eseguibile anche durante il procedimento di impugnazione.
- Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore munito di mandato speciale.
- La Commissione d'appello ha composizione mista — amministrativa, giudiziaria e militare — e delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.
- Le decisioni della Commissione d'appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 184 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha, efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.
La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una corte d'appello, di un presidente di corte d'appello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.
Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.
Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione .
Stesso numero, altri codici
- Art. 184 Cod. Amb. — classificazione
- Art. 184 D.Lgs. 209/2005 — Misure cautelari ed interdittive
- Art. 184 D.Lgs. 42/2004 — Norme abrogate e interpretative
- Art. 184 Codice Civile: Atti compiuti senza il necessario consenso
- Articolo 184 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 184 C.d.S.: Circolazione degli animali, degli armenti e del
Commento
Ratio e posizione sistematica
L'art. 184 TULPS introduce un grado di impugnazione avverso l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia, attraverso un ricorso a una Commissione di appello con sede presso il Ministero dell'interno. La norma riflette la logica del procedimento di polizia del 1931: il controllo sull'ordinanza di confino non è affidato all'autorità giudiziaria, ma a un organo di natura mista — amministrativo-giudiziaria — che rimane sotto l'egida del potere esecutivo. Si tratta di un rimedio impugnatorio solo formalmente ispirato ai principi del contraddittorio e della difesa, ma strutturalmente inidoneo a garantire un sindacato indipendente dalla pubblica amministrazione.
Il termine per il ricorso e la mancanza di effetto sospensivo
Il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di assegnazione al confino. Il termine è perentorio: il suo decorso senza impugnazione rende definitiva l'ordinanza. Di fondamentale rilievo pratico è la previsione secondo cui il ricorso non ha efficacia sospensiva: ciò significa che l'ordinanza di confino è immediatamente eseguibile e il confinato può essere tradotto nel luogo assegnato anche nelle more del giudizio d'appello. Il rimedio impugnatorio perde dunque gran parte della sua utilità pratica immediata, configurandosi come strumento di eventuale restituzione della libertà a posteriori piuttosto che come tutela preventiva.
La composizione della Commissione d'appello
La norma descrive con precisione la composizione della Commissione d'appello, riflettendo la struttura di potere del regime fascista. Ne fanno parte:
— il Sottosegretario di Stato per l'interno, che la convoca e la presiede, assicurando il controllo politico dell'organo;
— il Capo della polizia, massima autorità dell'apparato di pubblica sicurezza;
— un avvocato generale di corte d'appello, che introduce un elemento di professionalità forense;
— un presidente di corte d'appello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia;
— un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal Comando generale;
— un cittadino di specchiata probità, iscritto nelle liste dei giudici popolari, nominato dal Ministro per la grazia e giustizia.
Tale composizione evidenzia la compresenza di componenti dell'esecutivo, della magistratura e delle forze armate, con una netta prevalenza del potere amministrativo e politico. L'assenza di un organo giudiziario indipendente e la presidenza del Sottosegretario di Stato rendono la Commissione di appello uno strumento di controllo interno all'esecutivo, piuttosto che un organo di garanzia imparziale.
Le regole di deliberazione
La Commissione delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente — il Sottosegretario di Stato — il che assicura in ogni caso la prevalenza dell'orientamento governativo in caso di divisione dell'organo. Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'ottavo partecipa ai lavori come segretario, senza diritto di voto.
Il diritto di rappresentanza difensiva
Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore munito di mandato speciale. La disposizione prevede non solo la facoltà di assistenza tecnica già riconosciuta in primo grado, ma anche la rappresentanza piena mediante mandato speciale, consentendo al difensore di agire in nome e per conto del ricorrente. Anche in questo caso si tratta di una garanzia formalmente prevista ma sostanzialmente limitata dall'assenza di un organo decisore indipendente.
