In sintesi
- Vieta nei locali di meretricio giochi, balli e feste di qualunque sorta, nonché lo spaccio di cibi e bevande: il locale doveva essere funzionalmente circoscritto all'unica attività consentita.
- Divieto assoluto di accesso ai minori di anni diciotto, senza eccezioni, con responsabilità primaria a carico dell'esercente.
- Vieta a chiunque l'accesso con armi di qualunque specie, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubriachezza.
- Le contravvenzioni a tutte le previsioni dell'articolo sono punite con arresto fino a sei mesi e ammenda da lire 500 a lire 3.000, con pena unificata per tutte le ipotesi.
- La norma appartiene al sistema regolamentarista della prostituzione del TULPS 1931, oggi privo di applicazione pratica per effetto della Legge Merlin (L. 75/1958).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 196 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Nei locali di meretricio sono vietati:
a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta ;
b) lo spaccio di cibi e bevande;
c) l'accesso dei minori degli anni diciotto.
È altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.
Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
Stesso numero, altri codici
- Art. 196 Cod. Amb. — competenze delle regioni
- Art. 196 D.Lgs. 209/2005 — Modificazioni statutarie
- Art. 196 Codice Civile: Ripetizione del valore in caso di mancanza
- Articolo 196 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 196 Codice della Strada: Principio di solidarietà
- Art. 196 c.p.c.: Rinnovazione delle indagini e sostituzione del
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La ratio del sistema dei divieti
L'art. 196 TULPS elenca un insieme di divieti destinati a mantenere i locali di meretricio entro uno spazio funzionalmente circoscritto: la prostituzione come unica attività consentita, senza che il locale potesse trasformarsi in luogo di intrattenimento, somministrazione di alcolici o aggregazione promiscua. La ratio è essenzialmente triplice: prevenire l'associazione tra prostituzione e consumo di alcol (fonte storica di criminalità e violenza), impedire la frequentazione di questi locali da parte di minori, e contenere i rischi per l'ordine pubblico derivanti dalla compresenza di persone potenzialmente armate in ambienti non facilmente controllabili. Il legislatore del 1931 intendeva dunque sterilizzare i locali di meretricio da tutto ciò che potesse amplificarne la pericolosità sociale.
I divieti di intrattenimento e somministrazione
La lettera a) vieta giochi, balli e feste «di qualunque sorta». L'ampiezza della formula è significativa: non solo il gioco d'azzardo (che era oggetto di una disciplina separata del TULPS), ma qualsiasi forma di intrattenimento ludico o ricreativo. Il divieto di balli e feste rispondeva alla preoccupazione che il locale si trasformasse in un luogo di aggregazione sociale ordinaria, con conseguente difficoltà di controllo e aumento dei rischi per l'ordine pubblico. La lettera b) vieta lo spaccio di cibi e bevande: l'assenza di somministrazione di alcolici era considerata una misura preventiva rispetto all'ubriachezza degli avventori, peraltro sanzionata autonomamente nella seconda parte dell'articolo.
Il divieto di accesso ai minori
La lettera c) pone un divieto assoluto di accesso ai minori degli anni diciotto. Questo rappresenta una delle prime previsioni normative esplicite a tutela dei minori nell'ambito della legislazione di pubblica sicurezza italiana, anticipando di decenni la sensibilità contemporanea sul tema. La formulazione è categorica e non prevede eccezioni: il divieto si applica indipendentemente dalla finalità della presenza del minore nel locale. La responsabilità per la violazione incombeva presumibilmente sull'esercente che consentiva l'accesso, oltre che sull'eventuale adulto che vi conduceva il minore.
Il divieto di armi e lo stato di ubriachezza
Il secondo periodo dell'articolo vieta a chiunque di accedere ai locali di meretricio portando armi «di qualunque specie», strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubriachezza. Il divieto di armi è formulato con ampiezza tale da comprendere sia le armi da fuoco che le armi bianche e gli strumenti da taglio offensivi, riflettendo la preoccupazione che ambienti ad alta concentrazione di persone e potenziale tensione emotiva potessero diventare teatri di violenza armata. Il divieto di accesso in stato di ubriachezza si integra con il divieto di somministrazione di bevande: anche se il locale non vendeva alcolici, era comunque vietato accedervi già in stato di ebbrezza.