Incompatibilità costituzionale e riforma del sistema
L'art. 184 TULPS, con la sua previsione di un ricorso amministrativo privo di effetto sospensivo e deciso da un organo sotto il controllo dell'esecutivo, è incompatibile con le garanzie costituzionali introdotte nel 1948. L'art. 13 Cost. riserva alla sola autorità giudiziaria la convalida delle misure restrittive della libertà personale; l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di difesa in ogni grado e forma di giudizio; l'art. 111 Cost. assicura il principio del giusto processo davanti a un giudice terzo e imparziale. Il sistema attuale delle misure di prevenzione personali (D.Lgs. 159/2011) prevede la competenza del Tribunale in composizione collegiale, con impugnazioni alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione, in un quadro di piena giurisdizionalizzazione.
Casi pratici
Caso 1: Ricorso tempestivo e mancanza di effetto sospensivo
Tizio, assegnato al confino di polizia con ordinanza della Commissione provinciale, riceve comunicazione del provvedimento e, entro il termine di dieci giorni, presenta ricorso alla Commissione di appello presso il Ministero dell'interno. Il difensore di Tizio, munito di mandato speciale, deposita il ricorso. Tuttavia, poiché il ricorso non ha efficacia sospensiva, la traduzione di Tizio verso il luogo di confino viene eseguita nelle more del procedimento d'appello, e solo a distanza di settimane — quando la Commissione accoglie il ricorso — egli può fare rientro al proprio domicilio.
Caso 2: Deliberazione della Commissione con voto del presidente
Caia impugna l'ordinanza di confino davanti alla Commissione d'appello, facendosi rappresentare dal proprio difensore con mandato speciale. In sede di deliberazione, la Commissione si divide equamente tra i componenti favorevoli all'accoglimento del ricorso e quelli contrari. Ai sensi dell'art. 184, in caso di parità prevale il voto del presidente — il Sottosegretario di Stato per l'interno — che si esprime per il rigetto. Il ricorso di Caia viene respinto e la misura del confino rimane confermata.
Caso 3: Ricorso tardivo e inammissibilità
Sempronio riceve comunicazione dell'ordinanza di assegnazione al confino, ma rinuncia inizialmente a impugnarla, ritenendo di poter risolvere la questione in via informale. Decorsi undici giorni dalla comunicazione, decide di proporre ricorso alla Commissione d'appello. Il ricorso viene dichiarato inammissibile per decorso del termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 184. Sempronio deve quindi scontare integralmente la durata del confino indicata nell'ordinanza provinciale, senza possibilità di riesame nel merito.
Domande frequenti
Entro quanto tempo si può fare ricorso avverso l'ordinanza di confino di polizia?
Il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di assegnazione al confino. Il termine è perentorio e il suo decorso rende definitiva la misura.
Il ricorso sospende l'esecuzione dell'ordinanza di confino?
No. L'art. 184 prevede espressamente che il ricorso non ha efficacia sospensiva: l'ordinanza di confino è immediatamente eseguibile e la traduzione del confinato può avvenire anche nelle more del procedimento d'appello.
Chi decide il ricorso avverso l'ordinanza di confino?
La Commissione d'appello con sede presso il Ministero dell'interno, presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta da rappresentanti dell'amministrazione, della magistratura e delle forze armate.
Il confinato può farsi rappresentare da un avvocato in sede di appello?
Sì, l'art. 184 consente al ricorrente di farsi rappresentare da un difensore munito di mandato speciale, che può agire in nome e per conto dell'interessato davanti alla Commissione d'appello.
Come decide la Commissione d'appello in caso di parità di voti?
In caso di parità prevale il voto del presidente, ossia il Sottosegretario di Stato per l'interno che presiede la Commissione. Le decisioni sono poi comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione.
Il sistema di impugnazione dell'art. 184 TULPS è compatibile con la Costituzione?
No. L'art. 184 è incompatibile con le garanzie costituzionali di libertà personale (art. 13), di difesa (art. 24) e del giusto processo (art. 111 Cost.). L'attuale sistema delle misure di prevenzione prevede la competenza del Tribunale e garanzie pienamente giurisdizionali.
Vedi anche