Il regime sanzionatorio
Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 196 sono punite con arresto fino a sei mesi e ammenda da lire 500 a lire 3.000. La pena è unificata per tutte le ipotesi previste dalla norma, senza distinzione tra il divieto di intrattenimento, il divieto di accesso ai minori e il divieto di armi. Ciò significa che portare un'arma in un locale di meretricio era punito con la stessa pena prevista per organizzare un ballo: una scelta di politica legislativa che privilegiava la semplicità applicativa rispetto alla graduazione della risposta sanzionatoria. La fattispecie era contravvenzionale, dunque punibile sia a titolo di dolo che di colpa.
Superamento per effetto della Legge Merlin
Come tutte le norme del Titolo IV del TULPS sui locali di meretricio, l'art. 196 è diventato privo di applicazione pratica dopo l'entrata in vigore della Legge Merlin del 1958. La soppressione delle case di tolleranza ha eliminato il presupposto applicativo dell'intera disposizione. Resta tuttavia di interesse storico-giuridico come testimonianza del modello regolamentarista e delle preoccupazioni di ordine pubblico che lo ispiravano.
Casi pratici
Caso 1: Accesso di un minore al locale
Tizio, esercente di una casa di tolleranza negli anni Cinquanta, consente l'accesso a un giovane che dichiara di avere diciotto anni ma che ne ha in realtà sedici. Un agente in borghese presente nel locale accerta l'età anagrafica del giovane mediante verifica dei documenti. Tizio viene denunciato per la contravvenzione di cui all'art. 196, lett. c), TULPS: il divieto di accesso ai minori è assoluto e la responsabilità dell'esercente per la mancata verifica dell'età è pacifica.
Caso 2: Ingresso con strumento da taglio
Sempronio si reca in un locale di meretricio portando con sé un coltello a serramanico di dimensioni tali da poter essere utilizzato come arma da offesa. Al momento di un controllo a sorpresa da parte degli agenti di pubblica sicurezza, il coltello viene trovato addosso a Sempronio. Questi viene denunciato ai sensi del secondo periodo dell'art. 196 TULPS, che vieta l'accesso al locale con «strumenti da punta o da taglio atti ad offendere», indipendentemente dall'intenzione con cui l'arma è portata.
Caso 3: Organizzazione di intrattenimento nel locale
Caia, titolare di un locale di meretricio, organizza per una serata speciale un trattenimento musicale con un suonatore di fisarmonica e un ballo per i clienti, ritenendo di offrire così un servizio aggiuntivo gradito agli avventori. Un'ispezione notturna degli agenti di polizia trova il locale con musica in corso e coppie che ballano. Caia risponde della contravvenzione di cui all'art. 196, lett. a), TULPS: il divieto di balli e feste «di qualunque sorta» non ammette eccezioni legate all'occasionalità o alla natura informale dell'intrattenimento.
Domande frequenti
Chi rispondeva per l'accesso di un minore al locale: l'esercente o il minore?
La responsabilità primaria era dell'esercente, tenuto a impedire l'accesso ai minori di diciotto anni. Il minore stesso, in quanto soggetto la cui tutela era la finalità del divieto, non era in linea di principio il destinatario della sanzione, che incombeva su chi gestiva il locale.
Il divieto di armi dell'art. 196 si sovrapponeva ad altre norme del TULPS?
Sì. Il TULPS conteneva disposizioni generali sul porto d'armi e sulle armi. Il divieto specifico dell'art. 196 si aggiungeva a quelle norme con riferimento ai locali di meretricio, potendo così configurarsi un concorso di reati o un assorbimento, a seconda delle circostanze concrete.
Perché era vietato lo spaccio di cibi e bevande?
Il divieto di somministrazione, in particolare di alcolici, rispondeva alla finalità di evitare che i locali di meretricio si trasformassero in luoghi di convivialità prolungata e di prevenire i rischi di ordine pubblico legati all'ubriachezza degli avventori.
L'art. 196 è ancora vigente?
Il testo formale del TULPS non è stato modificato in questa parte, ma la norma è priva di applicazione concreta: la Legge Merlin del 1958 ha abolito i locali di meretricio come categoria giuridica riconosciuta dall'ordinamento.
Quali erano i 'giochi' vietati dalla lettera a)?
La formula 'giuochi di qualunque sorta' era intesa in senso ampio: non solo il gioco d'azzardo (disciplinato altrove nel TULPS), ma qualsiasi forma di gioco, compreso quello ludico e ricreativo, per evitare che il locale assumesse funzioni di intrattenimento generale.
Accedere in stato di ubriachezza era punito anche se il locale non vendeva alcolici?
Sì. Il divieto di accesso in stato di ubriachezza era autonomo rispetto al divieto di somministrazione: chiunque si presentasse già ubriaco rispondeva della contravvenzione, indipendentemente da dove avesse consumato gli alcolici.
Vedi anche